Art. 42. Disposizioni particolari 1. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, a decorrere dal 1° luglio 1989, l'indennita' di cui ai commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 29 non compete al personale appartenente ai profili di dirigente amministrativo e di tecnologo dei livelli professionali I, II e III. 2. Gli enti o le istituzioni, che hanno esteso o estenderanno ai propri dipendenti la disciplina del personale della ricerca, provvederanno a recepire la nuova normativa giuridica ed economica di cui al presente accordo con deliberazione da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Si provvedera' altresi', con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, all'estensione della disciplina di cui al presente accordo nei confronti del personale del Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.). 3. Le stazioni sperimentali per l'Industria provvederanno a ripartire le dotazioni organiche degli Sperimentatori tra i nuovi profili di Dirigente di Ricerca, Primo Ricercatore e Ricercatore nelle percentuali rispettivamente del 20%, 40% e 40%, attribuendo gli eventuali arrotondamenti ai profili di livello inferiore. In sede di prima applicazione il 25% dei costi di dirigente di ricerca sara' attribuito mediante concorsi per titoli riservati ai primi ricercatori. Ai fini dell'inquadramento del personale dipendente dei nuovi profili e livelli professionali, ove le Stazioni sperimentali per l'industria, non abbiano provveduto all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, fara' riferimento per l'inquadramento alla tabella 4 allegata al presente accordo, relativa al personale del ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 42: - Per il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 15. - Per il titolo del D.P.R. n. 285/1988 si veda la nota all'art. 14.