- serbatoi per acqua; d) nel quadro del rafforzamento delle attrezzature urbane per la popolazione indigente di Balbala: - mezzi di raccolta di rifiuti solidi urbani; - 2 (due) mezzi anti-incendio destinati al Servizio di Protezione Civile per la lotta contro gli incendi in Balbala; - escavatori; 2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1). I beni ed i servizi summenzionati potranno anche costituire supporto a settori gia' programmati nell'ambito degli Accordi di Cooperazione tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Gibuti. In particolare i settori nei quali saranno ammesse le forniture sono quelli che caratterizzano l'attuale "Country Programme", cosi' come previsto all'art. 1 del Protocollo, e cioe': infrastrutture, sanita', idrologia, geotermia, agricoltura e trasporti. B. FORNITURE NON AMMESSE Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcoolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e films, mobilio da arredamento abitativo, automobili, articoli tessili, vestiario, pellame, calzature ed accessori, nonche' merci, materiali o servizi riferiti direttamente od indirettamente ad attivita' di carattere militare. ALLEGATO 2 I. CLAUSOLE CONTRATTUALI Ciascun contratto o ordine di acquisto dovra' rispettare le seguenti clausole contrattuali: 1) la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino, sara' effettuata dalla Societa' Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A., idonea societa' di sorveglianza italiana di comprovata esperienza e reputazione internazionale, - in seguito denominata "Societa' di Sorveglianza" -, scelta d'intesa tra le "Parti", con la quale il Governo della Repubblica di Gibuti firmera' il contratto relativo. Tale certificazione sara' fatturata all'esportatore e da questi inclusa nel prezzo della fornitura; 2) il prezzo sara' formulato CIF Destino Porto di Gibuti. Per quanto riguarda il trasporto dei beni, gli esportatori nazionali dovranno avvalersi di vettori nazionali. Potra' essere previsto un regolamento anticipato all'ordine non superiore al 15% del prezzo contrattuale, con emissione di fattura pro-forma, quietanza liberatoria e rilascio di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo della Repubblica di Gibuti, svincolabile all'atto del pagamento previsto al successivo punto 3) delle "Clausole Contrattuali"; 3) i pagamenti in conto, al momento della spedizione, non potranno superare la misura del 75% del prezzo contrattuale e saranno effettuati contro presentazione di fatture, Polizza di Carico, Certificato di Origine, certificazione di spedizione rilasciato dalla "Societa' di Sorveglianza" e degli altri documenti previsti dal Credito Documentario Irrevocabile; 4) il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovra' essere corrisposto al momento della resa a destino comprovata dal Verbale di Consegna al destinatario e certificata dalla "Societa' di Sorveglianza"; oppure potra' essere versato all'esportatore al momento della spedizione, contro emissione di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo della Repubblica di Gibuti, svincolabile a ricezione del citato Verbale di resa a destino e della certificazione di cui sopra; 5) le inadempienze contrattuali, quali ritardi, mancata consegna parziale o totale delle merci e servizi connessi, per colpa dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalita' da stabilirsi al momento della firma dei singoli contratti. II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE 1) Rientrano tra le spese finanziabili: a) le prestazioni dell'esperto di cui all'art. 3 punto 3. del Protocollo, o di Organismi qualificati italiani eventualmente richieste dal "Comitato" per la determinazione delle specifiche tecniche delle forniture da effettuare e dei servizi connessi, anche quando si tratti di attrezzature e parti di ricambio per la riabilitazione di impianti; b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di cui alla Parte I. punto 1) del presente Allegato; c) gli eventuali costi per l'istallazione, il montaggio di macchinari e attrezzature fornite nell'ambito del Programma; d) le prestazioni di assistenza tecnica al funzionamento dei macchinari e dei beni forniti, che saranno eventualmente richieste dal "Comitato". 2) Sono esclusi dalle spese finanziabili, i dazi, i diritti doganali ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni nella Repubblica di Gibuti delle forniture. ALLEGATO 3 FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE Il Mandato Irrevocabile di cui all'art. 4 punto 1. del Protocollo, dovra' essere disposto nei confronti della "Banca Agente", ai sensi dell'art. 2 punto 4. del Protocollo ed essere formulato come segue: "La sottoscritta, Banque Nationale de Djibouti, per conto del Governo della Repubblica di Djibouti, quale titolare del "Conto Speciale" in lire di conto estero nr. ......, denominato ......, aperto presso di Voi in dipendenza di quanto previsto all'art. 2 putno 3. del Protocollo, di cui si allega copia, stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti in data ...., concernente il finanziamento delle forniture dei beni e servizi connessi nell'ambito del Programma, disponiamo, in modo irrevocabile, che il suddetto conto sia regolamentato secondo le speciali condizioni e modalita' appresso indicate: 1) le disponibilita' del "Conto Speciale" dovranno essere utilizzate per il pagamento di fatture pro-forma o definitive emesse da esportatori italiani a regolamento di merci prodotte in Italia, di servizi resi, spese di trasporto, di assicurazione, di assistenza tecnica, di servizi di certificazione descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Protocollo; 2) i pagamenti di cui al punto 1. che precede saranno da Voi eseguiti mediante utilizzo di aperture di crediti documentari irrevocabili e confermate, espresse in lire italiane, domiciliate sulle Vostre casse, da noi disposte e accompagnate dalle istruzioni, come stabilito al punto 5. dell'art. 3 del Protocollo, che dovranno prevedere le condizioni stabilite e la documentazione indicata nella Parte I. ("Clausole Contrattuali") dell'Allegato 2 al Protocollo stesso. Costituiranno parte integrante dei crediti documentari i contratti di cui all'art. 3 punto 5. del Protocollo, vistati dal "Comitato". I beneficiari dei crediti documentari dovranno rilasciare quietanza liberatoria; 3) in relazione all'attivita' della "Societa'", nella realizzazione del Programma, Vi e' data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Societa'", a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari al ..... % delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato; 4) in relazione alla attivita' amministrativa per la gestione del "Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca, in qualita' di "Banca Agente", Vi e' data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere a Voi medesimi, a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari al ...... % delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato; 5) il regolamento delle commissioni, di cui ai punti 3) e 4) del presente Allegato, dovra' essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento corrisposto agli esportatori italiani; 6) nessun'altra commissione sara' da Voi percepita; restando convenuto che Vi spetteranno i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle aperture di credito da noi disposte; 7) gli estratti del "Conto Speciale" saranno inviati, con cadenza trimestrale, a noi, Banque Nationale de Djibouti, ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S.-; provvederete inoltre a: a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare i pagamenti ed i prelevamenti effettuati; b) fornire al Ministero degli Affari Esteri italiano -D.G.C.S.- ed a noi, Banque Nationale de Djibouti, non oltre la fine di gennaio di ogni anno, o a richiesta dei medesimi in qualunque momento, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della documentazione di cui al precedente punto a); c) fornire al Ministero degli Affari Esteri italiano -D.G.C.S.- ed a noi, Banque Nationale de Djibouti, ogni informazione richiesta circa la documentazione contabile relativa alla movimentazione del "Conto Speciale"; 8) conveniamo infine che il "Conto Speciale" sara' utilizzato per le causali e con le modalita' specificate nell'art. 4 del citato Protocollo e che la Vostra Banca applichera', al "Conto Speciale", un tasso annuo sui saldi creditori pari al .... %; 9) per quanto non previsto dal presente Atto, restano ferme le norme contrattuali generali ed uniformi da noi sottoscritte in relazione all'apertura del "Conto Speciale". Vorrete riscontrarci la presente in segno di accettazione. Distinti saluti." 253. Roma, 23 luglio 1991 Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar, con Allegati (Entrata in vigore: 23 luglio 1991) N.B. - Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 28 ottobre 1988, relativo al consolidamento del debito del Madagascar, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne: a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Madagascar nei confronti dell'Italia, scaduti dal 1 aprile 1988 al 31 maggio 1990 e non pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 luglio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, in appresso denominata "SACE" (Annesso A); b) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi, scaduti e non pagati al 31 Marzo 1988 e scaduti dal 1 aprile 1988 al 31 maggio 1990 e non pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar conclusi il 23 Ottobre 1981, il 21 aprile 1983 ed il 13 luglio 1984 in attuazione dei Processi Verbali del 30 Aprile 1981, del 13 luglio 1982 e del 23 marzo 1984 (Annesso B). Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. Rimane inteso che il servizio del debito derivante dagli Accordi di consolidamento conclusi in attuazione dei Processi-Verbali del 22 maggio 1985 e del 23 Ottobre 1986 non viene pregiudicato dal presente Accordo. ARTICOLO II I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Banca Centrale del Madagascar agente per conto del Governo della Repubblica Democratica del Madagascar (in appresso denominata "Banca") alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15 Agosto 1997 e l'ultima il 15 febbraio 2003. ARTICOLO III La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' ristrutturato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi secondo le disposizioni previste all'Articolo II, al tasso d'interesse del 9,20% annuo per quanto riguarda i debiti in Lire Italiane, del 6,-% annuo per quanto riguarda i debiti in Dollari USA e del 3,-% annuo per quanto concerne i debiti in Franchi Svizzeri. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (15 febbraio-15 Agosto) la prima delle quali a scadere il 15 Agosto 1991. ARTICOLO IV Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I, indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni, in particolare delle clausole rela- tive alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze. Ogni modifica deicontratti o convenzioni sopravvenuta dopo il 30 giugno 1983 avente come effetto di incrementare gli impegni del Madagascar nei confronti dell'Italia sara' considerata come un nuovo impegno non previsto dal presente Accordo. ARTICOLO V Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in due esemplari in lingua francese il 23 luglio 1991 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Democratica del Madagascar 254. Roma, 23 luglio 1991 Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar, con Allegati (Entrata in vigore: 23 luglio 1991) N.B. - Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 10 luglio 1990, relativo al consolidamento del debito del Madagascar, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi, scaduti dal 1 giugno 1990 al 30 giugno 1991 e non pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar stipulati il 21 Aprile 1983 ed il 13 luglio 1984 in attuazione dei Processi Verbali del 13 luglio 1982 e del 23 Marzo 1984 (Annesso A). Gli importi indicati nell'Annesso potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. Rimane inteso che il servizio del debito derivante dagli Accordi di consolidamento stipulati in attuazione dei Processi-Verbali del 30 Aprile 1981, 22 Maggio 1985, 23 Ottobre 1986 e 28 Ottobre 1988, non e' pregiudicato dal presente consolidamento. ARTICOLO II I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Banca Centrale del Madagascar agente per conto del Governo della Repubblica Democratica del Madagascar (in appresso denominata "Banca") alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15 giugno 1999 e l'ultima il 15 dicembre 2004. ARTICOLO III La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' ristrutturato ai sensi dell'Articolo II del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi secondo le disposizioni previste all'Articolo II, ai tassi d'interesse del 9, -% annuo per quanto riguarda i debiti in Lire italiane, del 4,10% annuo per quanto riguarda i debiti in Dollari USA e del 5,10% annuo per quanto riguarda i debiti in Franchi Svizzeri. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (15 giugno - 15 dicembre) la prima delle quali a scadere il 15 Dicembre 1991. ARTICOLO IV Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in due esemplari in lingua francese il 23 luglio 1991 Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar 255. Yaounde', 26 luglio 1991 Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun, con Allegati (Entrata in vigore: 26 luglio 1991) N.B. - GLi allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 maggio 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito del Camerun, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne: a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Camerun nei confronti dell'Italia o che beneficiano della sua garanzia, in scadenza dal 1 aprile 1989 al 31 marzo 1990 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 31 Dicembre 1988 e assistiti da una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A); b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 31 Maggio 1989 (Annesso B); c) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali in scadenza tra il 1 aprile 1989 ed il 31 marzo 1990 e non pagati derivanti da prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo relativi alle Convenzioni finanziarie concluse tra il MEDIOCREDITO CENTRALE e la Repubblica del Camerun l'8 gennaio 1985, il 21 febbraio 1985 ed il 21 settembre 1988 (Annesso C); d) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 31 marzo 1989, derivanti da prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo relativi alle Convenzioni finanziarie stipulate tra il MEDIOCREDITO CENTRALE e la Repubblica del Camerun l'8 gennaio 1985 ed il 21 febbraio 1985 (Annesso D). Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. ARTICOLO II 1) Le somme che rappresentano il 100% degli importi per capitale e l'85% degli importi per interessi dei debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo a) saranno rimborsate e trasferite dalla Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto del Governo della Repubblica del Camerun qui di seguito denominata "C.A.A.", alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1996 e l'ultima il 30 settembre 1999. 2) Il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a) sara' effettuato sollecitamente. Per quanto concerne gli importi gia' scaduti e non pagati alla data del presente Accordo, saranno pagati il prima possibile e non oltre il 31 dicembre 1991. 3) Le somme che rappresentano il 100% degli importi per capitale e l'85% degli importi per interessi dei debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo b) saranno rimborsate e trasferite dalla "C.A.A." alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima della quali scadra' il 31 marzo 1994 e l'ultima il 30 Settembre 1997. 4) Il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo b) sara' effettuato il 31 Dicembre 1991. 5) Le somme che rappresentano il 100% degli importi per capitale e l'85% degli importi per interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo c) saranno rimborsate e trasferite dalla "C.A.A." al MEDIOCREDITO CENTRALE nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1996 e l'ultima il 30 Settembre 1999 6) Il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo c) sara' effettuato sollecitamente. Per quanto concerne gli importi gia' scaduti e non pagati alla data del presente Accordo, essi saranno pagati il prima possibile e non oltre il 31 Dicembre 1991. 7) Le somme che rappresentano il 100% degli importi per capitale e l'85% degli importi per interessi dei debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo d) saranno rimborsate e trasferite dalla "C.A.A." al MEDIOCREDITO CENTRALE, nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1994 e l'ultima il 30 Settembre 1997. 8) il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo d) sara' effettuato il 31 dicembre 1991. ARTICOLO III Il Governo della Repubblica del Camerun s'impegna a pagare ed a trasferire tramite la "C.A.A." agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, come segue: - per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 1), 2) 3) e 4), al tasso d'interesse del 9,50% annuo per i debiti in ECU e dell'11,20% annuo per i debiti in Franchi Francesi; - per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 5), 6), 7) e 8) al tasso d'interesse dell'1,50% per i debiti in ECU e del 2,25% per i debiti in dollari USA. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue: - in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre) la prima delle quali con scadenza il 30 Settembre 1991 per quanto riguarda i debiti di cui ai paragrafi 1), 3) 5) e 7) del precedente Articolo II; - alle stesse date di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati ai paragrafi 2), 4), 6) e 8) del precedente Articolo II. ARTICOLO IV Salvo disposizioni contrarie al presente Accordo, lo stesso non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I, indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustiticare una qualsiasi modifica delle clausole di tali contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza. Tutte le modifiche dei contratti o delle convenzioni intervenute successivamente al 31 Dicembre 1988 aventi come effetto un aumento degli impegni del Camerun verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non previsti dal presente Accordo. ARTICOLO V Il presente Accordo entrera' in vigore alla data delle sua firma. In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Yaounde', in due esemplari originali, in lingua francese il 26 luglio 1991 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Camerun 256. Tirana, 24 agosto 1991 Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata, con Protocollo aggiuntivo (Entrata in vigore: 24 agosto 1991) ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania, chiamati in seguito "Parti contraenti"; CONVINTI che la cooperazione internazionale e' assolutamente indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope per la lotta al crimine organizzato; CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio- economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini; VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e "del Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU; CONSAPEVOLI altresi' che detto traffico illecito vede sempre piu' coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale; CONSIDERATA pertanto la necessita' di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata; RITENUTO che tale cooperazione debba sempre piu' rientrare tre le attivita' istituzionalmente ordinarie di ogni competente Amministrazione dei due Paesi e dei rispettivi Ministeri dell'Interno e dell'Ordine Pubblico, in particolare; CONVENGONO Articolo I 1. Ai fini del presente Accordo, sara' istituito un Comitato bilaterale per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata. 2. Il Comitato bilaterale sara' presieduto dai due Ministri e comprendera' rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno e dell'Ordine Pubblico nonche' degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo. 3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi l'opportunita', rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici. 4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessita', su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri supplementari per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza. Articolo II In conformita' con le disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni: a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonche' delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati; b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonche' di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalita' organizzata; c) concorderanno le modalita' di collegamento piu' opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalita' organizzata. Articolo III 1. Su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra intraprendera' indagini riguardanti attivita' connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero concernenti fatti nei quali sono coinvolti affiliati a oganizzazioni criminali. I risultati verranno comunicati tempestivamente agli organi competenti della Parte che ha inoltrato la richiesta. Tali indagini verranno effettuate conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel Paese cui sono state richieste. 2. Le predette indagini non verranno effettuate nei casi in cui la parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranita' e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. 3. In conformita' alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, i funzionari degli organi centrali competenti di una delle Parti, autorizzati ad indagare sulle violazioni concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero poste in essere da appartenenti al crimine organizzato, possono, con il consenso degli organi centrali competenti dell'altra Parte, assistere alle operazioni od allo sviluppo delle stesse sul territorio dell'altra Parte nei casi in cui tali reati riguardano la Parte richiedente. In tale contesto, i funzionari godranno della protezione riservata ai funzionari del Paese ospitante. 4. Le disposizioni riguardanti il presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni bilaterali o multilaterali. Articolo IV 1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su: a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga; c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope; e) metodologie e modalita' di svolgimento dei controlli di frontiera; f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sistemi di occultamento delle sostanze stesse. 2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, mettera' a disposizione dell'altra Parte - in conformita' alla legislazione nazionale - i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato in particolare di quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 4. Le Parti contraenti organizzeranno, periodicamente, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per i propri operatori di polizia antidroga. Articolo V 1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalita' organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su: a) le varie forme di criminalita' organizzata e la lotta contro di essa; b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi; c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo di tali contatti criminosi; d) le misure operative per garantire la sicurezza negli aeroporti e negli scali marittimi, nonche' la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito; e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, di furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonche' gli altri crimini particolarmente gravi, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti; 2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di organizzazione della lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' informazioni circa le misure giuridiche vigenti nell'attivita' di contrasto alla predetta forma di criminalita'. 3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalita' organizzata, nonche' le reciproche esperienze circa le attivita' inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi di polizia; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento. 4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i piu' importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalita' organizzata. Articolo VI Le forme di assistenza e di collaborazione in conformita' al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi competenti delle due Parti contraenti, che si incontreranno al piu' presto per definire le relative modalita' operative. Articolo VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma e sara' valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarra' in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi. Firmato a Tirana, il 24 agosto 1991, in due esemplari identici in lingua italiana e albanese, ambedue i testi facenti fede. IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA ALBANESE (firma illeggibile) (firma illeggibile) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. Ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo di cooperazione sopracitato le Parti contraenti convengono quanto segue. Le forme di cooperazione bilaterale si riferiscono anche: a) allo scambio di informazioni, alla prevenzione ed al contrasto dei flussi migratori illegali fra i due Paesi; b) al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, con la partecipazione di Rappresentanti dei Ministeri interessati al Comitato bilaterale di cui all'art. 1 dell'Accordo di cooperazione; c) all'accoglimento di funzionari delle Forze di Polizia dell'altro Paese, allo scopo di stabilire un collegamento diretto nelle materie oggetto dell'Accordo e del presente Protocollo aggiuntivo. Firmato a Tirana, il 24 agosto 1991, in due esemplari identici in lingua italiana ed albanese, ambedue i testi facenti fede. IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA ALBANESE (firma illeggibile) (firma illeggibile) 257. Tirana, 4 settembre 1991 Scambio di Note tra Italia ed Albania per l'abolizione dei visti di ingresso sui passaporti diplomatici (Entrata in vigore: 4 settembre 1991) 2605-04SET91 Ambasciata d'Italia Tirana NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania e ha l'onore di proporre il seguente accordo: "I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania, considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente in tutti i campi, attenendosi ai principi e alle disposizioni dell'atto finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE, convengono quanto segue: 1. I cittadini della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania, titolari di validi passaporti diplomatici possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte contraente per un periodo massimo di trenta giorni, per motivi di turismo o di servizio, con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese. 2. Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per piu' viaggi validi per tutta la durata della missione o del periodo di lavoro sui passaporti diplomatici o di servizio ai: a) membri del personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze Consolari dei due Paesi, nonche' componenti del loro nucleo familiare; b) membri del personale dei Centri Culturali italiani e albanesi, costituiti in base agli accordi tra le due Parti nonche' componenti del loro nucleo familiare; c) dipendenti della Rappresentanza dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero in Albania e della Rappresentanza Commerciale della Repubblica d'Albania in Italia nonche' componenti del loro nucleo familiare; Le parti adotteranno le decisioni relative al rilascio di visto d'ingresso in favore dei soggetti su menzionati normalmente entro 30 giorni lavorativi dal momento della presentazione della domanda. 3. Il presente accordo entrera' in vigore dal 1 ottobre 1991." L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania i sensi della sua piu' alta considerazione. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA TIRANA TRADUZIONE NON UFFICIALE REPUBBLICA D'ALBANIA MINISTERO AFFARI ESTERI Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di comunicare che ha ricevuto la Sua nota N. 2605 del 4 Settembre 1991 con il seguente contenuto: "L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania ed ha l'onore di proporre il seguente accordo: " I Governi della Repubblica d'Italia e della Repubblica d'Albania, considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente in tutti i campi, attenendosi ai principi e alle disposizioni dell'atto finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE, convengono quanto segue: 1. I cittadini della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania, titolari di validi passaporti diplomatici possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un periodo massimo di trenta giorni, per motivi di turismo o di servizio, con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese. 2. Le parti rilasceranno visti d'ingresso per piu' viaggi validi per tutta la durata della missione o del periodo di lavoro sui passaporti diplomatici e di servizio ai: a) membri del personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze Consolari dei due Paesi, nonche' componenti del loro nucleo familiare; b) membri del personale dei Centri Culturali italiani e albanesi, costituiti in base agli accordi tra le due Parti nonche' componenti del loro nucleo familiare; c) dipendenti della Rappresentanza dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero in Albania e della Rappresentanza Commerciale della Repubblica d'Albania in Italia nonche' componenti del loro nucleo familiare; Le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio di visto d'ingresso in favore dei soggetti su menzionati normalmente entro i 30 giorni lavorativi dal momento della presentazione della domanda. 3. Il presente accordo entrera' in vigore dal 1 Ottobre 1991". Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania, confermando l'approvazione del Governo della Repubblica d'Albania sul contenuto della predetta nota verbale, coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica d'Italia i sensi della sua alta considerazione. Tirana, li 4 settembre 1991 258. Pechino, 16 settembre 1991 Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla esplorazione e sull'uso e sullo studio dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici (Entrata in vigore: 16 settembre 1991) PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SULLA ESPLORAZIONE E SULL'USO E SULLO STUDIO DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese (denominati in seguito "Parti Contraenti") Visto l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina firmato a Roma il 6 ottobre 1978, Visto il Protocollo di cooperazione in materia di tecnologia e scienza applicate allo spazio tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Popolare cinese firmato a Roma il 10 marzo 1984, Affermando il loro interesse allo sviluppo della cooperazione internazionale ed alla esplorazione e all'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico. Tenendo conto delle disposizioni del Trattato sui Principi dell'attivita' degli Stati relative alla ricerca e all'uso dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti, firmato il 27 gennaio 1967 nonche' delle condizioni degli altri Trattati ed Accordi multilaterali concernenti l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico approvati da ambedue gli Stati, Desiderando sviluppare ulteriormente la cooperazione nella ricerca spaziale, e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, a scopi pacifici e per il mutuo vantaggio delle due Nazioni HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 In conformita' alle leggi e regolamentazioni vigenti rispettivamente in ciascuno dei due Paesi, ed alla normativa internazionale universalmente riconosciuta, e sulla base dei principi di uguaglianza e di mutuo vantaggio, le Parti Contraenti, promuoveranno tra i due Pesi la cooperazione nel campo della ricerca spaziale e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici. Articolo 2 La cooperazione nell'ambito del presente Accordo comprendera' i seguenti settori: a) Ricerche sulla fisica dell'Universo, metereologia spaziale, materia interstellare, sistema solare e scienze spaziali, scienza dei materiali nello spazio, medicina e bioingegneria nello spazio telerilevamento, comunicazioni applicate allo spazio; b) Satelliti scientifici e per telecomunicazioni; c) Esperimenti di microgravita'; d) Altri aspetti di cooperazione da identificarsi di comune accordo, ivi compreso in futuro il campo dei lanciatori e delle relative stazioni di lancio a terra Articolo 3 Le iniziative congiunte nell'ambito dell'Articolo 2 del presente Accordo potranno essere realizzate attraverso: a) La formulazione di programmi di scambio comuni basati su reciproco vantaggio e la loro attuazione; b) Lo scambio di scienziati e di altri specialisti per partecipare a lavori congiunti e progettazione tra organizzazioni scientifiche ed altri organismi di ricerca; c) Lo scambio di dati e risultati di esperimenti, di informazioni scientifiche e di documentazione; d) La organizzazione congiunta di simposi e seminari; e) Altre attivita' congiunte che potranno essere concordate tra le Parti Contraenti, anche in relazione a quanto previsto all'Articolo 2. Articolo 4 Il Governo della Repubblica Popolare Cinese designera' il Ministero dell'Industria Aerospaziale per attuare questo Protocollo. Il Governo della Repubblica Italiana designera' l'Agenzia Spaziale Italiana ed eventuali altri enti. Articolo 5 Le informazioni scientifiche e tecniche ed i risultati degli esperimenti comuni saranno accessibili ad ambo le Parti Contraenti e saranno scambiati con la massima sollecitudine possibile, per tutta la durata dell'accordo. Detti risultati ed informazioni non saranno resi disponibili a terze Parti senza il consenso scritto dell'altra Parte Contraente. Articolo 6 I singoli programmi, e le condizioni della cooperazione nei settori e con le modalita' previste negli Articoli 2 e 3 del presente Protocollo, saranno determinati da protocolli di lavoro da stipularsi da parte degli organismi responsabili e soggetti ad approvazione delle Parti Contraenti. Questi protocolli, determineranno le modalita' di attuazione dei programmi ivi incluse le condizioni finanziarie. Le Parti Contraenti si notificheranno reciprocamente, attraverso i rispettivi canali, l'approvazione dei protocolli di lavoro. Articolo 7 Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli Organismi interessati e le industrie di ciascun paese a stabilire e sviluppare la cooperazione nei settori della ricerca spaziale e dell'uso a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, da realizzarsi per il reciproco vantaggio scientifico, tecnologico e commerciale. Articolo 8 Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione internazionale nell'esame dei problemi giuridici di reciproco interesse che potranno sorgere nel corso dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio cosmico a fini pacifici e se necessario effettuando al riguardo reciproche consultazioni. Articolo 9 Il presente Accordo non reca pregiudizio agli obblighi derivanti a ciascuna delle parti Contraenti da accordi gia' in atto con altri Stati od Organizzazioni Internazionali. Articolo 10 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma e sara' valido per un periodo iniziale di 5 anni. Esso sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, e potra' essere ulteriormente tacitamente prolungato a meno che una Parte Contraente non notifichi all'Altra, per iscritto, attraverso i normali canali e con un preavviso di almeno 6 mesi, dalla scadenza la volonta' di porvi termine. Dopo il termine del presente Protocollo i progetti previsti dai protocolli di lavoro menzionati nell'art. 6 se gia' iniziati, proseguiranno fino alla loro conclusione, salvo che non sia stato diversamente stabilito. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Pechino in data Settembre 16/9/91, 1991 in tre originali, nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (Firma illeggibile) (Firma illeggibile) 259. Dhaka, 17 settembre 1991 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh relativo all'intervento straordinario per la riabilitazione dell'autostrada Dinatpur-Panchagarh, con Allegato (Entrata in vigore: 17 settembre 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH SULL'INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELL'AUTOSTRADA DINAJPUR-PANCHAGARH Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh alla luce dell'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica firmato a Roma il 20 Marzo 1990 a seguito delle disastrose inondazioni che hanno gravemente danneggiato il territorio del Bangladesh ed in particolare il sistema di viabilita', consapevoli dell'importanza di tale sistema di viabilita' per lo sviluppo sociale ed economico del Bangladesh, hanno stabilito di comune accordo di firmare il presente Memorandum per la costruzione di quanto menzionato nel titolo, in appresso semplicemente definito "l'Intervento". ART. 1 OGGETTO DELL'INTERVENTO L'Intervento consiste nel ripristinare l'Autostrada Dinajpur- Panchagar, lunga approssimativamente 90 km, danneggiata da svariate inondazioni, e migliorarla secondo i criteri di costruzione piu' aggiornati attualmente in uso. I lavori di ripristino includeranno la ricostruzione della strada, debitamente ampliata e della pavimentazione, compresi i principali lavori di drenaggio. ART. 2 ENTI RESPONSABILI 2.1 Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh ha nominato l'"Ente Strade ed Autostrade" quale Ente responsabile per la realizzazione dell'Intervento. 2.2 Il Governo della Repubblica Italiana ha incaricato l'"Impresa Bonatti S.p.a." in appresso denominata "l'Impresa" con un contratto in vigore dal 2 Febbraio 1991, come Ente responsabile per la realizzazione dei lavori di ripristino; il Governo della Repubblica italiana ha altresi' incaricato la "Sauti S.R.L." e l'Ing. L. Naclerio, in appresso denominato l'"Ingegnere" con un contratto in vigore dal 29 giugno 1990 come ente responsabile per la progettazione e la supervisione dei lavori. 2.3 Il Dipartimento Strade ed Autostrade firmera' con l'"Impresa" e l'"Ingegnere" entro 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente Memorandum, un Accordo Operativo che indichera' tutti i dettagli dell'"Intervento". Tale Accordo Operativo consentira' all'"Impresa" italiana ed all'"Ingegnere" di cui al par. 2.2, di operare in Bangladesh, in base alle condizioni stabilite all'Art. 4 in appresso. 2.4 Il Dipartimento Strade ed Autostrade nominera' un rappresentante incaricato di promuovere e coordinare i rapporti tra la summenzionata "Impresa" Italiana, l'"Ingegnere" e tutte le altre Autorita' del Bangladesh interessate all'"Intervento", per tutta la durata dei lavori. ART.3 IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO 3.1 Il Governo della Repubblica italiana si impegna a realizzare l'obiettivo indicato all'art.1 sopra. 3.2 Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a sostenere i costi fino a 33 (trentatre) miliardi di lire italiane, per conseguire tale obiettivo. 3.3 In conformita' con le leggi e le procedure italiane sulle attivita' di cooperazione allo sviluppo, l'importo sopra indicato sara' corrisposto dal Ministero degli Affari Esteri italiano direttamente all'"Ingegnere" ed all'"Impresa" secondo le modalita' previste nei contratti di cui all'articolo 2.2. ART.4 IMPEGNI DEL GOVERNO DEL BANGLADESH 4.1 Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh si impegna ad accordare all'"Impresa" italiana ed all'"Ingegnere" le esenzioni e le autorizzazioni di cui all'Annesso "A" del presente Memorandum. 4.2 Il Governo del Bangladesh si impegna ad adempiere ai suoi impegni ed a sostenere gli eventuali costi previsti nell'Accordo Operativo tramite l'Ente indicato nell'Art.2.1. ART.5 IMPEGNI DI ENTRAMBE LE PARTI Entrambe i Governi e gli enti stabiliti all'Art.2, si impegnano ad fare uso del presente Memorandum con diligenza e buona volonta'. Ciascuna Parte fornira' all'altra Parte tutte le indicazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'Art.1. ART.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO Entrambe i Governi controlleranno le le attivita' degli Enti di esecuzione di cui all'art.2 sopra menzionato per mezzo di relazioni interinali che detti Enti sottoporranno ai loro rispettivi Governi. Le autorita' competenti dei due Governi risolveranno ogni controversia che possa sorgere tra gli Enti di esecuzione. ART.7 PERIODO DI COSTRUZIONE 7.1 Il periodo di costruzione e' di 28 mesi dalla data della consegna dei siti del progetto all'"Impresa" ed all'"Ingegnere", effettuata dal Governo della Repubblica Popolare di Bangladesh tramite il Dipartimento Strade ed Autostrade 7.2 Ogni qualsivoglia ritardo dovuto a manchevolezza del Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh ai sensi del presente Memo- randum, che potrebbe comportare costi non previsti supplementari per gli Enti italiani, dara' luogo ad un riadattamento dell'oggetto di cui all'Art.1, al fine di non accrescere l'importo totale indicato all'Art.3. ART.8 CONDIZIONI E RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI ITALIANI 8.1 Sara' esteso agli impiegati degli Enti italiani che operano in Bangladesh per la realizzazione dell'"Intervento", lo stesso status stabilito per gli esperti nell'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica in vigore tra i due Governi. 8.2 In conformita' con l'Art.4 dell'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica menzionato sopra, il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh riterra' gli impiegati degli enti italiani esenti da ogni responsabilita' per danni derivanti dalla esecuzione dei lavori dell'Intervento tranne in casi in cui sia stato accertato di comune accordo tra i due Governi che tali danni derivano da colpa, manchevolezza o negligenza da parte di tali impiegati. ART. 9 ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA, EMENDAMENTI E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 9.1. Il presente Memorandum e' stato redatto in base all'Art.2 dell'Accordo generale di Cooperazione Tecnica in vigore tra i due Governi ed esso mira a stabilire le loro responsabilita' amministrative in relazione all'attuazione dell'"Intervento". 9.2 Il presente Memorandum entrera' in vigore dal momento della firma ed esso rimarra' valido fino al conseguimento dell'obiettivo di cui all'Art.1. 9.3 Il presente Memorandum puo' essere emendato in qualsiasi momento tramite uno scambio di lettere. 9.4 Ogni controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione del presente Memorandum sara' risolta su base amichevole mediante consultazione e negoziazioni tra i due Governi. 9.5 Il presente Memorandum e' stato firmato a Dhaka il 17 Settembre 1991 in in due esemplari in lingua inglese. Per conto della Repubblica Italiana Per conto del Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh ANNESSO A Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh si impegnera', nei confronti dell'"Impresa" e dell'"Ingegnere" indicati all'articolo 2.2, a fornire le seguenti esenzioni e agevolazioni/strutture. 1. ESENZIONE DI TASSE ED IMPOSTE a) L'"Impresa" e l'"Ingegnere" ed i loro sub-appaltatori che non sono cittadini del Bangladesh, qualora esistano, nonche' il loro personale non avente la nazionalita' del Bangladesh saranno esonerati dal fornire i bilanci e la cartella dei proventi annuali. Saranno altresi' esonerati dal pagamento dell'imposta sul reddito. b) L'"Impresa" e l'"Ingegnere" ed il loro sub-Appaltatore non avente la nazionalita' del Bangladesh non dovranno pagare alcuna imposta o tassa sui materiali e parti di ricambio importate per essere utilizzato sul progetto. Nessuna imposta o tassa sara' riscossa sull'equipaggiamento importato per il progetto su base ri- esportabile. Nessuna garanzia bancaria sara' rilasciata per questi articoli. In particolare l'"Impresa" e l'"Ingegnere" saranno esenti dal pagamento di: - Dazi doganali - Tasse sulla vendita - Tasse su licenza di importazione - Soprattassa sullo sviluppo - Imposta su incremento di reddito c) Agli esperti espatriati dipendenti dall'"Impresa" e dall'"Ingegnere" saranno concesse agevolazioni privilegiate che daranno loro il diritto di importare strutture in esenzione doganale in conformita' con le leggi pertinenti.Ogni veicolo o articolo domestico da essi importato su base riesportabile sara' altresi' esente da dazi doganali. Un lasciapassare doganale rilasciato dall'Autorita' doganale sara' loro fornito. 2. Garanzia di Servizio senza spese a) L'"Impresa"/ sub-appaltatore e l'"Ingegnere" avranno accesso al sito dei lavori ed avranno diritto a far circolare liberamente i loro veicoli. b) Essi potranno ingaggiare mano d'opera locale nonche' operai italiani e T.C.N. c) L'"Impresa"/ sub-appaltatore non avente la nazionalita' del Bangladesh e l'"Ingegnere" avranno diritto ad aprire un conto non convertibile in taka nonche' in dollari USA o sterline in qualsiasi Banca Commerciale autorizzata a a trattare valuta estera. La valuta estera importata in Bangladesh puo' essere convertita al tasso di acquisto stabilito dall'Autorita' competente. d) Saranno fornite all'"Impresa", a titolo gratuito, aree per le attrezzature elencate in appresso nella misura necessaria per l'attuazione dei lavori. n.3 campi di lavoro mq.ciascuno 5000 n.3 cantieri per officina e deposito mq.ciascuno 5000 n.3 impianti di frantumazione mq.ciascuno 7000 n.3 magazzini per calcestruzzo bitume mq.ciascuno 14000 e) Autorizzazione dell'Autorita' interessata delle telecomunicazioni per l'installazione di telefono e servizi radio AF fino a 60 W tra Dhaka ed il sito dei lavori. f) Saranno poste a disposizione dell'Impresa a titolo gratuito, cave, sorgenti d'acqua, riserve di materiali naturali presenti in tale zona statale, in particolare per quanto riguarda la costruzione di terrapieni e per altri lavori di spostamenti di terra lungo la strada, e di sabbia all'interno del letto del fiume, g) Saranno posti a disposizione dell'"Impresa" a titolo gratuito i materiali ricuperati dalla esistente pavimentazione della strada da riciclare per la nuova pavimentazione. h) Saranno poste a disposizione dell'"Ingegnere" per l'"Impresa", entro 15 giorni dal momento in cui sono richieste, secondo modalita' da specificare, le aree in cui i lavori devono essere eseguiti, esonerando l'"Impresa" da ogni spesa derivante da espropri, movimenti di sostituzione di linee elettriche e telefoniche e sara' autorizzato in particolar modo il taglio di alberi laddove esistano, entro i limiti del nuovo tratto di strada, come specificato nel progetto e lungo tutto il percorso. 260. Roma, 1 ottobre 1991 Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela firmata a Roma il 7 giugno 1988 (Entrata in vigore: 1 ottobre 1991) ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA FIRMATA A ROMA IL 7 GIUGNO 1988 Per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmata a Roma il 7 giugno 1988, le Autorita' competenti degli Stati contraenti hanno concordato il seguente Accordo Amministrativo: TITOLO I Disposizioni generali ARTICOLO I Ai fini dell'applicazione del presente Accordo Amministrativo: 1) il termine "Convenzione" designa la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmata a Roma il 7 giugno 1988, 2) il termine "Accordo" designa il presente Accordo Amministrativo; 3) i termini definiti all'articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo significativo nel presente Accordo. ARTICOLO 2 Le istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono: a) in Italia: 1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attivita' commerciali e coltivatori diretti, coloni e mezzadri); i regimi di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale, istituti per particolari categorie di lavoratori dipendenti e gestiti dallo stesso I.N.P.S.; le prestazioni economiche di malattie e maternita'; 2) L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.), per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo; 3) L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (I.N.P.D.A.I.), per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei dirigenti d'azienda; 4) L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I), per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei giornalisti professionisti; 5) l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresa l'erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari; 6) le Unita' Sanitarie Locali (U.S.L.), per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. b) In Venezuela: l'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.). ARTICOLO 3 Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali Organismi di collegamento tra le rispettive Istituzioni competenti: a) per l'Italia: 1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Sede Centrale -, per quanto riguarda le prestazioni a carico dei regimi generali e speciali di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' le prestazioni economiche di malattia e maternita'; 2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione Generale -, per quanto riguarda le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale; 3) il Ministero della Sanita', per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. b) per il Venezuela: l'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.). ARTICOLO 4 1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione, l'Istituzione competente dello Stato la cui legislazione rimane applicabile rilascia, su richiesta del datore di lavoro, un certificato di distacco che attesti che il lavoratore continua ad essere assoggettato alla legislazione di tale Stato per il periodo previsto da detto articolo. Tale certificato costituisce la prova che nei confronti del lavoratore non trova applicazione la legislazione dell'altro Stato. 2) Il certificato di cui al paragrafo precedente viene rilasciato: a) in Italia: dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.); b) in Venezuela: dall'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.). 3) L'Istituzione che rilascia il certificato ne invia copia all'Istituzione competente dell'altro Stato. 4) La proroga prevista all'articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione dovra' essere richiesta dal datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, prima della scadenza del termine di due anni stabilito in detto articolo. La richiesta dovra' essere diretta all'Autorita' competente dello Stato nel cui territorio e' distaccato il lavoratore, per il tramite dell'Autorita' competente dello Stato dove ha sede l'impresa. 5) L'autorizzazione di proroga, concessa ai sensi del paragrafo 4, viene notificata al datore di lavoro e all'Autorita' competente dell'altro Stato. 6) La richiesta di proroga del distacco e' inviata: - in Italia: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; - in Venezuela: al Ministero del Lavoro. TITOLO II CAPITOLO I Prestazioni di invalidita', incapacita' parziale, vecchiaia e morte ARTICOLO 5 La totalizzazione dei periodi di assicurazione, in applicazione dell'articolo 7 della Convenzione, si effettua secondo le regole seguenti: a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche se questi periodi siano stati gia' utilizzati per la concessione di una pensione ai sensi di questa seconda legislazione; b) in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna Istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente; c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione sono stati compiuti in virtu' della legislazione di un Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente. ARTICOLO 6 1) Nei casi in cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 della Convenzione, l'Istituzione di ciascuno Stato contraente determina l'importo della pensione a proprio carico applicando le regole di calcolo nazionale. 2) Quando tutti o una parte dei periodi di contribuzione compiuti in Italia devono essere presi in considerazione per il calcolo della prestazione, l'Istituzione competente del Venezuela determinera' tale prestazione come se le contribuzioni relative a detti periodi fossero state versate in ragione del salario medio soggetto a contribuzione in Venezuela. ARTICOLO 7 1) Le domande di prestazioni di vecchiaia, invalidita' o incapacita' parziale e ai superstiti, relative ad attivita' lavorativa prestata in uno o in entrambi gli Stati contraenti, dovranno essere presentate alla Istituzione competente del luogo di residenza del richiedente, in conformita' alla legislazione applicata da tale Istituzione. A tale fine viene istituito un apposito formulario di domanda. 2) Ove il richiedente risieda sul territorio di uno Stato terzo, potra' rivolgersi alla Istituzione competente dello Stato contraente di cui e' cittadino o a quella dello Stato contraente sotto la cui legislazione egli o il suo dante causa e' stato assoggettato da ultimo. 3) L'istituzione che riceve la domanda, ove non sia competente ad istruirla, la trasmette tempestivamente con tutta la documentazione alla Istituzione competente dell'altro Stato. ARTICOLO 8 1) Ai fini della presentazione delle domande di prestazioni di vecchiaia, invalidita', incapacita' parziale e ai superstiti previste dalla Convenzione, le Istituzioni competenti di entrambi gli Stati adotteranno un apposito formulario di domanda. 2) In caso di domande di prestazioni di invalidita' o di incapacita' parziale, le Istituzioni competenti invieranno una perizia medico- legale che dovra' essere rilasciata dai servizi sanitari delle competenti Istituzioni italiane o dell'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali. ARTICOLO 9 1) L'Istituzione competente per l'istruttoria della domanda determina i diritti del richiedente sulla base dei periodi di assicurazione accreditati ai sensi della propria legislazione e trasmette all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente due copie del formulario di collegamento contenenti i dati relativi ai periodi di assicurazione accreditati in base alla propria legislazione e quelli relativi alle prestazioni accordate. 2) L'Istituzione che riceve il formulario di collegamento, determina, a sua volta, i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione che essa applica, ovvero quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione accreditati ai sensi delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti. Trasmette, quindi, all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente una copia del formulario di collegamento, completato con i dati relativi ai periodi di assicurazione accreditati in virtu' della legislazione che essa applica e con quelli relativi alle prestazioni accordate. 3) L'Istituzione cui era stata presentata la domanda, ricevuta in restituzione una copia del formulario di collegamento, se non ha gia' accordato una prestazione definitiva, determina i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti. Invia, quindi, copia della decisione adottata alla Istituzione competente dell'altro Stato contraente. 4) Ciascuna Istituzione competente notifica direttamente agli interessati le decisioni adottate, precisando i mezzi e i termini di ricorso e gli Organismi competenti a riceverli. 5) I dati personali forniti dal richiedente nel formulario di domanda sono autenticati dall'Istituzione che riceve la domanda. La trasmissione dei formulari con i dati autenticati dispensa l'Istituzione interessata dall'invio dei documenti originali all'Istituzione dell'altro Stato contraente. L'Istituzione ricevente potra' richiedere l'invio di qualsiasi documento. ARTICOLO 10 Per l'ammissione all'assicurazione volontaria ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, l'interessato presenta all'Istituzione competente dello Stato contraente ove intende effettuare i versamenti un attestato dell'Istituzione competente dell'altro Stato da cui risultino i periodi accreditati in base alla propria legislazione. Se l'assicurato non presenta l'attestato, l'Istituzione interessata lo richiede all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente. CAPITOLO II Prestazioni economiche di malattia e maternita' ARTICOLO 11 L'Istituzione competente di uno Stato contraente, ove debba far ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione, si rivolgera' alla Istituzione competente dell'altro Stato contraente la quale rilascera' un attestato dei periodi di assicurazione accreditati all'interessato ai sensi della legislazione che essa applica. CAPITOLO III Infortuni sul lavoro e malattie professionali ARTICOLO 12 1) Per beneficiare delle prestazioni di cui all'articolo 11 della Convenzione, il lavoratore deve presentare all'Istituzione competente del luogo di soggiorno temporaneo o di residenza un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni, rilasciato dall'Istituzione dello Stato la cui legislazione si applica. Se il lavoratore non presenta l'attestato, l'Istituzione interessata lo richiede all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente. 2) Le prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sono le seguenti: in Italia: a) cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali e riabilitative; b) cure idrofangotermali e climatiche e relative spese alberghiere e di viaggio; c) assistenza protesica e presidi vari; d) prestazioni integrative; in Venezuela: a) cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali e riabilitative; b) protesi dentarie in caso di infortunio. ARTICOLO 13 L'attestato previsto al precedente articolo 12, paragrafo 1, e' rilasciato: - in Italia: dalla Unita' Sanitaria Locale (U.S.L.) competente per territorio e, in taluni casi, dal Ministero della Sanita'; - in Venezuela: dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.). ARTICOLO 14 1) La richiesta di prestazioni per malattie professionali puo' essere diretta sia all'Istituzione competente dello Stato sotto la cui legislazione il lavoratore e' stato da ultimo esposto a rischio specifico, sia alla Istituzione competente dell'altro Stato contraente; in questo secondo caso, l'Istituzione trasmette la richiesta all'Istituzione competente del primo Stato, informandone il richiedente. La richiesta di prestazioni dovra' essere presentata con un apposito formulario. 2) L'Istituzione che esamina la domanda, se constata che non sono soddisfatte le condizioni per il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione che essa applica, procede come segue: a) trasmette all'Istituzione dell'altro Stato la domanda, unitamente ai rapporti degli accertamenti medici effettuati e ad una copia della decisione di rigetto adottata; b) notifica tale decisione all'interessato, indicando i motivi del rigetto, i mezzi e i termini di ricorso e la data di trasmissione degli atti all'Istituzione dell'altro Stato contraente. TITOLO III Disposizioni diverse e finali ARTICOLO 15 I formulari, le attestazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all'applicazione della Convenzione saranno concordati dalle Autorita' competenti dei due Stati contraenti. ARTICOLO 16 I beneficiari di prestazioni accordate in virtu' della Convenzione sono tenuti a fornire alle Istituzioni competenti le informazioni richieste, nonche' a comunicare ogni variazione della loro situazione personale o familiare che modifichi o possa modificare totalmente o parzialmente il diritto alle prestazioni di cui fruiscono. ARTICOLO 17 Ai fini dell'applicazione della Convenzione, le Autorita' e le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni persona, senza pregiudizio delle funzioni attribuite agli Organismi di collegamento. ARTICOLO 18 Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rivolgersi alle Autorita' o alle Istituzioni competenti di questo Stato per ottenere ogni utile informazione per la tutela degli interessi delle persone che rappresentano. ARTICOLO 19 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione, l'Istituzione che riceve un'istanza, una domanda, o un ricorso, attesta a margine di tali atti l'avvenuta verifica secondo le proprie procedure interne, apponendo comunque il timbro con la data di ricezione degli atti stessi. ARTICOLO 20 Le spese sostenute per gli esami medico-legali previsti dall'articolo 22 della Convenzione saranno a carico della Istituzione che li effettua. Tuttavia, le Autorita' competenti potranno, di comune accordo, prevedere il rimborso di alcune spese. ARTICOLO 21 L'Istituzione competente di ciascuno Stato paghera' la pensione derivante dalla totalizzazione dei periodi di contribuzione compiuti in entrambi gli Stati contraenti. Tuttavia, in fase di prima liquidazione, potra' pagare un anticipo di pensione di importo superiore al dovuto. In tal caso, potra' richiedere all'Istituzione competente dell'altro Stato di trattenere e trasferire la parte di pensione eventualmente dovuta da essa al beneficiario, a titolo di arretrati. L'Istituzione competente del primo Stato soddisfera' il proprio credito sulla somma trasferita e versera' all'interessato l'eventuale saldo. ARTICOLO 22 Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data delle Convenzione e avra' termine alla data in cui la Convenzione stessa cessera' di essere in vigore. Fatto a Roma il 1 ottobre del 1991 in due esemplari, ciascuno nella lingua italiana e spagnola facendo entrambi i testi ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Venezuela (firma illeggibile) (firma illeggibile) Ivo Butini Jesus Ruben Rodriguez Sottosegretario di Stato Ministro del Lavoro agli Affari Esteri 261. Jakarta, 4 ottobre 1991 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indonesiana relativo ad un programma per migliorare l'efficienza e l'affidabilita' dell'impianto di energia termale PLN mediante l'ammodernamento del laboratorio centrale del PLN (Entrata in vigore: 4 ottobre 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDONESIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVA AD UN PROGRAMMA PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'AFFIDABILITA' DELL'IMPIANTO DI ENERGIA TERMALE PNL MEDIANTE L'AMMODERANAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE DEL PLN. Il Governo della Repubblica Indonesiana ed il Governo della Repubblica italiano nel quadro della'Accordo di Base per la Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato a Roma il 24 Novembre 1972, desiderosi di rafforzare i vincoli esistenti di amicizia e di reciproca comprensione e consapevoli dell'importanza del settore energetico ai fini dello sviluppo economico e sociale, convengono di stipulare il presente Memorandunm per l'attuazione del programma di ammodernamento del Laboratorio Centrale del PLN. Articolo 1 OBIETTIVI DEL PROGETTO Scopo del progetto e' di migliorare l'efficienza e l'affidabilita' dell'impianto di energia termale del PLN fornendo l'attrezzatura necessaria per completare il laboratorio centrale del PLN nonche' una formazione professionale pertinente di tecnici indonesiani per il suo uso appropriato. Articolo 2 ENTI RESPONSABILI 2.1 Il Governo della Repubblica d'Indonesia nomina LA PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA (PLN) come Ente responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum. 2.2 Il Governo della Repubblica Italiana nomina la CISE S.p.a. come Ente responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum. Articolo 3 IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO Il Governo della Repubblica Italiana in conformita' con le leggi ed i regolamenti prevalenti fornira' i seguenti contributi: 3. Fornira' su base CIF Giacarta le attrezzature previste nel progetto. 3. Porra' a disposizione esperti italiani: - per assistere i tecnici PLN durante la loro formazione professionale in Italia per un totale di 12,5 uomo/mese; - per elaborare i contenuti della formazione professionale in Indonesia, per un totale di 0.5 uomo/mese; - per stabilire in Indonesia le specifiche teniche delle attrezzature nonche' la loro disposizione, per una durata totale di 1.5 uomo/mese; - per supervisionare le operazioni di commissionamento e l'installazione delle attrezzature in Indonesia, per un totale di 3 uomo/mese; - per fornire assistenza all'avvio delle attivita' del laboratorio in Indonesia, per un totale di 4 uomo/mese in Indonesia; - per assistere le operazioni di laboratorio in Indonesia durante il primo anno per un totale di 2 uomo/mese ma con un massimo di 8 visite; - per coordinare le attivita' di progetto in Indonesia per una totale di 1.5 uomo/mese; 3.3 Fornira' formazione professionale in Italia per il personale indonesiano, comprese le spese di viaggio internazionale, nonche' vitto e alloggio per un totale di 80 uomo/settimana. Articolo 4 IMPEGNI DEL GOVERNO INDONESIANO Il Governo della Repubblica Indonesiana, in conformita' con le leggi e regolamenti prevalenti, dara' i seguenti contributi: 4.1 Fornira' spazi di laboratorio appropriati ed attrezzati per un funzionamento corretto del laboratorio. 4.2 Prendera' a carico i salari del personale Indonesiano che partecipa alle attivita' in Italia ed in Indonesia. 4.3 Fornira' assistenza per quanto riguarda i trasporti degli esperti CISE in Indonesia. 4.4 Fornira' zone per ufficio, servizi di segreteria e servizi di comunicazione per l'uso ufficiale della CISE in Indonesia. 4.5 Accordera' il nulla-osta per quanto riguarda lo sdoganamento in Indonesia delle attrezzature importate e per l'importazione e riesportazione degli strumenti necessari alle attivita' degli esperti CISE in Indonesia. 4.6 Fornira' servizi per trasloco, macchine di sollevamento, mano d'opera specializzata e non per l'installazione delle attrezzature, compreso ogni servizio necessario per le attrezzature. 4.7 Esenzione fiscale da ogni tassa ed imposta eventualmente dovuta in Indonesia. 4.8 Assicurazione sanitaria e contro gli infortuni per i tirocinanti PLN in Italia Articolo 5 STATUTO DEGLI ESPERTI ITALIANI Il disposto dell'Articolo 5 dell'Accordo del 24 Novembre 1972 sara' applicabile agli esperti Italiani nell'ambito del presente Memoran- dum. In tutti i casi, il Governo della Repubblica Indonesiana si impegna affinche' gli esperti italiani che lavorano in Indonesia alla realizzazione del progetto usufruiscano di agevolazioni e privilegi non meno favorevoli di quelli concessi agli esperti di paesi terzi che lavorano ed operano in programmi di cooperazione tecnica. Articolo 6 ENTRATA IN VIGORE 6.1 Il presente Memorandum entrera' in vigore alla data della sua firma e scadra' al completamento del progetto oppure in qualsiasi data reciprocamente concordata da entrambe i Governi. 6.2 Il presente Memorandum, stipulato in conformita' con l'Accordo di Cooperazione Tecnica e Finanziaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Indonesia firmato a Giacarta il 25 Ottobre 1990, mira a a stabilire le responsabilita' amministrative di entrambi i Governi in relazione alla realizzazione del presente progetto, nel quadro del predetto Accordo di Cooperazione Tecnica tra i due Governi. 262. Roma, 25 ottobre 1991 Accordo di fondo fiduciario tra il Governo Italiano e l'Istituto italo-latino americano (Entrata in vigore: 25 ottobre 1991) ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO concernente la realizzazione del programma: "Piano Pilota per lo sfruttamento delle energie non convenzionali e per lo sviluppo delle tecnologie locali necessarie alla realizzazione di mini-micro centrali idroelettriche in Peru'". Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora innanzi denominato Governo Italiano, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, da una parte, e l'Istituto Italo - Latino Americano, d'ora innanzi denominato I.I.L.A., dall'altra, si impegnano a collaborare in vista della realizzazione di un progetto per un "Piano Pilota per lo sfruttamento delle energie non convenzionali e per lo sviluppo delle tecnologie locali necessarie alla realizzazione di mini-micro centrali idroelettriche", secondo il documento DOC IILA-SC/21 (Allegato 2 del "Convenio Ba'sico"). Le due parti in causa essendosi reciprocamente consultate e dichiarando che onoreranno gli obblighi che implica l'esecuzione di questo progetto in uno spirito di cooperazione amichevole, convengono quanto segue: Articolo I Lo scopo del progetto, di cui la descrizione dettagliata figura nel DOC. IILA-SC/21 allegato al "Convenio Basico", e' la realizzazione di un Piano Pilota di Elettrificazione Rurale e l'installazione di due mini-centrali idroelettriche dimostrative. Articolo II Prestazioni italiane II.1. In vista della realizzazione del progetto il Governo Italiano versera' all'I.I.L.A. la somma di $USA 1.362.400 che servira' al finanziamento (in conformita' al bilancio che figura nelle tabelle 1 e 2 del DOC.IILA-SC/21 - Allegato 2 del "Convenio Basico") delle voci elencate al punto 3.3.1 di tale documento. II.2. Il contributo del Governo Italiano sara' limitato all'ammontare sopra indicato ovvero $USA 1.362.400. Qualora nel corso del progetto si verifichi un aumento dei costi superiore al preventivo effettuato nel bilancio del progetto stesso, verra' esaminata congiuntamente dall'I.I.L.A. e dal Governo Italiano la possibilita' di ampliare l'ammontare del finanziamento. II.3. Qualsiasi cifra non spesa al completamento del progetto, derivante da un'eventuale diminuzione degli oneri previsti o da un variato tasso di cambio fra le valute ed altre, ivi compresi gli interessi maturati, dovra' essere restituita oppure tenuta a disposizione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per la sua utlizzazione nello stesso od in altri programmi congiunti. Articolo III Versamenti Il contributo di $USA 1.362.400 diviso in due rate, delle quali la seconda da pagare all'atto della presentazione del primo stato di avanzamento annuale dei lavori e del rendiconto relativo, verra' versato all'I.I.L.A. secondo modalita' da stabilirsi in apposito scambio di lettere. Articolo IV Da parte sua l'I.I.L.A. si impegna a: IV.1. Informare ufficialmente i Governi latinoamericani della partecipazione finanziaria del Governo Italiano alla realizzazione del progetto. IV.2. Realizzare il progetto in conformita' al DOC.IILA-SC/21 (Allegato 2 del "Convenio Basico") affidandolo per la parte di sua competenza alla Societa' HYDRO Co. Engineering di Genova, come risulta dal suddetto documento tecnico, approvato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d'Italia. IV.3. Concordare con il Governo Italiano ogni modifica importante relativa all'esecuzione del progetto e che ne varii sostanzialmente i contenuti. IV.4. Assicurare l'amministrazione e la contabilita' dei fondi forniti dal Governo Italiano per la realizzazione del progetto. IV.5. Inviare al Governo Italiano alla fine di ogni anno finanziario, cosi' come alla fine del progetto, i rendiconti in due esemplari, delle spese relative al progetto. Si conviene altresi' che: IV.6. In qualsiasi momento e per tutta la durata del presente Accordo il Governo Italiano e l'I.I.L.A. potranno decidere di comune accordo di divergere dal piano di lavoro o dal bilancio del progetto e di praticare le modifiche necessarie al piano operativo, a condizione di rispettarne gli obiettivi e di rimanere nei limiti dei fondi disponibili. Qualora se ne ravvisasse la necessita', le modalita' dei versamenti di cui all'articolo III sopra menzionato potrebbero ugualmente essere riviste. Il Governo Italiano manterra' comunque facolta' di inviare nel Paese beneficiario, entro quattro mesi dalla firma del presente Accordo, missioni tecniche intese ad accertare la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di una ottimale realizzazione del progetto quali previsti nel DOC.IILA-SC/21 (Allegato 2 del "Convenio Basico"). IV.7. Per ciascuna fornitura l'I.I.L.A. definira', con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici specifici, le caratteristiche tecniche e le modalita' di fornitura ed assistenza che dovranno essere rispettate dai fornitori. Qualora le caratteristiche della fornitura siano tali da non permettere l'individuazione in modo esaustivo dei possibili fornitori, sara' compito dell'I.I.L.A., con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici specifici, di istruire i documenti tecnici di gara e bandirne i termini secondo le modalita' ed i tempi che esso ritenga piu' opportuni. Nel caso che tali forniture non comportino oneri di spesa particolarmente significativi ed i tempi di acquisizione debbano essere contenuti al fine del proseguimento del progetto, saranno richieste direttamente tre offerte ad altrettanti fornitori conosciuti, sulla base della loro solidita' e riconosciuta serieta', e della loro piu' opportuna posizione geografica rispetto al luogo di utilizzazione delle merci o servizi da essi forniti. Per tutti i casi in cui, data la specificita' delle forniture sia- possibile individuare in modo esaustivo l'elenco dei fornitori, verra' fatta ad essi richiesta diretta di offerta che sara' vagliata successivamente dall'I.I.L.A. In ogni caso l'I.I.L.A., con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici specifici, provvedera' a stabilire una graduatoria, in base all'importo economico di ciascuna offerta ed alla rispondenza con le specifiche tecniche indicate ed eventualmente verificate presso il fornitore. Articolo V Altri impegni dell'I.I.L.A.: informazioni al Governo Italiano ed ai Paesi membri. V.1. L'I.I.L.A. trasmettera' dei rapporti semestrali sullo stato di avanzamento del progetto. V.2. Al termine del programma di cui si tratta nel presente Accordo, l'I.I.L.A. trasmettera' al Governo Italiano ed ai Paesi membri un rapporto finale sulla sua realizzazione, comprendendo eventualmente anche i risultati di una missione di verifica operativa del progetto. V.3. L'I.I.L.A. informera' il Governo Italiano di ogni riunione ufficiale che avra' luogo nella sede dell'I.I.L.A. con i rappresentanti dell'Istituzione tecnica (ELECTROPERU) del Governo beneficiario concernente la realizzazione ed il finanziamento del progetto. V.4. L'I.I.L.A. portera' a conoscenza del Governo Italiano ogni fatto o decisione importante riguardante il progetto. Articolo VI Validita' - Clausole addizionali Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti ed ha una durata pari al periodo necessario al completamento del programma. Esso puo' essere denunciato mediante notifica scritta di una delle parti all'altra con un preavviso di dodici mesi. In questo caso un elenco delle spese sostenute sara' sottoposto al Governo Italiano. L'ammontare versato in piu' verra' rimborsato su un conto indicato dal Governo Italiano. Se le spese effettive fossero superiori agli ammontari gia' versati dal Governo Italiano, la differenza sara' trasmessa dallo stesso all'IILA. Ogni clausola addizionale al presente Accordo sara' oggetto di un semplice scambio di corrispondenza tra le parti, e dovra' essere approvata dalle stesse prima di essere allegata come parte integrante del presente Accordo. Fatto a Roma, in due esemplari in lingua italiana, il venticinque ottobre millenovecentonovantuno. Firma illeggibile Firma illeggibile Per il GOVERNO ITALIANO Per l'I.I.L.A.