Art. 39. Durata e rilevazione dell'orario di lavoro 1. L'orario di lavoro del personale degli enti ed istituzione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' fissato in 36 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni. 2. L'osservanza dell'orario di lavoro e' documentata per tutto il personale attraverso sistemi automatici di rilevazione che assicurino una piena ed oggettiva conformita' fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attivita' lavorativa per il tempo prescritto. 3. Modalita' diverse di rilevazione potranno essere autorizzate ove l'attivita' prestata comporti obiettive difficolta' di ricorso ai sistemi automatici generalmente adottati.
Nota all'art. 39: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.