(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 34)
                              Art. 34. 
                        Contributi sindacali 
  1. I dipendenti hanno facolta'  di  rilasciare  delega,  esente  da
imposta  di  bollo  e  di  registrazione,  a  favore  della   propria
organizzazione sindacale, per la riscossione  di  una  quota  mensile
dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei  contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. 
  2. La delega ha validita' dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni  anno  e  si  intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata  dall'interessato  entro
la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata,
in forma scritta, alla Istituzione o all'Ente di appartenenza ed alla
organizzazione sindacale interessata. 
  3. Le trattenute mensili operate dalle singole istituzioni  o  enti
sulle retribuzioni dei dipendenti in  base  alle  deleghe  presentate
dalle organizzazioni sindacali sono versate entro  il  decimo  giorno
del mese successivo alle stesse secondo le modalita' comunicate dalle
organizzazioni  sindacali  con  accompagnamento,  ove  richiesta,  di
distinta nominativa. 
  4. Le istituzioni o gli enti sono tenuti, nei confronti dei  terzi,
alla segretezza dei nominativi del personale  che  ha  rilasciato  la
delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.