(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 40)
                              Art. 40. 
Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e 
   sperimentazione agraria del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste. 
  1. In attesa della riorganizzazione della ricerca e sperimentazione
agraria al personale in servizio presso gli  Istituti  di  ricerca  e
sperimentazione agraria, conclusione dei direttori di istituto e  dei
direttori di sezione operativa, si applica il presente accordo. 
  2. Resta ferma la unicita' dei ruoli di  cui  all'articolo  51  del
decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  cosi'   come   stabilito
dall'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre 1987, n. 568. 
  3. La delegazione di parte  pubblica  negli  accordi  decentrati  a
livello nazionale riguardante il personale di cui ai commi precedenti
e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura o da  un  Sottosegretario
di  Stato  all'uopo  delegato.  Gli  accordi  decentrati  a   livello
nazionale sono resi  esecutivi  con  apposito  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura. 
  4. Al personale inquadrato nei livelli funzionali  ai  sensi  della
legge  11   luglio   1980,   n.   312,   dipendente   dal   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste vengono attribuiti i  nuovi  profili
ed i relativi livelli professionali in base a quanto  previsto  dalla
tabella di equiparazione n. 3 allegata al presente  accordo,  di  cui
costituisce parte integrante. 
  5. Il personale dei ruoli della ricerca e  sperimentazione  agraria
in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione  agraria
in sede di prima applicazione del presente accordo e' inquadrato,  ai
fini giuridici, con decorrenza dalla data  1°  luglio  1989  o  dalla
successiva data di assunzione, nei profili istituiti con il  presente
accordo  secondo  la  corrispondenza   di   cui   alla   tabella   di
equiparazione allegata n. 3. 
  6. Il primo inquadramento e' effettuato sulla base delle  dotazioni
organiche stabilite con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 27 luglio 1987, tab. C, trasferendo le dotazioni dei profili
professionali del preesistente ordinamento nei nuovi profili in  base
alla tabella di equiparazione  allegata  n.  3,  fermo  restando  gli
organici complessivi. 
  7. Gli sperimentatori, che  hanno  compiuto  8  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  che  rende  esecutivo  il  presente
accordo, sono inqudrati  a  decorrere  dalla  medesima  data,  previo
superamento  di  un  giudizio  di  idoneita'  espresso  da   apposita
Commissione, nel profilo di I Ricercatore - Livello II. 
  8. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione  organica
del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il 25%  mediante
concorso per titoli riservato ai primi ricercatori e per la  restante
parte con concorso pubblico nazionale per titoli. 
 
          Note all'art. 40: 
            - Il D.P.R. 23 novembre 1967,  n.  1318  (pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del  18
          gennaio 1968)  reca:  "Norme  per  il  riordinamento  della
          sperimentazione agraria".  Il  testo  dell'art.  51  e'  il
          seguente: 
            "Art.  51.  -  Per  i  servizi  della  ricerca  e   della
          sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti ruoli del
          personale, la cui dotazione  organica  e'  stabilita  dalle
          tabelle A, B,  C,  D  ed  E  dell'allegato  I  al  presente
          decreto: 
            a) ruolo dei direttori; 
            b) ruolo dei direttori di sezione; 
            c) ruolo degli sperimentatori; 
            d) ruolo amministrativo; 
            e) ruolo degli esperti; 
            f) ruolo dei segretari contabili; 
            g) ruolo del personale esecutivo; 
            h) ruolo dei preparatori; 
            i) ruolo degli uscieri; 
            l) ruolo degli autisti". 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si  veda  la  nota
          all'art. 5. Il testo dell'art. 5 e' il seguente: 
            "Art. 52 (Disposizioni particolari per  gli  istituti  di
          sperimentazione agraria). - 1. Resta ferma la unicita'  dei
          ruoli di cui all'art. 51 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  23  novembre  1967,  n.  1318,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni". 
            - La  legge  11  luglio  1980,  n.  312  (in  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  190  del  12  luglio
          1980)  reca:  "Nuovo  assetto  retributivo-funzionale   del
          personale civile e militare dello Stato". 
            - Il D.P.C.M. 27 luglio 1987 (pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio
          1991) reca: "Determinazione delle dotazioni organiche e dei
          profili  professionali   del   personale   dipendente   dal
          Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  in  attuazione
          dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312".