(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 37)
                              Art. 37. 
                             Anzianita' 
  1. Al personale in servizio e' attribuito, a tutti gli effetti, nei
profili del nuovo ordinamento l'anzianita' gia'  riconosciuta  al  1›
luglio 1989 nella posizione di provenienza corrispondente secondo  le
tabelle 2, 3 e 4 - fatta esclusione delle  posizioni  acquisibili  in
base alle note riportate nelle tabelle 3  e  4  -  oltre  quella  che
matura nel profilo stesso a decorrere da detta data. 
  2. La predetta anzianita' e' utile o in sede di primo inquadramento
per il conferimento di livello superiore o per la progressione a  re-
gime nel livello superiore; ulteriori progressioni  saranno  riferite
all'anzianita' di livello. 
  3.  Si  considera  passaggio  di  livello,   in   sede   di   primo
inquadramento,  l'attribuzione  del   profilo   di   Funzionario   di
amministrazione ai sensi del 5 comma del precedente articolo 14. 
  4. Al personale che alla data del 1° luglio 1990, abbia acquisito o
acquisisca,  nell'arco   della   vigenza   contrattuale,   esperienza
professionale con almeno otto  anni  di  anzianita'  di  profilo,  in
aggiunta alla retribuzione individuale di anzianita' di cui al  comma
1 dell'articolo 18 del presente  accordo  competono,  dalla  predetta
data, o da quella in cui  maturi  il  predetto  periodo,  i  seguenti
importi annui lordi: 
    

  IV livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 249.000
   V livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 197.000
  VI livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 170.000
 VII livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 143.000
VIII livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 128.000
  IX livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 115.000
   X livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L.  98.000



    
  5. Gli importi di cui  al  comma  4,  con  le  medesime  decorrenze
stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si  quadruplicano  nei
confronti del personale che abbia maturato o maturi, rispettivamente,
dodici o venti anni di anzianita' di profilo,  previo  riassorbimento
delle precedenti maggiorazioni.