(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 32)
                              Art. 32. 
                    Permessi sindacali retribuiti 
  1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e  degli  organi  di
cui all'art. 28 non collocati in aspettativa  possono  usufruire  per
l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e
di permessi orari. I permessi sindacali  sono  a  tutti  gli  effetti
equiparati al servizio prestato nell'ente o istituzioni. 
  2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente
spettante a  ciascuna  organizzazione  sindacale  secondo  i  criteri
fissati nell'art.  33,  non  possono  superare  settimanalmente,  per
ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso,
le diciotto ore lavorative. 
  3.  I  permessi  sindacali  sono  concessi  salvo  inderogabili  ed
eccezionali esigenze di servizio, dirette  ad  assicurare  i  servizi
minimi essenziali di cui all'art. 3.