(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 7)
                               Art. 7. 
    Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 
  1. In attuazione dell'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire il recupero
di dipendenti nei confronti dei quali sia  stata  attestata,  da  una
struttura associativa convenzionata prevista  dalle  leggi  regionali
vigenti, la condizione di soggetto a  tossicodipendenza  o  alcolismo
cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di
recupero predisposto e controllato  dalle  strutture  medesime,  sono
stabilite le seguenti misure di sostegno: 
    a)  concessione  dell'aspettativa  per  infermita'  per  l'intera
durata del ricovero presso strutture specializzate;  per  il  periodo
eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione  intera
compete la retribuzione ridotta alla meta' per  l'intera  durata  del
ricovero; 
    b) concessione di  permessi  giornalieri  orari  retribuiti,  nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto; 
    c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle  due
ore giornaliere previste alla  lettera  b),  con  relativa  riduzione
retributiva; 
    d) utilizzazione temporanea, relativa  alla  fase  riabilitativa,
del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse  da  quelle
abituali,  quando  tale  misura  sia  individuata   dalla   struttura
sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto. 
  2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il 3° grado,
a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti piu'  prossimi,  si
trovino nelle condizioni previste dal comma  1  ed  abbiano  iniziato
l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno titolo ad ottenere
la  concessione  di  orari  flessibili,  di  permessi  giornalieri  o
dell'aspettativa per motivi  di  famiglia  per  l'intera  durata  del
progetto medesimo. Gli stessi benefici  spettano  ai  dipendenti  che
abbiano la tutela giuridica di persone che si  trovino  nelle  stesse
condizioni previste nel presente comma. 
  3. L'amministrazione  dispone  l'accertamento  della  idoneita'  al
servizio dei dipendenti di  cui  al  comma  1  qualora  i  dipendenti
medesimi  non  si  siano  volontariamente  sottoposti  alle  previste
terapie. 
 
          Nota all'art. 7: 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si  veda  la  nota
          all'art. 3. Il testo dell'art. 8 e' il seguente: 
            "Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
          psico-fisiche). - 1. In sede di contrattazione di  comparto
          saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la
          riabilitazione  ed  il  recupero  di  pubblici   dipendenti
          portatori  di  handicaps   o   soggetti   a   fenomeni   di
          tossico-dipendenza,    alcoolismo    cronico    o     grave
          debilitazione psico-fisica".