(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 31)
                              Art. 31. 
          Disciplina del personale in aspettativa sindacale 
  1.  Al  personale  collocato  in  aspettativa  sindacale  ai  sensi
dell'art.  30,  sono  corrisposti,  a  carico  della  istituzione   o
dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e  le
quote  di  salario  accessorio  fisse  e  ricorrenti  relative   alla
professionalita' e alla produttivita' con esclusione dei compensi per
il lavoro straordinario. 
  2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a  tutti  gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che ai  fini
del compimento  del  periodo  di  prova  e  del  diritto  al  congedo
ordinario. 
  3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa,
del mandato sindacale, che  deve  essere  tempestivamente  comunicata
alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, ed alla istituzione o all'ente di appartenenza.