(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 42)
                              Art. 42. 
                      Disposizioni particolari 
  1. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo  29
del decreto del Presidente della Repubblica  28  settembre  1987,  n.
568, a decorrere dal 1° luglio 1989, l'indennita' di cui ai commi  1,
2 e 4 del predetto articolo 29 non compete al personale  appartenente
ai profili di dirigente amministrativo e  di  tecnologo  dei  livelli
professionali I, II e III. 
  2. Gli enti o le istituzioni, che hanno esteso  o  estenderanno  ai
propri  dipendenti  la  disciplina  del  personale   della   ricerca,
provvederanno a recepire la nuova normativa giuridica ed economica di
cui   al   presente   accordo   con   deliberazione   da   sottoporre
all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto  con  i  Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica. Si provvedera'  altresi',  con
decreto del Ministro della difesa di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, all'estensione  della
disciplina di cui al presente accordo nei confronti del personale del
Centro    ricerche    esperienze    studi    applicazioni    militari
(C.R.E.S.A.M.). 
  3.  Le  stazioni  sperimentali  per  l'Industria  provvederanno   a
ripartire le dotazioni organiche degli  Sperimentatori  tra  i  nuovi
profili di Dirigente di  Ricerca,  Primo  Ricercatore  e  Ricercatore
nelle percentuali rispettivamente del 20%, 40% e 40%, attribuendo gli
eventuali arrotondamenti ai profili di livello inferiore. In sede  di
prima applicazione il 25% dei costi di  dirigente  di  ricerca  sara'
attribuito  mediante  concorsi  per   titoli   riservati   ai   primi
ricercatori. Ai fini dell'inquadramento del personale dipendente  dei
nuovi profili e livelli professionali, ove le  Stazioni  sperimentali
per l'industria, non abbiano provveduto all'applicazione del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1°  marzo  1988,  n.  285,  fara'
riferimento per l'inquadramento alla tabella 4 allegata  al  presente
accordo,   relativa   al   personale   del   ruolo   del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
 
          Note all'art. 42: 
            - Per il testo dell'art. 29 del  D.P.R.  n.  568/1987  si
          veda la nota all'art. 15. 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 285/1988 si  veda  la  nota
          all'art. 14.