(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                243.
                         Roma, 22 marzo 1991
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
             ed il Governo della Repubblica dello Zambia
             di consolidamento del debito, con Allegati
                 (Entrata in vigore: 22 marzo 1991)
N.B.  - Accordo firmato in base al Processo Verbale firmato dai Paesi
membri del Club di Parigi il 12 luglio 1990.  Gli Allegati di  natura
tecnica non vengono pubblicati.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO  TRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO ZAMBIA
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:
a) degli arretrati al 30 giugno 1990 non ancora  pagati  relativi  ai
debiti   commerciali   e   finanziari   per   capitale  ed  interessi
contrattuali dello  Zambia  nei  confronti  dell'Italia,  relativi  a
contratti  per  la fornitura di beni e/o servizi e/o per l'esecuzione
di lavori, nonche' a Convenzioni finanziarie, stipulati anteriormente
al primo gennaio 1983 - con una scadenza originaria superiore  ad  un
anno  -  coperti  da  garanzia  dello  Stato  Italiano ai sensi della
legislazione italiana (Allegato 1);
b) dei debiti per capitale ed interessi dello  Zambia  nei  confronti
della    Sezione    Speciale    per   l'Assicurazione   del   Credito
all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"), in scadenza  dal
primo  luglio 1990 al 31 dicembre 1991 e non ancora pagati, derivanti
dagli Accordi di  Consolidamento  tra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana  e il Governo della Repubblica dello Zambia, stipulati il 25
gennaio 1984 e il 10 settembre  1986  in  applicazione  dei  Processi
Verbali  del  Club  di  Parigi del 16 maggio 1983, 20 luglio 1984 e 4
marzo 1986 (Allegato 2);
c) degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo  b),  in
scadenza al 30 giugno 1990 e non ancora pagati (Allegato 3);
d)  dell'interesse  di  mora maturato al 31 giugno 1990 sui debiti di
cui ai precedenti paragrafi a) e c), calcolato ai  tassi  d'interesse
di cui al seguente Articolo III, paragrafo 2 (Allegato 4).
I  suddetti  Allegati  che  costituiscono  parte del presente Accordo
potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.
                             ARTICOLO II
a) I debiti di cui al precedente  Articolo  I  saranno  trasferiti  -
nelle  valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie
- dalla Banca dello  Zambia,  agente  per  conto  del  Governo  della
Repubblica  dello  Zambia  (qui  di  seguito denominata "Banca") alla
"SACE" in 12 rate semestrali uguali  e  successive,  la  prima  delle
quali scadra' il 30 settembre 1999 e l'ultima il 31 marzo 2005.
                            ARTICOLO III
1)  La  "Banca"  si  impegna  a pagare e a trasferire alla "SACE" gli
interessi di ritardato regolamento  che  saranno  calcolati  su  ogni
debito di cui all'Articolo I non pagato alla scadenza originaria.
2)  Tali  interessi  matureranno a partire dalla scadenza originaria,
per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I, a),  b)
e c), - e dal primo luglio 1990 - per quanto concerne i debiti di cui
al precedente Articolo I, d) fino al regolamento totale del debito, e
saranno  calcolati  al tasso dell'8,20 % annuo e del 4,85 % annuo per
quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane  e
in dollari USA.
3)  Tali  interessi  saranno  trasferiti - nelle valute stabilite nei
contratti  o  nelle  convenzioni  finanziarie  -  semestralmente  (31
marzo-30 settembre), a decorrere dal 31 marzo 1991.
Resta  inteso  che  l'interesse  dovuto  al  30  giugno  1990  verra'
ristrutturato ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  precedente
Articolo II.
                             ARTICOLO IV
1)  Il  70%  degli  interessi  maturati  dal  primo luglio 1990 al 31
dicembre 1991 conformemente alle disposizioni dell'Articolo  III  sui
debiti indicati all'Articolo I, sara' pagato alla "SACE" il 30 giugno
1992.
Per  il  ritardato  regolamento  la  "Banca"  si impegna a pagare e a
trasferire alla "SACE" alla  stessa  data  del  30  giugno  1992  gli
interessi  calcolati  al  tasso del 13,30% annuo e del 6,9% annuo per
quanto concerne i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane  e
dollari USA;
2) Il residuo 30% verra' pagato alle scadenze indicate.
                             ARTICOLO V
La  "Banca"  si  impegna  a  trasferire  - il 31 dicembre 1991 - alla
"SACE" e al MEDIOCREDITO  CENTRALE  rispettivamente  tutti  i  debiti
coperti  dalla  garanzia  assicurativa  dello Stato Italiano prevista
dalla legislazione italiana,  o  relativi  a  crediti  di  aiuto  non
ristrutturati ai sensi del presente Accordo, in scadenza al 12 luglio
1990 e non ancora pagati.
Per  il  ritardato  regolamento  la  "Banca"  si impegna a pagare e a
trasferire alla "SACE" e  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE  rispettivamente
alla  stessa  data  del  31  dicembre 1991 gli interessi calcolati al
tasso del 12,2% annuo, del 9,1% annuo e del  9,4%  annuo  per  quanto
concerne  i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane, dollari
USA ed ECU.
                             ARTICOLO VI
Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli  giuridici
stabiliti  dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati
dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono  gli  impegni  dello
Zambia menzionati all'Articolo I del presente Accordo.
Di  conseguenza,  nessuna  disposizione  del  presente Accordo potra'
essere  invocata  per  giustificare  qualsiasi  modifica   di   detti
contratti   e/o   convenzioni   finanziarie,  particolarmente  quelle
concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.
                            ARTICOLO VII
Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate purche':
- la condizione di cui alla sezione IV, punto 3, primo paragrafo  del
Processo  Verbale  firmato  a  Parigi  il  12  luglio  1990 sia stata
realizzata anteriormente al 31 maggio 1991;
- e, per quanto concerne le scadenze del 1991, purche' la  condizione
di  cui  alla  medesima  Sezione  IV,  punto 3, secondo paragrafo del
medesimo Processo Verbale del 12 luglio  1990  sia  stata  realizzata
anteriormente al 30 settembre 1991.
                            ARTICOLO VIII
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data delle firma.
Fatto  a  Roma  il  22 marzo 1991 in due originali in lingua inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA                       PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                        REPUBBLICA DELLO
                                           ZAMBIA
                                244.
                 Singapore, 22 aprile-15 maggio 1991
            Accordo Italia-Singapore, effettuato mediante
           scambio di note, sull'accesso e il trattamento
            delle navi mercantili nei porti dei due Paesi
                 (Entrata in vigore: 15 maggio 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di  Singapore  e,  con
riferimento alla Nota N. MFA/396/89 di quest'ultimo - datata 3 maggio
1989  -  ha l'onore di presentare il seguente testo di un Accordo tra
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
Singapore, concernente l'accesso e  il  trattamento  delle  navi  nei
porti dei due Stati:
"ACCORDO  TRA  IL  GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  CONCERNENTE  L'ACCESSO  E  IL  TRATTAMENTO
DELLE NAVI NEI PORTI DEI DUE STATI"
Il   Governo  della  Repubblica  di  Singapore  e  il  Governo  della
Repubblica Italiana, (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"  e
ciascuno denominato "Parte Contraente"),
Desiderosi  di definire le condizioni ai sensi delle quali le navi di
ciascuna Parte Contraente avranno accesso ai porti  dell'altra  Parte
Contraente;
Hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO 1
Ciascuna  Parte  Contraente  assicurera'  nei  propri porti alle navi
dell'altra Parte Contraente  lo  stesso  trattamento  riservato  alle
proprie  navi,  fatti  salvi  i vantaggi e i privilegi riservati alle
proprie navi ai sensi delle rispettive normative vigenti  per  quanto
riguarda la pesca, il cabotaggio, il traffico locale e la navigazione
a traino.
                             ARTICOLO 2
Il  termine  "nave"  di  una Parte Contraente si riferira' a tutte le
navi mercantili registrate nel territorio di detta Parte  Contraente,
e  battera'  la sua bandiera conformemente alle normative vigenti nel
Paese.
Il presente Accordo non si applichera' a:
- Navi al servizio esclusivo delle Forze Armate;
-  Navi  destinate  alla   ricerca   idrografica,   oceanografica   e
scientifica; - Pescherecci;
- Battelli di lunghezza non superiore ai 24 metri; - Navi al di sotto
dello standard.
                             ARTICOLO 3
Ciascuna  Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte Contraente
emendamenti  al  presente   Accordo.   Gli   emendamenti   concordati
entreranno  in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno
reciprocamente notificato l'avvenuto completamento  delle  rispettive
procedure costituzionali.
                             ARTICOLO 4
Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data in cui le Parti
Contraenti   si   saranno   reciprocamente   notificato    l'avvenuto
completamento delle loro procedure costituzionali.
Il  presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni
e restera' in vigore per un ulteriore/ulteriori  quinquenni,  a  meno
che  una delle Parti Contraenti non comunichi per iscritto all'altra,
sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un  qualsiasi
quinquennio   successivo,   la   propria   intenzione  di  denunciare
l'Accordo.
La denuncia entrera' in vigore sei mesi dopo  essere  stata  ricevuta
dall'altra Parte Contraente.
L'Ambasciata  propone  che  la presente Nota, unitamente alla Nota di
conferma del Ministero, costituiscano un Accordo  tra  i  Governi  di
Singapore e d'Italia.
Essendo  gia'  state  ultimate  le procedure costituzionali italiane,
detto Accordo entrera' in vigore alla data della Nota del  Ministero,
allorquando    quest'ultimo   dichiari   che   anche   le   procedure
costituzionali di Singapore sono state portate a termine.
L'Ambasciata della Repubblica Italiana coglie  questa  occasione  per
rinnovare  al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica di
Singapore i sensi della piu' alta considerazione.
Singapore, 22 aprile 1991
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RAFFLES CITY TOWER
SINGAPORE 0617
Il Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  di  Singapore
presenta  i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana
e ha l'onore di fare riferimento alla Nota di quest'ultima - Prot. N.
00824 del 22 aprile 1991 -  il  cui  testo  viene  riportato  qui  di
seguito:
L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al
Ministero  degli  Affari  Esteri della Repubblica di Singapore e, con
riferimento alla Nota N. MFA/396/89 di quest'ultimo - datata 3 maggio
1989 - ha l'onore di presentare il seguente testo di un  Accordo  tra
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
Singapore,  concernente  l'accesso  e  il  trattamento delle navi nei
porti dei due Stati:
"ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE  E  IL  GOVERNO
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  CONCERNENTE  L'ACCESSO  E IL TRATTAMENTO
DELLE NAVI NEI PORTI DEI DUE STATI"
Il  Governo  della  Repubblica  di  Singapore  e  il  Governo   della
Repubblica  Italiana, (qui di seguito denominati "Parti Contraenti" e
ciascuno denominato "Parte Contraente"),
Desiderosi di definire le condizioni ai sensi delle quali le navi  di
ciascuna  Parte  Contraente avranno accesso ai porti dell'altra Parte
Contraente;
Hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO 1
Ciascuna Parte Contraente assicurera'  nei  propri  porti  alle  navi
dell'altra  Parte  Contraente  lo  stesso  trattamento riservato alle
proprie navi, fatti salvi i vantaggi e  i  privilegi  riservati  alle
proprie  navi  ai sensi delle rispettive normative vigenti per quanto
riguarda la pesca, il cabotaggio, il traffico locale e la navigazione
a traino.
                             ARTICOLO 2
Il  termine  "nave"  di  una Parte Contraente si riferira' a tutte le
navi mercantili registrate nel territorio di detta Parte  Contraente,
e  battera'  la sua bandiera conformemente alle normative vigenti nel
Paese.
Il presente Accordo non si applichera' a:
- Navi al servizio esclusivo delle Forze Armate;
-  Navi  destinate  alla   ricerca   idrografica,   oceanografica   e
scientifica;
- Pescherecci;
- Battelli di lunghezza non superiore ai 24 metri;
- Navi al di sotto dello standard.
                             ARTICOLO 3
Ciascuna  Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte Contraente
emendamenti  al  presente   Accordo.   Gli   emendamenti   concordati
entreranno  in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno
reciprocamente notificato l'avvenuto completamento  delle  rispettive
procedure costituzionali.
                             ARTICOLO 4
Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data in cui le Parti
Contraenti   si   saranno   reciprocamente   notificato    l'avvenuto
completamento delle loro procedure costituzionali.
Il  presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni
e restera' in vigore per un ulteriore/ulteriori  quinquenni,  a  meno
che  una delle Parti Contraenti non comunichi per iscritto all'altra,
sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un  qualsiasi
quinquennio   successivo,   la   propria   intenzione  di  denunciare
l'Accordo.
La denuncia entrera' in vigore sei mesi dopo  essere  stata  ricevuta
dall'altra Parte Contraente.
L'Ambasciata  propone  che  la presente Nota, unitamente alla Nota di
conferma del Ministero, costituiscano un Accordo  tra  i  Governi  di
Singapore e d'Italia.
Essendo  gia'  state  ultimate  le procedure costituzionali italiane,
detto Accordo entrera' in vigore alla data della Nota del  Ministero,
allorquando    quest'ultimo   dichiari   che   anche   le   procedure
costituzionali di Singapore sono state portate a termine.
L'Ambasciata della Repubblica Italiana coglie  questa  occasione  per
rinnovare  al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica di
Singapore i sensi della piu' alta considerazione".
Il Ministero ha l'onore di confermare che il Governo della Repubblica
di Singapore accetta il testo  dell'Accordo  incorporato  nella  Nota
sopra   riportata   dell'Ambasciata   e,   allorquando  le  procedure
costituzionali di Singapore saranno  state  ultimate,  detto  Accordo
entrera' in vigore alla data della presente Nota.
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore coglie
questa   occasione  per  rinnovare  all'Ambasciata  della  Repubblica
Italiana i sensi della piu' alta considerazione.
SINGAPORE
15 maggio 1991
Ambasciata della Repubblica Italiana
Singapore
                                245.
                       Il Cairo, 9 giugno 1991
        Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica
      tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto
                 (Entrata in vigore: 9 giugno 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
   PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA
         REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO
Nel  quadro del XII Programma Esecutivo dell'Accordo Culturale tra la
Repubblica Araba di Egitto e la  Repubblica  Italiana  per  gli  anni
1990-92  firmato  al  Cairo  il  23/11/89  volto  a  rafforzare  ed a
sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi,
le Parti hanno stabilito di comune accordo il seguente Protocollo.
                               Art. 1
Valutazione dello stato della cooperazione scientifica e  tecnologica
tra la Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana.
Le   Parti   sottolineano   l'andamento  favorevole  delle  relazioni
scientifiche  tra  le  Universita'  e  gli   Istituti   specializzati
scientifici dei due Paesi.
Entrambe  le  Parti  prendono  atto con soddisfazione della firma del
Protocollo  sulla  Cooperazione  Scientifica  e  Tecnologica  tra  il
Consiglio  Nazionale  Italiano  per  la  Ricerca  (CNR) e l'Accademia
Egiziana per la Ricerca Scientifica e Tecnologica (ASRT)  avvenuta  a
Roma il 27/6/90.
Le Parti esprimono la loro soddisfazione per:
-   l'Accordo   sulla  Cooperazione  scientifica  e  tecnologica  tra
l'Universita' "Federico II" e le Universtia'  di  Alessandria  e  del
Cairo;
-  l''Accordo  di  cooperazione  scientifica  tra  l'Universita' "Tor
Vergata" di Roma e  l'Universita'  di  Alessandria  nei  campi  delle
scienze   mediche,   dell'ingegneria,   delle  tecnologie  applicate,
dell'economia, delle scienze di base, delle scienze umanitarie, delle
scienze pertinenti alla cultura Mediterranea comune, firmato  a  Roma
il 23/1/88;
-  l'Accordo  tra l'Universita' di Udine ed il "Centro di Ricerca per
il Deserto" (Ministero dell'Agricoltura  dell'ARE)  nel  campo  della
"lotta contro la desertificazione";
-  il Protocollo di cooperazione tra l'Istituto Italiano Nazionale di
Geo-fisica e l'Istituto Helwan di Astronomia e di Geofisica,  firmato
a Roma il 5/4/1989;
-  la  collaborazione  tra  il  Centro  Internazionale  per la Fisica
Teoretica (ICTP) e l'Accademia di Scienze del Terzo Mondo (TWAS) e la
Comunita' scientifica egiziana;
-la  cooperazione  tra  il  Centro  Internazionale  per  l'Ingegneria
Genetica  e  la Biotecnologia (ICGEB) ed il Punto Focale Egiziano per
l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia presso l'ASRT;
- la collaborazione tra la  Commissione  Italiana  per  la  Fonti  di
Energia  Nucleare  e  Alternativa  (ENEA)  e l'Autorita' Egiziana per
l'Energia Atomica (AEA), discplinate dall'accordo stipulato nel 1973.
Entrambe  le  Parti  promuoveranno  analoghi  accordi  bilaterali  in
settori di interesse comune.
Inoltre le Parti prendono atto con soddisfazione del  Protocollo  tra
il  Governo  Italiano  ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto
relativo al  Programa  di  Cooperazione  Tecnico  e  Finanziario  del
1989-1991,   firmato   al  Cairo  il  2/3/1989.  La  cooperazione  e'
particolarmente   significativa    nei    settori    dell'Innovazione
Tecnologica  e  della Gestione, della Formazione Professionale, della
Ricerca e dell'Equipggiamento  nel  settore  sanitario,  nonche'  nel
settore  urbanistico  e  per  quanto  riguarda  la preservazione e la
salvaguardia del patrimonio culturale egiziano tra l'Universita'  del
Cairo e la Facolta' di Legge dell'Universita' di Alessandria.
                               Art. 2
        Programma di attivita' di cooperazione scientifica e
                             tecnologica
Le  Parti  intendono  promuovere  una  collaborazione diretta tra gli
Istituti di Ricerca e  di  Sviluppo,  gli  Istituti  Superiori  e  le
Universita' di entrambe i Paesi.
Le  due  Parti  hanno  espresso  la  loro volonta' di intensificare i
programmi di cooperazione e successivamente, essi  individueranno  di
comune accordo i settori in cui sviluppare la cooperazione futura.
La   cooperazione   scientifica   e  tecnologica  tra  le  due  Parti
includera':
a) ricerca comune e progetti di formazione professionale  in  settori
di interesse reciproco;
b) scambio di scienziati, di ricercatori e di esperti,
c) scambio di pubblicazioni e di documentazione scientifica;
d)  simposi,  tavole  rotonde, esposizioni su argomenti scientifici e
tecnologici;
e) altre forme di  cooperazione  scientifica  e  tecnologica  saranno
concordate, caso per caso, da entrambe le Parti.
                               Art. 3.
     Progetti per quanto riguarda la cooperazione scientifica e
                             tecnologica
Le  Parti,  al  fine  di  definire  progetti  positivi  di  interesse
reciproco, hanno convenuto della creazione di  un  gruppo  di  lavoro
misto  che sara' costituito per Parte italiana, da rappresentanti del
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Universita' e della
Ricerca  Scientifica   e   Tecnologica   e   dell'ambiente   italiano
scientifico  ed  accademico,  e, per la Parte egiziana, da una equipe
che sara' designata in tempo opportuno.
Questo gruppo di lavoro terra' la sua prima riunione a Roma,  durante
il mese di Settembre 1991, ed al fine di completare il suo compito si
riunira' alla fine del mese di Novembre 1991.
Le conclusioni raggiunte dal gruppo di lavoro saranno presentate alle
Autorita' competenti di entrambe i Paesi.
                               Art. 4
                  Progetto della Citta' di Mubarak
Le  Parti hanno dibattuto la strategia di una cooperazione futura per
la pianificazione e la realizzazione del  progetto  della  Citta'  di
Mubarak.
La  Delegazione  Italiana  ha  manifestato  l'interesse  del  Governo
Italiano di contribuire  alla  realizzazione  di  tale  progetto  con
l'addestramento di personale ed interventi strutturali.
Successivi  dibattiti  tra  le  Parti  per passi concreti da adottare
continueranno nell'ambito del gruppo di  lavoro  costituito  in  base
all'art. 3 del presente Protocollo.
In  particolare  la  cooperazione  futura sara' concentrata a livello
bilaterale  sulla   biotecnologia,   l'informatica   e   le   energie
rinnovabili,  e multilaterale nell'ambito dei programmi stabiliti dal
Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la  Bio-tecnologica
(ICGEB)   di   Trieste  e  dell'iniziativa  UNESCO  per  lo  sviluppo
dell'Informatica in Europa ed in Africa.
                               Art. 5
          Crediti per il dottorati di ricerca su argomenti
                             scientifici
La parte Italiana accordera' ai  laureati  egiziani  nell'ambito  del
Programma annuale di Borse di Studio, offerte dal Governo italiano ai
cittadini  dei  paesi  in via di sviluppo, 90 borse di studio annuali
ripartite in mensilita' per il conseguimento di dottorati di  ricerca
nelle  Universita'  Italiane  in  settori  scientifici  di  interesse
reciproco.
                               Art. 6
              Modalita' di realizzazione del programma
Al fine di realizzare la cooperazione bilaterale, entrambe  le  Parti
stabiliranno lo scambio di scienziati e di ricercatori come segue:
6.1  Visite a breve termine, fino a due settimane, per consultazioni,
corsi di lezioni pubbliche, partecipazione a conferenze, congressi ed
altre riunioni scientifiche.
b) Visite a lungo termine, non inferiori ad un mese e non superiori a
tre mesi per svolgere ricerca scientifica e formazione professionale.
Lo  scambio  di  scienziati  e  di  ricercatori   sara'   finalizzato
principalmente alla realizzazione di progetti di ricerca comuni
La consegna delle rispettive domande per soggiorni di ricerca e brevi
missioni sara' effettuata per mezzo dei canali diplomatici almeno tre
mesi  prima  della  data  prevista  per l'inizio della visita o della
missione.
6.2  Le  domande  per  i  soggiorni  di   ricerca   dovranno   essere
accompagnate dai seguenti documenti in duplicato:
-  Una  richiesta  contenente:  i  dati professionali e personali del
candidato, l'indicazione dell'argomento della ricerca, la data  e  la
durata del soggiorno e l'elenco degli Istituti da visitare.
- Curriculum vitae et studiorum con eventuale elenco di pubblicazioni
- Programma di lavoro dettagliato
- Lettera d'impegno
-  Dichiarazione  relativa  ad un eventuale rimborso dell'anticipo in
caso di interruzione della ricerca.
Alla fine del soggiorno di ricerca, gli esperti dovranno  inviare  un
breve rapporto finale sull'attivita' svolta.
Il  Paese di accoglienza dara' al Paese d'invio, per mezzo dei canali
diplomatici, una risposta un mese prima della data di arrivo prevista
del  ricercatore/esperto,  con  riferimento  all'accettazione  o   al
rigetto della domanda.
La  Parte  d'invio  informera'  la  Parte  ricevente  con  almeno due
settimane di anticipo della conferma della data di arrivo.
6.3 In caso di seminari, conferenze o di gruppi di lavoro, nonche' di
esposizione scientifiche da allestire in Egitto, le spese di  viaggio
dei  conferenzieri  italiani  saranno  a carico della Parte italiana,
mentre la Parte egiziana provvedera' alla completa  sistemazione  dei
conferenzieri  italiani.  In  caso  di  seminari,  di conferenze o di
gruppi di lavoro nonche' di esposizioni scientifiche  da  tenersi  in
Italia,  le  spese  di  viaggio  dei conferenzieri egiziani saranno a
carico della Parte egiziana, mentre la  Parte  Italiana  fornira'  ai
conferenzieri  egiziani  una diaria giornaliera sufficiente a coprire
tutta la sistemazione.
6.4 I progetti di ricerca da realizzare in comune  saranno  elaborati
dalle  Parti  e valutati di comune accordo dal Ministero degli Affari
Esteri e dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica per la Parte italiana e dal Ministero  di  Stato  per  la
Ricerca Scientifica per la Parte egiziana.
6.5  I progetti di ricerca dovranno includere i seguenti elementi:  -
lo scopo del progetto;
- le procedure di realizzazione;
- il preventivo delle risorse finanziarie necessarie anche in termini
di mensilita'; - gli obblighi di entrambe le Parti;
- le persone responsabili della realizzazione del progetto.
6.6 Qualora i risultati di tale ricerca congiunta comportino- secondo
il parere anche di una sola Parte - un'invenzione che potrebbe  esser
registrata  come  brevetto, entrambe le Parti - in conformita' con le
disposizioni vigenti nei due Paesi - stabiliranno di  comune  accordo
le  condizioni  per  disciplinare  legalmente l'invenzione comune nei
rispettivi territori ed in altri paesi.
                               Art. 7
                      Disposizioni finanziarie
7.1 Ciascuna delle due Parti  offrira'  annualmente,  ai  fini  della
realizzazione del presente Protocollo, 30 visite a lungo termine e 20
visite a breve termine.
7.2  a)  La Parte d'invio provvedera' alle spese di viaggio (verso la
capitale del paese ospite ed in provenienza da essa).
b) La Parte ricevente provvedera'  alla  spese  di  viaggio  per  gli
spostamenti  sulle  vie e sui mezzi di trasporto nazionali e coprira'
le spese di sussistenza come indicato in appresso.
7.3 La Parte italiana  provvedera'  all'ospitalita'  dei  ricercatori
egiziani in visita, come segue:
- per visite a lungo termine L. 1.800.000 al mese, tutto compreso;
- per visite a breve termine, L. 100.000 al giorno, tutto compreso.
7.4  La  Parte egiziana fornira' allo scienziato italiano ospite, una
completa sistemazione in un albergo idoneo.
7.5 Tali somme saranno pagate ai ricercatori  egiziani  nella  misura
dell'80%  al  momento  del loro arrivo, mentre il rimanente 20% sara'
saldato entro due settimane dalla presentazione del rapporto  finale,
direttamente  presso il Ministero degli Affari Esteri, o su richiesta
della persona interessata, all'Ambasciata italiana al Cairo.
Questa procedura e' conforme ai regolamenti italiani in vigore.
7.6 Le  Parti  convengono  che  la  Parte  ospitante,  in  base  alle
disposizioni  applicate  in  ciascuno  dei  due  Paesi,  preveda  una
copertura assicurativa sulla vita,  per  malattie  ed  infortuni,  ad
eccezione   di   malattie  precedentemente  contratte  e  di  protesi
dentarie.
                               Art. 8
Questo  Accordo  sara'  valido per tre anni e successivamente, fino a
quando una delle due Parti non notifichi sei mesi  prima  della  data
della  scadenza.  il suo intento di porvi fine. L'Accordo entrera' in
vigore all'atto della sua firma.
Esso e' aperto per  entrambe  le  Parti  che  hanno  la  facolta'  di
presentare suggerimenti o raccomandazioni per emendamenti o modifiche
durante il periodo di validita' del presente Accordo.
Fatto e firmato al Cairo il 9 giugno 1991, in due originali autentici
in lingua inglese.
Cairo, il 9/6/1991
Per il Governo della                   Per il Governo della
Repubblica Italiana                 Repubblica Araba di Egitto
Ministro dell'Universita'            Ministro di Stato per la
e della Ricerca Scientifica             Ricerca Scientifica
e Tecnologica
Prof. Antonio RUBERTI                  Prof. Dr. Adel A. EZZ
                              ALLEGATO
La  Delegazione Italiana ha espresso il suo intento di cooperare alla
realizzazione  del  progetto  della  Citta'  di  Mubarak.  In  questo
contesto  il  Governo Italiano e' pronto a discutere una cooperazione
nei campi della  bio-tecnologia,  dell'informatica  e  delle  energie
rinnovabili.
Questa  cooperazione  potrebbe  avvenire sia a livello bilaterale che
per mezzo di programmi multilaterali come  il  Centro  Internazionale
Unido di Trieste per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB)
ed  il  progetto UNESCO per l'istituzione di una rete di collegamento
operativo per l'informatica tra l'Europa e l'Africa.
La Parte egiziana ha espresso l'intenzione di  dare  innanzitutto  la
precedenza  al  progetto  della  Citta'  di  Mubarak  nell'ambito del
programma di cooperazione tecnica e finanziaria  del  3  marzo  1989,
beneficiando  dello  stanziamento  di  sei  miliardi di Lire italiane
(equivalente a circa 5 milioni di dollari USA) da esso  previsti  per
le  iniziative  di  ricerca  e  di sviluppo su basi ad hoc al fine di
appoggiare le richieste di innovazione tecnologica.
Il  Governo  Egiziano  ha  altresi'  indicato  il  suo  desiderio  di
utilizzare  tali  fondi  per  la  pianificazione,  la  progettazione,
l'equipaggiamento e l'addestramento di  personale  per  una  rete  di
collegamento operativa per l'informatica.
La Parte italiana ha accettato la richiesta di appoggiare il progetto
di  Mubarak City, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di
una  rete  di  collegamento  operativa  per   l'Informatica.   Questa
richiesta   sara'   trattata   per   mezzo  degli  usuali  canali  di
cooperazione tra i due Paesi.
                                246.
                        Roma, 13 giugno 1991
        Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e
             il Governo del Regno Hascemita di Giordania
     relativo al programma di cooperazione tecnica e finanziaria
               per il periodo 1991-1993, con Allegato
                 (Entrata in vigore: 13 giugno 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
  PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA ED IL
                  GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
   RELATIVO AL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DEL
                              1991-1993
In  considerazione  delle  eccellenti relazioni tra i due paesi ed in
base al desiderio comune di valorizzarle, ribadendo nel  contempo  il
ruolo  principale  svolto  dalla  cooperazione per lo sviluppo e e la
necessita' di rafforzarla, nella ferma  convinzione  che  cio'  possa
contribuire  ad  una  maggiore  stabilita'  e sicurezza della Regione
Mediterranea; in considerazione del ruolo vitale e costruttivo svolto
dalla Giordania sotto questo aspetto;  tenendo  inoltre  a  mente  le
conseguenze della crisi del Golfo;
In   vista  di  incentivare  ulteriormente  la  cooperazione  tra  la
Giordania e l'Italia e di dotarla di strumenti bilaterali adeguati  e
concreti  su  una  base piu' ampia e consistente, adeguata alle nuove
esigenze sorte; e  di  realizzare  con  maggiore  efficacia  i  nuovi
orientamenti  ed  i  nuovi  requisiti  della cooperazione bilaterale,
anche in  considerazione  delle  norme  della  cooperazione  Italiana
(Legge n. 49/87);
Tenendo  a mente le principali direttive ed i temi che caratterizzano
i  piani  di  sviluppo  della  Giordania  ed  il  suo  programma   di
ristrutturazioni   economiche,   ed   in   particolare  le  attivita'
necessarie per valorizzare e rafforzare  il  sistema  produttivo  del
paese per mezzo di un miglioramento dell'agricoltura e di un utilizzo
razionale  delle  risorse  idriche  e  geologiche  dello sviluppo del
potenziale industriale; della rivitalizzazione del  settore  privato;
dell'addestramento  del personale nei settori prioritari di sviluppo;
dei fabbisogni del settore sociale;
Nel  ribadire  l'attenzione  e  la  consapevolezza  dell'Italia   nei
confronti  delle  esigenze  di  sviluppo della Giordania, nonche' gli
sforzi della Giordania volti a conseguire un assestamento strutturale
dell'economia del paese;
Consapevoli della opportunita' di stabilire un  programma  quadro  di
cooperazione   triennale   nel   quale  includere  le  iniziative  di
cooperazione tra i due paesi;
Considerando l'opportunita' di sviluppare tale programma mediante  la
realizzazione  di  una  serie  di  azioni diversificate adattate alla
situazione specifica ed ai fabbisogni della Giordania, ed in vista di
conseguire su base prioritaria gli obiettivi di sviluppo economico  e
sociale della Giordania;
                             Articolo I
Entrambe  le  Parti stabiliscono di comune accordo il seguente schema
di programma triennale di cooperazione con progetti da realizzarsi in
Giordania ed un'assistenza tecnica che sara' fornita  alla  Giordania
per  il periodo 1991-93, per il cui finanziamento il Governo italiano
accetta di erogare i seguenti fondi di  cooperazione  in  conformita'
con  le  disposizioni  della Legge italiana n. 49/87:  - Aiuti a dono
fino a 72 miliardi di Lire Italiane
- Crediti di aiuto fino a 26 miliardi di Lire  Italiane  in  base  ai
termini ed alle condizioni stipulate nell'Accordo di credito allegato
(Allegato 1) che costituisce parte integrale del presente Protocollo.
                             Articolo II
Entrambe  le  Parti  decidono  di comune accordo che i fondi indicati
all'Articolo 1 del presente Protocollo saranno utilizzati in base  ai
seguenti  settori  di  intervento: produzione agricola; utilizzazione
delle risorse idriche e geologiche;  industrializzazione  e  sviluppo
del settore privato; formazione; sviluppo sociale.
                            Articolo III
Entrambe  le  Parti decidono di utilizzare i fondi di cooperazione di
cui all'Articolo I  precedente  per  finanziarie  i  programmi  ed  i
progetti di cui nel Processo-Verbale concordato.
                             Articolo IV
Ai  fini  di  una  verifica  del  programma, le due Parti decidono di
comune  accordo  di  istituire  un  Comitato  di  Verifica  a   Meta'
Programma.
                             Articolo V
I  progetti  di  cui  nel Processo verbale concordato potranno essere
sostituiti di comune accordo con altri progetti  in  occasione  della
riunione del Comitato di Verifica a Meta' Programma.
                             Articolo VI
Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma.
Fatto a Roma, il 13 giugno 1991 in due originali in lingua inglese
Per il Governo del                       Per il Governo della
Regno Hascemita di Giordania             Repubblica italiana
Khaled Amin Abdallah                        Claudio Lenoci
Ministro della Programmazione          Sottosegretario per gli
del Regno Hascemita di Giordania         Affari Esteri della
                                         Repubblica Italiana
                             ALLEGATO I
TERMINI E CONDIZIONI DEI CREDITI DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO N.I DEL
PROTOCOLLO  TRA  ITALIA  E  GIORDANIA  SULLA  COOPERAZIONE  TECNICA E
FINANZIARIA FIRMATO IL 13 GIUGNO 1991.
I crediti di aiuto saranno concessi alle seguenti condizioni:
- - rimborso in 30 (trenta) rate semestrali  in  capitale,  uguali  e
consecutive,  la  prima  delle  quali a scadere 66 (sessantasei) mesi
dopo la data alla quale la  Convenzione  finanziaria  e'  entrata  in
vigore;
-  tasso  d'interesse dell'1,75% (uno punto settantacinque per cento)
annuo.
Se i crediti di aiuto sono combinati con crediti all'esportazione, le
condizioni di detti crediti di aiuto saranno le seguenti:
- rimborso in 30 (trenta) rate semestrali in capitale uguali  e  con-
secutive,  la  prima  delle  quali a scadere 126 (centoventisei) mesi
dopo la data alla quale la  Convenzione  finanziaria  e'  entrata  in
vigore;
- tasso d'interesse dell'1% (uno per cento) annuo.
                                247.
                     New York, 26-27 giugno 1991
       Scambio di Lettere Italia/UNICEF costituenti un Accordo
  per la vendita in Italiana di materiale promozionale dell'UNICEF
                 (Entrata in vigore: 27 giugno 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
UNICEF
                                                       26 giugno 1991
Eccellenza,
Ho  l'onore  di  far  riferimento  al  paragrafo  b  della  Sezione 7
dell'articolo II della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle
Nazioni Unite di cui l'UNICEF e' parte. Come Sua  Eccellenza  sa,  la
summenzionata  Convenzione si applica anche al materiale promozionale
che l'UNICEF importa da piu' di 40 anni e che  comprende:  cartoncini
augurali,   posters,   adesivi,   materiale  di  cancelleria,  libri,
opuscoli, calendari, magliette, articoli di porcellana, di vetro,  di
plastica,  film  documentari,  video  cassette,  diapositive ed altri
prodotti analoghi.
Allo  scopo   di   consentire   all'UNICEF,   finora   implicitamente
autorizzato  a  tanto  in  base  alla  clausola  anzidetta,  di poter
continuare a vendere nel territorio italiano materiale promozionale a
beneficio dei suoi programmi di  assistenza  all'infanzia,  e'  stato
ritenuto  opportuno  addivenire  ad  un'intesa  sulle  condizioni  di
vendita del predetto materiale, come  espressamente  stabilito  nelle
summenzionate  disposizioni.  In  considerazione  di quanto sopra, ho
l'onore di confermare, dietro richiesta  del  Governo  italiano,  che
l'UNICEF  puo'  vendere  in  Italia, attraverso il Comitato Nazionale
Italiano  per   l'UNICEF,   che   agisce   a   nome   e   per   conto
dell'Organizzazione,   i   prodotti  sommariamente  sopra  descritti,
nonche' altri prodotti che in futuro dovessero aggiungersi di  comune
accordo.   I   proventi  netti  di  tale  vendita  saranno  destinati
dall'UNICEF ai suoi programmi a favore dell'infanzia.
Rimane inteso che la presente lettera  e  quella  con  la  quale  Sua
Eccellenza  vorra'  comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto
precede, costituiranno un Accordo tra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana  e  l'UNICEF, che entrera' in vigore a partire dalla data in
cui l'UNICEF avra' ricevuto risposta da Sua Eccellenza.
Voglia accogliere, Eccellenza,  l'espressione  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                                       James P. Grant
                                                  Direttore Esecutivo
S.E. Vieri Traxler
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
Rappresntante Permanente d'Italia presso
le Nazioni Unite
New York
IL RAPPRESENTANTE PERMANEBTE D'ITALIA PRESSO
LE NAZIONI UNITE
                                             New York, 27 giugno 1991
Egregio Signor Grant,
Ho  l'onore  di accusare ricevuta della Sua lettera in data 26 giugno
1991 del seguente tenore:
"Ho l'onore di  far  riferimento  al  paragrafo  b  della  Sezione  7
dell'articolo II della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle
Nazioni  Unite  di  cui l'UNICEF e' parte. Come Sua Eccellenza sa, la
summenzionata Convenzione si applica anche al materiale  promozionale
che  l'UNICEF  importa da piu' di 40 anni e che comprende: cartoncini
augurali,  posters,  adesivi,  materiale   di   cancelleria,   libri,
opuscoli,  calendari, magliette, articoli di porcellana, di vetro, di
plastica, film documentari,  video  cassette,  diapositive  ed  altri
prodotti analoghi.
Allo   scopo   di   consentire   all'UNICEF,   finora  implicitamente
autorizzato a  tanto  in  base  alla  clausola  anzidetta,  di  poter
continuare a vendere nel territorio italiano materiale promozionale a
beneficio  dei  suoi  programmi  di assistenza all'infanzia, e' stato
ritenuto  opportuno  addivenire  ad  un'intesa  sulle  condizioni  di
vendita  del  predetto  materiale, come espressamente stabilito nelle
summenzionate disposizioni. In considerazione  di  quanto  sopra,  ho
l'onore  di  confermare,  dietro  richiesta del Governo italiano, che
l'UNICEF puo' vendere in Italia,  attraverso  il  Comitato  Nazionale
Italiano   per   l'UNICEF,   che   agisce   a   nome   e   per  conto
dell'Organizzazione,  i  prodotti  sommariamente   sopra   descritti,
nonche'  altri prodotti che in futuro dovessero aggiungersi di comune
accordo.  I  proventi  netti  di  tale  vendita   saranno   destinati
dall'UNICEF ai suoi programmi a favore dell'infanzia.
James P. Grant
Direttore Esecutivo
UNICEF H-13P
Rimane  inteso  che  la  presente  lettera  e quella con la quale Sua
Eccellenza vorra' comunicarmi che il Suo Governo concorda  su  quanto
precede,  costituiranno  un  Accordo  tra il Governo della Repubblica
Italiana e l'UNICEF, che entrera' in vigore a partire dalla  data  in
cui l'UNICEF avra' ricevuto risposta da Sua Eccellenza".
In  risposta ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano ha dato
il proprio assenso alle proposte contenute nella lettera di cui sopra
e che, pertanto, la Sua lettera e la  presente  lettera  di  risposta
costituiranno un Accordo tra le due parti.
Mi  avvalgo  dell'occasione  per rinnovarLe l'assicurazione della mia
piu' alta considerazione.
                                                        Vieri Traxler
                                                         Ambasciatore
                                248.
                         Roma, 3 luglio 1991
     Accordo mediante scambio di Lettere tra il Governo Italiano
 ed il Governo Albanese per la concessione all'Albania di un credito
  di aiuto di 30 miliardi di lire per un programma di finanziamento
                     di importazioni dall'Italia
                 (Entrata in vigore: 3 luglio 1991)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                                  Roma, 3 luglio 1991
Signor Ministro,
desidero  far  riferimento  alle  recenti  intese  italo-albanesi per
confermarLe la disponibilita' del mio Governo ad utilizzare  il  piu'
appropriato  fra  gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, per
aderire alla richiesta urgente di aiuti di emergenza.
In adempimento di dette intese, per rendere al piu' presto  operativo
il finanziamento del "Programma di Finanziamento delle Importazioni",
si  e'  concordato  con  il  Ministero delle Relazioni Economiche con
l'Estero  che  possano  essere  finanziati,  con  i  fondi  messi   a
disposizione  dal Governo italiano, beni prodotti in Italia destinati
ai seguenti settori:
- industria tessile;
- industria calzaturiera;
- industria alimentare;
- industria della ceramica;
- agricoltura e zootecnia;
- trasporti.
Gli specifici beni che saranno ammessi al  finanziamento  sono  stati
concordati per le vie diplomatiche.
Si e', inoltre, anche stabilito che il finanziamento potra' includere
i  costi  di  trasporto  e di assicurazione relativi ai suddetti beni
importati.
Il finanziamento del Governo italiano sara' di 30 miliardi  di  lire,
in  credito  di  aiuto. Le condizioni del credito di aiuto saranno le
seguenti:
- periodo di rimborso in venti anni, di cui dieci di grazia;
- tasso d'interesse dell'1,50 per cento.
============================
S.E. Muhammet Kapllani
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Albania
Lo schema operativo del programma sara' il seguente:
1. sara' firmata una  Convenzione  finanziaria  fra  il  Mediocredito
centrale  e  la  Banca Albanese per il Commercio per disciplinare gli
aspetti  finanziari  della  concessione  e  della  utilizzazione  del
credito di aiuto;
2.  il  Ministero  albanese  delle  Relazioni Economiche con l'Estero
trasmettera', per il tramite dell'Ambasciata d'Italia  a  Tirana,  al
Ministero  degli  Esteri italiano le fatture pro-forma approvate od i
contratti  stipulati  con  i  fornitori  italiani,  richiedendone  il
finanziamento a valere sui fondi del programma di cui trattasi;
3.  dopo  aver effettuato la congruita' dei prezzi di detti documenti
contrattuali, il Ministero degli Affari Esteri italiano,  provvedera'
ad   esprimere   a   Mediocredito  centrale  il  proprio  nulla  osta
all'imputazione.
Ho ora l'onore di proporre che, qualora quanto precede sia  accettato
dal Governo albanese, la presente e la risposta affermativa di Vostra
Eccellenza  costituiscano  un  Accordo,  che entrera' in vigore dalla
data della lettera di risposta.
La conclusione di tale accordo permettera' di avviare le procedure di
legge per rendere disponibile il credito di aiuto.
La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                        (Gianni De Michelis)
                         (firma illeggibile)
REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME
Ministri
                                                  Roma, 3 luglio 1991
Signor Ministro,
ho  l'onore  di  aver  ricevuto  in  data  odierna la Sua lettera del
seguente tenore:
""Desidero far riferimento alle  recenti  intese  italo-albanesi  per
confermarLe  la  disponibilita' del mio Governo ad utilizzare il piu'
appropriato fra gli strumenti della cooperazione allo  sviluppo,  per
aderire alla richiesta urgente di aiuti di emergenza.
In  adempimento di dette intese, per rendere al piu' presto operativo
il finanziamento del "Programma di finanziamento delle Importazioni",
si e' concordato con il  Ministero  delle  Relazioni  Economiche  con
l'Estero   che  possano  essere  finanziati,  con  i  fondi  messi  a
disposizione dal Governo italiano, beni prodotti in Italia  destinati
ai seguenti settori:
- industria tessile;
- industria calzaturiera;
- industria alimentare;
- industria della ceramica;
- agricoltura e zootecnica;
- trasporti.
Gli  specifici  beni  che saranno ammessi al finanziamento sono stati
concordati per le vie diplomatiche.
Si e', inoltre, anche stabilito che il finanziamento potra' includere
i costi di trasporto e di assicurazione  relativi  ai  suddetti  beni
importati.
Il  finanziamento  del Governo italiano sara' di 30 miliardi di lire,
in credito di aiuto. Le condizioni del credito di  aiuto  saranno  le
seguenti:
- periodo di rimborso in venti anni, di cui dieci di grazia;
- tasso d'interesse dell'1,50 per cento.
============================
S.E. Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri
Roma
Lo schema operativo del programma sara' il seguente:
1.  sara'  firmata  una  Convenzione  finanziaria fra il Mediocredito
centrale e la Banca Albanese per il Commercio  per  disciplinare  gli
aspetti  finanziari  della  concessione  e  della  utilizzazione  del
credito di aiuto;
2.  il  Ministero  albanese  delle  Relazioni Economiche con l'Estero
trasmettera', per il tramite dell'Ambasciata d'Italia  a  Tirana,  al
Ministero  degli  Esteri italiano le fatture pro-forma approvate od i
contratti  stipulati  con  i  fornitori  italiani,  richiedendone  il
finanziamento a valere sui fondi del programma di cui trattasi;
3.  dopo  aver effettuato la congruita' dei prezzi di detti documenti
contrattuali, il Ministero degli Affari Esteri italiano,  provvedera'
ad   esprimere   a   Mediocredito  centrale  il  proprio  nulla  osta
all'imputazione.
Ho ora l'onore di proporre che, qualora quanto precede sia  accettato
dal Governo albanese, la presente e la risposta affermativa di Vostra
Eccellenza  costituiscano  un  Accordo,  che entrera' in vigore dalla
data della lettera di risposta.
La conclusione di tale accordo permettera' di avviare le procedure di
legge per rendere disponibile il credito di aiuto.
La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.""
ComunicandoLe  l'assenso  del mio Governo su quanto precede, La prego
di voler accettare, Signor Ministro, i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                         (Muhammet Kapllani)
                                249.
                       Bangkok, 4 luglio 1991
    Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
ed  il  Governo  del Regno di Thailandia, concernente un programma di
test
   relativi al voltaggio e ai sistemi di controllo della velocita'
               dei generatori sincronici, con Allegato
                 (Entrata in vigore: 4 luglio 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  IL
GOVERNO  DEL  REGNO  DI  THAILANDIA  CONCERNENTE UN PROGRAMMA DI TEST
RELATIVI AL VOLTAGGIO E AI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA  VELOCITA'  DEI
GENERATORI SINCRONICI
Il  Governo  del  Regno  di  Thailandia e il Governo della Repubblica
Italiana;
Nel quadro dell'Accordo di Base  di  Cooperazione  tra  il  Regno  di
Thailandia e la Repubblica Italiana, firmato a Bangkok il 10 febbraio
1983;
In conformita' ai fini e alle disposizioni della Legge italiana N. 49
del   26   febbraio  1987,  concernente  la  nuova  disciplina  della
Cooperazione italiana allo Sviluppo;
Desiderosi  di  rafforzare  i  legami  esistenti  di  amicizia  e  di
comprensione   reciproca,   e   consci  dell'importanza  del  settore
energetico per  lo  sviluppo  sociale  ed  economico,  convengono  di
stipulare il presente Memorandum per la realizzazione di un programma
di  test  da  eseguire  sui  sistemi  di  generatori  delle  centrali
elettriche dell'Ente per l'Energia Elettrica della Thailandia (EGAT).
                             ARTICOLO 1
Fini del programma
Il programma prevede i seguenti fini:
-  addestramento  per  quanto  concerne  i  problemi di controllo del
voltaggio e della velocita' e delle metodologie nel campo dei test;
- esecuzione di test sui sistemi di generatori di una centrale  idro-
elettrica;
-  fornitura  di  apparecchiature speciali per i test, come descritto
nel paragrafo 3.2 del Piano Operativo del programma ivi allegato.
                             ARTICOLO II
Enti responsabili
2.1 Il Governo del Regno di Thailandia designa l'EGAT in qualita'  di
Ente  responsabile  per  l'adempimento  dei suoi impegni ai sensi del
presente Memorandum d'Intesa (qui  di  seguito  denominato  "Memoran-
dum").
2.2   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  indica  l'ENEL  (Ente
Nazionale per l'Energia Elettrica) in qualita' di  Ente  responsabile
per l'adempimento dei suoi impegni ai sensi del presente Memorandum.
                            ARTICOLO III
Impegni del Governo della Repubblica Italiana
Il Governo della Repubblica Italiana si impegnera' a:
3.1 ingaggiare esperti italiani per:
- la raccolta di dati tecnici (in Thailandia);
-  la  realizzazione  di  un  corso  di addestramento (in Thailandia)
relativo ai problemi del controllo del voltaggio  e  della  velocita'
sui sistemi ad energia elettrica;
-  l'esecuzione di test sul sistema di voltaggio e di controllo della
velocita'  di  un  generatore  di  una  centrale  idro-elettrica  (in
Thailandia), incluso il relativo addestramento sul campo;
-  la  preparazione  di  un  Rapporto  Finale  circa le attivita' (in
Italia);
- 3.2 sostenere le spese di volo degli esperti italiani;
- 3.3 sostenere le spese  di  assicurazione  in  caso  di  infortuni,
malattia  e responsabilita' civile verso terzi a carico degli esperti
italiani in Thailandia;
3.4 fornire su base CIF a Bangkok le attrezzature di cui al paragrafo
3.2 del Piano Operativo del programma ivi allegato;
3.5  sostenere  le  spese  di  trasporto  e  di  assicurazione  della
strumentazione  speciale  di cui al paragrafo 3.2 del Piano Operativo
del programma ivi allegato.
                             ARTICOLO IV
Impegni del Governo del Regno di Thailandia
Il Governo del Regno di Thailandia si impegnera' a:
4.1 fornire uffici e locali per gli esperti italiani in Thailandia;
4.2 fornire servizi di segreteria  e  provvedere  alle  comunicazioni
(telefono,  telex  e fax) dalla Thailandia all'Italia per gli esperti
italiani in Thailandia;
4.3 fornire le indennita' locali agli esperti italiani  conformemente
ai regolamenti del Governo del Regno di Thailandia;
4.4  provvedere  ai  mezzi  di  trasporto  per  gli  esperti italiani
conformemente ai regolamenti del governo del Regno di Thailandia;
4.5 coprire le spese di trasporto interno in Thailandia relative alle
apparecchiature speciali di cui al paragrafo 3.2 del Piano  Operativo
del programma ivi accluso;
4.6  fornire  le  attrezzature  di  cui  al  paragrafo  3.1 del Piano
Operativo del programma ivi accluso;
4.7 designare gli ingegneri  destinati  a  partecipare  al  corso  di
addestramento e ad eseguire i test;
4.8  designare i tecnici per la manutenzione elettrica e meccanica ai
fini dell'esecuzione dei test;
4.9  esentare  l'ENEL  e  il  suo  personale  (esclusi  i   cittadini
Thailandesi  e  gli  stranieri  residenti in Thailandia) - cosi' come
previsto per le attivita' del progetto - dalle  tasse  interne  e  da
altri oneri fiscali sul reddito, i profitti, gli stipendi, i salari e
altri  tipi  di  remunerazione  derivati  dalle  attivita'  svolte in
Thailandia ai sensi del presente progetto;
4.10 facilitare il sollecito sdoganamento di eventuali  attrezzature,
materiali  o  forniture  previste dal Progetto, nonche' degli effetti
personali  del  personale  dell'ENEL,  eccezion  fatta   per   quelli
interdetti all'importazione;
4.11  aiutare  il  personale  dell'ENEL e i loro familiari per quanto
concerne i visti di ingresso e uscita, i permessi  di  residenza,  ed
altri  documenti  necessari  per  risiedere  e  prestare  servizio in
Thailandia;
4.12 esentare da dazi doganali e  da  altre  tasse  sull'importazione
delle  attrezzature,  materiali e forniture per il Progetto di cui al
paragrafo 3.2 del Piano Operativo del prograqmma ivi accluso.
                             ARTICOLO V
Validita'
5.1 Il presente Memorandum entrera' in vigore alla data della firma e
scadra'  al  momento  del   completamento   tecnico   del   programma
(approssimativamente  18 mesi dopo l'inizio) o ad una qualsiasi altra
data reciprocamente concordata dai due Governi.
5.2 Il presente memorandum, che  viene  stipulato  nel  quadro  e  in
conformita'  alle  disposizioni  dell'Accordo di Base di Cooperazione
tra i due Governi, e'  di  natura  tecnica  e  mira  a  stabilire  le
responsabilita'  amministrative  dei  due  Governi relativamente alla
realizzazione del programma;
5.3 Il presente Memorandum potra' essere modificato in  un  qualsiasi
momento  previo  consenso  reciproco  di  entrambi i Governi mediante
Scambio di Lettere;
5.4 Qualsiasi  differenza  che  sorga  dall'interpretazione  o  dalla
realizzazione  del  presente Memorandum verra' risolta amichevolmente
mediante consultazione o negoziato tra i due Governi.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum.
Firmato a Bangkok il 4 luglio 1991 in due copie in lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA                   PER IL GOVERNO DEL REGNO DI
REPUBBLICA ITALIANA                    THAILANDIA
S.E. Giorgio Vecchi                    Dr. Wanchal Sirirattna
Ambasciatore d'Italia                  Direttore Generale
                                       Dipartimento per la
                                       Cooperazione Tecnica ed
                                       Economica
   PROVE IN SITO RELATIVE AL VOLTAGGIO ED AL SISTEMA DI CONTROLLO
               DELLA VELOCITA' DI GENERATORI SINCRONI
                    Piano operativo del programma
1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
Gli obiettivi del programma includono:
- un'indagine  sperimentale  sulle  caratteristiche  dei  sistemi  di
eccitazione  e  di  controllo  di  velocita'  dei generatori sincroni
installati in una centrale di energia idroeletrica in Thailandia,  ed
il controllo del loro corretto funzionamento.
-  Il  trasferimento,  al personale EGAT, delle principali tecniche e
metodologie in modo che in seguito esso  possa  essere  in  grado  di
eseguire autonomamente analoghe attivita'.
La realizzazione delle prove in sito rendera' possibile:
-  la  simulazione del comportamento dinamico di un sistema elettrico
dopo una perturbazione al fine di definire i criteri  di  distacco  e
distribuzione  del  carico  da  prendere  in considerazione durante i
successivi studi di stabilita' del sistema;
- la determinazione del  comportamento  dei  limitatori  di  sotto  e
sovreccitamento  nonche' i limiti operativi dei generatori in modo da
definire criteri operativi accettabili adatti a far fronte ai  limiti
di funzionamento, e garantire la sicurezza dinamica del sistema;
-  la  definizione  di  una  corretta  messa  in opera dei sistemi di
controllo del generatore.
Le attivita' previste nel sistema comprendono:
a) una missione iniziale in thailandia per raccogliere tutti  i  dati
tecnici   necessari   per   la   realizzazione  delle  attivita'  che
seguiranno;
b) un corso di formazione in Thailandia sui problemi dell'eccitazione
e del controllo della velocita' e sulle metodologie di verifica;
c) l'esecuzione di prove in sito per l'individuazione,  il  controllo
delle  prestazioni  e  la  determinazione  di  parametri  relativi ai
sistemi  di  controllo  dell'eccitazione  e  delle  velocita'  di  un
impianto   di  energia  idroelettrica,  nonche'  relativa  formazione
professionale sul posto di lavoro del personle EGAT.
2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
2.1. Raccolta di dati tecnici
L'ENEL effettuera' una missione di una settimana  in  Thailandia  per
selezionare,  di  comune  accordo  con l'EGAT, la centrale di energia
idroelettrica in cui saranno  realizzate  le  prove  in  sito  e  per
raccogliere   dati   ed   informazioni   sui   sistemi  di  controllo
dell'eccitazione della velocita' installati in detta centrale.
Le informazioni ed i dati raccolti saranno utilizzati in  Italia  per
la preparazione del corso di formazione professionale ed il programma
di prova.
2.2. Corso di formazione
Il  corso  di formazione sui problemi di controllo dell'eccitazione e
della velocita' nei sistemi di potenza avra' luogo  in  Thailandia  e
durera' due settimane, includendo i seguenti argomenti:
- teoria di base del controllo
- controllo dell'eccitazione
- controllo della velocita'
- tecniche e metodologie per la prova dei sistemi di controllo
- strumentazione speciale per le prove.
Durante   il  corso  sara'  presentata  una  strumentazione  speciale
progettata dall'ENEL, da utilizzare per le prove in sito.
Dieci  ingegneri  dell'EGAT  con  almeno  due  anni   di   esperienza
lavorativa   concernente  la  gestione  e  controllo  della  centrale
potrebbero frequentare questo corso di formazione.
2.3. Prove in sito
Le  prove  in  sito  saranno  effettuate  sui  sistemi  di  controllo
dell'eccitazione  e  della velocita' di un generatore di una centrale
di energia idro-elettrica.
Il   programma   generale  della  prova  in  sito  per  il  controllo
dell'eccitazione e della velocita' puo' essere diviso in tre fasi:
- prove a macchina ferma per individuare le caratteristiche  statiche
e dinamiche dei sistemi di controllo;
- prove senza carico (a macchina parzialmente accesa) per controllare
il comportamento dinamico del sistema controllato;
-  prove sotto carico per controllare il sistema dinamico dell'unita'
in caso di perturbazioni attive e reattive del carico.
Durante la realizzazione delle prove, l'EGAT nominera'
a) almeno due tecnici per la  manutenzione  (un  elettricista  ed  un
meccanico) per l'assistenza necessaria;
b)  dieci ingegneri laureati che partecipino alla realizzazione delle
prove.
La formazione professionale sul posto di  lavoro  per  gli  ingegneri
EGAT prevede:
-  la partecipazione attiva degli ingegneri EGAT all'esecuzione delle
prove;
- un dibattito preliminare congiunto per quanto riguarda i risultati.
Sulla  base  dei   risultati   sperimentali   delle   prove,   l'ENEL
predisporra'  in Italia un Rapporto Finale contenente anche eventuali
proposte per  il  miglioramento  delle  prestazioni  dei  sistemi  di
controllo.
Il   Rapporto   Finale  sara'  inviato  all'EGAT  due  mesi  dopo  il
completamento delle prove in sito.
3. STRUMENTAZIONE
L'EGAT  porra'  a  disposizione  dell'ENEL  la  strumentazione  e  le
attrezzature  di  base  necessarie  alla  realizzazione  delle prove,
acquistando sul mercato cio' che non e' disponibile nei laboratori  e
nelle installazioni EGAT.
Per  quanto  riguarda la strumentazione speciale il Centro di Ricerca
di Automazione dell'ENEL ha messo  a  punto  delle  attrezzature  che
renderanno  possibile  realizzare  le  prove  in sito prospettate nel
presente  programma  in  piena  conformita'  con   l'esperienza,   la
tecnologia e le metodologie dell'ENEL in questo settore.
Di  conseguenza,  l'attrezzatura  elencata  in  appresso,  progettata
dall'ENEL e non disponibile sul  mercato,  sara'  utilizzata  per  le
prove  in  sito in Thailandia e sara' lasciata all'EGAT in condizioni
di  funzionamento  senza  parti  di  ricambio  o  garanzia  da  parte
dell'ENEL.
3.1. Strumentazione che sara' fornita dall'EGAT
- n. 2 registratori a pennino a sei canali modello 260
- n. 1 oscilloscopio (con memoria) modello 1741A
- n. 1 analizzatore di funzioni di trasferimento modello 1170
- n. 1 "plotter" X, Y
- n. 2 multimetri digitali modello 8050A
- n. 1 generatore di funzione modello 184
- n. 1 generatore di corrente trifase modello AL 3T
- n. 1 consolle per unita' di controllo del segnale
- n. 1 consolle per unita' di controllo del disaccoppiamento del
        segnale.
- n. 2 trasduttori potenziometrici
- n. 2 trasduttori di pressione
3.2. Strumentazione speciale fornita dall'ENEL
- n. 3 trasduttori PVI/cc rapidi a doppio canale di corrente e
        voltaggio elettrico attivo e reattivo;
- n. 3 trasduttori rapidi TVM di valor medio
- n. 2 trasduttori rapidi di frequenza FD-03
- n. 1 trasduttore di potenza ARON
- n. 1 simulatore in tempo reale del sistema di generatore di rete
4. VALUTAZIONE DEL COSTO DEL PROGRAMMA
4.1. Quota finanziata dalla Parte Italiana
a) contributo personale dell'ENEL
- in Italia                                       Lit.  33.500.000
- in Thailandia                                   Lit.  72.704.000
b) strumentazioe speciale (par. 3.2.)             Lit. 112.700.000
c) attivita' specializzata (uso computer)         Lit.   3.500.000
d) fornitura del programma di computer            Lit.   2.000.000
e) edizione e riproduzione di documenti           Lit.   3.850.000
f) attivita' varie (traduzioni, comunicazioni
    di servizio, spedizioni postali)              Lit.   8.700.000
g) spese generali e amministrative                Lit.  19.296.000
                                                  ________________
                                           TOTALE Lit. 275.000.000
4.2. Contributo della Parte Thailandese
L'EGAT contribuira' al costo totale del programma fornendo e mettendo
a disposizione quanto segue:
a) alloggio in Thailandia per un esperto ENEL
    per 50 giorni di calendario                   Lit.   5.000.000
    (100.000 lire/giorno)
b) trasporto in Thailandia                        Lit.   1.000.000
c) strumentazione elencata al par. 3.1.           Lit. 150.000.000
d) uffici arredati, adeguatamente
    equipaggiati per le comunicazioni di
    servizio dell'ENEL con l'Italia
    (telefono e telex)                            Lit.   4.000.000
                                                  ________________
                                           TOTALE Lit. 160.000.000
5. SCHEMA FINANZIARIO
a. Finanziamento del Governo Italiano             Lit. 275.000.000
b. Contributo della Parte Thailandese             Lit. 160.000.000
                                                  ________________
                                           TOTALE Lit. 435.000.000
                                250.
                        Praga, 4 luglio 1991
           Scambio di Lettere per la modifica dell'accordo
        in materia di visti tra l'Italia e la Cecoslovacchia
                 (Entrata in vigore: 15 luglio 1991)
N.B. - L'Accordo base e' stato sottoscritto a Roma il 29 marzo 1990.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                             Praga, li' 4 luglio 1991
Signor Ministro,
nel  desiderio  di  favorire  e  migliorare  ulteriormente  la libera
circolazione dei cittadini nei due  Paesi,  il  Governo  italiano  ha
l'onore  di  proporre  al  Governo della Repubblica Federativa Ceca e
Slovacca la modifica dell'accordo tra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana  ed  il  Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca in
materia di visti, sottoscritto a Roma il 29.3.1990, nei  termini  qui
di seguito indicati:
- l'art. 1 verra' modificato come segue:
"I  cittadini  della  Repubblica  italiana  e quelli della Repubblica
Federativa Ceca e Slovacca aventi validi passaporti diplomatici o  di
servizio  possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte
contraente, indipendentemente dal motivo dell'ingresso e senza limiti
di durata.
L'esenzione dal visto e' altresi' prevista per motivi turistici ed un
periodo non superiore a 90 giorni in favore dei cittadini  delle  due
Parti contraenti titolari di validi passaporti ordinari";
- l'art. 2 viene, per conseguenza, integralmente soppresso;
S.E. Signor
Jiri DIENSTBIER
Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca
PRAGA
- parimetri sono soppressi i punti 1, lett. a) e 2 dell'art. 5.
Rimangono   pienamente  valide  le  altre  disposizioni  dell'Accordo
medesimo.
Se il Governo cecoslovacco concorda con quanto precede, propongo  che
la  presente  Lettera e la Sua risposta modifichino l'Accordo gia' in
vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 15 luglio 1991.
La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu'
alta considerazione.
                                                  (firma illeggibile)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                                 Praga, 4 luglio 1991
Signor Ministro,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 4 luglio  1991,
il  cui testo viene riportato di seguito, e in cui propone, essendone
incaricato del Suo Governo, una modifica dell'Accordo in  materia  di
visti, firmato a Roma il 29 marzo 1990;
"Signor Ministro,
nel  desiderio  di  favorire  e  migliorare  ulteriormente  la libera
circolazione dei cittadini nei  due  paesi,  il  Governo  italiano  a
l'onore  di  proporre  al  Governo della Repubblica Federativa Ceca e
Slovacca la modifica dell'accordo tra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana  ed  il  Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca in
materia di visti, sottoscritto a Roma il 29.3.1990, nei  termini  qui
di seguito indicati:
- l'art. 1 verra' modificato come segue:
"I  cittadini  della  Repubblica  italiana  e quelli della Repubblica
Federativa Ceca e Slovacca aventi validi passaporti diplomatici o  di
servizio  possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte
contraente, indipendentemente dal motivo dell'ingresso e senza limiti
di durata.
L'esenzione dal visto e' altresi' prevista per motivi turistici ed un
periodo non superiore a 90 giorni in favore dei cittadini  delle  due
parti contraenti titolari di validi passaporti ordinari";
Sua Eccelenza
Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
- l'art. 2 viene, per conseguenza, integralmente soppresso;
- parimenti sono soppressi i punti 1, lett. a) e 2 dell'art. 5
Rimangono   pienamente  valide  le  altre  disposizioni  dell'Accordo
medesimo.
Se il Governo cecoslovacco concorda con quanto precede, propongo  che
la  presente  lettera e la Sua risposta modifichino l'Accordo gia' in
vigore tra i nostri due paesi a partire dal 15 luglio 1991.
La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu'
alta considerazione."
Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo concorda con le proposte
espresse nella Sua lettera.
La Sua lettera e la  presente  risposta  rappresenteranno  quindi  un
Accordo tra i nostri due paesi.
La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu'
alta considerazione.
                           Jiri Dienstbier
                                251.
                        Roma, 12 luglio 1991
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
        ed il Governo di Giamaica (ristrutturazione debito),
                     con tre Allegati finanziari
                 (Entrata in vigore: 12 luglio 1991)
N.B. - Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO  TRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI GIAMAICA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
Giamaica, nello spirito  di  amicizia  e  di  cooperazione  economica
esistente  tra  i  due  Paesi  e in applicazione del Processo Verbale
firmato a Parigi il  26  aprile  1990  dai  Paesi  partecipanti  alla
riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO 1
Il   presente   Accordo   concerne  la  ristrutturazione  dei  debiti
commerciali e finanziari per  capitale  ed  interesse  nei  confronti
dell'Italia  contratti dal Governo della Repubblica di Giamaica o dal
suo settore pubblico, o coperti  dalla  garanzia  del  Governo  della
Repubblica  di  Giamaica  o del suo settore pubblico, in scadenza dal
primo  dicembre 1989 al 31 maggio 1991 e non ancora saldati, relativi
a contratti per la fornitura di beni e/o servizi, nonche' ad  accordi
finanziari  stipulati  anteriormente  al primo ottobre 1983 - con una
scadenza originaria superiore  ad  un  anno  -  coperti  da  garanzia
assicurativa   dello  Stato  Italiano  ai  sensi  della  legislazione
italiana (Allegato 1);
b) i debiti per capitale ed interesse in scadenza dal primo  dicembre
1989  al  31  maggio 1991 e non ancora saldati, relativi a crediti di
aiuto ai sensi della convenzione finanziaria  tra  il  Governo  della
Giamaica  e  il  MEDIOCREDITO  CENTRALE,  firmata  il  31 agosto 1983
(Allegato 2);
c) i debiti per capitale che il  Governo  della  Giamaica  deve  alla
Sezione  Speciale  per  l'Assicurazione  del Credito all'Esportazione
(qui di seguito denominata "SACE"), in scadenza  dal  primo  dicembre
1989  al 31 maggio 1991 e non ancora saldati, relativi all'Accordo di
Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italaina e il  Governo
della  Giamaica  concluso  il 9 luglio 1988 conformemente al Processo
Verbale del Club di Parigi del 5 marzo 1987 (Allegato 3).
I summenzionati  Allegati,  che  sono  parte  del  presente  Accordo,
potranno  essere  riesaminati  previo  consenso  reciproco  delle due
Parti.
                             ARTICOLO II
I debiti di  cui  all'Articolo  I  saranno  trasferiti  nelle  valute
contrattuali  dalla  Banca Centrale di Giamaica, agente per conto del
Governo della Repubblica della  Giamaica  (qui  di  seguito  chiamata
"Banca")  alla  Sezione  Speciale  per  l'Assicurazione  del  Credito
all'Esportazione  (qui  di  seguito  chiamata  "SACE")  in  10   rate
semestrali  uguali  e  successive, la prima delle quali scadra' il 29
febbraio 1996 e l'ultima il 31 agosto 2000,  per  quanto  concerne  i
debiti di cui all'Articolo I, a) e c), e al MEDIOCREDITO CENTRALE per
quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I, b).
                            ARTICOLO III
La  "Banca"  si  impegna  a  pagare  e  a trasferire alla "SACE" e al
MEDIOCREDITO CENTRALE  rispettivamente  gli  interessi  di  ritardato
regolamento  relativi  ai  debiti  di  cui  al  presente Accordo, che
saranno calcolati su ogni debito non pagato alla scadenza originaria.
Tali interessi matureranno a partire dalla scadenza  originaria  fino
al regolamento totale del debito e saranno calcolati come segue:
i)  per  quanto  concerne  i debiti di cui all'Articolo I, a) e c) al
tasso espressamente stipulato per i pagamenti in mora nei  contratti,
accordi  finanziari  o  Accordi  relativi ai debiti medesimi, oppure,
qualora non vi sia un tasso d'interesse espressamente  stipulato,  al
tasso  dell'8,78% annuale dalla data di scadenza del debito fino alla
data di indennizzo da parte della "SACE", e al tasso dell'8,78% dalla
data d'indennizzo da parte della "SACE"  fino  all'estinzione  totale
del debito;
ii)  per  quanto concerne i debiti di cui all'Articolo I, b) al tasso
del 2,25% annuo.
Tali interessi saranno trasferiti semestralmente (28  febbraio  -  31
agosto)  -  nelle  valute  stabilite  nei  contratti  o negli accordi
finanziari - a cominciare dal 31 agosto 1991.
                             ARTICOLO IV
In  ralazione ai debiti contratti dal Governo della Giamaica, la SACE
e il MEDIOCREDITO CENTRALE invieranno  rispettivamente  alla  "BANCA"
uno schema di ammortamento in conformita' al presente Accordo.
                             ARTICOLO V
Fatte  salve  le  presenti  disposizioni,  il  presente  Accordo  non
pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici  stabiliti  dal  diritto
comune,  ne'  gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti relativi
alle transazioni alle quali si riferiscono i  debiti  della  Giamaica
all'Articolo   1   dell'Accordo.   Di   conseguenza,   nessuna  delle
disposizioni  del  presente  Accordo  potra'  essere   invocata   per
giustificare  qualsiasi  modifica  di  detti  contratti  e/o  accordi
finanziari,  particolarmente  quelli  concernenti  le  condizioni  di
pagamento e le date di scadenza.
Tutte  le  modifiche  ai  contratti e/o agli accordi finanziari fatte
dopo il 3o settembre 1983 e risultanti in un  aumento  degli  impegni
della  Giamaica  verso l'Italia saranno considerati nuovi impegni non
coperti dal presente Accordo.
                             ARTICOLO VI
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
Fatto a Roma il 12 luglio 1991 in due originali  in  lingua  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA                     PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                      REPUBBLICA DELLA GIAMAICA
                                252.
                       Gibuti, 22 luglio 1991
                       Protocollo finanziario
               ("Commodity Aid" di 9 miliardi di lire)
                          con tre Allegati
                 (Entrata in vigore: 22 luglio 1991)
                       PROTOCOLLO FINANZIARIO
                             ARTICOLO 1
                         SCOPO DELL'ACCORDO
Il  Governo  italiano  accorda,  a  titolo  di dono, al Governo della
Repubblica di  Gibuti  -  in  seguito  denominati  le  "Parti"  -  un
finanziamento  per  l'ammontare di 9 (nove) miliardi di lire italiane
ai termini ed alle condizioni indicate nel presente  Protocollo,  per
l'importazione  nella  Repubblica  di  Gibuti  di  beni  essenziali e
servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione  del
presente   Protocollo.   Tale   beni,  servizi  e  spese  accessorie,
specificati negli Allegati 1 e 2, sono stati  concordati  sulla  base
delle  necessita'  riscontrate dal Governo della Repubblica di Gibuti
nell'attuazione dei propri programmi di sviluppo economico e  sociale
e  risultano  compatibili  con  i  programmi  di Cooperazione portati
avanti nella Repubblica di Gibuti anche da altri Paesi  ed  Organismi
Internazionali.
                             ARTICOLO 2
            MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO
1.  Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa
italiana, il  finanziamento  dovra'  essere  utilizzato  fino  ad  un
massimo  di 6 (sei) miliardi di lire italiane nel 1991 ed i rimanenti
3 (tre) miliardi di lire italiane nel 1992, o comunque fino a  totale
esaurimento dei fondi di cui all'art. 1.
2.  Il  finanziamento  potra'  essere  impiegato  per  spese fatte in
relazione a:
a) acquisto  al  prezzo  di  mercato  di  beni  prodotti  in  Italia,
selezionati  conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 del
presente Protocollo, nell'ambito delle  categorie  di  beni  indicate
nell'Allegato 1 al Protocollo stesso;
b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione;
c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento
in conformita' all'Allegato 1 al presente Protocollo.
3.  Il  Governo  italiano  mettera'  a disposizione del Governo della
Repubblica di Gibuti in Italia, l'importo del  finanziamento  di  cui
all'art.  1, tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di
un "Conto Speciale", intestato al Governo della Repubblica di Gibuti,
denominto - " .. ... " -,  presso  Istituto  Bancario  San  Paolo  di
Torino,  -  in seguito denominato "Banca Agente" - scelto fra la rosa
delle Banche italiane  eleggibili  di  diritto  pubblico.  La  "Banca
Agente"   espletera'   l'attivita'  contabile  e  di  erogazione  per
l'attuazione  delle  sottostanti  operazioni  e  le  altre   funzioni
specificate  nel  presente  Protocollo.  Il  citato "Conto Speciale",
sara' utilizzato per le causali e con le  modalita'  specificate  nel
successivo art. 4.
4.  Il Governo italiano provvedera' al versamento dei fondi convenuti
tra le "Parti", come segue:
a) il versamento della  prima  quota  avverra'  come  specificato  al
precedente  punto 1. del presente articolo e non prima di 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato  Irrevocabile
alla   "Banca   Agente",  specificato  nell'Allegato  3  al  presente
Protocollo;
b) la seconda quota verra'  versata  ad  esaurimento  della  prima  e
comunque entro il 1992, cosi' come specificato al precedente punto 1.
del presente articolo.
5. I servizi di assistenza tecnica connessi alla selezione dei beni e
servizi  da  importare  nella Repubblica di Gibuti saranno effettuati
dalla Comerint S.p.A., societa' italiana specializzata  in  attivita'
di   approvvigionamento   e   procurement  -  in  seguito  denominata
"Societa'" -, all'uopo designata d'intesa tra le "Parti", sulla  base
della  lista  fornita  dal  Governo italiano. A tale fine, il Governo
della Repubblica di Gibuti  stipulera'  con  la  "Societa'"  apposito
contratto  ai  sensi del successivo art. 5.. La "Societa'" non dovra'
avere vincoli di proprieta',  diretti  o  indiretti,  con  la  "Banca
Agente" prescelta.
                             ARTICOLO 3
                       GESTIONE DEL PROGRAMMA
1.   Il   Governo   della   Repubblica  di  Gibuti  costituira',  per
l'esecuzione del presente Protocollo, un Comitato di  Gestione  -  in
seguito   denominato   "Comitato"  -  presieduto  dal  Direttore  del
Gabinetto del Primo Ministro incaricato del Piano e  composto  da  un
rappresentante   del   Ministero   degli   Affari   Esteri   e  della
Cooperazione, da un rappresentante  del  Ministero  delle  Finanze  e
dell'Economia  Nazionale,  da  un  rappresentante del Ministero delle
Finanze e dell'Economia Nazionale, da un rappresentante della  Banque
Nationale de Djibouti e da un esperto designato dal Governo italiano.
Il  "Comitato"  sara' assistito da personale tecnico e amministrativo
locale e sara' responsabile per il coordinamento e la supervisione di
tutte le attivita' richieste o permesse nella  Repubblica  di  Gibuti
per l'esecuzione del presente Protocollo.
2.  In  particolare  il  "Comitato"  avra' il compito di approvare le
liste dei beni e servizi connessi da importare  nella  Repubblica  di
Gibuti,  predisposte  in  forma  dettagliata  e  gia' preventivamente
concordate tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica  di
Gibuti.
Le  liste  di  cui  sopra conterranno una specifica delle quantita' e
della qualita' dei singoli beni e servizi e saranno  accompagnate  da
una  relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei
beni e le modalita' di cessione ai medesimi in valuta locale.
3. Per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, il "Comitato"
potra' avvalersi, di volta in volta, su  proposta  di  uno  dei  suoi
membri,  di  un  ulteriore  esperto del Ministero degli Affari Esteri
italiano - D.G.C.S. -. Tale esperto, potra'  anche  essere  scelto  e
nominato  dal  predetto  Ministero  tra quattro nominativi di provata
esperienza indicati dal "Comitato" stesso.  L'esperto  di  cui  sopra
concorrera'   alla  determinazione  della  fattibilita'  del  singolo
progetto settoriale con  parere  consultivo,  nonche'  seguendone  le
differenti fasi attuative.
4.  Una  volta  esperita  la  selezione  dei fornitori da parte della
"Societa'", il "Comitato" decidera' l'aggiudicazione finale di  tutte
le  forniture, dandone comunicazione al Ministero degli Affari Esteri
italiano  -  D.G.C.S.  -,  alla  "Societa'"  stessa  ed  alla  Banque
Nationale de Djibouti.
L'esperto  italiano  di  cui  al  precedente  punto  1.  del presente
articolo, potra' formulare motivate obiezioni, dandone  comunicazione
scritta  alle  competenti  Autorita'  del  Governo dela Repubblica di
Gibuti ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, che
avvieranno consultazioni improrogabilmente entro 8 (otto)  giorni,  a
norma dell'art. 8 del Presente Protocollo.
5.  I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno
stipulati dalla "Societa'", per delega delle competenti Autorita' del
Governo della Repubblica di Gibuti, in conformita' alle  disposizioni
di  cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. La "Societa'" inviera'
i contratti, vistati con apposito timbro,  al  "Comitato"  che,  dopo
averli  vistati per approvazione, li trasmettera', per conoscenza, al
Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -  ed  alla  Banque
Nationale  de  Djibouti.  La Banque Nationale de Djibouti provvedera'
all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso
la "Banca  Agente",  che  confermera'  i  crediti  stessi,  dando  le
necessarie  istruzioni  per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto
Speciale".
                             ARTICOLO 4
                   MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO
1. Il  Governo  della  Repubblica  di  Gibuti  potra'  utilizzare  le
disponibilita',  per  capitali  ed interessi, del "Conto Speciale" di
cui all'art. 2 punto 3. esclusivamente per:
a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici  dei  beni  e  servizi
connessi, individuate conformemente al successivo art. 5 del presente
Protocollo;
b)  il  pagamento  dei  servizi  resi  dalla  "Banca  Agente" e dalla
"Societa'", cosi' come specificato al successivo art. 5 punto 7.  del
presente Protocollo.
Il  Governo  della  Repubblica  di  Gibuti  conferira', attraverso la
Banque  Nationale  de  Djibouti,  Mandato  Irrevocabile  alla  "Banca
Agente"  per  effettuare  ogni pagamento che le sia di volta in volta
richiesto,  secondo  le  modalita'  specificate  nell'Allegato  3  al
presente Protocollo.
2.  Conformemente  alle  disposizioni  in vigore in Italia, la "Banca
Agente" effettuera' il controllo della rispondenza alle norme vigenti
in  Italia,  dei  pagamenti  da  effettuare  in  base   al   presente
Protocollo.
3.  La  "Banca  Agente"  avra' il diritto di percepire i diritti e le
commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani e applichera'  il
tasso  di  interesse  sui  saldi  attivi del "Conto Speciale", di cui
all'art. 2 punto 4., che sara' definito nel Mandato  Irrevocabile  di
cui  all'Allegato  3  punto  8)  al  presente  Protocollo. I dettagli
relativi al "Conto Speciale" saranno determinati nel "Banking  Agree-
ment"  che  dovra'  essere  sottoscritto  tra  la "Banca Agente" e la
Banque Nationale de Djibouti.
                             ARTICOLO 5
                       SELEZIONE DEI FORNITORI
1.  Il  Governo  della Repubblica di Gibuti affidera' alla "Societa'"
l'incarico di provvedere alla selezione dei  fornitori  italiani  dei
beni   e  servizi  connessi,  indicati  nell'Allegato  1,  nonche'  a
stipulare i contratti di acquisto, cosi' come specificato all'art.  3
punto  5.  del  presente  Protocollo  e nello specifico contratto che
sara' firmato  tra  il  Governo  della  Repubblica  di  Gibuti  e  la
"Societa'".
2. La "Societa'" fara' conoscere in Italia l'oggetto delle forniture,
attraverso  adeguata  pubblicita'  sul  Bollettino della Cooperazione
(DIPCO) e tramite l'Unioncamere.
3. Le ditte  interessate  dovranno  rivolgersi  alla  "Societa'"  per
proporsi come fornitori.
Per  ciascuna  delle  forniture  di valore fino a 300 milioni di lire
italiane, la "Societa'" raccogliera' le offerte di almeno 3 imprese e
di almeno 5 imprese per valori  superiori  ai  300  milioni  di  lire
italiane.
4.  Per  le  forniture  di  parti  di  ricambio, la "Societa'" potra'
chiedere la formulazione di una  offerta  direttamente  ai  fornitori
originari dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono.
5.  La  "Societa'"  inviera'  al  "Comitato" le offerte ritenute piu'
convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo
e la qualita' delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la
necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria.
6. La "Societa'" stipulera' i contratti di fornitura come previsto al
precedente Art. 3 punto 5..
7. Il Governo della Repubblica di  Gibuti  riconoscera'  alla  "Banca
Agente",  per  l'attivita'  amministrativa  di  gestione  del  "Conto
Speciale", una commissione non superiore allo 0,50% dell'importo  del
finanziamento.
Per  i  servizi relativi alla individuazione delle offerte dei beni e
servizi connessi da importare e  per  la  stipula  dei  contratti  di
acquisto,  il  Governo  della  Repubblica di Gibuti riconoscera' alla
"Societa'" una commissione non superiore  all'  1%  dell'importo  del
finanziamento.
Il Governo della Repubblica di Gibuti conferira' alla "Banca Agente",
attraverso la Banque Nationale de Djibouti, il mandato di disporre il
versamento  relativo  alle predette commissioni mediante prelievo dal
"Conto Speciale" in proporzione  a  ciascun  pagamento  effettuato  a
fronte del regolamento delle importazioni di merci e servizi connessi
nella Repubblica di Gibuti.
                             ARTICOLO 6
                       FONDO DI CONTROPARTITA
1.  Qualora,  a causa di necessita' legate allo sviluppo dei progetti
di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni  e  servizi
connessi  vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della
vendita sara' destinato a costituire il "Fondo di Contropartita".
Il prezzo di rivendita in valuta locale dei beni e servizi  connessi,
dovra'  essere  commisurato  al  prezzo  locale  di  mercato dei beni
stessi; ove non esista un prezzo di riferimento,  le  merci  verranno
valutate  tenendo  conto  di un prezzo equivalente di quello di altre
merci dello stesso tipo offerte sul mercato locale.
Resta comunque inteso che il prezzo di vendita dei beni e servizi  di
cui  al  paragrafo  precedente,  non  potra' in ogni caso superare il
controvalore in moneta locale, al cambio  ufficiale,  del  prezzo  di
acquisto  degli  stessi;  comunque,  l'alimentazione  del  "Fondo  di
Contropartita", verra' accertata  "ex  ante"  da  parte  dell'esperto
italiano  designato  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri italiano -
D.G.C.S. -, di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo.
2. Il Governo della Repubblica di Gibuti  aprira'  presso  la  Banque
Nationale  de  Djibouti un conto corrente in moneta locale, nel quale
sara' accreditato, conformemente  alle  esigenze  del  Programma,  il
ricavato  della  vendita  dei beni acquistati ai sensi degli articoli
precedenti.
3. Di  comune  accordo  tra  le  "Parti",  i  fondi  accreditati  sul
sopracitato  conto  corrente saranno utilizzati esclusivamente per il
finanziamento dei costi locali relativi ai  progetti  realizzati  con
l'intervento  della Cooperazione italiana, e l'utilizzazione di detti
fondi dovranno  perseguire  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  1  del
Protocollo stesso.
                             ARTICOLO 7
           RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE
1.  Il  "Comitato"  fornira' alle "Parti", trimestralmente, a partire
dal primo esborso dal "Conto Speciale", un rapporto  dettagliato  che
renda conto:
a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo;
b)  della  corrispondenza  dell'impiego dei beni e servizi finanziati
con il dono, conformemente agli scopi del Programma;
c) delle singole spese effettuate e del loro valore in lire italiane;
d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;
e)  della  utilizzazione  del  "Fondo  di  Contropartita"  ai   sensi
dell'art. 6.
2.  Il  "Comitato",  non  oltre  3  (tre) mesi dalla data dell'ultimo
utilizzo,  dovra'  trasmettere  alle  "Parti"  un  rapporto   globale
sull'avvenuta  esecuzione  del  Programma,  sui  benefici che ne sono
derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.
3. La "Banca Agente" avra' la responsabilita' di:
a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare  le
spese  effettuate  in  relazione  ai beni ed ai servizi acquisiti dal
Governo della  Repubblica  di  Gibuti,  in  esecuzione  del  presente
Protocollo;
b)  fornire alle "Parti", non oltre la fine di gennaio di ogni anno o
in qualunque altro momento in cui  una  delle  "Parti"  lo  richieda,
rendicontazione   sull'utilizzo   del   finanziamento   e  copia,  se
richiesta, della suddetta documentazione;
c) fornire  ogni  altra  informazione  relativa  alla  documentazione
contabile che le venga richiesta.
4.  La  "Societa'" e' tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione
di ogni operazione e su richiesta del  Governo  della  Repubblica  di
Gibuti,  tramite  il  "Comitato", e del Ministero degli Affari Esteri
italiano - D.G.C.S. -:
a) la documentazione concernente le richieste di offerte  inviate  ai
fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo,
e tutte le offerte ricevute;
b)  ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per
i beni e servizi connessi acquistati  per  conto  del  Governo  della
Repubblica di Gibuti.
Inoltre  ogni  3  (tre)  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
contratto, di cui all'art. 2 punto 5.  del  presente  Protocollo,  la
"Societa'"  presentera'  al  "Comitato"  ed al Ministero degli Affari
Esteri italiano - D.G.C.S. - una relazione riassuntiva delle  proprie
attivita' a servizio del Programma.
Infine,  entro  2  (due)  mesi  dalla  conclusione  del Programma, la
"Societa'"  presentera'  alle  "Parti"  una   relazione   riassuntiva
generale sulle prestazioni effettuate.
5.  Il  Ministero  degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, tramite
l'esperto designato nel "Comitato" e/o l'ulteriore  esperto,  di  cui
all'art. 3 punti 1. e 3., d'intesa con il Governo della Repubblica di
Gibuti,  verifichera'  ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento
allo  scopo  di  mantenere  un   certo   equilibrio   settoriale   ed
intersettoriale  fra  i  beni  di  cui  all'Allegato  1  al  presente
Protocollo.
                             ARTICOLO 8
                            CONSULTAZIONI
1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare  gli  obiettivi  del
presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla
controparte, a:
a)   procedere   allo   scambio  di  opinioni,  attraverso  i  propri
rappresentanti  diplomatici,   in   relazione   all'adempimento   dei
rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;
b)  fornire  alla  controparte  tutte  le  informazioni  richieste in
relazione alla esecuzione del Programma.
2. Le "Parti" si daranno reciprocamente  tempestiva  informazione  di
ogni  circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per
i quali il finanziamento e' stato accordato o  all'adempimento  degli
obblighi  stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura
necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.
                             ARTICOLO 9
                             EMENDAMENTI
Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente  Protocollo  ed
ai relativi Allegati per mezzo di scambio di note verbali.
                             ARTICOLO 10
                    SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le  controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del
Protocollo  e  degli  Allegati,  saranno  risolte   mediante   canali
diplomatici.
                             ARTICOLO 11
                     ENTRATA IN VIGORE E DURATA
1.  Il  presente  Protocollo  entrera'  in vigore alla data della sua
firma e, tenuto conto dei  tempi  di  utilizzazione  dei  fondi  come
previsto agli artt. 1 e 2, restera' in vigore fino alla realizzazione
completa del Programma.
2.  Ove  per  qualsiasi  motivo  l'esecuzione del Programma non possa
essere portata a termine conformemente  al  presente  Protocollo,  le
"Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potra'
essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti".
                             ARTICOLO 12
                          ORGANI ESECUTORI
Ai  fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo italiano
sara' rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero  degli  Affari  Esteri  ed  il  Governo  della
Repubblica  di  Gibuti  dal  Ministro  delle  Finanze e dell'Economia
Nazionale.
Fatto  a  Gibuti,  il  22  juil.  1991 in 2 (due) originali in lingua
italiana e 2 (due) originali in lingua  francese,  entrambi  i  testi
facenti ugualmente fede.
Per il Governo della                    Per il Governo della
Repubblica Italiana                     Repubblica di Gibuti
(firma illeggibile)                     (firma illeggibile)
L'Ambasciatore
(Pietro Cordone)
                             ALLEGATO 1
A. FORNITURE AMMESSE
Saranno ammesse solo le forniture di beni di seguito elencati:
1)  beni  di prima necessita' e beni strumentali (ivi compresi i beni
necessari alla riabilitazione  di  impianti  gia'  esistenti)  ed  in
particolare:
a)  nel  quadro  del  miglioramento  sanitario  della  popolazione, a
sostegno  delle  azioni   di   cura   della   salute   primaria,   di
ospedalizzazione e di nutrizione:
- medicine essenziali di cui alla lista dell'OMS;
- latte in polvere per l'alimentazione integrativa;
- 6 (sei) ambulanze tipo fuoristrada e relative parti di ricambio (di
cui  5  destinate  ai Dispensari dei Capoluoghi di Distretto ed 1 per
l'Ospedale di Balbala);
b)  nel  quadro  del  rafforzamento  e   della   manutenzione   delle
infrastrutture per il trasporto marittimo e terrestre;
-  parti di ricambio per strutture relative al movimento dei contain-
ers;
- mezzi e materiali per la manutenzione stradale;
c) nel quadro del miglioramento delle condizioni di vita nel  settore
primario: