(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 33)
                               Art. 33. 
     Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti 
  1.  Nell'ambito  di  ciascuna  istituzione  o  ente  di  ricerca  e
sperimentazione il monte orario annuo complessivamente a disposizione
per i permessi di cui all'articolo 32 e' determinato in ragione di n. 
3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 
  2. La ripartizione del monte  ore  e'  effettuata  entro  il  primo
trimestre di ciascun anno in sede di trattativa  decentrata  in  modo
che una quota pari al 10% del monte orario  sia  ripartita  in  parti
uguali   fra   tutti   gli   organismi    rappresentativi    operanti
nell'Istituzione o nell'ente interessato  e  la  parte  restante  sia
ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per
ciascuna organizzazione sindacale, in base al  numero  delle  deleghe
per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data  del
31 dicembre di ciascun anno. 
  3. Le modalita' per la concessione dei permessi retributivi vengono
definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in  modo
particolare, del numero  dei  dipendenti  delle  dimensioni  e  delle
condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale  decentramento
territoriale in modo da  consentire  una  congrua  utilizzazione  dei
permessi presso tutte le sedi interessate. 
  4. Ai dirigenti sindacali di cui all'articolo 28  sono  concessi  a
richiesta, salvo inderogabili ed  eccezionali  esigenze  di  servizio
dirette ad assicurare servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3
ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per  la  partecipazione
alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93,  ai
congressi e convegni nazionali, regionali e  provinciali-territoriali
ed   ai   congressi   previsti   dagli   statuti   delle   rispettive
confederazioni ed organizzazioni  sindacali.  Tali  permessi  non  si
computano nel contingente complessivo di cui al primo comma. 
  5. Diverse intese  intervenute  tra  le  organizzazioni  sindacali,
sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando  il  numero
complessivo, sono comunicate alle  istituzioni  o  agli  Enti  per  i
conseguenziali adempimenti. 
 
          Nota all'art. 33: 
            - Per il titolo della legge n. 93/1983 si  veda  la  nota
          all'art. 19.