(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 39)
                              Art. 39. 
             Durata e rilevazione dell'orario di lavoro 

 
  1. L'orario di lavoro del personale degli enti  ed  istituzione  di
cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e'  fissato  in
36 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni. 
  2. L'osservanza dell'orario di lavoro e' documentata per  tutto  il
personale attraverso sistemi automatici di rilevazione che assicurino
una piena ed oggettiva conformita' fra i dati rilevati e  l'effettiva
ed integrale  prestazione  dell'attivita'  lavorativa  per  il  tempo
prescritto. 
  3. Modalita' diverse di rilevazione potranno essere autorizzate ove
l'attivita' prestata comporti obiettive  difficolta'  di  ricorso  ai
sistemi automatici generalmente adottati. 
 
          Nota all'art. 39: 
            - Per il testo dell'art. 9 della  legge  n.  168/1989  si
          veda la nota all'art. 1.