(Accordo- art. 6)
                             Articolo 6 
Libero Trasferimento dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 
 
1.  Ognuna  delle  Parti  Contraenti  garantira'   agli   investitori
dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi  di
ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta
convertibile e senza indebito ritardo, di: 
a)  capitali  e  quote  aggiuntive   di   capitali   utilizzate   per
mantenimento ed incremento di investimenti; 
b) redditi netti, dividendi, royalties,  compensi  per  assistenza  e
servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto; 
c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione  di
un investimento; 
d)  somme  destinate  al  rimborso  di  prestiti   riferiti   ad   un
investimento ed al pagamento dei relativi interessi; 
e) compensi ed indennita' percepiti  da  cittadini  dell'altra  Parte
Contraente e derivanti da lavoro subordinato e  da  servizi  prestati
nella  realizzazione   di   investimenti   effettuati   nel   proprio
territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle  leggi
e dai regolamenti nazionali vigenti; 
2. Tenuto conto  dell'Articolo  3  del  presente  Accordo,  le  Parti
Contraenti si impegnano ad  accordare  ai  trasferimenti  di  cui  al
paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento  riservato  a
quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori  di  Stati
terzi, qualora piu' favorevole.