Art. 35. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali 1. Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in Comune diverso da quello della sede di assegnazione dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni e confederazioni di appartenenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.
Nota all'art. 35: - Per il testo dell'art. 25 della legge n. 93/1983 si veda la nota all'art. 28.