Art. 6. Igiene e sicurezza sul lavoro 1. Gli enti o istituzioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. 2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisera' una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvedera' ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.