(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 4)
                               Art. 4. 

 
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali -
   Prestazioni indispensabili  e  contingenti  di  personale  per  il
   funzionamento dei servizi pubblici essenziali. 
  1. Al fine di cui all'art. 3 e con le modalita' di cui al  presente
articolo, saranno individuati, per i  diversi  livelli  professionali
addetti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art.  1,
appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo
sciopero per garantire, senza ricorso  al  lavoro  straordinario,  la
continuita' delle  prestazioni  indispensabili  inerenti  ai  servizi
medesimi. 
  2.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  che  rende  esecutivo  l'accordo,  con
apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente - da
definirsi prima dell'inizio di ogni  altra  trattativa  decentrata  -
saranno  individuati  i  livelli  professionali  di   personale   che
formeranno i contingenti e saranno  disciplinati  i  criteri  per  la
determinazione dei contingenti medesimi,  necessari  a  garantire  la
continuita' delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse
pubblico nel rispetto dei valori  e  dei  diritti  costituzionalmente
tutelati. 
  3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1  e
2 sara' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello lo-
cale entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque
prima dell'inizio di ogni altra  trattativa  decentrata.  Nelle  more
delle definizioni degli accordi di cui ai  commi  2  e  3,  le  parti
dichiarano che assicureranno comunque i servizi pubblici essenziali. 
  4. In  conformita'  agli  accordi  di  cui  ai  commi  2  e  3,  le
amministrazioni individuano in occasione  di  ciascuno  sciopero  che
interessi i servizi essenziali di cui all'art.  3,  i  nominativi  di
dipendenti  in  servizio  presso  le  aree  interessate  tenuti  alle
prestazioni indispensabili ed esonerati  dallo  sciopero  stesso  per
garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando -  7
giorni  prima  della  data  di  effettuazione  dello  sciopero  -   i
nominativi inclusi nei  contingenti,  come  sopra  individuati,  alle
organizzazioni  sindacali  locali  ed  ai  singoli  interessati.   Il
lavoratore individuati ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla
ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire  allo  sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. 
  5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per
il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica che
rende esecutivo l'accordo.