(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 9)
                               Art. 9. 
                       Copertura assicurativa 
  1. In attuazione dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni  degli  enti  o
istituzioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa  in
favore  dei  dipendenti  autorizzati  a  servirsi,  in  occasione  di
missioni o  per  adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del
proprio mezzo  di  trasporto,  limitatamente  al  tempo  strettamente
necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 
  2. La polizza di cui al primo comma e' rivolta alla  copertura  dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria  di  terzi,  di
danneggiamento al mezzo di trasporto  di  proprieta'  del  dipendente
nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle  persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
  3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi  di  trasporto  di
proprieta' dell'ente saranno in ogni caso integrate con la copertura,
nei limiti e con le modalita' di cui ai commi precedenti, dei  rischi
di lesioni o decesso  del  dipendente  addetto  alla  guida  e  delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
  4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria. 
  5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base  alle
polizze stipulate da terzi responsabili  e  di  quelle  previste  dai
precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti  a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 
 
          Nota all'art. 9: 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si  veda  la  nota
          all'art. 3. Il testo dell'art. 6 e' il seguente: 
            "Art. 6 (Copertura  assicurativa).  -  1.  Per  il  tempo
          strettamente necessario alle prestazioni di  servizio  rese
          dal personale con l'uso del  mezzo  di  trasporto  proprio,
          autorizzato nel rispetto  della  vigente  normativa,  negli
          accordi di comparto saranno previste  norme  relative  alla
          copertura  assicurativa  per  i  soli   rischi   aggiuntivi
          rispetto all'assicurazione obbligatoria".