243. Roma, 22 marzo 1991 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia di consolidamento del debito, con Allegati (Entrata in vigore: 22 marzo 1991) N.B. - Accordo firmato in base al Processo Verbale firmato dai Paesi membri del Club di Parigi il 12 luglio 1990. Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA ARTICOLO I Il presente Accordo concerne la ristrutturazione: a) degli arretrati al 30 giugno 1990 non ancora pagati relativi ai debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dello Zambia nei confronti dell'Italia, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o per l'esecuzione di lavori, nonche' a Convenzioni finanziarie, stipulati anteriormente al primo gennaio 1983 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti da garanzia dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 1); b) dei debiti per capitale ed interessi dello Zambia nei confronti della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"), in scadenza dal primo luglio 1990 al 31 dicembre 1991 e non ancora pagati, derivanti dagli Accordi di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, stipulati il 25 gennaio 1984 e il 10 settembre 1986 in applicazione dei Processi Verbali del Club di Parigi del 16 maggio 1983, 20 luglio 1984 e 4 marzo 1986 (Allegato 2); c) degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo b), in scadenza al 30 giugno 1990 e non ancora pagati (Allegato 3); d) dell'interesse di mora maturato al 31 giugno 1990 sui debiti di cui ai precedenti paragrafi a) e c), calcolato ai tassi d'interesse di cui al seguente Articolo III, paragrafo 2 (Allegato 4). I suddetti Allegati che costituiscono parte del presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti. ARTICOLO II a) I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla Banca dello Zambia, agente per conto del Governo della Repubblica dello Zambia (qui di seguito denominata "Banca") alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 30 settembre 1999 e l'ultima il 31 marzo 2005. ARTICOLO III 1) La "Banca" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" gli interessi di ritardato regolamento che saranno calcolati su ogni debito di cui all'Articolo I non pagato alla scadenza originaria. 2) Tali interessi matureranno a partire dalla scadenza originaria, per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I, a), b) e c), - e dal primo luglio 1990 - per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I, d) fino al regolamento totale del debito, e saranno calcolati al tasso dell'8,20 % annuo e del 4,85 % annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane e in dollari USA. 3) Tali interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - semestralmente (31 marzo-30 settembre), a decorrere dal 31 marzo 1991. Resta inteso che l'interesse dovuto al 30 giugno 1990 verra' ristrutturato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente Articolo II. ARTICOLO IV 1) Il 70% degli interessi maturati dal primo luglio 1990 al 31 dicembre 1991 conformemente alle disposizioni dell'Articolo III sui debiti indicati all'Articolo I, sara' pagato alla "SACE" il 30 giugno 1992. Per il ritardato regolamento la "Banca" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" alla stessa data del 30 giugno 1992 gli interessi calcolati al tasso del 13,30% annuo e del 6,9% annuo per quanto concerne i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane e dollari USA; 2) Il residuo 30% verra' pagato alle scadenze indicate. ARTICOLO V La "Banca" si impegna a trasferire - il 31 dicembre 1991 - alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente tutti i debiti coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana, o relativi a crediti di aiuto non ristrutturati ai sensi del presente Accordo, in scadenza al 12 luglio 1990 e non ancora pagati. Per il ritardato regolamento la "Banca" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente alla stessa data del 31 dicembre 1991 gli interessi calcolati al tasso del 12,2% annuo, del 9,1% annuo e del 9,4% annuo per quanto concerne i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane, dollari USA ed ECU. ARTICOLO VI Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni dello Zambia menzionati all'Articolo I del presente Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o convenzioni finanziarie, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza. ARTICOLO VII Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate purche': - la condizione di cui alla sezione IV, punto 3, primo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 12 luglio 1990 sia stata realizzata anteriormente al 31 maggio 1991; - e, per quanto concerne le scadenze del 1991, purche' la condizione di cui alla medesima Sezione IV, punto 3, secondo paragrafo del medesimo Processo Verbale del 12 luglio 1990 sia stata realizzata anteriormente al 30 settembre 1991. ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data delle firma. Fatto a Roma il 22 marzo 1991 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA 244. Singapore, 22 aprile-15 maggio 1991 Accordo Italia-Singapore, effettuato mediante scambio di note, sull'accesso e il trattamento delle navi mercantili nei porti dei due Paesi (Entrata in vigore: 15 maggio 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore e, con riferimento alla Nota N. MFA/396/89 di quest'ultimo - datata 3 maggio 1989 - ha l'onore di presentare il seguente testo di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, concernente l'accesso e il trattamento delle navi nei porti dei due Stati: "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONCERNENTE L'ACCESSO E IL TRATTAMENTO DELLE NAVI NEI PORTI DEI DUE STATI" Il Governo della Repubblica di Singapore e il Governo della Repubblica Italiana, (qui di seguito denominati "Parti Contraenti" e ciascuno denominato "Parte Contraente"), Desiderosi di definire le condizioni ai sensi delle quali le navi di ciascuna Parte Contraente avranno accesso ai porti dell'altra Parte Contraente; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ciascuna Parte Contraente assicurera' nei propri porti alle navi dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento riservato alle proprie navi, fatti salvi i vantaggi e i privilegi riservati alle proprie navi ai sensi delle rispettive normative vigenti per quanto riguarda la pesca, il cabotaggio, il traffico locale e la navigazione a traino. ARTICOLO 2 Il termine "nave" di una Parte Contraente si riferira' a tutte le navi mercantili registrate nel territorio di detta Parte Contraente, e battera' la sua bandiera conformemente alle normative vigenti nel Paese. Il presente Accordo non si applichera' a: - Navi al servizio esclusivo delle Forze Armate; - Navi destinate alla ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; - Pescherecci; - Battelli di lunghezza non superiore ai 24 metri; - Navi al di sotto dello standard. ARTICOLO 3 Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte Contraente emendamenti al presente Accordo. Gli emendamenti concordati entreranno in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto completamento delle rispettive procedure costituzionali. ARTICOLO 4 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto completamento delle loro procedure costituzionali. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e restera' in vigore per un ulteriore/ulteriori quinquenni, a meno che una delle Parti Contraenti non comunichi per iscritto all'altra, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un qualsiasi quinquennio successivo, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. La denuncia entrera' in vigore sei mesi dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte Contraente. L'Ambasciata propone che la presente Nota, unitamente alla Nota di conferma del Ministero, costituiscano un Accordo tra i Governi di Singapore e d'Italia. Essendo gia' state ultimate le procedure costituzionali italiane, detto Accordo entrera' in vigore alla data della Nota del Ministero, allorquando quest'ultimo dichiari che anche le procedure costituzionali di Singapore sono state portate a termine. L'Ambasciata della Repubblica Italiana coglie questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore i sensi della piu' alta considerazione. Singapore, 22 aprile 1991 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE 0617 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e ha l'onore di fare riferimento alla Nota di quest'ultima - Prot. N. 00824 del 22 aprile 1991 - il cui testo viene riportato qui di seguito: L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore e, con riferimento alla Nota N. MFA/396/89 di quest'ultimo - datata 3 maggio 1989 - ha l'onore di presentare il seguente testo di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, concernente l'accesso e il trattamento delle navi nei porti dei due Stati: "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONCERNENTE L'ACCESSO E IL TRATTAMENTO DELLE NAVI NEI PORTI DEI DUE STATI" Il Governo della Repubblica di Singapore e il Governo della Repubblica Italiana, (qui di seguito denominati "Parti Contraenti" e ciascuno denominato "Parte Contraente"), Desiderosi di definire le condizioni ai sensi delle quali le navi di ciascuna Parte Contraente avranno accesso ai porti dell'altra Parte Contraente; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ciascuna Parte Contraente assicurera' nei propri porti alle navi dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento riservato alle proprie navi, fatti salvi i vantaggi e i privilegi riservati alle proprie navi ai sensi delle rispettive normative vigenti per quanto riguarda la pesca, il cabotaggio, il traffico locale e la navigazione a traino. ARTICOLO 2 Il termine "nave" di una Parte Contraente si riferira' a tutte le navi mercantili registrate nel territorio di detta Parte Contraente, e battera' la sua bandiera conformemente alle normative vigenti nel Paese. Il presente Accordo non si applichera' a: - Navi al servizio esclusivo delle Forze Armate; - Navi destinate alla ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; - Pescherecci; - Battelli di lunghezza non superiore ai 24 metri; - Navi al di sotto dello standard. ARTICOLO 3 Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte Contraente emendamenti al presente Accordo. Gli emendamenti concordati entreranno in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto completamento delle rispettive procedure costituzionali. ARTICOLO 4 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto completamento delle loro procedure costituzionali. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e restera' in vigore per un ulteriore/ulteriori quinquenni, a meno che una delle Parti Contraenti non comunichi per iscritto all'altra, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un qualsiasi quinquennio successivo, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. La denuncia entrera' in vigore sei mesi dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte Contraente. L'Ambasciata propone che la presente Nota, unitamente alla Nota di conferma del Ministero, costituiscano un Accordo tra i Governi di Singapore e d'Italia. Essendo gia' state ultimate le procedure costituzionali italiane, detto Accordo entrera' in vigore alla data della Nota del Ministero, allorquando quest'ultimo dichiari che anche le procedure costituzionali di Singapore sono state portate a termine. L'Ambasciata della Repubblica Italiana coglie questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore i sensi della piu' alta considerazione". Il Ministero ha l'onore di confermare che il Governo della Repubblica di Singapore accetta il testo dell'Accordo incorporato nella Nota sopra riportata dell'Ambasciata e, allorquando le procedure costituzionali di Singapore saranno state ultimate, detto Accordo entrera' in vigore alla data della presente Nota. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore coglie questa occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della piu' alta considerazione. SINGAPORE 15 maggio 1991 Ambasciata della Repubblica Italiana Singapore 245. Il Cairo, 9 giugno 1991 Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto (Entrata in vigore: 9 giugno 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO Nel quadro del XII Programma Esecutivo dell'Accordo Culturale tra la Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana per gli anni 1990-92 firmato al Cairo il 23/11/89 volto a rafforzare ed a sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti hanno stabilito di comune accordo il seguente Protocollo. Art. 1 Valutazione dello stato della cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana. Le Parti sottolineano l'andamento favorevole delle relazioni scientifiche tra le Universita' e gli Istituti specializzati scientifici dei due Paesi. Entrambe le Parti prendono atto con soddisfazione della firma del Protocollo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Consiglio Nazionale Italiano per la Ricerca (CNR) e l'Accademia Egiziana per la Ricerca Scientifica e Tecnologica (ASRT) avvenuta a Roma il 27/6/90. Le Parti esprimono la loro soddisfazione per: - l'Accordo sulla Cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Universita' "Federico II" e le Universtia' di Alessandria e del Cairo; - l''Accordo di cooperazione scientifica tra l'Universita' "Tor Vergata" di Roma e l'Universita' di Alessandria nei campi delle scienze mediche, dell'ingegneria, delle tecnologie applicate, dell'economia, delle scienze di base, delle scienze umanitarie, delle scienze pertinenti alla cultura Mediterranea comune, firmato a Roma il 23/1/88; - l'Accordo tra l'Universita' di Udine ed il "Centro di Ricerca per il Deserto" (Ministero dell'Agricoltura dell'ARE) nel campo della "lotta contro la desertificazione"; - il Protocollo di cooperazione tra l'Istituto Italiano Nazionale di Geo-fisica e l'Istituto Helwan di Astronomia e di Geofisica, firmato a Roma il 5/4/1989; - la collaborazione tra il Centro Internazionale per la Fisica Teoretica (ICTP) e l'Accademia di Scienze del Terzo Mondo (TWAS) e la Comunita' scientifica egiziana; -la cooperazione tra il Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB) ed il Punto Focale Egiziano per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia presso l'ASRT; - la collaborazione tra la Commissione Italiana per la Fonti di Energia Nucleare e Alternativa (ENEA) e l'Autorita' Egiziana per l'Energia Atomica (AEA), discplinate dall'accordo stipulato nel 1973. Entrambe le Parti promuoveranno analoghi accordi bilaterali in settori di interesse comune. Inoltre le Parti prendono atto con soddisfazione del Protocollo tra il Governo Italiano ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto relativo al Programa di Cooperazione Tecnico e Finanziario del 1989-1991, firmato al Cairo il 2/3/1989. La cooperazione e' particolarmente significativa nei settori dell'Innovazione Tecnologica e della Gestione, della Formazione Professionale, della Ricerca e dell'Equipggiamento nel settore sanitario, nonche' nel settore urbanistico e per quanto riguarda la preservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale egiziano tra l'Universita' del Cairo e la Facolta' di Legge dell'Universita' di Alessandria. Art. 2 Programma di attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica Le Parti intendono promuovere una collaborazione diretta tra gli Istituti di Ricerca e di Sviluppo, gli Istituti Superiori e le Universita' di entrambe i Paesi. Le due Parti hanno espresso la loro volonta' di intensificare i programmi di cooperazione e successivamente, essi individueranno di comune accordo i settori in cui sviluppare la cooperazione futura. La cooperazione scientifica e tecnologica tra le due Parti includera': a) ricerca comune e progetti di formazione professionale in settori di interesse reciproco; b) scambio di scienziati, di ricercatori e di esperti, c) scambio di pubblicazioni e di documentazione scientifica; d) simposi, tavole rotonde, esposizioni su argomenti scientifici e tecnologici; e) altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica saranno concordate, caso per caso, da entrambe le Parti. Art. 3. Progetti per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica Le Parti, al fine di definire progetti positivi di interesse reciproco, hanno convenuto della creazione di un gruppo di lavoro misto che sara' costituito per Parte italiana, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dell'ambiente italiano scientifico ed accademico, e, per la Parte egiziana, da una equipe che sara' designata in tempo opportuno. Questo gruppo di lavoro terra' la sua prima riunione a Roma, durante il mese di Settembre 1991, ed al fine di completare il suo compito si riunira' alla fine del mese di Novembre 1991. Le conclusioni raggiunte dal gruppo di lavoro saranno presentate alle Autorita' competenti di entrambe i Paesi. Art. 4 Progetto della Citta' di Mubarak Le Parti hanno dibattuto la strategia di una cooperazione futura per la pianificazione e la realizzazione del progetto della Citta' di Mubarak. La Delegazione Italiana ha manifestato l'interesse del Governo Italiano di contribuire alla realizzazione di tale progetto con l'addestramento di personale ed interventi strutturali. Successivi dibattiti tra le Parti per passi concreti da adottare continueranno nell'ambito del gruppo di lavoro costituito in base all'art. 3 del presente Protocollo. In particolare la cooperazione futura sara' concentrata a livello bilaterale sulla biotecnologia, l'informatica e le energie rinnovabili, e multilaterale nell'ambito dei programmi stabiliti dal Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Bio-tecnologica (ICGEB) di Trieste e dell'iniziativa UNESCO per lo sviluppo dell'Informatica in Europa ed in Africa. Art. 5 Crediti per il dottorati di ricerca su argomenti scientifici La parte Italiana accordera' ai laureati egiziani nell'ambito del Programma annuale di Borse di Studio, offerte dal Governo italiano ai cittadini dei paesi in via di sviluppo, 90 borse di studio annuali ripartite in mensilita' per il conseguimento di dottorati di ricerca nelle Universita' Italiane in settori scientifici di interesse reciproco. Art. 6 Modalita' di realizzazione del programma Al fine di realizzare la cooperazione bilaterale, entrambe le Parti stabiliranno lo scambio di scienziati e di ricercatori come segue: 6.1 Visite a breve termine, fino a due settimane, per consultazioni, corsi di lezioni pubbliche, partecipazione a conferenze, congressi ed altre riunioni scientifiche. b) Visite a lungo termine, non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi per svolgere ricerca scientifica e formazione professionale. Lo scambio di scienziati e di ricercatori sara' finalizzato principalmente alla realizzazione di progetti di ricerca comuni La consegna delle rispettive domande per soggiorni di ricerca e brevi missioni sara' effettuata per mezzo dei canali diplomatici almeno tre mesi prima della data prevista per l'inizio della visita o della missione. 6.2 Le domande per i soggiorni di ricerca dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti in duplicato: - Una richiesta contenente: i dati professionali e personali del candidato, l'indicazione dell'argomento della ricerca, la data e la durata del soggiorno e l'elenco degli Istituti da visitare. - Curriculum vitae et studiorum con eventuale elenco di pubblicazioni - Programma di lavoro dettagliato - Lettera d'impegno - Dichiarazione relativa ad un eventuale rimborso dell'anticipo in caso di interruzione della ricerca. Alla fine del soggiorno di ricerca, gli esperti dovranno inviare un breve rapporto finale sull'attivita' svolta. Il Paese di accoglienza dara' al Paese d'invio, per mezzo dei canali diplomatici, una risposta un mese prima della data di arrivo prevista del ricercatore/esperto, con riferimento all'accettazione o al rigetto della domanda. La Parte d'invio informera' la Parte ricevente con almeno due settimane di anticipo della conferma della data di arrivo. 6.3 In caso di seminari, conferenze o di gruppi di lavoro, nonche' di esposizione scientifiche da allestire in Egitto, le spese di viaggio dei conferenzieri italiani saranno a carico della Parte italiana, mentre la Parte egiziana provvedera' alla completa sistemazione dei conferenzieri italiani. In caso di seminari, di conferenze o di gruppi di lavoro nonche' di esposizioni scientifiche da tenersi in Italia, le spese di viaggio dei conferenzieri egiziani saranno a carico della Parte egiziana, mentre la Parte Italiana fornira' ai conferenzieri egiziani una diaria giornaliera sufficiente a coprire tutta la sistemazione. 6.4 I progetti di ricerca da realizzare in comune saranno elaborati dalle Parti e valutati di comune accordo dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la Parte italiana e dal Ministero di Stato per la Ricerca Scientifica per la Parte egiziana. 6.5 I progetti di ricerca dovranno includere i seguenti elementi: - lo scopo del progetto; - le procedure di realizzazione; - il preventivo delle risorse finanziarie necessarie anche in termini di mensilita'; - gli obblighi di entrambe le Parti; - le persone responsabili della realizzazione del progetto. 6.6 Qualora i risultati di tale ricerca congiunta comportino- secondo il parere anche di una sola Parte - un'invenzione che potrebbe esser registrata come brevetto, entrambe le Parti - in conformita' con le disposizioni vigenti nei due Paesi - stabiliranno di comune accordo le condizioni per disciplinare legalmente l'invenzione comune nei rispettivi territori ed in altri paesi. Art. 7 Disposizioni finanziarie 7.1 Ciascuna delle due Parti offrira' annualmente, ai fini della realizzazione del presente Protocollo, 30 visite a lungo termine e 20 visite a breve termine. 7.2 a) La Parte d'invio provvedera' alle spese di viaggio (verso la capitale del paese ospite ed in provenienza da essa). b) La Parte ricevente provvedera' alla spese di viaggio per gli spostamenti sulle vie e sui mezzi di trasporto nazionali e coprira' le spese di sussistenza come indicato in appresso. 7.3 La Parte italiana provvedera' all'ospitalita' dei ricercatori egiziani in visita, come segue: - per visite a lungo termine L. 1.800.000 al mese, tutto compreso; - per visite a breve termine, L. 100.000 al giorno, tutto compreso. 7.4 La Parte egiziana fornira' allo scienziato italiano ospite, una completa sistemazione in un albergo idoneo. 7.5 Tali somme saranno pagate ai ricercatori egiziani nella misura dell'80% al momento del loro arrivo, mentre il rimanente 20% sara' saldato entro due settimane dalla presentazione del rapporto finale, direttamente presso il Ministero degli Affari Esteri, o su richiesta della persona interessata, all'Ambasciata italiana al Cairo. Questa procedura e' conforme ai regolamenti italiani in vigore. 7.6 Le Parti convengono che la Parte ospitante, in base alle disposizioni applicate in ciascuno dei due Paesi, preveda una copertura assicurativa sulla vita, per malattie ed infortuni, ad eccezione di malattie precedentemente contratte e di protesi dentarie. Art. 8 Questo Accordo sara' valido per tre anni e successivamente, fino a quando una delle due Parti non notifichi sei mesi prima della data della scadenza. il suo intento di porvi fine. L'Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma. Esso e' aperto per entrambe le Parti che hanno la facolta' di presentare suggerimenti o raccomandazioni per emendamenti o modifiche durante il periodo di validita' del presente Accordo. Fatto e firmato al Cairo il 9 giugno 1991, in due originali autentici in lingua inglese. Cairo, il 9/6/1991 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Araba di Egitto Ministro dell'Universita' Ministro di Stato per la e della Ricerca Scientifica Ricerca Scientifica e Tecnologica Prof. Antonio RUBERTI Prof. Dr. Adel A. EZZ ALLEGATO La Delegazione Italiana ha espresso il suo intento di cooperare alla realizzazione del progetto della Citta' di Mubarak. In questo contesto il Governo Italiano e' pronto a discutere una cooperazione nei campi della bio-tecnologia, dell'informatica e delle energie rinnovabili. Questa cooperazione potrebbe avvenire sia a livello bilaterale che per mezzo di programmi multilaterali come il Centro Internazionale Unido di Trieste per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB) ed il progetto UNESCO per l'istituzione di una rete di collegamento operativo per l'informatica tra l'Europa e l'Africa. La Parte egiziana ha espresso l'intenzione di dare innanzitutto la precedenza al progetto della Citta' di Mubarak nell'ambito del programma di cooperazione tecnica e finanziaria del 3 marzo 1989, beneficiando dello stanziamento di sei miliardi di Lire italiane (equivalente a circa 5 milioni di dollari USA) da esso previsti per le iniziative di ricerca e di sviluppo su basi ad hoc al fine di appoggiare le richieste di innovazione tecnologica. Il Governo Egiziano ha altresi' indicato il suo desiderio di utilizzare tali fondi per la pianificazione, la progettazione, l'equipaggiamento e l'addestramento di personale per una rete di collegamento operativa per l'informatica. La Parte italiana ha accettato la richiesta di appoggiare il progetto di Mubarak City, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di una rete di collegamento operativa per l'Informatica. Questa richiesta sara' trattata per mezzo degli usuali canali di cooperazione tra i due Paesi. 246. Roma, 13 giugno 1991 Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania relativo al programma di cooperazione tecnica e finanziaria per il periodo 1991-1993, con Allegato (Entrata in vigore: 13 giugno 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO AL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DEL 1991-1993 In considerazione delle eccellenti relazioni tra i due paesi ed in base al desiderio comune di valorizzarle, ribadendo nel contempo il ruolo principale svolto dalla cooperazione per lo sviluppo e e la necessita' di rafforzarla, nella ferma convinzione che cio' possa contribuire ad una maggiore stabilita' e sicurezza della Regione Mediterranea; in considerazione del ruolo vitale e costruttivo svolto dalla Giordania sotto questo aspetto; tenendo inoltre a mente le conseguenze della crisi del Golfo; In vista di incentivare ulteriormente la cooperazione tra la Giordania e l'Italia e di dotarla di strumenti bilaterali adeguati e concreti su una base piu' ampia e consistente, adeguata alle nuove esigenze sorte; e di realizzare con maggiore efficacia i nuovi orientamenti ed i nuovi requisiti della cooperazione bilaterale, anche in considerazione delle norme della cooperazione Italiana (Legge n. 49/87); Tenendo a mente le principali direttive ed i temi che caratterizzano i piani di sviluppo della Giordania ed il suo programma di ristrutturazioni economiche, ed in particolare le attivita' necessarie per valorizzare e rafforzare il sistema produttivo del paese per mezzo di un miglioramento dell'agricoltura e di un utilizzo razionale delle risorse idriche e geologiche dello sviluppo del potenziale industriale; della rivitalizzazione del settore privato; dell'addestramento del personale nei settori prioritari di sviluppo; dei fabbisogni del settore sociale; Nel ribadire l'attenzione e la consapevolezza dell'Italia nei confronti delle esigenze di sviluppo della Giordania, nonche' gli sforzi della Giordania volti a conseguire un assestamento strutturale dell'economia del paese; Consapevoli della opportunita' di stabilire un programma quadro di cooperazione triennale nel quale includere le iniziative di cooperazione tra i due paesi; Considerando l'opportunita' di sviluppare tale programma mediante la realizzazione di una serie di azioni diversificate adattate alla situazione specifica ed ai fabbisogni della Giordania, ed in vista di conseguire su base prioritaria gli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Giordania; Articolo I Entrambe le Parti stabiliscono di comune accordo il seguente schema di programma triennale di cooperazione con progetti da realizzarsi in Giordania ed un'assistenza tecnica che sara' fornita alla Giordania per il periodo 1991-93, per il cui finanziamento il Governo italiano accetta di erogare i seguenti fondi di cooperazione in conformita' con le disposizioni della Legge italiana n. 49/87: - Aiuti a dono fino a 72 miliardi di Lire Italiane - Crediti di aiuto fino a 26 miliardi di Lire Italiane in base ai termini ed alle condizioni stipulate nell'Accordo di credito allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrale del presente Protocollo. Articolo II Entrambe le Parti decidono di comune accordo che i fondi indicati all'Articolo 1 del presente Protocollo saranno utilizzati in base ai seguenti settori di intervento: produzione agricola; utilizzazione delle risorse idriche e geologiche; industrializzazione e sviluppo del settore privato; formazione; sviluppo sociale. Articolo III Entrambe le Parti decidono di utilizzare i fondi di cooperazione di cui all'Articolo I precedente per finanziarie i programmi ed i progetti di cui nel Processo-Verbale concordato. Articolo IV Ai fini di una verifica del programma, le due Parti decidono di comune accordo di istituire un Comitato di Verifica a Meta' Programma. Articolo V I progetti di cui nel Processo verbale concordato potranno essere sostituiti di comune accordo con altri progetti in occasione della riunione del Comitato di Verifica a Meta' Programma. Articolo VI Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma. Fatto a Roma, il 13 giugno 1991 in due originali in lingua inglese Per il Governo del Per il Governo della Regno Hascemita di Giordania Repubblica italiana Khaled Amin Abdallah Claudio Lenoci Ministro della Programmazione Sottosegretario per gli del Regno Hascemita di Giordania Affari Esteri della Repubblica Italiana ALLEGATO I TERMINI E CONDIZIONI DEI CREDITI DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO N.I DEL PROTOCOLLO TRA ITALIA E GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA FIRMATO IL 13 GIUGNO 1991. I crediti di aiuto saranno concessi alle seguenti condizioni: - - rimborso in 30 (trenta) rate semestrali in capitale, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 66 (sessantasei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria e' entrata in vigore; - tasso d'interesse dell'1,75% (uno punto settantacinque per cento) annuo. Se i crediti di aiuto sono combinati con crediti all'esportazione, le condizioni di detti crediti di aiuto saranno le seguenti: - rimborso in 30 (trenta) rate semestrali in capitale uguali e con- secutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria e' entrata in vigore; - tasso d'interesse dell'1% (uno per cento) annuo. 247. New York, 26-27 giugno 1991 Scambio di Lettere Italia/UNICEF costituenti un Accordo per la vendita in Italiana di materiale promozionale dell'UNICEF (Entrata in vigore: 27 giugno 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE UNICEF 26 giugno 1991 Eccellenza, Ho l'onore di far riferimento al paragrafo b della Sezione 7 dell'articolo II della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite di cui l'UNICEF e' parte. Come Sua Eccellenza sa, la summenzionata Convenzione si applica anche al materiale promozionale che l'UNICEF importa da piu' di 40 anni e che comprende: cartoncini augurali, posters, adesivi, materiale di cancelleria, libri, opuscoli, calendari, magliette, articoli di porcellana, di vetro, di plastica, film documentari, video cassette, diapositive ed altri prodotti analoghi. Allo scopo di consentire all'UNICEF, finora implicitamente autorizzato a tanto in base alla clausola anzidetta, di poter continuare a vendere nel territorio italiano materiale promozionale a beneficio dei suoi programmi di assistenza all'infanzia, e' stato ritenuto opportuno addivenire ad un'intesa sulle condizioni di vendita del predetto materiale, come espressamente stabilito nelle summenzionate disposizioni. In considerazione di quanto sopra, ho l'onore di confermare, dietro richiesta del Governo italiano, che l'UNICEF puo' vendere in Italia, attraverso il Comitato Nazionale Italiano per l'UNICEF, che agisce a nome e per conto dell'Organizzazione, i prodotti sommariamente sopra descritti, nonche' altri prodotti che in futuro dovessero aggiungersi di comune accordo. I proventi netti di tale vendita saranno destinati dall'UNICEF ai suoi programmi a favore dell'infanzia. Rimane inteso che la presente lettera e quella con la quale Sua Eccellenza vorra' comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNICEF, che entrera' in vigore a partire dalla data in cui l'UNICEF avra' ricevuto risposta da Sua Eccellenza. Voglia accogliere, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta considerazione. James P. Grant Direttore Esecutivo S.E. Vieri Traxler Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Rappresntante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite New York IL RAPPRESENTANTE PERMANEBTE D'ITALIA PRESSO LE NAZIONI UNITE New York, 27 giugno 1991 Egregio Signor Grant, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 26 giugno 1991 del seguente tenore: "Ho l'onore di far riferimento al paragrafo b della Sezione 7 dell'articolo II della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite di cui l'UNICEF e' parte. Come Sua Eccellenza sa, la summenzionata Convenzione si applica anche al materiale promozionale che l'UNICEF importa da piu' di 40 anni e che comprende: cartoncini augurali, posters, adesivi, materiale di cancelleria, libri, opuscoli, calendari, magliette, articoli di porcellana, di vetro, di plastica, film documentari, video cassette, diapositive ed altri prodotti analoghi. Allo scopo di consentire all'UNICEF, finora implicitamente autorizzato a tanto in base alla clausola anzidetta, di poter continuare a vendere nel territorio italiano materiale promozionale a beneficio dei suoi programmi di assistenza all'infanzia, e' stato ritenuto opportuno addivenire ad un'intesa sulle condizioni di vendita del predetto materiale, come espressamente stabilito nelle summenzionate disposizioni. In considerazione di quanto sopra, ho l'onore di confermare, dietro richiesta del Governo italiano, che l'UNICEF puo' vendere in Italia, attraverso il Comitato Nazionale Italiano per l'UNICEF, che agisce a nome e per conto dell'Organizzazione, i prodotti sommariamente sopra descritti, nonche' altri prodotti che in futuro dovessero aggiungersi di comune accordo. I proventi netti di tale vendita saranno destinati dall'UNICEF ai suoi programmi a favore dell'infanzia. James P. Grant Direttore Esecutivo UNICEF H-13P Rimane inteso che la presente lettera e quella con la quale Sua Eccellenza vorra' comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNICEF, che entrera' in vigore a partire dalla data in cui l'UNICEF avra' ricevuto risposta da Sua Eccellenza". In risposta ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano ha dato il proprio assenso alle proposte contenute nella lettera di cui sopra e che, pertanto, la Sua lettera e la presente lettera di risposta costituiranno un Accordo tra le due parti. Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Vieri Traxler Ambasciatore 248. Roma, 3 luglio 1991 Accordo mediante scambio di Lettere tra il Governo Italiano ed il Governo Albanese per la concessione all'Albania di un credito di aiuto di 30 miliardi di lire per un programma di finanziamento di importazioni dall'Italia (Entrata in vigore: 3 luglio 1991) IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 3 luglio 1991 Signor Ministro, desidero far riferimento alle recenti intese italo-albanesi per confermarLe la disponibilita' del mio Governo ad utilizzare il piu' appropriato fra gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, per aderire alla richiesta urgente di aiuti di emergenza. In adempimento di dette intese, per rendere al piu' presto operativo il finanziamento del "Programma di Finanziamento delle Importazioni", si e' concordato con il Ministero delle Relazioni Economiche con l'Estero che possano essere finanziati, con i fondi messi a disposizione dal Governo italiano, beni prodotti in Italia destinati ai seguenti settori: - industria tessile; - industria calzaturiera; - industria alimentare; - industria della ceramica; - agricoltura e zootecnia; - trasporti. Gli specifici beni che saranno ammessi al finanziamento sono stati concordati per le vie diplomatiche. Si e', inoltre, anche stabilito che il finanziamento potra' includere i costi di trasporto e di assicurazione relativi ai suddetti beni importati. Il finanziamento del Governo italiano sara' di 30 miliardi di lire, in credito di aiuto. Le condizioni del credito di aiuto saranno le seguenti: - periodo di rimborso in venti anni, di cui dieci di grazia; - tasso d'interesse dell'1,50 per cento. ============================ S.E. Muhammet Kapllani Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Albania Lo schema operativo del programma sara' il seguente: 1. sara' firmata una Convenzione finanziaria fra il Mediocredito centrale e la Banca Albanese per il Commercio per disciplinare gli aspetti finanziari della concessione e della utilizzazione del credito di aiuto; 2. il Ministero albanese delle Relazioni Economiche con l'Estero trasmettera', per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Tirana, al Ministero degli Esteri italiano le fatture pro-forma approvate od i contratti stipulati con i fornitori italiani, richiedendone il finanziamento a valere sui fondi del programma di cui trattasi; 3. dopo aver effettuato la congruita' dei prezzi di detti documenti contrattuali, il Ministero degli Affari Esteri italiano, provvedera' ad esprimere a Mediocredito centrale il proprio nulla osta all'imputazione. Ho ora l'onore di proporre che, qualora quanto precede sia accettato dal Governo albanese, la presente e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo, che entrera' in vigore dalla data della lettera di risposta. La conclusione di tale accordo permettera' di avviare le procedure di legge per rendere disponibile il credito di aiuto. La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. (Gianni De Michelis) (firma illeggibile) REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME Ministri Roma, 3 luglio 1991 Signor Ministro, ho l'onore di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera del seguente tenore: ""Desidero far riferimento alle recenti intese italo-albanesi per confermarLe la disponibilita' del mio Governo ad utilizzare il piu' appropriato fra gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, per aderire alla richiesta urgente di aiuti di emergenza. In adempimento di dette intese, per rendere al piu' presto operativo il finanziamento del "Programma di finanziamento delle Importazioni", si e' concordato con il Ministero delle Relazioni Economiche con l'Estero che possano essere finanziati, con i fondi messi a disposizione dal Governo italiano, beni prodotti in Italia destinati ai seguenti settori: - industria tessile; - industria calzaturiera; - industria alimentare; - industria della ceramica; - agricoltura e zootecnica; - trasporti. Gli specifici beni che saranno ammessi al finanziamento sono stati concordati per le vie diplomatiche. Si e', inoltre, anche stabilito che il finanziamento potra' includere i costi di trasporto e di assicurazione relativi ai suddetti beni importati. Il finanziamento del Governo italiano sara' di 30 miliardi di lire, in credito di aiuto. Le condizioni del credito di aiuto saranno le seguenti: - periodo di rimborso in venti anni, di cui dieci di grazia; - tasso d'interesse dell'1,50 per cento. ============================ S.E. Gianni De Michelis Ministro degli Affari Esteri Roma Lo schema operativo del programma sara' il seguente: 1. sara' firmata una Convenzione finanziaria fra il Mediocredito centrale e la Banca Albanese per il Commercio per disciplinare gli aspetti finanziari della concessione e della utilizzazione del credito di aiuto; 2. il Ministero albanese delle Relazioni Economiche con l'Estero trasmettera', per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Tirana, al Ministero degli Esteri italiano le fatture pro-forma approvate od i contratti stipulati con i fornitori italiani, richiedendone il finanziamento a valere sui fondi del programma di cui trattasi; 3. dopo aver effettuato la congruita' dei prezzi di detti documenti contrattuali, il Ministero degli Affari Esteri italiano, provvedera' ad esprimere a Mediocredito centrale il proprio nulla osta all'imputazione. Ho ora l'onore di proporre che, qualora quanto precede sia accettato dal Governo albanese, la presente e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo, che entrera' in vigore dalla data della lettera di risposta. La conclusione di tale accordo permettera' di avviare le procedure di legge per rendere disponibile il credito di aiuto. La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione."" ComunicandoLe l'assenso del mio Governo su quanto precede, La prego di voler accettare, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. (Muhammet Kapllani) 249. Bangkok, 4 luglio 1991 Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, concernente un programma di test relativi al voltaggio e ai sistemi di controllo della velocita' dei generatori sincronici, con Allegato (Entrata in vigore: 4 luglio 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA CONCERNENTE UN PROGRAMMA DI TEST RELATIVI AL VOLTAGGIO E AI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DEI GENERATORI SINCRONICI Il Governo del Regno di Thailandia e il Governo della Repubblica Italiana; Nel quadro dell'Accordo di Base di Cooperazione tra il Regno di Thailandia e la Repubblica Italiana, firmato a Bangkok il 10 febbraio 1983; In conformita' ai fini e alle disposizioni della Legge italiana N. 49 del 26 febbraio 1987, concernente la nuova disciplina della Cooperazione italiana allo Sviluppo; Desiderosi di rafforzare i legami esistenti di amicizia e di comprensione reciproca, e consci dell'importanza del settore energetico per lo sviluppo sociale ed economico, convengono di stipulare il presente Memorandum per la realizzazione di un programma di test da eseguire sui sistemi di generatori delle centrali elettriche dell'Ente per l'Energia Elettrica della Thailandia (EGAT). ARTICOLO 1 Fini del programma Il programma prevede i seguenti fini: - addestramento per quanto concerne i problemi di controllo del voltaggio e della velocita' e delle metodologie nel campo dei test; - esecuzione di test sui sistemi di generatori di una centrale idro- elettrica; - fornitura di apparecchiature speciali per i test, come descritto nel paragrafo 3.2 del Piano Operativo del programma ivi allegato. ARTICOLO II Enti responsabili 2.1 Il Governo del Regno di Thailandia designa l'EGAT in qualita' di Ente responsabile per l'adempimento dei suoi impegni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa (qui di seguito denominato "Memoran- dum"). 2.2 Il Governo della Repubblica Italiana indica l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) in qualita' di Ente responsabile per l'adempimento dei suoi impegni ai sensi del presente Memorandum. ARTICOLO III Impegni del Governo della Repubblica Italiana Il Governo della Repubblica Italiana si impegnera' a: 3.1 ingaggiare esperti italiani per: - la raccolta di dati tecnici (in Thailandia); - la realizzazione di un corso di addestramento (in Thailandia) relativo ai problemi del controllo del voltaggio e della velocita' sui sistemi ad energia elettrica; - l'esecuzione di test sul sistema di voltaggio e di controllo della velocita' di un generatore di una centrale idro-elettrica (in Thailandia), incluso il relativo addestramento sul campo; - la preparazione di un Rapporto Finale circa le attivita' (in Italia); - 3.2 sostenere le spese di volo degli esperti italiani; - 3.3 sostenere le spese di assicurazione in caso di infortuni, malattia e responsabilita' civile verso terzi a carico degli esperti italiani in Thailandia; 3.4 fornire su base CIF a Bangkok le attrezzature di cui al paragrafo 3.2 del Piano Operativo del programma ivi allegato; 3.5 sostenere le spese di trasporto e di assicurazione della strumentazione speciale di cui al paragrafo 3.2 del Piano Operativo del programma ivi allegato. ARTICOLO IV Impegni del Governo del Regno di Thailandia Il Governo del Regno di Thailandia si impegnera' a: 4.1 fornire uffici e locali per gli esperti italiani in Thailandia; 4.2 fornire servizi di segreteria e provvedere alle comunicazioni (telefono, telex e fax) dalla Thailandia all'Italia per gli esperti italiani in Thailandia; 4.3 fornire le indennita' locali agli esperti italiani conformemente ai regolamenti del Governo del Regno di Thailandia; 4.4 provvedere ai mezzi di trasporto per gli esperti italiani conformemente ai regolamenti del governo del Regno di Thailandia; 4.5 coprire le spese di trasporto interno in Thailandia relative alle apparecchiature speciali di cui al paragrafo 3.2 del Piano Operativo del programma ivi accluso; 4.6 fornire le attrezzature di cui al paragrafo 3.1 del Piano Operativo del programma ivi accluso; 4.7 designare gli ingegneri destinati a partecipare al corso di addestramento e ad eseguire i test; 4.8 designare i tecnici per la manutenzione elettrica e meccanica ai fini dell'esecuzione dei test; 4.9 esentare l'ENEL e il suo personale (esclusi i cittadini Thailandesi e gli stranieri residenti in Thailandia) - cosi' come previsto per le attivita' del progetto - dalle tasse interne e da altri oneri fiscali sul reddito, i profitti, gli stipendi, i salari e altri tipi di remunerazione derivati dalle attivita' svolte in Thailandia ai sensi del presente progetto; 4.10 facilitare il sollecito sdoganamento di eventuali attrezzature, materiali o forniture previste dal Progetto, nonche' degli effetti personali del personale dell'ENEL, eccezion fatta per quelli interdetti all'importazione; 4.11 aiutare il personale dell'ENEL e i loro familiari per quanto concerne i visti di ingresso e uscita, i permessi di residenza, ed altri documenti necessari per risiedere e prestare servizio in Thailandia; 4.12 esentare da dazi doganali e da altre tasse sull'importazione delle attrezzature, materiali e forniture per il Progetto di cui al paragrafo 3.2 del Piano Operativo del prograqmma ivi accluso. ARTICOLO V Validita' 5.1 Il presente Memorandum entrera' in vigore alla data della firma e scadra' al momento del completamento tecnico del programma (approssimativamente 18 mesi dopo l'inizio) o ad una qualsiasi altra data reciprocamente concordata dai due Governi. 5.2 Il presente memorandum, che viene stipulato nel quadro e in conformita' alle disposizioni dell'Accordo di Base di Cooperazione tra i due Governi, e' di natura tecnica e mira a stabilire le responsabilita' amministrative dei due Governi relativamente alla realizzazione del programma; 5.3 Il presente Memorandum potra' essere modificato in un qualsiasi momento previo consenso reciproco di entrambi i Governi mediante Scambio di Lettere; 5.4 Qualsiasi differenza che sorga dall'interpretazione o dalla realizzazione del presente Memorandum verra' risolta amichevolmente mediante consultazione o negoziato tra i due Governi. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum. Firmato a Bangkok il 4 luglio 1991 in due copie in lingua inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REGNO DI REPUBBLICA ITALIANA THAILANDIA S.E. Giorgio Vecchi Dr. Wanchal Sirirattna Ambasciatore d'Italia Direttore Generale Dipartimento per la Cooperazione Tecnica ed Economica PROVE IN SITO RELATIVE AL VOLTAGGIO ED AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI GENERATORI SINCRONI Piano operativo del programma 1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA Gli obiettivi del programma includono: - un'indagine sperimentale sulle caratteristiche dei sistemi di eccitazione e di controllo di velocita' dei generatori sincroni installati in una centrale di energia idroeletrica in Thailandia, ed il controllo del loro corretto funzionamento. - Il trasferimento, al personale EGAT, delle principali tecniche e metodologie in modo che in seguito esso possa essere in grado di eseguire autonomamente analoghe attivita'. La realizzazione delle prove in sito rendera' possibile: - la simulazione del comportamento dinamico di un sistema elettrico dopo una perturbazione al fine di definire i criteri di distacco e distribuzione del carico da prendere in considerazione durante i successivi studi di stabilita' del sistema; - la determinazione del comportamento dei limitatori di sotto e sovreccitamento nonche' i limiti operativi dei generatori in modo da definire criteri operativi accettabili adatti a far fronte ai limiti di funzionamento, e garantire la sicurezza dinamica del sistema; - la definizione di una corretta messa in opera dei sistemi di controllo del generatore. Le attivita' previste nel sistema comprendono: a) una missione iniziale in thailandia per raccogliere tutti i dati tecnici necessari per la realizzazione delle attivita' che seguiranno; b) un corso di formazione in Thailandia sui problemi dell'eccitazione e del controllo della velocita' e sulle metodologie di verifica; c) l'esecuzione di prove in sito per l'individuazione, il controllo delle prestazioni e la determinazione di parametri relativi ai sistemi di controllo dell'eccitazione e delle velocita' di un impianto di energia idroelettrica, nonche' relativa formazione professionale sul posto di lavoro del personle EGAT. 2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA 2.1. Raccolta di dati tecnici L'ENEL effettuera' una missione di una settimana in Thailandia per selezionare, di comune accordo con l'EGAT, la centrale di energia idroelettrica in cui saranno realizzate le prove in sito e per raccogliere dati ed informazioni sui sistemi di controllo dell'eccitazione della velocita' installati in detta centrale. Le informazioni ed i dati raccolti saranno utilizzati in Italia per la preparazione del corso di formazione professionale ed il programma di prova. 2.2. Corso di formazione Il corso di formazione sui problemi di controllo dell'eccitazione e della velocita' nei sistemi di potenza avra' luogo in Thailandia e durera' due settimane, includendo i seguenti argomenti: - teoria di base del controllo - controllo dell'eccitazione - controllo della velocita' - tecniche e metodologie per la prova dei sistemi di controllo - strumentazione speciale per le prove. Durante il corso sara' presentata una strumentazione speciale progettata dall'ENEL, da utilizzare per le prove in sito. Dieci ingegneri dell'EGAT con almeno due anni di esperienza lavorativa concernente la gestione e controllo della centrale potrebbero frequentare questo corso di formazione. 2.3. Prove in sito Le prove in sito saranno effettuate sui sistemi di controllo dell'eccitazione e della velocita' di un generatore di una centrale di energia idro-elettrica. Il programma generale della prova in sito per il controllo dell'eccitazione e della velocita' puo' essere diviso in tre fasi: - prove a macchina ferma per individuare le caratteristiche statiche e dinamiche dei sistemi di controllo; - prove senza carico (a macchina parzialmente accesa) per controllare il comportamento dinamico del sistema controllato; - prove sotto carico per controllare il sistema dinamico dell'unita' in caso di perturbazioni attive e reattive del carico. Durante la realizzazione delle prove, l'EGAT nominera' a) almeno due tecnici per la manutenzione (un elettricista ed un meccanico) per l'assistenza necessaria; b) dieci ingegneri laureati che partecipino alla realizzazione delle prove. La formazione professionale sul posto di lavoro per gli ingegneri EGAT prevede: - la partecipazione attiva degli ingegneri EGAT all'esecuzione delle prove; - un dibattito preliminare congiunto per quanto riguarda i risultati. Sulla base dei risultati sperimentali delle prove, l'ENEL predisporra' in Italia un Rapporto Finale contenente anche eventuali proposte per il miglioramento delle prestazioni dei sistemi di controllo. Il Rapporto Finale sara' inviato all'EGAT due mesi dopo il completamento delle prove in sito. 3. STRUMENTAZIONE L'EGAT porra' a disposizione dell'ENEL la strumentazione e le attrezzature di base necessarie alla realizzazione delle prove, acquistando sul mercato cio' che non e' disponibile nei laboratori e nelle installazioni EGAT. Per quanto riguarda la strumentazione speciale il Centro di Ricerca di Automazione dell'ENEL ha messo a punto delle attrezzature che renderanno possibile realizzare le prove in sito prospettate nel presente programma in piena conformita' con l'esperienza, la tecnologia e le metodologie dell'ENEL in questo settore. Di conseguenza, l'attrezzatura elencata in appresso, progettata dall'ENEL e non disponibile sul mercato, sara' utilizzata per le prove in sito in Thailandia e sara' lasciata all'EGAT in condizioni di funzionamento senza parti di ricambio o garanzia da parte dell'ENEL. 3.1. Strumentazione che sara' fornita dall'EGAT - n. 2 registratori a pennino a sei canali modello 260 - n. 1 oscilloscopio (con memoria) modello 1741A - n. 1 analizzatore di funzioni di trasferimento modello 1170 - n. 1 "plotter" X, Y - n. 2 multimetri digitali modello 8050A - n. 1 generatore di funzione modello 184 - n. 1 generatore di corrente trifase modello AL 3T - n. 1 consolle per unita' di controllo del segnale - n. 1 consolle per unita' di controllo del disaccoppiamento del segnale. - n. 2 trasduttori potenziometrici - n. 2 trasduttori di pressione 3.2. Strumentazione speciale fornita dall'ENEL - n. 3 trasduttori PVI/cc rapidi a doppio canale di corrente e voltaggio elettrico attivo e reattivo; - n. 3 trasduttori rapidi TVM di valor medio - n. 2 trasduttori rapidi di frequenza FD-03 - n. 1 trasduttore di potenza ARON - n. 1 simulatore in tempo reale del sistema di generatore di rete 4. VALUTAZIONE DEL COSTO DEL PROGRAMMA 4.1. Quota finanziata dalla Parte Italiana a) contributo personale dell'ENEL - in Italia Lit. 33.500.000 - in Thailandia Lit. 72.704.000 b) strumentazioe speciale (par. 3.2.) Lit. 112.700.000 c) attivita' specializzata (uso computer) Lit. 3.500.000 d) fornitura del programma di computer Lit. 2.000.000 e) edizione e riproduzione di documenti Lit. 3.850.000 f) attivita' varie (traduzioni, comunicazioni di servizio, spedizioni postali) Lit. 8.700.000 g) spese generali e amministrative Lit. 19.296.000 ________________ TOTALE Lit. 275.000.000 4.2. Contributo della Parte Thailandese L'EGAT contribuira' al costo totale del programma fornendo e mettendo a disposizione quanto segue: a) alloggio in Thailandia per un esperto ENEL per 50 giorni di calendario Lit. 5.000.000 (100.000 lire/giorno) b) trasporto in Thailandia Lit. 1.000.000 c) strumentazione elencata al par. 3.1. Lit. 150.000.000 d) uffici arredati, adeguatamente equipaggiati per le comunicazioni di servizio dell'ENEL con l'Italia (telefono e telex) Lit. 4.000.000 ________________ TOTALE Lit. 160.000.000 5. SCHEMA FINANZIARIO a. Finanziamento del Governo Italiano Lit. 275.000.000 b. Contributo della Parte Thailandese Lit. 160.000.000 ________________ TOTALE Lit. 435.000.000 250. Praga, 4 luglio 1991 Scambio di Lettere per la modifica dell'accordo in materia di visti tra l'Italia e la Cecoslovacchia (Entrata in vigore: 15 luglio 1991) N.B. - L'Accordo base e' stato sottoscritto a Roma il 29 marzo 1990. IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Praga, li' 4 luglio 1991 Signor Ministro, nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due Paesi, il Governo italiano ha l'onore di proporre al Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca la modifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca in materia di visti, sottoscritto a Roma il 29.3.1990, nei termini qui di seguito indicati: - l'art. 1 verra' modificato come segue: "I cittadini della Repubblica italiana e quelli della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca aventi validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte contraente, indipendentemente dal motivo dell'ingresso e senza limiti di durata. L'esenzione dal visto e' altresi' prevista per motivi turistici ed un periodo non superiore a 90 giorni in favore dei cittadini delle due Parti contraenti titolari di validi passaporti ordinari"; - l'art. 2 viene, per conseguenza, integralmente soppresso; S.E. Signor Jiri DIENSTBIER Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca PRAGA - parimetri sono soppressi i punti 1, lett. a) e 2 dell'art. 5. Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo. Se il Governo cecoslovacco concorda con quanto precede, propongo che la presente Lettera e la Sua risposta modifichino l'Accordo gia' in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 15 luglio 1991. La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. (firma illeggibile) TRADUZIONE NON UFFICIALE Praga, 4 luglio 1991 Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 4 luglio 1991, il cui testo viene riportato di seguito, e in cui propone, essendone incaricato del Suo Governo, una modifica dell'Accordo in materia di visti, firmato a Roma il 29 marzo 1990; "Signor Ministro, nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due paesi, il Governo italiano a l'onore di proporre al Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca la modifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca in materia di visti, sottoscritto a Roma il 29.3.1990, nei termini qui di seguito indicati: - l'art. 1 verra' modificato come segue: "I cittadini della Repubblica italiana e quelli della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca aventi validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte contraente, indipendentemente dal motivo dell'ingresso e senza limiti di durata. L'esenzione dal visto e' altresi' prevista per motivi turistici ed un periodo non superiore a 90 giorni in favore dei cittadini delle due parti contraenti titolari di validi passaporti ordinari"; Sua Eccelenza Gianni De Michelis Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - l'art. 2 viene, per conseguenza, integralmente soppresso; - parimenti sono soppressi i punti 1, lett. a) e 2 dell'art. 5 Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo. Se il Governo cecoslovacco concorda con quanto precede, propongo che la presente lettera e la Sua risposta modifichino l'Accordo gia' in vigore tra i nostri due paesi a partire dal 15 luglio 1991. La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione." Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo concorda con le proposte espresse nella Sua lettera. La Sua lettera e la presente risposta rappresenteranno quindi un Accordo tra i nostri due paesi. La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Jiri Dienstbier 251. Roma, 12 luglio 1991 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica (ristrutturazione debito), con tre Allegati finanziari (Entrata in vigore: 12 luglio 1991) N.B. - Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIAMAICA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Giamaica, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e in applicazione del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 aprile 1990 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Il presente Accordo concerne la ristrutturazione dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interesse nei confronti dell'Italia contratti dal Governo della Repubblica di Giamaica o dal suo settore pubblico, o coperti dalla garanzia del Governo della Repubblica di Giamaica o del suo settore pubblico, in scadenza dal primo dicembre 1989 al 31 maggio 1991 e non ancora saldati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi, nonche' ad accordi finanziari stipulati anteriormente al primo ottobre 1983 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 1); b) i debiti per capitale ed interesse in scadenza dal primo dicembre 1989 al 31 maggio 1991 e non ancora saldati, relativi a crediti di aiuto ai sensi della convenzione finanziaria tra il Governo della Giamaica e il MEDIOCREDITO CENTRALE, firmata il 31 agosto 1983 (Allegato 2); c) i debiti per capitale che il Governo della Giamaica deve alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"), in scadenza dal primo dicembre 1989 al 31 maggio 1991 e non ancora saldati, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italaina e il Governo della Giamaica concluso il 9 luglio 1988 conformemente al Processo Verbale del Club di Parigi del 5 marzo 1987 (Allegato 3). I summenzionati Allegati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere riesaminati previo consenso reciproco delle due Parti. ARTICOLO II I debiti di cui all'Articolo I saranno trasferiti nelle valute contrattuali dalla Banca Centrale di Giamaica, agente per conto del Governo della Repubblica della Giamaica (qui di seguito chiamata "Banca") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE") in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 29 febbraio 1996 e l'ultima il 31 agosto 2000, per quanto concerne i debiti di cui all'Articolo I, a) e c), e al MEDIOCREDITO CENTRALE per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I, b). ARTICOLO III La "Banca" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti di cui al presente Accordo, che saranno calcolati su ogni debito non pagato alla scadenza originaria. Tali interessi matureranno a partire dalla scadenza originaria fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati come segue: i) per quanto concerne i debiti di cui all'Articolo I, a) e c) al tasso espressamente stipulato per i pagamenti in mora nei contratti, accordi finanziari o Accordi relativi ai debiti medesimi, oppure, qualora non vi sia un tasso d'interesse espressamente stipulato, al tasso dell'8,78% annuale dalla data di scadenza del debito fino alla data di indennizzo da parte della "SACE", e al tasso dell'8,78% dalla data d'indennizzo da parte della "SACE" fino all'estinzione totale del debito; ii) per quanto concerne i debiti di cui all'Articolo I, b) al tasso del 2,25% annuo. Tali interessi saranno trasferiti semestralmente (28 febbraio - 31 agosto) - nelle valute stabilite nei contratti o negli accordi finanziari - a cominciare dal 31 agosto 1991. ARTICOLO IV In ralazione ai debiti contratti dal Governo della Giamaica, la SACE e il MEDIOCREDITO CENTRALE invieranno rispettivamente alla "BANCA" uno schema di ammortamento in conformita' al presente Accordo. ARTICOLO V Fatte salve le presenti disposizioni, il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti relativi alle transazioni alle quali si riferiscono i debiti della Giamaica all'Articolo 1 dell'Accordo. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o accordi finanziari, particolarmente quelli concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza. Tutte le modifiche ai contratti e/o agli accordi finanziari fatte dopo il 3o settembre 1983 e risultanti in un aumento degli impegni della Giamaica verso l'Italia saranno considerati nuovi impegni non coperti dal presente Accordo. ARTICOLO VI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Roma il 12 luglio 1991 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELLA GIAMAICA 252. Gibuti, 22 luglio 1991 Protocollo finanziario ("Commodity Aid" di 9 miliardi di lire) con tre Allegati (Entrata in vigore: 22 luglio 1991) PROTOCOLLO FINANZIARIO ARTICOLO 1 SCOPO DELL'ACCORDO Il Governo italiano accorda, a titolo di dono, al Governo della Repubblica di Gibuti - in seguito denominati le "Parti" - un finanziamento per l'ammontare di 9 (nove) miliardi di lire italiane ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, per l'importazione nella Repubblica di Gibuti di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del presente Protocollo. Tale beni, servizi e spese accessorie, specificati negli Allegati 1 e 2, sono stati concordati sulla base delle necessita' riscontrate dal Governo della Repubblica di Gibuti nell'attuazione dei propri programmi di sviluppo economico e sociale e risultano compatibili con i programmi di Cooperazione portati avanti nella Repubblica di Gibuti anche da altri Paesi ed Organismi Internazionali. ARTICOLO 2 MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO 1. Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa italiana, il finanziamento dovra' essere utilizzato fino ad un massimo di 6 (sei) miliardi di lire italiane nel 1991 ed i rimanenti 3 (tre) miliardi di lire italiane nel 1992, o comunque fino a totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1. 2. Il finanziamento potra' essere impiegato per spese fatte in relazione a: a) acquisto al prezzo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 del presente Protocollo, nell'ambito delle categorie di beni indicate nell'Allegato 1 al Protocollo stesso; b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione; c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento in conformita' all'Allegato 1 al presente Protocollo. 3. Il Governo italiano mettera' a disposizione del Governo della Repubblica di Gibuti in Italia, l'importo del finanziamento di cui all'art. 1, tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di un "Conto Speciale", intestato al Governo della Repubblica di Gibuti, denominto - " .. ... " -, presso Istituto Bancario San Paolo di Torino, - in seguito denominato "Banca Agente" - scelto fra la rosa delle Banche italiane eleggibili di diritto pubblico. La "Banca Agente" espletera' l'attivita' contabile e di erogazione per l'attuazione delle sottostanti operazioni e le altre funzioni specificate nel presente Protocollo. Il citato "Conto Speciale", sara' utilizzato per le causali e con le modalita' specificate nel successivo art. 4. 4. Il Governo italiano provvedera' al versamento dei fondi convenuti tra le "Parti", come segue: a) il versamento della prima quota avverra' come specificato al precedente punto 1. del presente articolo e non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente", specificato nell'Allegato 3 al presente Protocollo; b) la seconda quota verra' versata ad esaurimento della prima e comunque entro il 1992, cosi' come specificato al precedente punto 1. del presente articolo. 5. I servizi di assistenza tecnica connessi alla selezione dei beni e servizi da importare nella Repubblica di Gibuti saranno effettuati dalla Comerint S.p.A., societa' italiana specializzata in attivita' di approvvigionamento e procurement - in seguito denominata "Societa'" -, all'uopo designata d'intesa tra le "Parti", sulla base della lista fornita dal Governo italiano. A tale fine, il Governo della Repubblica di Gibuti stipulera' con la "Societa'" apposito contratto ai sensi del successivo art. 5.. La "Societa'" non dovra' avere vincoli di proprieta', diretti o indiretti, con la "Banca Agente" prescelta. ARTICOLO 3 GESTIONE DEL PROGRAMMA 1. Il Governo della Repubblica di Gibuti costituira', per l'esecuzione del presente Protocollo, un Comitato di Gestione - in seguito denominato "Comitato" - presieduto dal Direttore del Gabinetto del Primo Ministro incaricato del Piano e composto da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, da un rappresentante del Ministero delle Finanze e dell'Economia Nazionale, da un rappresentante del Ministero delle Finanze e dell'Economia Nazionale, da un rappresentante della Banque Nationale de Djibouti e da un esperto designato dal Governo italiano. Il "Comitato" sara' assistito da personale tecnico e amministrativo locale e sara' responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attivita' richieste o permesse nella Repubblica di Gibuti per l'esecuzione del presente Protocollo. 2. In particolare il "Comitato" avra' il compito di approvare le liste dei beni e servizi connessi da importare nella Repubblica di Gibuti, predisposte in forma dettagliata e gia' preventivamente concordate tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Gibuti. Le liste di cui sopra conterranno una specifica delle quantita' e della qualita' dei singoli beni e servizi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei beni e le modalita' di cessione ai medesimi in valuta locale. 3. Per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, il "Comitato" potra' avvalersi, di volta in volta, su proposta di uno dei suoi membri, di un ulteriore esperto del Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -. Tale esperto, potra' anche essere scelto e nominato dal predetto Ministero tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal "Comitato" stesso. L'esperto di cui sopra concorrera' alla determinazione della fattibilita' del singolo progetto settoriale con parere consultivo, nonche' seguendone le differenti fasi attuative. 4. Una volta esperita la selezione dei fornitori da parte della "Societa'", il "Comitato" decidera' l'aggiudicazione finale di tutte le forniture, dandone comunicazione al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, alla "Societa'" stessa ed alla Banque Nationale de Djibouti. L'esperto italiano di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potra' formulare motivate obiezioni, dandone comunicazione scritta alle competenti Autorita' del Governo dela Repubblica di Gibuti ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, che avvieranno consultazioni improrogabilmente entro 8 (otto) giorni, a norma dell'art. 8 del Presente Protocollo. 5. I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno stipulati dalla "Societa'", per delega delle competenti Autorita' del Governo della Repubblica di Gibuti, in conformita' alle disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. La "Societa'" inviera' i contratti, vistati con apposito timbro, al "Comitato" che, dopo averli vistati per approvazione, li trasmettera', per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. - ed alla Banque Nationale de Djibouti. La Banque Nationale de Djibouti provvedera' all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", che confermera' i crediti stessi, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto Speciale". ARTICOLO 4 MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO 1. Il Governo della Repubblica di Gibuti potra' utilizzare le disponibilita', per capitali ed interessi, del "Conto Speciale" di cui all'art. 2 punto 3. esclusivamente per: a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente al successivo art. 5 del presente Protocollo; b) il pagamento dei servizi resi dalla "Banca Agente" e dalla "Societa'", cosi' come specificato al successivo art. 5 punto 7. del presente Protocollo. Il Governo della Repubblica di Gibuti conferira', attraverso la Banque Nationale de Djibouti, Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente" per effettuare ogni pagamento che le sia di volta in volta richiesto, secondo le modalita' specificate nell'Allegato 3 al presente Protocollo. 2. Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la "Banca Agente" effettuera' il controllo della rispondenza alle norme vigenti in Italia, dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo. 3. La "Banca Agente" avra' il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani e applichera' il tasso di interesse sui saldi attivi del "Conto Speciale", di cui all'art. 2 punto 4., che sara' definito nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 8) al presente Protocollo. I dettagli relativi al "Conto Speciale" saranno determinati nel "Banking Agree- ment" che dovra' essere sottoscritto tra la "Banca Agente" e la Banque Nationale de Djibouti. ARTICOLO 5 SELEZIONE DEI FORNITORI 1. Il Governo della Repubblica di Gibuti affidera' alla "Societa'" l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonche' a stipulare i contratti di acquisto, cosi' come specificato all'art. 3 punto 5. del presente Protocollo e nello specifico contratto che sara' firmato tra il Governo della Repubblica di Gibuti e la "Societa'". 2. La "Societa'" fara' conoscere in Italia l'oggetto delle forniture, attraverso adeguata pubblicita' sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO) e tramite l'Unioncamere. 3. Le ditte interessate dovranno rivolgersi alla "Societa'" per proporsi come fornitori. Per ciascuna delle forniture di valore fino a 300 milioni di lire italiane, la "Societa'" raccogliera' le offerte di almeno 3 imprese e di almeno 5 imprese per valori superiori ai 300 milioni di lire italiane. 4. Per le forniture di parti di ricambio, la "Societa'" potra' chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono. 5. La "Societa'" inviera' al "Comitato" le offerte ritenute piu' convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo e la qualita' delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria. 6. La "Societa'" stipulera' i contratti di fornitura come previsto al precedente Art. 3 punto 5.. 7. Il Governo della Repubblica di Gibuti riconoscera' alla "Banca Agente", per l'attivita' amministrativa di gestione del "Conto Speciale", una commissione non superiore allo 0,50% dell'importo del finanziamento. Per i servizi relativi alla individuazione delle offerte dei beni e servizi connessi da importare e per la stipula dei contratti di acquisto, il Governo della Repubblica di Gibuti riconoscera' alla "Societa'" una commissione non superiore all' 1% dell'importo del finanziamento. Il Governo della Repubblica di Gibuti conferira' alla "Banca Agente", attraverso la Banque Nationale de Djibouti, il mandato di disporre il versamento relativo alle predette commissioni mediante prelievo dal "Conto Speciale" in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni di merci e servizi connessi nella Repubblica di Gibuti. ARTICOLO 6 FONDO DI CONTROPARTITA 1. Qualora, a causa di necessita' legate allo sviluppo dei progetti di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni e servizi connessi vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della vendita sara' destinato a costituire il "Fondo di Contropartita". Il prezzo di rivendita in valuta locale dei beni e servizi connessi, dovra' essere commisurato al prezzo locale di mercato dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato locale. Resta comunque inteso che il prezzo di vendita dei beni e servizi di cui al paragrafo precedente, non potra' in ogni caso superare il controvalore in moneta locale, al cambio ufficiale, del prezzo di acquisto degli stessi; comunque, l'alimentazione del "Fondo di Contropartita", verra' accertata "ex ante" da parte dell'esperto italiano designato dal Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo. 2. Il Governo della Repubblica di Gibuti aprira' presso la Banque Nationale de Djibouti un conto corrente in moneta locale, nel quale sara' accreditato, conformemente alle esigenze del Programma, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi degli articoli precedenti. 3. Di comune accordo tra le "Parti", i fondi accreditati sul sopracitato conto corrente saranno utilizzati esclusivamente per il finanziamento dei costi locali relativi ai progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana, e l'utilizzazione di detti fondi dovranno perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del Protocollo stesso. ARTICOLO 7 RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE 1. Il "Comitato" fornira' alle "Parti", trimestralmente, a partire dal primo esborso dal "Conto Speciale", un rapporto dettagliato che renda conto: a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo; b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi del Programma; c) delle singole spese effettuate e del loro valore in lire italiane; d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni; e) della utilizzazione del "Fondo di Contropartita" ai sensi dell'art. 6. 2. Il "Comitato", non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovra' trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sull'avvenuta esecuzione del Programma, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti. 3. La "Banca Agente" avra' la responsabilita' di: a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi acquisiti dal Governo della Repubblica di Gibuti, in esecuzione del presente Protocollo; b) fornire alle "Parti", non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della suddetta documentazione; c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta. 4. La "Societa'" e' tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione di ogni operazione e su richiesta del Governo della Repubblica di Gibuti, tramite il "Comitato", e del Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -: a) la documentazione concernente le richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo, e tutte le offerte ricevute; b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquistati per conto del Governo della Repubblica di Gibuti. Inoltre ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto, di cui all'art. 2 punto 5. del presente Protocollo, la "Societa'" presentera' al "Comitato" ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. - una relazione riassuntiva delle proprie attivita' a servizio del Programma. Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, la "Societa'" presentera' alle "Parti" una relazione riassuntiva generale sulle prestazioni effettuate. 5. Il Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, tramite l'esperto designato nel "Comitato" e/o l'ulteriore esperto, di cui all'art. 3 punti 1. e 3., d'intesa con il Governo della Repubblica di Gibuti, verifichera' ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento allo scopo di mantenere un certo equilibrio settoriale ed intersettoriale fra i beni di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo. ARTICOLO 8 CONSULTAZIONI 1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla controparte, a: a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo; b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Programma. 2. Le "Parti" si daranno reciprocamente tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento e' stato accordato o all'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento. ARTICOLO 9 EMENDAMENTI Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed ai relativi Allegati per mezzo di scambio di note verbali. ARTICOLO 10 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo e degli Allegati, saranno risolte mediante canali diplomatici. ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE E DURATA 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione dei fondi come previsto agli artt. 1 e 2, restera' in vigore fino alla realizzazione completa del Programma. 2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le "Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potra' essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti". ARTICOLO 12 ORGANI ESECUTORI Ai fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo italiano sara' rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica di Gibuti dal Ministro delle Finanze e dell'Economia Nazionale. Fatto a Gibuti, il 22 juil. 1991 in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Gibuti (firma illeggibile) (firma illeggibile) L'Ambasciatore (Pietro Cordone) ALLEGATO 1 A. FORNITURE AMMESSE Saranno ammesse solo le forniture di beni di seguito elencati: 1) beni di prima necessita' e beni strumentali (ivi compresi i beni necessari alla riabilitazione di impianti gia' esistenti) ed in particolare: a) nel quadro del miglioramento sanitario della popolazione, a sostegno delle azioni di cura della salute primaria, di ospedalizzazione e di nutrizione: - medicine essenziali di cui alla lista dell'OMS; - latte in polvere per l'alimentazione integrativa; - 6 (sei) ambulanze tipo fuoristrada e relative parti di ricambio (di cui 5 destinate ai Dispensari dei Capoluoghi di Distretto ed 1 per l'Ospedale di Balbala); b) nel quadro del rafforzamento e della manutenzione delle infrastrutture per il trasporto marittimo e terrestre; - parti di ricambio per strutture relative al movimento dei contain- ers; - mezzi e materiali per la manutenzione stradale; c) nel quadro del miglioramento delle condizioni di vita nel settore primario: