(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 6)
                               Art. 6. 
                    Igiene e sicurezza sul lavoro 
   1. Gli  enti  o  istituzioni  provvedono  all'adozione  di  idonee
iniziative volte a garantire  l'applicazione  della  regolamentazione
comunitaria e di tutte le  norme  vigenti  in  materia  di  igiene  e
sicurezza del lavoro e degli impianti, in  particolare  in  quelli  a
tecnologia avanzata e nelle lavorazioni di sperimentazione di  punta,
tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza
degli  ambienti  di  lavoro   e   la   prevenzione   delle   malattie
professionali; in ogni caso nei  primi  tre  mesi  di  gravidanza  le
lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. 
  2. Le organizzazioni sindacali, unitamente  agli  enti,  verificano
l'applicazione  delle  anzidette  norme  e  promuovono  la   ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
salute e la integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in  cui  si
ravvisera' una maggiore incidenza di rischio, l'ente  provvedera'  ad
istituire per i dipendenti addetti ai predetti  settori  un  apposito
libretto sanitario.