(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 
   GENNAIO 1991, N. 8. 
  All'articolo 1: 
   al comma 2, il secondo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  "Il
sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della  scadenza,
puo' essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al  comma
1. In  ogni  caso,  il  sequestro  e'  revocato,  su  istanza  di  un
interessato o del  pubblico  ministero,  quando  risulti  cessata  la
permanenza del reato"; 
  il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  "4.  Le  disposizioni  dell'articolo  379  del  codice  penale   si
applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai
commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di
persona a scopo di estorsione, si adopera, con  qualsiasi  mezzo,  al
fine di far conseguire agli autori del  delitto  medesimo  il  prezzo
della liberazione della vittima. 
  4- bis. Non e' punibile chi ha posto in essere la condotta indicata
nel comma 4 in favore del prossimo congiunto"; 
   il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al  fine  di  far
conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione il prezzo della liberazione della vittima". 
  All'articolo 2: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Chiunque,  cittadino  italiano,   stipula   anche   all'estero
contratti  di  assicurazione  aventi  ad  oggetto  la  copertura  del
rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento  del
prezzo del riscatto in caso  di  sequestro  di  persona  a  scopo  di
estorsione, proprio o di altre persone, e' punito con  la  reclusione
da uno a tre anni". 
 L'articolo 5 e' soppresso. 
  All'articolo 9: 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Le citate misure possono essere adottate  anche  nei  confronti
dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a
grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni  che  intrattengono
con le persone di cui al comma 1". 
 All'articolo 10: 
   al comma 1, le parole da:  "e  questi"  fino  a:  "giudizio"  sono
sostituite dalle seguenti:  "e  il  pericolo  derivi  dagli  elementi
forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle  indagini  o
per il giudizio"; 
  al comma 2,  le  parole:  "un  magistrato"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "due   magistrati   con   particolare   esperienza   nella
trattazione di processi per fatti di criminalita' organizzata". 
 All'articolo 11: 
   al  comma  1,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:
"L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la
durata  dello  stesso,  valutati   in   rapporto   al   rischio   per
l'incolumita' del soggetto a causa delle  dichiarazioni  rese  o  che
egli  puo'  rendere,  sono  deliberati  di  volta  in   volta   dalla
commissione  di  cui  all'articolo  10,  su  proposta  motivata   del
procuratore della Repubblica  ovvero,  previo  parere  favorevole  di
questi, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto". 
 All'articolo 12: 
   al comma 2, la lettera b) e' soppressa. 
  All'articolo 14: 
   al comma 2, la parola:  "nucleo"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ufficio". 
  All'articolo 15: 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1- bis. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della  legge  23  agosto
1988, n. 400, nel termine di un anno dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottate  norme
intese a dare attuazione al disposto di cui al  comma  1,  secondo  i
seguenti principi: 
    a) segretezza e speditezza del procedimento  per  il  cambiamento
delle generalita', con esclusione di qualsiasi forma  di  pubblicita'
preventiva e successiva; 
    b) iscrizione delle nuove generalita' in un  registro  presso  il
Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile
e i relativi estratti concernenti le nuove generalita' possano essere
sostituiti con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno
sulla base dei riscontri effettuati agli atti di  stato  civile,  con
riguardo alle precedenti e alle nuove generalita'; 
    c)  validita'  delle  attestazioni  ai  fini   della   iscrizione
nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da  parte  delle
amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso  il
nuovo documento di identita'; 
    d)  previsione  che  gli  atti   da   annotarsi,   iscriversi   o
trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti
generalita', emessi successivamente al decreto di  cambiamento  delle
generalita',  continuino  ad  essere  iscritti  sotto  le  precedenti
generalita'; 
    e)  riconoscimento  ad  entrambi  i  genitori  o,  in   caso   di
disaccordo,  ad  uno  dei  due,  previa  autorizzazione  del  giudice
tutelare, della facolta' di richiesta del cambiamento di  generalita'
per i figli minori; 
    f) previsione che il  cambiamento  delle  generalita'  non  abbia
effetto sui rapporti  di  natura  civile,  penale  e  amministrativa,
sostanziali e processuali, in corso alla data  di  cambiamento  delle
generalita'  e  disciplina  dei  rapporti  con  riguardo  alle  nuove
generalita'; previsione e disciplina delle eventuali deroghe; 
    g) istituzione di garanzie a tutela  dei  diritti  dei  terzi  in
buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto
a conoscere il collegamento fra la precedente e la  nuova  identita';
azionabilita' dei diritti  dei  terzi  con  la  possibilita'  per  il
giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento
e possibilita' di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza; 
    h)  adozione  di  appositi   strumenti   e   procedure   per   le
notificazioni, le comunicazioni e  il  recapito  di  plichi  o  altri
effetti postali diretti alla persona protetta; 
    i)  possibilita'  per  le  persone  protette  di  agire  mediante
rappresentanti  per  lo  svolgimento  dei  rapporti   sostanziali   e
processuali di natura civile e amministrativa anteriori al  mutamento
delle  generalita',  nonche'  di  essere  autorizzate  ad  usare   le
precedenti generalita' relativamente ai rapporti giuridici in corso; 
    l)  previsione  di  speciali  modalita'  per  la  iscrizione  nel
casellario giudiziale, e per il rilascio  dei  relativi  certificati,
delle condanne per reati eventualmente commessi in data  anteriore  e
posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalita'". 
 L'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 16. - 1. Il Ministro  dell'interno  riferisce  semestralmente
con relazione al Parlamento sui programmi di protezione,  sulla  loro
efficacia  e  sulle  modalita'  generali   di   applicazione,   senza
riferimenti nominativi".