(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 30)
                              Art. 30. 
                        Aspettative sindacali 
  1. A partire dal  31  dicembre  1990,  il  numero  complessivo  dei
dipendenti  da  collocare  in  aspettativa  sindacale  per  tutte  le
istituzioni e gli enti di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e' fissato in sessanta unita'. 
  2. I dipendenti delle istituzioni  e  degli  enti  destinatari  del
presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in  seno
alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali  a  carattere
nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in  aspettativa
per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite  la  competente
confederazione o organizzazione  sindacale  nazionale,  in  relazione
alla quota a ciascuna di esse assegnata. 
  3. Il numero complessivo delle aspettative di cui  al  comma  1  e'
riservato per il novanta  per  cento  alle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per
cento alle confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  su
base nazionale,  garantendo  comunque,  nell'ambito  di  tale  ultima
percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni
sindacali. Nell'ambito del novanta per cento del  numero  complessivo
delle aspettative riservate alle predette organizzazioni sindacali  -
tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli  enti  e
delle  istituzioni  del  comparto,   della   specifica   dislocazione
territoriale degli stessi  e  delle  relative  strutture  periferiche
nonche' del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che non
supera le ventimila unita' - in via eccezionale,  a  richiesta  delle
stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle
aspettative  attribuite  a  ciascuna  delle  predette  organizzazioni
sindacali puo' essere utilizzata, con riferimento  a  due  dipendenti
dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del
comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal  servizio  per
un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana. 
  4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le  organizzazioni
sindacali,  in  relazione  alla  rappresentativita'  delle  medesime,
accertata ai sensi dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988  n.  395  e  della  circolare-direttiva  n.
24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro  il  primo  trimestre  di
ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui  all'art.  9  del
sopra citato decreto del Presidente della Repubblica,  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate. 
  5.  Le  domande  di  collocamento  in  aspettativa  sindacale   del
personale  sono  presentate  alle  istituzioni  ed   agli   enti   di
appartenenza che curano gli  adempimenti  istruttori,  acquisendo  il
preventivo assenso della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione  pubblica,  in  ordine  al  rispetto  dei
contingenti  di  cui  al  presente  articolo.  Il  provvedimento   di
collocamento in aspettativa per motivi  sindacali  e'  emanato  dalle
amministrazioni interessate entro sessanta giorni a  far  data  dalla
richiesta delle confederazioni ed organizzazioni sindacali e  protrae
i suoi effetti fino alla richiesta di revoca della aspettativa stessa
da parte delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali,
che va comunicata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica. 
  6. Diverse intese  intervenute  tra  le  confederazioni  e  tra  le
organizzazioni  sindacali  sulla   ripartizione   delle   aspettative
sindacali fermo restando il numero  complessivo  delle  stesse,  sono
comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica - ed alle istituzioni ed  agli
enti interessati per i conseguenziali adempimenti. 
 
          Note all'art. 30: 
            - Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 si  veda
          la nota all'art. 1. 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si  veda  la  nota
          all'art. 3. Il testo degli articoli 8 e 9 e' il seguente: 
            "Art. 8  (Maggiore  rappresentativita').  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione della legge  29  marzo  1983,  n.  93,  a
          partire dalle trattative successive alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  costituiscono  criteri  di
          riferimento da utilizzare da  parte  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica   per    la    determinazione    della    maggiore
          rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni
          e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi: 
            a) la  consistenza  associativa  rilevata  in  base  alle
          deleghe  conferite   alle   singole   amministrazioni   dai
          dipendenti  per  la  ritenuta  del  contributo   sindacale,
          accertate    mediante    comunicazione     delle     stesse
          amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione   pubblica   ed    alle
          organizzazioni sindacali a cui le  deleghe  si  riferiscono
          prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12  della
          legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione
          collettiva  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; 
            b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri
          sindacali in organismi amministrativi previsti dalle  leggi
          vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi  comparti,  di
          altre consultazioni  elettorali  per  la  costituzione  del
          Consiglio superiore della pubblica amministrazione,  ovvero
          per la nomina di soggetti cui  ai  diversi  livelli,  anche
          decentrati,  venga  conferito  potere   rappresentativo   e
          negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge
          29 marzo 1983, n. 93; 
            c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative
          negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto
          di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei
          criteri indicati nella lettera a). 
            2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al  comma
          1, rilevati dalle amministrazioni e  quelli  forniti  dalle
          organizzazioni sindacali, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporra'
          il caso alla  valutazione  dell'Osservatorio  del  pubblico
          impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22  agosto
          1985, n. 444". 
            "Art. 9 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. In  sede
          di accordi di comparto, ove gia' non previsto dalle vigenti
          disposizioni legislative, saranno definitti i  criteri,  le
          modalita' ed i limiti della disciplina e della ripartizione
          del  numero  globale  dei  permessi  e  delle   aspettative
          sindacali tra le varie organizzazioni in  relazione  ed  in
          rapporto alla rappresentativita' delle  medesime  accertata
          ai sensi dell'art. 8. 
            2. Alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali  per
          ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva  di   cui
          all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,
          provvede, entro il primo trimestre  di  ogni  triennio,  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  sentite   le   confederazioni   e   le
          organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con  l'ANCI
          per quanto riguarda il personale  dipendente  dal  Servizio
          sanitario nazionale e dai  comuni,  con  l'UPI  per  quanto
          riguarda  il  personale  dipendente  dalle  province,   con
          l'UNCEM per quanto riguarda il personale  dipendente  dalle
          comunita' montane e con la Conferenza dei presidenti  delle
          regioni per quanto rigurda il  personale  dipendente  dalle
          regioni.   Alla   ripartizione   dei   permessi   sindacali
          provvedono le singole amministrazioni. 
            3.  Diverse  intese  intervenute  tra  le  organizzazioni
          sindacali  sulla  ripartizione   dei   permessi   e   delle
          aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo
          degli  stessi,  saranno  comunicate  rispettivamente   alle
          amministrazioni  interessate   ed   alla   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica per i conseguenziali adempimenti".