(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 35)
                              Art. 35. 
              Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali 
  1. Il trasferimento in una  unita'  operativa,  ubicata  in  Comune
diverso da quello della sede di assegnazione dei dirigenti  sindacali
degli organismi rappresentativi dei dipendenti  di  cui  all'art.  25
della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  delle  organizzazioni   e
confederazioni sindacali puo' essere disposto solo previo nulla  osta
delle rispettive organizzazioni e confederazioni di appartenenza. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  sino  alla  fine
dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 
  3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 non  sono  soggetti
alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti quando
espletano le loro funzioni sindacali e  conservano  tutti  i  diritti
derivanti dall'applicazione degli  istituti  normativi  ed  economici
acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza. 
 
          Nota all'art. 35: 
            - Per il testo dell'art. 25 della  legge  n.  93/1983  si
          veda la nota all'art. 28.