Art. 37. Anzianita' 1. Al personale in servizio e' attribuito, a tutti gli effetti, nei profili del nuovo ordinamento l'anzianita' gia' riconosciuta al 1 luglio 1989 nella posizione di provenienza corrispondente secondo le tabelle 2, 3 e 4 - fatta esclusione delle posizioni acquisibili in base alle note riportate nelle tabelle 3 e 4 - oltre quella che matura nel profilo stesso a decorrere da detta data. 2. La predetta anzianita' e' utile o in sede di primo inquadramento per il conferimento di livello superiore o per la progressione a re- gime nel livello superiore; ulteriori progressioni saranno riferite all'anzianita' di livello. 3. Si considera passaggio di livello, in sede di primo inquadramento, l'attribuzione del profilo di Funzionario di amministrazione ai sensi del 5 comma del precedente articolo 14. 4. Al personale che alla data del 1° luglio 1990, abbia acquisito o acquisisca, nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di anzianita' di profilo, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 dell'articolo 18 del presente accordo competono, dalla predetta data, o da quella in cui maturi il predetto periodo, i seguenti importi annui lordi: IV livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 249.000 V livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 197.000 VI livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 170.000 VII livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 143.000 VIII livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 128.000 IX livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 115.000 X livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 98.000 5. Gli importi di cui al comma 4, con le medesime decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si quadruplicano nei confronti del personale che abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o venti anni di anzianita' di profilo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.