(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 5)
                               Art. 5. 
                         Parita' uomo-donna 
  1. Il comitato per le pari opportunita'  di  cui  all'art.  32  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1987,  n.  568,
deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto  che  rende  esecutivo  il  presente  accordo.  Gli  enti
garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo funzionamento. 
  2. Il comitato e' composto da un  componente  designato  da  ognuna
delle  confederazioni  ed   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative e da un pari numero di funzionari  in  rappresentanza
degli  enti  o  istituzioni,  designati  dagli  enti  o   istituzioni
medesime; il comitato e' presieduto da un rappresentante degli enti e
istituzioni. 
  3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e  locale,  anche
tenendo conto delle proposte  formulate  dal  comitato  per  le  pari
opportunita', saranno concordate le misure per  favorire  l'effettiva
parificazione uomo-donna nelle condizioni di  lavoro  e  di  sviluppo
professionale, con particolare riferimento a: 
    a) accesso e modalita' di svolgimento  dei  corsi  di  formazione
professionale; 
    b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a  quelli  dei
servizi sociali; 
    c)  perseguimento  di  un  effettivo  equilibrio   di   posizioni
funzionali a parita' di requisiti professionali,  di  cui  si  dovra'
tener conto anche nell'attribuzione  di  incarichi  o  funzioni  piu'
qualificate, nell'ambito delle  misure  rivolte  a  superare  per  la
generalita'  dei  dipendenti  l'assegnazione  in  via  permanente  di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni  possibilita'  di
evoluzione professionale; 
    d)  ricerca  e  progetti   per   individuare   e   rimuovere   la
discriminazione delle lavoratrici; 
    e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive  C.E.E.
per l'affermazione sul lavoro delle pari dignita' delle  persone,  in
particolare  per  rimuovere  comportamenti  molesti  e  lesivi  delle
liberta' personali dei singoli e superare  quegli  atteggiamenti  che
recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti. 
 
          Nota all'art. 5: 
            -  Il  D.P.R.  28  settembre  1987,  n.  568,   concerne:
          "Recepimento  delle  norme  risultanti   dalla   disciplina
          prevista  dall'accordo  sindacale  per  il  personale   del
          Comparto delle  istituzioni  e  degli  enti  di  ricerca  e
          sperimentazione, per il triennio 1985-87" ed e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  34
          dell'11  febbraio  1988.  Il  testo  dell'art.  32  e'   il
          seguente: 
            "Art.   32.   (Pari   opportunita'   in   favore    delle
          lavoratrici).  -  1.  Nell'intento  di  attivare  misure  e
          meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e
          donne all'interno del comparto, saranno  definiti,  con  la
          contrattazione decentrata a  livello  nazionale  e  locale,
          specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie
          "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 
            2. Pertanto, al fine  di  consentire  una  reale  parita'
          uomini-donne,  vengono  istituiti,  presso   gli   enti   o
          istituti, con la presenza delle  organizzazioni  sindacali,
          appositi comitati per le pari opportunita', che  propongano
          misure  adatte  a  creare  effettive  condizioni  di   pari
          opportunita' e  relazionino,  almeno  una  volta  all'anno,
          sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici
          rispetto   alle   attribuzioni,   alle    mansioni,    alla
          partecipazione ai corsi di formazione e  aggiornamento,  ai
          nuovi  ingressi,  al   rispetto   dell'applicazione   della
          normativa  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  delle
          malattie professionali, alla promozione di misure idonee  a
          tutelarne  la  salute  in   relazione   alle   peculiarita'
          psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per
          le donne con  particolare  attenzione  alle  situazioni  di
          lavoro che  possono  rappresentare  rischi  per  la  salute
          riproduttiva".