Art. 4. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. 1. Al fine di cui all'art. 3 e con le modalita' di cui al presente articolo, saranno individuati, per i diversi livelli professionali addetti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 1, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - saranno individuati i livelli professionali di personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. 3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 sara' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello lo- cale entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque i servizi pubblici essenziali. 4. In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi di dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 7 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuati ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. 5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.