Art. 34. Contributi sindacali 1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. 2. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Istituzione o all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata. 3. Le trattenute mensili operate dalle singole istituzioni o enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa. 4. Le istituzioni o gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.