Art. 31. Disciplina del personale in aspettativa sindacale 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 30, sono corrisposti, a carico della istituzione o dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita' con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alla istituzione o all'ente di appartenenza.