(all. 1 - art. 1) (parte 2)
- serbatoi per acqua;
d)  nel  quadro  del  rafforzamento  delle attrezzature urbane per la
popolazione indigente di Balbala:
- mezzi di raccolta di rifiuti solidi urbani;
- 2 (due) mezzi anti-incendio destinati  al  Servizio  di  Protezione
Civile per la lotta contro gli incendi in Balbala;
- escavatori;
2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1).
I  beni ed i servizi summenzionati potranno anche costituire supporto
a settori gia' programmati nell'ambito degli Accordi di  Cooperazione
tra  il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Gibuti. In
particolare i settori nei quali saranno  ammesse  le  forniture  sono
quelli  che  caratterizzano l'attuale "Country Programme", cosi' come
previsto all'art. 1 del Protocollo, e cioe': infrastrutture, sanita',
idrologia, geotermia, agricoltura e trasporti.
B. FORNITURE NON AMMESSE
Generi voluttuari o  di  lusso  come  profumi,  cosmetici  e  saponi,
oggetti  d'arte,  orologi,  prodotti  alcoolici,  articoli  sportivi,
artigianato, cineprese e films,  mobilio  da  arredamento  abitativo,
automobili,   articoli  tessili,  vestiario,  pellame,  calzature  ed
accessori, nonche' merci, materiali o servizi  riferiti  direttamente
od indirettamente ad attivita' di carattere militare.
                             ALLEGATO 2
I. CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ciascun  contratto o ordine di acquisto dovra' rispettare le seguenti
clausole contrattuali:
1) la certificazione  delle  prestazioni  relative  alla  spedizione,
trasporto  e  consegna  a  destino,  sara'  effettuata dalla Societa'
Generale  di  Sorveglianza  (S.G.S.)  S.p.A.,  idonea   societa'   di
sorveglianza   italiana   di   comprovata  esperienza  e  reputazione
internazionale, - in seguito denominata "Societa' di Sorveglianza" -,
scelta d'intesa tra  le  "Parti",  con  la  quale  il  Governo  della
Repubblica   di   Gibuti   firmera'   il   contratto  relativo.  Tale
certificazione sara' fatturata all'esportatore e  da  questi  inclusa
nel prezzo della fornitura;
2)  il prezzo sara' formulato CIF Destino Porto di Gibuti. Per quanto
riguarda il trasporto dei beni, gli  esportatori  nazionali  dovranno
avvalersi di vettori nazionali. Potra' essere previsto un regolamento
anticipato  all'ordine  non superiore al 15% del prezzo contrattuale,
con emissione di fattura pro-forma, quietanza liberatoria e  rilascio
di  fidejussione  bancaria di pari importo a favore del Governo della
Repubblica di Gibuti, svincolabile all'atto del pagamento previsto al
successivo punto 3) delle "Clausole Contrattuali";
3) i pagamenti in conto, al momento della  spedizione,  non  potranno
superare  la  misura  del  75%  del  prezzo  contrattuale  e  saranno
effettuati  contro  presentazione  di  fatture,  Polizza  di  Carico,
Certificato di Origine, certificazione di spedizione rilasciato dalla
"Societa'  di  Sorveglianza"  e  degli  altri  documenti previsti dal
Credito Documentario Irrevocabile;
4) il saldo, pari al 10%  dell'importo  contrattuale,  dovra'  essere
corrisposto al momento della resa a destino comprovata dal Verbale di
Consegna   al   destinatario   e   certificata   dalla  "Societa'  di
Sorveglianza";  oppure  potra'  essere  versato  all'esportatore   al
momento  della  spedizione, contro emissione di fidejussione bancaria
di pari importo a favore del  Governo  della  Repubblica  di  Gibuti,
svincolabile a ricezione del citato Verbale di resa a destino e della
certificazione di cui sopra;
5)  le  inadempienze  contrattuali,  quali  ritardi, mancata consegna
parziale  o  totale  delle  merci  e  servizi  connessi,  per   colpa
dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalita' da stabilirsi
al momento della firma dei singoli contratti.
II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE
1) Rientrano tra le spese finanziabili:
a)  le  prestazioni  dell'esperto  di  cui  all'art.  3  punto 3. del
Protocollo,  o  di  Organismi  qualificati   italiani   eventualmente
richieste  dal  "Comitato"  per  la  determinazione  delle specifiche
tecniche delle forniture da effettuare e dei servizi connessi,  anche
quando  si  tratti  di  attrezzature  e  parti  di  ricambio  per  la
riabilitazione di impianti;
b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di  cui
alla Parte I. punto 1) del presente Allegato;
c) gli eventuali costi per l'istallazione, il montaggio di macchinari
e attrezzature fornite nell'ambito del Programma;
d)   le  prestazioni  di  assistenza  tecnica  al  funzionamento  dei
macchinari e dei beni forniti, che  saranno  eventualmente  richieste
dal "Comitato".
2)  Sono esclusi dalle spese finanziabili, i dazi, i diritti doganali
ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni  nella  Repubblica
di Gibuti delle forniture.
                             ALLEGATO 3
                 FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE
Il  Mandato  Irrevocabile  di cui all'art. 4 punto 1. del Protocollo,
dovra' essere disposto nei confronti della "Banca Agente",  ai  sensi
dell'art. 2 punto 4. del Protocollo ed essere formulato come segue:
"La sottoscritta, Banque Nationale de Djibouti, per conto del Governo
della  Repubblica di Djibouti, quale titolare del "Conto Speciale" in
lire di conto estero nr. ......, denominato ......, aperto presso  di
Voi  in  dipendenza  di  quanto  previsto  all'art.  2  putno  3. del
Protocollo, di cui si allega copia, stipulato tra  il  Governo  della
Repubblica  italiana  e il Governo della Repubblica di Gibuti in data
...., concernente il finanziamento delle forniture dei beni e servizi
connessi nell'ambito del Programma, disponiamo, in modo irrevocabile,
che  il  suddetto  conto  sia  regolamentato  secondo   le   speciali
condizioni e modalita' appresso indicate:
1)  le disponibilita' del "Conto Speciale" dovranno essere utilizzate
per  il  pagamento  di  fatture  pro-forma  o  definitive  emesse  da
esportatori  italiani  a  regolamento di merci prodotte in Italia, di
servizi resi, spese di trasporto,  di  assicurazione,  di  assistenza
tecnica,  di servizi di certificazione descritti negli Allegati 1 e 2
al citato Protocollo;
2) i pagamenti di cui al punto 1. che precede saranno da Voi eseguiti
mediante utilizzo di aperture di crediti documentari  irrevocabili  e
confermate,  espresse  in  lire  italiane,  domiciliate  sulle Vostre
casse,  da  noi  disposte  e  accompagnate  dalle  istruzioni,   come
stabilito  al  punto  5.  dell'art.  3  del  Protocollo, che dovranno
prevedere le condizioni stabilite e la documentazione indicata  nella
Parte  I.  ("Clausole  Contrattuali")  dell'Allegato  2 al Protocollo
stesso. Costituiranno parte  integrante  dei  crediti  documentari  i
contratti  di  cui  all'art.  3  punto 5. del Protocollo, vistati dal
"Comitato". I beneficiari dei crediti documentari dovranno rilasciare
quietanza liberatoria;
3) in relazione all'attivita' della "Societa'",  nella  realizzazione
del  Programma,  Vi  e'  data  sin  d'ora disposizione irrevocabile a
riconoscere alla "Societa'", a debito del "Conto Speciale"  e  contro
rilascio  di  regolare  quietanza  liberatoria, una somma a titolo di
commissione pari al ..... % delle somme utilizzate per  ogni  singolo
pagamento effettuato;
4)  in  relazione  alla  attivita' amministrativa per la gestione del
"Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca, in  qualita'  di  "Banca
Agente", Vi e' data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere
a  Voi  medesimi,  a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di
regolare quietanza liberatoria, una somma  a  titolo  di  commissione
pari  al  ......  % delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento
effettuato;
5) il regolamento delle commissioni, di cui ai  punti  3)  e  4)  del
presente  Allegato,  dovra' essere effettuato contestualmente ad ogni
pagamento corrisposto agli esportatori italiani;
6)  nessun'altra  commissione  sara'  da  Voi   percepita;   restando
convenuto  che  Vi  spetteranno  i  diritti  e le commissioni d'uso a
carico dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle  aperture
di credito da noi disposte;
7)  gli  estratti  del  "Conto Speciale" saranno inviati, con cadenza
trimestrale, a noi, Banque Nationale de  Djibouti,  ed  al  Ministero
degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S.-;
provvederete inoltre a:
a)  conservare  ogni documentazione contabile idonea a giustificare i
pagamenti ed i prelevamenti effettuati;
b) fornire al Ministero degli Affari Esteri italiano -D.G.C.S.- ed  a
noi,  Banque  Nationale  de Djibouti, non oltre la fine di gennaio di
ogni  anno,  o  a  richiesta  dei  medesimi  in  qualunque   momento,
rendicontazione   sull'utilizzo   del   finanziamento   e  copia,  se
richiesta, della documentazione di cui al precedente punto a);
c) fornire al Ministero degli Affari Esteri italiano -D.G.C.S.- ed  a
noi,  Banque Nationale de Djibouti, ogni informazione richiesta circa
la documentazione contabile relativa alla movimentazione  del  "Conto
Speciale";
8)  conveniamo infine che il "Conto Speciale" sara' utilizzato per le
causali e  con  le  modalita'  specificate  nell'art.  4  del  citato
Protocollo e che la Vostra Banca applichera', al "Conto Speciale", un
tasso annuo sui saldi creditori pari al .... %;
9)  per quanto non previsto dal presente Atto, restano ferme le norme
contrattuali generali ed uniformi da noi  sottoscritte  in  relazione
all'apertura del "Conto Speciale".
Vorrete riscontrarci la presente in segno di accettazione.
Distinti saluti."
                                253.
                        Roma, 23 luglio 1991
                Accordo di consolidamento del debito
              tra il Governo della Repubblica Italiana
     ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar,
                            con Allegati
                 (Entrata in vigore: 23 luglio 1991)
N.B. - Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
 ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
      ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Democratica  del  Madagascar,  nello  spirito  di   amicizia   e   di
cooperazione  economica  esistente  tra  i due Paesi ed in attuazione
delle disposizioni del  Processo  Verbale  firmato  a  Parigi  il  28
ottobre  1988,  relativo al consolidamento del debito del Madagascar,
hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne:
a)  il  consolidamento  dei  debiti,  per   capitale   ed   interessi
contrattuali, del Madagascar nei confronti dell'Italia, scaduti dal 1
aprile  1988  al 31 maggio 1990 e non pagati, relativi a forniture di
beni e di servizi, alla esecuzione di lavori  nonche'  ad  operazioni
finanziarie  che  prevedono  un  pagamento  dilazionato su un periodo
superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una
Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1  luglio  1983  e
che  beneficiano  di  una  garanzia  dello  Stato italiano tramite la
Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, in
appresso denominata "SACE" (Annesso A);
b) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi, scaduti  e
non  pagati al 31 Marzo 1988 e scaduti dal 1 aprile 1988 al 31 maggio
1990 e non pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento  tra  il
Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il Governo della Repubblica
Democratica del Madagascar conclusi il 23 Ottobre 1981, il 21  aprile
1983  ed  il 13 luglio 1984 in attuazione dei Processi Verbali del 30
Aprile 1981, del 13 luglio 1982 e del 23 marzo 1984 (Annesso B).
Gli importi indicati negli  Annessi  potranno  essere  modificati  di
comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.
Rimane  inteso  che il servizio del debito derivante dagli Accordi di
consolidamento conclusi in attuazione  dei  Processi-Verbali  del  22
maggio 1985 e del 23 Ottobre 1986 non viene pregiudicato dal presente
Accordo.
                             ARTICOLO II
I  debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla
Banca Centrale del Madagascar agente  per  conto  del  Governo  della
Repubblica   Democratica   del  Madagascar  (in  appresso  denominata
"Banca") alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o
convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali  e  consecutive
la  prima  delle  quali  a scadere il 15 Agosto 1997 e l'ultima il 15
febbraio 2003.
                            ARTICOLO III
La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto
in  Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e'
ristrutturato ai sensi del presente Accordo, gli  interessi  relativi
ai  debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza
fino al saldo totale degli stessi secondo  le  disposizioni  previste
all'Articolo  II,  al  tasso  d'interesse  del 9,20% annuo per quanto
riguarda i debiti  in  Lire  Italiane,  del  6,-%  annuo  per  quanto
riguarda i debiti in Dollari USA e del 3,-% annuo per quanto concerne
i debiti in Franchi Svizzeri.
Gli  interessi  saranno  pagati  nelle valute indicate nei rispettivi
contratti  o  convenzioni  finanziarie,  in   rate   semestrali   (15
febbraio-15 Agosto) la prima delle quali a scadere il 15 Agosto 1991.
                             ARTICOLO IV
Il  presente  Accordo  non  pregiudica  in  alcun  modo  gli obblighi
giuridici  previsti  dal   diritto   comune,   ovvero   gli   impegni
sottoscritti  dalle  parti  per  le  operazioni  cui si riferiscono i
debiti di cui all'Articolo I, indicati  nelle  Tabelle  allegate.  Di
conseguenza,  nessuna  delle disposizioni del presente Accordo potra'
essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole
di detti contratti o convenzioni, in particolare delle clausole rela-
tive alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.
Ogni modifica deicontratti o  convenzioni  sopravvenuta  dopo  il  30
giugno  1983  avente  come  effetto  di  incrementare gli impegni del
Madagascar nei confronti dell'Italia sara' considerata come un  nuovo
impegno non previsto dal presente Accordo.
                             ARTICOLO V
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
In  fede  i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma,
in due esemplari in lingua francese
il 23 luglio 1991
Per il Governo della                     Per il Governo della
Repubblica Italiana                  Repubblica Democratica del
                                             Madagascar
                                254.
                        Roma, 23 luglio 1991
                Accordo di consolidamento del debito
              tra il Governo della Repubblica Italiana
     ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar,
                            con Allegati
                 (Entrata in vigore: 23 luglio 1991)
N.B. - Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
 ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
      ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
Democratica   del   Madagascar,   nello  spirito  di  amicizia  e  di
cooperazione economica esistente tra i due  Paesi  ed  in  attuazione
delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 10 luglio
1990,  relativo  al  consolidamento  del debito del Madagascar, hanno
convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il  presente  Accordo  concerne  il  consolidamento  dei  debiti, per
capitale ed interessi, scaduti dal 1 giugno 1990 al 30 giugno 1991  e
non  pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica  Democratica
del  Madagascar  stipulati  il 21 Aprile 1983 ed il 13 luglio 1984 in
attuazione dei Processi Verbali del 13 luglio 1982  e  del  23  Marzo
1984 (Annesso A).
Gli  importi  indicati  nell'Annesso  potranno  essere  modificati di
comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.
Rimane inteso che il servizio del debito derivante dagli  Accordi  di
consolidamento  stipulati  in  attuazione dei Processi-Verbali del 30
Aprile 1981, 22 Maggio 1985, 23 Ottobre 1986 e 28 Ottobre  1988,  non
e' pregiudicato dal presente consolidamento.
                             ARTICOLO II
I  debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla
Banca Centrale del Madagascar agente  per  conto  del  Governo  della
Repubblica   Democratica   del  Madagascar  (in  appresso  denominata
"Banca") alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi  contratti
o convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive
la  prima  delle  quali  a scadere il 15 giugno 1999 e l'ultima il 15
dicembre 2004.
                            ARTICOLO III
La "Banca" s'impegna  a  rimborsare  ed  a  trasferire  alla  "SACE",
sull'importo   totale   di   ciascun   debito  il  cui  pagamento  e'
ristrutturato ai sensi dell'Articolo II  del  presente  Accordo,  gli
interessi  relativi  ai  debiti  in  questione, calcolati a decorrere
dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi  secondo  le
disposizioni previste all'Articolo II, ai tassi d'interesse del 9, -%
annuo  per quanto riguarda i debiti in Lire italiane, del 4,10% annuo
per quanto riguarda i debiti in Dollari USA e  del  5,10%  annuo  per
quanto riguarda i debiti in Franchi Svizzeri.
Gli  interessi  saranno  pagati  nelle valute indicate nei rispettivi
contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (15 giugno  -
15 dicembre) la prima delle quali a scadere il 15 Dicembre 1991.
                             ARTICOLO IV
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
In  fede  i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma,
in due esemplari in lingua francese
il 23 luglio 1991
Per il Governo della
Repubblica Italiana
                                                 Per il Governo della
                                           Repubblica Democratica del
                                                           Madagascar
                                255.
                      Yaounde', 26 luglio 1991
                Accordo di consolidamento del debito
              tra il Governo della Repubblica Italiana
             ed il Governo della Repubblica del Camerun,
                            con Allegati
                 (Entrata in vigore: 26 luglio 1991)
N.B. - GLi allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
 ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
             ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Camerun, nello spirito di amicizia e  di  cooperazione  economica
esistente  tra  i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del
Processo Verbale firmato a Parigi il  24  maggio  1989  tra  i  Paesi
partecipanti  al  "Club  di  Parigi"  relative  al consolidamento del
debito del Camerun, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne:
a)  il  consolidamento  dei  debiti,  per   capitale   ed   interessi
contrattuali,  del Governo della Repubblica del Camerun nei confronti
dell'Italia o che beneficiano della sua garanzia, in scadenza  dal  1
aprile 1989 al 31 marzo 1990 e non pagati, relativi alla fornitura di
beni  e  di  servizi, alla esecuzione di lavori nonche' ad operazioni
finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato  su  un  periodo
superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una
Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 31 Dicembre 1988 e
assistiti  da  una  garanzia  dello Stato italiano tramite la Sezione
Speciale per l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione  qui  di
seguito denominata "SACE" (Annesso A);
b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del
presente  Articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e
non pagati al 31 Maggio 1989 (Annesso B);
c)  il  consolidamento  dei  debiti,  per   capitale   ed   interessi
contrattuali  in  scadenza tra il 1 aprile 1989 ed il 31 marzo 1990 e
non pagati derivanti da prestiti  di  aiuto  pubblico  allo  sviluppo
relativi  alle  Convenzioni  finanziarie concluse tra il MEDIOCREDITO
CENTRALE e la Repubblica del Camerun l'8 gennaio 1985, il 21 febbraio
1985 ed il 21 settembre 1988 (Annesso C);
d)  il  consolidamento  dei  debiti   per   capitale   ed   interessi
contrattuali,  scaduti  e  non  pagati al 31 marzo 1989, derivanti da
prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo  relativi  alle  Convenzioni
finanziarie  stipulate  tra  il MEDIOCREDITO CENTRALE e la Repubblica
del Camerun l'8 gennaio 1985 ed il 21 febbraio 1985 (Annesso D).
Gli importi indicati negli  Annessi  potranno  essere  modificati  di
comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.
                             ARTICOLO II
1)  Le  somme  che rappresentano il 100% degli importi per capitale e
l'85% degli importi per interessi dei debiti indicati  al  precedente
Articolo  I, paragrafo a) saranno rimborsate e trasferite dalla Cassa
Autonoma  di  Ammortamento  agente  per  conto  del   Governo   della
Repubblica  del  Camerun  qui  di  seguito  denominata "C.A.A.", alla
"SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti  o  convenzioni
finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle
quali scadra' il 31 marzo 1996 e l'ultima il 30 settembre 1999.
2)  Il  pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti di cui
al   precedente   Articolo   I,   paragrafo   a)   sara'   effettuato
sollecitamente.  Per  quanto  concerne gli importi gia' scaduti e non
pagati alla data  del  presente  Accordo,  saranno  pagati  il  prima
possibile e non oltre il 31 dicembre 1991.
3)  Le  somme  che rappresentano il 100% degli importi per capitale e
l'85% degli importi per interessi dei debiti indicati  al  precedente
Articolo  I,  paragrafo  b)  saranno  rimborsate  e  trasferite dalla
"C.A.A." alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o
convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la
prima della quali scadra' il 31 marzo 1994 e l'ultima il 30 Settembre
1997.
4) Il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti  di  cui
al  precedente  Articolo  I,  paragrafo  b)  sara'  effettuato  il 31
Dicembre 1991.
5) Le somme che rappresentano il 100% degli importi  per  capitale  e
l'85%  degli  importi  per  interessi dei debiti di cui al precedente
Articolo I,  paragrafo  c)  saranno  rimborsate  e  trasferite  dalla
"C.A.A."   al  MEDIOCREDITO  CENTRALE  nelle  valute  indicate  nelle
rispettive convenzioni finanziarie, in 8  rate  semestrali  uguali  e
consecutive  la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1996 e l'ultima
il 30 Settembre 1999
6) Il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti  di  cui
al   precedente   Articolo   I,   paragrafo   c)   sara'   effettuato
sollecitamente. Per quanto concerne gli importi gia'  scaduti  e  non
pagati  alla  data del presente Accordo, essi saranno pagati il prima
possibile e non oltre il 31 Dicembre 1991.
7) Le somme che rappresentano il 100% degli importi  per  capitale  e
l'85%  degli  importi per interessi dei debiti indicati al precedente
Articolo I,  paragrafo  d)  saranno  rimborsate  e  trasferite  dalla
"C.A.A."  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE,  nelle  valute  indicate  nelle
rispettive convenzioni finanziarie, in 8  rate  semestrali  uguali  e
consecutive  la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1994 e l'ultima
il 30 Settembre 1997.
8) il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti  di  cui
al  precedente  Articolo  I,  paragrafo  d)  sara'  effettuato  il 31
dicembre 1991.
                            ARTICOLO III
Il Governo della Repubblica del  Camerun  s'impegna  a  pagare  ed  a
trasferire  tramite  la  "C.A.A."  agli  aventi  diritto  in  Italia,
sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato
ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi  ai  debiti  in
questione  a  decorrere  dalla  data di scadenza fino al saldo totale
degli stessi, come segue:
- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 1), 2)  3)
e  4),  al  tasso  d'interesse  del 9,50% annuo per i debiti in ECU e
dell'11,20% annuo per i debiti in Franchi Francesi;
- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 5), 6), 7)
e 8) al tasso d'interesse dell'1,50% per i debiti in ECU e del  2,25%
per i debiti in dollari USA.
Gli  interessi  saranno  pagati  nelle valute indicate nei rispettivi
contratti o convenzioni finanziarie, come segue:
- in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre) la prima  delle  quali
con scadenza il 30 Settembre 1991 per quanto riguarda i debiti di cui
ai paragrafi 1), 3) 5) e 7) del precedente Articolo II;
- alle stesse date di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati
ai paragrafi 2), 4), 6) e 8) del precedente Articolo II.
                             ARTICOLO IV
Salvo  disposizioni  contrarie  al  presente  Accordo,  lo stesso non
pregiudica in alcun modo i vincoli  giuridici  previsti  dal  diritto
comune,  ne'  gli  impegni  contrattuali stipulati dalle parti per le
operazioni cui si riferiscono i  debiti  menzionati  all'Articolo  I,
indicati  nelle  Tabelle  allegate.  Di  conseguenza,  nessuna  delle
disposizioni  del  presente  Accordo  potra'  essere   invocata   per
giustiticare  una qualsiasi modifica delle clausole di tali contratti
o convenzioni finanziarie, in  particolare  delle  clausole  relative
alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.
Tutte  le  modifiche  dei  contratti  o delle convenzioni intervenute
successivamente al 31 Dicembre 1988 aventi come  effetto  un  aumento
degli  impegni  del  Camerun  verso l'Italia saranno considerate come
nuovi impegni non previsti dal presente Accordo.
                             ARTICOLO V
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data delle sua firma.
In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente  abilitati,  hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Yaounde',
in due esemplari originali,
in lingua francese
il 26 luglio 1991
Per il Governo della                    Per il Governo della
Repubblica Italiana                     Repubblica del Camerun
                                256.
                       Tirana, 24 agosto 1991
        Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno
    della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Ordine Pubblico
 della Repubblica di Albania nella lotta contro il traffico illecito
   di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita'
               organizzata, con Protocollo aggiuntivo
                 (Entrata in vigore: 24 agosto 1991)
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA  E  IL  MINISTRO  DELL'ORDINE  PUBBLICO  DELLA REPUBBLICA DI
ALBANIA  NELLA  LOTTA  CONTRO  IL  TRAFFICO  ILLECITO   DI   SOSTANZE
STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Il  Ministro  dell'Interno  della  Repubblica  Italiana e il Ministro
dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania, chiamati in seguito
"Parti contraenti";
CONVINTI  che  la  cooperazione   internazionale   e'   assolutamente
indispensabile  per l'efficace prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  per  la  lotta  al
crimine organizzato;
CONSAPEVOLI  che  il  traffico  illecito  di  sostanze stupefacenti e
psicotrope, nonche' l'incremento della loro produzione e  diffusione,
rappresentano  una  seria  minaccia  per  il regolare sviluppo socio-
economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;
VISTE  le  previsioni  della   Convenzione   unica   sulle   sostanze
stupefacenti  (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo
aggiuntivo del 1972 (Ginevra,  25  marzo),  della  Convenzione  sulle
sostanze  psicotrope  (Vienna,  21  febbraio 1971), della Convenzione
contro il traffico illecito di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope
(Vienna,  20 dicembre 1988) e "del Piano Globale d'Azione" (New York,
23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;
CONSAPEVOLI altresi' che detto traffico  illecito  vede  sempre  piu'
coinvolte    organizzazioni    criminali   che   operano   su   scala
internazionale;
CONSIDERATA pertanto la necessita' di intensificare  la  cooperazione
bilaterale  nella  lotta  contro  il  traffico  illecito  di sostanze
stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata;
RITENUTO che tale cooperazione debba sempre  piu'  rientrare  tre  le
attivita'    istituzionalmente    ordinarie    di   ogni   competente
Amministrazione dei due Paesi e dei rispettivi Ministeri dell'Interno
e dell'Ordine Pubblico, in particolare;
                             CONVENGONO
                             Articolo I
1.  Ai  fini  del  presente  Accordo,  sara'  istituito  un  Comitato
bilaterale  per  la  cooperazione  nella  lotta  contro  il  traffico
illecito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope   e   contro   la
criminalita' organizzata.
2.  Il  Comitato  bilaterale  sara'  presieduto  dai  due  Ministri e
comprendera'  rappresentanti  dei  due   Ministeri   dell'Interno   e
dell'Ordine  Pubblico nonche' degli Affari Esteri, responsabili delle
Forze  dell'Ordine,  esperti  nei  settori  menzionati  nel  presente
Accordo.
3.  Previo  accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del
Comitato, ove se ne ravvisi l'opportunita', rappresentanti  anche  di
altri Dicasteri ed Uffici.
4.  Le  riunioni  del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta
l'anno, alternativamente in  ciascuno  dei  due  Paesi.  In  caso  di
necessita', su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti,
si  terranno  incontri  supplementari  per  l'esame  di questioni che
rivestano carattere d'urgenza.
                             Articolo II
In conformita' con le disposizioni  del  presente  Accordo  le  Parti
contraenti,  di  propria  iniziativa o su richiesta dell'altra Parte,
nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:
a)  si  presteranno  reciproca  collaborazione  nel  controllo  delle
persone  implicate  nel  crimine organizzato, nonche' delle persone e
dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;
b)  si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone
ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di  sostanze
stupefacenti  e  psicotrope  o  sospettati di svolgere tale traffico,
nonche' di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate  di
appartenere alla criminalita' organizzata;
c)  concorderanno  le  modalita'  di  collegamento piu' opportune per
consentire il rapido scambio di tutte le  informazioni  attinenti  il
traffico   illecito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e  la
criminalita' organizzata.
                            Articolo III
1. Su richiesta degli organi centrali competenti di una  delle  Parti
contraenti,  l'altra  intraprendera'  indagini  riguardanti attivita'
connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e  psicotrope,
ovvero  concernenti  fatti  nei  quali  sono  coinvolti  affiliati  a
oganizzazioni   criminali.   I    risultati    verranno    comunicati
tempestivamente  agli  organi competenti della Parte che ha inoltrato
la richiesta. Tali indagini verranno  effettuate  conformemente  alle
disposizioni di legge in vigore nel Paese cui sono state richieste.
2.  Le  predette  indagini non verranno effettuate nei casi in cui la
parte  richiesta  ritenga  che  queste  violino  il  suo  diritto  di
sovranita'  e/o  minaccino  la  sua  sicurezza  o  altri interessi di
importanza fondamentale.
3.  In  conformita'  alle  leggi  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  i
funzionari  degli  organi  centrali  competenti  di  una delle Parti,
autorizzati ad indagare  sulle  violazioni  concernenti  il  traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero poste in essere
da  appartenenti  al  crimine  organizzato,  possono, con il consenso
degli organi centrali competenti  dell'altra  Parte,  assistere  alle
operazioni  od  allo  sviluppo delle stesse sul territorio dell'altra
Parte nei casi in cui tali reati riguardano la Parte richiedente.  In
tale  contesto,  i  funzionari godranno della protezione riservata ai
funzionari del Paese ospitante.
4. Le disposizioni riguardanti il presente articolo non  pregiudicano
gli  obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni bilaterali o
multilaterali.
                             Articolo IV
1.  Le  due  Parti  contraenti,  tramite  i  propri  organi  centrali
competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta  o
di  propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire
a  contrastare  il  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:
a)  i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope;
b) l'utilizzazione di  nuovi  mezzi  tecnici  in  questo  campo,  ivi
compresi  i  metodi  di addestramento e di impiego di unita' cinofile
antidroga;
c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti
la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi  di  produzione,
canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei
prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;
e) metodologie e modalita' di svolgimento dei controlli di frontiera;
f)  nuovi  itinerari  e  mezzi  impiegati  nel  traffico  illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sistemi  di  occultamento
delle sostanze stesse.
2.  Ciascuna  delle  Parti  contraenti,  d'iniziativa o su richiesta,
mettera' a  disposizione  dell'altra  Parte  -  in  conformita'  alla
legislazione   nazionale   -   i   dati  ed  i  documenti  contenenti
informazioni relative  ai  casi  di  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope.
3.  Le  Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi
di  riciclaggio  e  di  trasferimento  dei  proventi  di   reato   in
particolare di quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope.
4.  Le  Parti  contraenti  organizzeranno,  periodicamente, incontri,
convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per i  propri
operatori di polizia antidroga.
                             Articolo V
1.  Le  due  Parti  contraenti,  tramite  i  propri  organi  centrali
competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta  o
di  propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire
a  contrastare  la  criminalita'  organizzata.  In   particolare   si
scambieranno informazioni su:
a)  le  varie  forme di criminalita' organizzata e la lotta contro di
essa;
b)  gli  eventuali  contatti  fra  associazioni  o  gruppi  criminali
organizzati dei due Paesi;
c)  gli  studi  effettuati  in  merito allo sviluppo di tali contatti
criminosi;
d) le misure operative per garantire la sicurezza negli  aeroporti  e
negli scali marittimi, nonche' la difesa di persone e di obiettivi da
qualsiasi atto illecito;
e)  le  operazioni  finanziarie  illegali, la falsificazione di carta
moneta e valori, di furto di opere d'arte e  d'antiquariato,  nonche'
gli  altri  crimini  particolarmente  gravi,  al cui smascheramento e
perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti;
2. Le Parti contraenti  si  scambieranno  i  propri  specialisti  per
consultazioni  reciproche  su  problemi concreti e si scambieranno le
loro esperienze in materia di organizzazione della  lotta  contro  la
criminalita'   organizzata,  nonche'  informazioni  circa  le  misure
giuridiche vigenti nell'attivita' di contrasto alla predetta forma di
criminalita'.
3.  Le  Parti  contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi
tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte  alla
repressione  della  criminalita'  organizzata,  nonche' le reciproche
esperienze circa le attivita' inerenti ai servizi di prevenzione e la
formazione professionale dei quadri direttivi di polizia; a tal  fine
saranno  previsti  scambi  di  operatori per la frequenza di corsi di
perfezionamento.
4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni  e  seminari
di  lavoro  congiunti  che  trattino  i  piu'  importanti indirizzi e
problemi della lotta contro la criminalita' organizzata.
                             Articolo VI
Le forme di assistenza e di collaborazione in conformita' al presente
Accordo verranno  assicurate  direttamente  dagli  organi  competenti
delle  due  Parti contraenti, che si incontreranno al piu' presto per
definire le relative modalita' operative.
                            Articolo VII
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della  sua  firma  e
sara'  valido  per  5  anni.  Decorso  tale periodo, esso rimarra' in
vigore indefinitivamente, salvo  denuncia  effettuata  da  una  delle
Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
Firmato  a  Tirana,  il  24 agosto 1991, in due esemplari identici in
lingua italiana e albanese, ambedue i testi facenti fede.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA      IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO
REPUBBLICA ITALIANA                 DELLA REPUBBLICA ALBANESE
(firma illeggibile)                 (firma illeggibile)
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO  DELLA  REPUBBLICA
ITALIANA  ED  IL  MINISTRO  DELL'ORDINE  PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI
ALBANIA  NELLA  LOTTA  CONTRO  IL  TRAFFICO  ILLECITO   DI   SOSTANZE
STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
Ad  integrazione  di  quanto  previsto  dall'Accordo  di cooperazione
sopracitato le Parti contraenti convengono quanto segue.
Le forme di cooperazione bilaterale si riferiscono anche:
a) allo scambio di informazioni, alla prevenzione ed al contrasto dei
flussi migratori illegali fra i due Paesi;
b) al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri,  con  la
partecipazione   di   Rappresentanti  dei  Ministeri  interessati  al
Comitato bilaterale di cui all'art. 1 dell'Accordo di cooperazione;
c) all'accoglimento di funzionari delle Forze di  Polizia  dell'altro
Paese,  allo scopo di stabilire un collegamento diretto nelle materie
oggetto dell'Accordo e del presente Protocollo aggiuntivo.
Firmato a Tirana, il 24 agosto 1991, in  due  esemplari  identici  in
lingua italiana ed albanese, ambedue i testi facenti fede.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA       IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO
    REPUBBLICA ITALIANA                  DELLA REPUBBLICA ALBANESE
    (firma illeggibile)                     (firma illeggibile)
                                257.
                      Tirana, 4 settembre 1991
       Scambio di Note tra Italia ed Albania per l'abolizione
          dei visti di ingresso sui passaporti diplomatici
                (Entrata in vigore: 4 settembre 1991)
                                                         2605-04SET91
Ambasciata d'Italia
     Tirana
                            NOTA VERBALE
L'Ambasciata  d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica d'Albania e ha l'onore di proporre  il
seguente accordo:
"I  Governi  della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania,
considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i  due  Paesi
ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente
in  tutti  i  campi,  attenendosi  ai  principi  e  alle disposizioni
dell'atto finale di Helsinki e in attuazione  degli  impegni  assunti
nel  quadro  della  Conferenza  per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa, in particolare di quelli contenuti nel  Documento  conclusivo
della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE, convengono quanto segue:
1.  I  cittadini  della  Repubblica  Italiana  e  della Repubblica di
Albania, titolari di validi passaporti  diplomatici  possono  recarsi
senza visto nel territorio dell'altra Parte contraente per un periodo
massimo  di  trenta  giorni, per motivi di turismo o di servizio, con
decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese.
2. Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per piu' viaggi validi  per
tutta la durata della missione o del periodo di lavoro sui passaporti
diplomatici o di servizio ai:
a)  membri  del  personale  diplomatico, amministrativo, tecnico e di
servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze  Consolari  dei  due
Paesi, nonche' componenti del loro nucleo familiare;
b)  membri  del  personale  dei Centri Culturali italiani e albanesi,
costituiti in base agli accordi tra le due Parti  nonche'  componenti
del loro nucleo familiare;
c)  dipendenti  della  Rappresentanza  dell'Istituto  Italiano per il
Commercio Estero in Albania e della Rappresentanza Commerciale  della
Repubblica  d'Albania  in  Italia  nonche' componenti del loro nucleo
familiare;
Le parti adotteranno le  decisioni  relative  al  rilascio  di  visto
d'ingresso  in favore dei soggetti su menzionati normalmente entro 30
giorni lavorativi dal momento della presentazione della domanda.
3. Il presente accordo entrera' in vigore dal 1 ottobre 1991."
L'Ambasciata d'Italia  si  avvale  dell'occasione  per  rinnovare  al
Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica d'Albania i sensi
della sua piu' alta considerazione.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA
TIRANA
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
REPUBBLICA D'ALBANIA
MINISTERO AFFARI ESTERI
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania  presenta
i   suoi   complimenti  all'Ambasciata  d'Italia  ed  ha  l'onore  di
comunicare che ha ricevuto la Sua nota N. 2605 del 4  Settembre  1991
con il seguente contenuto:
"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica d'Albania ed ha l'onore di proporre il
seguente accordo:
"  I  Governi della Repubblica d'Italia e della Repubblica d'Albania,
considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i  due  Paesi
ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente
in  tutti  i  campi,  attenendosi  ai  principi  e  alle disposizioni
dell'atto finale di Helsinki e in attuazione  degli  impegni  assunti
nel  quadro  della  Conferenza  per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa, in particolare di quelli contenuti nel  Documento  conclusivo
della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE, convengono quanto segue:
1.  I  cittadini  della  Repubblica  Italiana  e  della Repubblica di
Albania, titolari di validi passaporti  diplomatici  possono  recarsi
senza visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un periodo
massimo  di  trenta  giorni, per motivi di turismo o di servizio, con
decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese.
2. Le parti rilasceranno visti d'ingresso per piu' viaggi validi  per
tutta la durata della missione o del periodo di lavoro sui passaporti
diplomatici e di servizio ai:
a)  membri  del  personale  diplomatico, amministrativo, tecnico e di
servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze  Consolari  dei  due
Paesi, nonche' componenti del loro nucleo familiare;
b)  membri  del  personale  dei Centri Culturali italiani e albanesi,
costituiti in base agli accordi tra le due Parti  nonche'  componenti
del loro nucleo familiare;
c)  dipendenti  della  Rappresentanza  dell'Istituto  Italiano per il
Commercio Estero in Albania e della Rappresentanza Commerciale  della
Repubblica  d'Albania  in  Italia  nonche' componenti del loro nucleo
familiare;
Le Parti adotteranno le  decisioni  relative  al  rilascio  di  visto
d'ingresso  in  favore dei soggetti su menzionati normalmente entro i
30 giorni lavorativi dal momento della presentazione della domanda.
3. Il presente accordo entrera' in vigore dal 1 Ottobre 1991".
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della   Repubblica   d'Albania,
confermando l'approvazione del Governo della Repubblica d'Albania sul
contenuto   della  predetta  nota  verbale,  coglie  l'occasione  per
rinnovare all'Ambasciata della Repubblica d'Italia i sensi della  sua
alta considerazione.
Tirana, li 4 settembre 1991
                                258.
                     Pechino, 16 settembre 1991
         Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana
           ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese
            sulla esplorazione e sull'uso e sullo studio
           dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici
               (Entrata in vigore: 16 settembre 1991)
                             PROTOCOLLO
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
            E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
            SULLA ESPLORAZIONE E SULL'USO E SULLO STUDIO
           DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Popolare Cinese (denominati in seguito "Parti Contraenti")
Visto l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra il  Governo
della  Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di
Cina firmato a Roma il 6 ottobre 1978,
Visto il Protocollo  di  cooperazione  in  materia  di  tecnologia  e
scienza  applicate  allo spazio tra il Governo italiano ed il Governo
della Repubblica Popolare cinese firmato a Roma il 10 marzo 1984,
Affermando  il  loro  interesse  allo  sviluppo  della   cooperazione
internazionale  ed  alla esplorazione e all'uso pacifico dello spazio
extra-atmosferico.
Tenendo   conto   delle   disposizioni   del  Trattato  sui  Principi
dell'attivita' degli Stati relative  alla  ricerca  e  all'uso  dello
spazio  extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti,
firmato il 27 gennaio  1967  nonche'  delle  condizioni  degli  altri
Trattati   ed  Accordi  multilaterali  concernenti  l'esplorazione  e
l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico approvati  da  ambedue
gli Stati,
Desiderando  sviluppare  ulteriormente  la cooperazione nella ricerca
spaziale, e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, a scopi pacifici
e per il mutuo vantaggio delle due Nazioni
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
                             Articolo 1
In conformita' alle leggi e regolamentazioni vigenti  rispettivamente
in   ciascuno   dei  due  Paesi,  ed  alla  normativa  internazionale
universalmente riconosciuta, e sulla base dei principi di uguaglianza
e di mutuo vantaggio, le Parti Contraenti, promuoveranno  tra  i  due
Pesi  la  cooperazione  nel  campo  della ricerca spaziale e nell'uso
dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici.
                             Articolo 2
La cooperazione  nell'ambito  del  presente  Accordo  comprendera'  i
seguenti settori:
a)   Ricerche  sulla  fisica  dell'Universo,  metereologia  spaziale,
materia interstellare, sistema solare e scienze spaziali, scienza dei
materiali  nello  spazio,  medicina  e  bioingegneria  nello   spazio
telerilevamento, comunicazioni applicate allo spazio;
b) Satelliti scientifici e per telecomunicazioni;
c) Esperimenti di microgravita';
d)  Altri aspetti di cooperazione da identificarsi di comune accordo,
ivi compreso in futuro il  campo  dei  lanciatori  e  delle  relative
stazioni di lancio a terra
                             Articolo 3
Le  iniziative  congiunte  nell'ambito  dell'Articolo  2 del presente
Accordo potranno essere realizzate attraverso:
a) La formulazione di programmi di scambio comuni basati su reciproco
vantaggio e la loro attuazione;
b) Lo scambio di scienziati e di altri specialisti per partecipare  a
lavori  congiunti  e progettazione tra organizzazioni scientifiche ed
altri organismi di ricerca;
c) Lo scambio di dati e risultati  di  esperimenti,  di  informazioni
scientifiche e di documentazione;
d) La organizzazione congiunta di simposi e seminari;
e)  Altre  attivita'  congiunte che potranno essere concordate tra le
Parti Contraenti, anche in relazione a quanto  previsto  all'Articolo
2.
                             Articolo 4
Il  Governo  della Repubblica Popolare Cinese designera' il Ministero
dell'Industria Aerospaziale per attuare questo Protocollo. Il Governo
della Repubblica Italiana designera' l'Agenzia Spaziale  Italiana  ed
eventuali altri enti.
                             Articolo 5
Le   informazioni  scientifiche  e  tecniche  ed  i  risultati  degli
esperimenti comuni saranno accessibili ad ambo le Parti Contraenti  e
saranno  scambiati  con la massima sollecitudine possibile, per tutta
la durata dell'accordo.  Detti risultati ed informazioni non  saranno
resi  disponibili  a terze Parti senza il consenso scritto dell'altra
Parte Contraente.
                             Articolo 6
I singoli programmi, e le condizioni della cooperazione nei settori e
con  le  modalita'  previste  negli  Articoli  2  e  3  del  presente
Protocollo, saranno determinati da protocolli di lavoro da stipularsi
da  parte  degli  organismi  responsabili  e soggetti ad approvazione
delle  Parti  Contraenti.  Questi   protocolli,   determineranno   le
modalita'  di  attuazione  dei  programmi  ivi  incluse le condizioni
finanziarie.
Le Parti Contraenti si notificheranno  reciprocamente,  attraverso  i
rispettivi canali, l'approvazione dei protocolli di lavoro.
                             Articolo 7
Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli Organismi interessati
e  le  industrie  di  ciascun  paese  a  stabilire  e  sviluppare  la
cooperazione nei settori della ricerca spaziale e  dell'uso  a  scopi
pacifici  dello  spazio  extra-atmosferico,  da  realizzarsi  per  il
reciproco vantaggio scientifico, tecnologico e commerciale.
                             Articolo 8
Le Parti  Contraenti  favoriranno  la  collaborazione  internazionale
nell'esame dei problemi giuridici di reciproco interesse che potranno
sorgere nel corso dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio
cosmico  a  fini  pacifici  e  se  necessario effettuando al riguardo
reciproche consultazioni.
                             Articolo 9
Il presente Accordo non reca pregiudizio agli  obblighi  derivanti  a
ciascuna  delle  parti  Contraenti  da accordi gia' in atto con altri
Stati od Organizzazioni Internazionali.
                             Articolo 10
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma e  sara'
valido per un periodo iniziale di 5 anni.
Esso  sara'  tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, e
potra' essere ulteriormente tacitamente prolungato  a  meno  che  una
Parte  Contraente non notifichi all'Altra, per iscritto, attraverso i
normali canali e con un preavviso di almeno 6 mesi, dalla scadenza la
volonta' di porvi termine. Dopo il termine del presente Protocollo  i
progetti  previsti dai protocolli di lavoro menzionati nell'art. 6 se
gia' iniziati, proseguiranno fino alla loro  conclusione,  salvo  che
non sia stato diversamente stabilito.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto  a  Pechino  in  data Settembre 16/9/91, 1991 in tre originali,
nelle lingue italiana, cinese  ed  inglese,  tutti  i  testi  facenti
egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA                       PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                     REPUBBLICA POPOLARE CINESE
(Firma illeggibile)                        (Firma illeggibile)
                                259.
                      Dhaka, 17 settembre 1991
    Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
       ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh
     relativo all'intervento straordinario per la riabilitazione
          dell'autostrada Dinatpur-Panchagarh, con Allegato
               (Entrata in vigore: 17 settembre 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
 MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
  GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH SULL'INTERVENTO
 STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELL'AUTOSTRADA DINAJPUR-PANCHAGARH
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Popolare  del  Bangladesh  alla   luce   dell'Accordo   Generale   di
Cooperazione  Tecnica firmato a Roma il 20 Marzo 1990 a seguito delle
disastrose inondazioni che hanno gravemente danneggiato il territorio
del  Bangladesh  ed  in  particolare  il   sistema   di   viabilita',
consapevoli  dell'importanza  di  tale  sistema  di viabilita' per lo
sviluppo sociale ed economico  del  Bangladesh,  hanno  stabilito  di
comune  accordo  di firmare il presente Memorandum per la costruzione
di quanto menzionato nel titolo, in appresso  semplicemente  definito
"l'Intervento".
                   ART. 1 OGGETTO DELL'INTERVENTO
L'Intervento   consiste   nel   ripristinare  l'Autostrada  Dinajpur-
Panchagar, lunga approssimativamente 90 km, danneggiata  da  svariate
inondazioni,  e  migliorarla  secondo  i  criteri di costruzione piu'
aggiornati attualmente in uso. I lavori di ripristino includeranno la
ricostruzione   della   strada,   debitamente   ampliata   e    della
pavimentazione, compresi i principali lavori di drenaggio.
                      ART. 2 ENTI RESPONSABILI
2.1  Il  Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh ha nominato
l'"Ente  Strade  ed  Autostrade"  quale  Ente  responsabile  per   la
realizzazione dell'Intervento.
2.2  Il  Governo  della  Repubblica Italiana ha incaricato l'"Impresa
Bonatti S.p.a." in appresso denominata "l'Impresa" con  un  contratto
in  vigore  dal  2  Febbraio  1991,  come  Ente  responsabile  per la
realizzazione dei lavori di ripristino; il Governo  della  Repubblica
italiana  ha  altresi'  incaricato  la  "Sauti  S.R.L."  e  l'Ing. L.
Naclerio, in appresso denominato l'"Ingegnere" con  un  contratto  in
vigore dal 29 giugno 1990 come ente responsabile per la progettazione
e la supervisione dei lavori.
2.3  Il  Dipartimento Strade ed Autostrade firmera' con l'"Impresa" e
l'"Ingegnere" entro 15 giorni dalla data dell'entrata in  vigore  del
presente  Memorandum,  un  Accordo  Operativo  che indichera' tutti i
dettagli dell'"Intervento".
Tale  Accordo  Operativo  consentira'   all'"Impresa"   italiana   ed
all'"Ingegnere" di cui al par. 2.2, di operare in Bangladesh, in base
alle condizioni stabilite all'Art. 4 in appresso.
2.4  Il Dipartimento Strade ed Autostrade nominera' un rappresentante
incaricato di promuovere e coordinare i rapporti tra la summenzionata
"Impresa" Italiana, l'"Ingegnere" e  tutte  le  altre  Autorita'  del
Bangladesh  interessate  all'"Intervento",  per  tutta  la durata dei
lavori.
                 ART.3 IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO
3.1  Il  Governo  della  Repubblica  italiana si impegna a realizzare
l'obiettivo indicato all'art.1 sopra.
3.2 Il Governo della Repubblica Italiana si  impegna  a  sostenere  i
costi fino a 33 (trentatre) miliardi di lire italiane, per conseguire
tale obiettivo.
3.3  In  conformita'  con  le  leggi  e  le  procedure italiane sulle
attivita' di cooperazione allo  sviluppo,  l'importo  sopra  indicato
sara'   corrisposto   dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  italiano
direttamente all'"Ingegnere" ed all'"Impresa"  secondo  le  modalita'
previste nei contratti di cui all'articolo 2.2.
              ART.4 IMPEGNI DEL GOVERNO DEL BANGLADESH
4.1 Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh si impegna ad
accordare all'"Impresa" italiana ed all'"Ingegnere" le esenzioni e le
autorizzazioni di cui all'Annesso "A" del presente Memorandum.
4.2 Il Governo del Bangladesh si impegna ad adempiere ai suoi impegni
ed  a  sostenere  gli eventuali costi previsti nell'Accordo Operativo
tramite l'Ente indicato nell'Art.2.1.
                 ART.5 IMPEGNI DI ENTRAMBE LE PARTI
Entrambe i Governi e gli enti stabiliti all'Art.2,  si  impegnano  ad
fare uso del presente Memorandum con diligenza e buona volonta'.
Ciascuna   Parte   fornira'  all'altra  Parte  tutte  le  indicazioni
necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'Art.1.
                   ART.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO
Entrambe i Governi controlleranno  le  le  attivita'  degli  Enti  di
esecuzione  di  cui all'art.2 sopra menzionato per mezzo di relazioni
interinali che detti Enti sottoporranno ai loro rispettivi Governi.
Le  autorita'  competenti   dei   due   Governi   risolveranno   ogni
controversia che possa sorgere tra gli Enti di esecuzione.
                    ART.7 PERIODO DI COSTRUZIONE
7.1 Il periodo di costruzione e' di 28 mesi dalla data della consegna
dei  siti  del  progetto all'"Impresa" ed all'"Ingegnere", effettuata
dal Governo  della  Repubblica  Popolare  di  Bangladesh  tramite  il
Dipartimento Strade ed Autostrade
7.2  Ogni  qualsivoglia  ritardo  dovuto  a manchevolezza del Governo
della Repubblica Popolare del Bangladesh ai sensi del presente  Memo-
randum,  che potrebbe comportare costi non previsti supplementari per
gli Enti italiani, dara' luogo ad un  riadattamento  dell'oggetto  di
cui  all'Art.1,  al  fine di non accrescere l'importo totale indicato
all'Art.3.
    ART.8 CONDIZIONI E RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI
                              ITALIANI
8.1 Sara' esteso agli impiegati degli Enti italiani  che  operano  in
Bangladesh  per  la realizzazione dell'"Intervento", lo stesso status
stabilito per  gli  esperti  nell'Accordo  Generale  di  Cooperazione
Tecnica in vigore tra i due Governi.
8.2  In conformita' con l'Art.4 dell'Accordo Generale di Cooperazione
Tecnica menzionato sopra, il Governo della  Repubblica  Popolare  del
Bangladesh  riterra' gli impiegati degli enti italiani esenti da ogni
responsabilita' per  danni  derivanti  dalla  esecuzione  dei  lavori
dell'Intervento  tranne  in casi in cui sia stato accertato di comune
accordo  tra  i  due  Governi  che  tali  danni  derivano  da  colpa,
manchevolezza o negligenza da parte di tali impiegati.
     ART. 9 ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA, EMENDAMENTI E SOLUZIONE
                         DELLE CONTROVERSIE
9.1.  Il  presente  Memorandum  e'  stato  redatto  in base all'Art.2
dell'Accordo generale di Cooperazione Tecnica in  vigore  tra  i  due
Governi   ed   esso   mira   a   stabilire  le  loro  responsabilita'
amministrative in relazione all'attuazione dell'"Intervento".
9.2 Il presente Memorandum entrera' in vigore dal momento della firma
ed esso rimarra' valido fino al conseguimento dell'obiettivo  di  cui
all'Art.1.
9.3  Il presente Memorandum puo' essere emendato in qualsiasi momento
tramite uno scambio di lettere.
9.4   Ogni   controversia   relativa   all'interpretazione   o   alla
applicazione del presente Memorandum sara' risolta su base amichevole
mediante consultazione e negoziazioni tra i due Governi.
9.5  Il  presente Memorandum e' stato firmato a Dhaka il 17 Settembre
1991 in in due esemplari in lingua inglese.
Per conto della
Repubblica Italiana
                                          Per conto del Governo della
                                              Repubblica Popolare del
                                                           Bangladesh
                              ANNESSO A
Il Governo della Repubblica Popolare del  Bangladesh  si  impegnera',
nei confronti dell'"Impresa" e dell'"Ingegnere" indicati all'articolo
2.2, a fornire le seguenti esenzioni e agevolazioni/strutture.
1. ESENZIONE DI TASSE ED IMPOSTE
a) L'"Impresa" e l'"Ingegnere" ed i loro sub-appaltatori che non sono
cittadini del Bangladesh, qualora esistano, nonche' il loro personale
non  avente  la  nazionalita'  del  Bangladesh  saranno esonerati dal
fornire i  bilanci  e  la  cartella  dei  proventi  annuali.  Saranno
altresi' esonerati dal pagamento dell'imposta sul reddito.
b)  L'"Impresa" e l'"Ingegnere" ed il loro sub-Appaltatore non avente
la nazionalita' del Bangladesh non dovranno pagare alcuna  imposta  o
tassa  sui  materiali  e  parti  di  ricambio  importate  per  essere
utilizzato sul progetto.  Nessuna  imposta  o  tassa  sara'  riscossa
sull'equipaggiamento   importato   per   il   progetto  su  base  ri-
esportabile. Nessuna garanzia bancaria sara'  rilasciata  per  questi
articoli.
In   particolare  l'"Impresa"  e  l'"Ingegnere"  saranno  esenti  dal
pagamento di:
- Dazi doganali
- Tasse sulla vendita
- Tasse su licenza di importazione
- Soprattassa sullo sviluppo
- Imposta su incremento di reddito
c)   Agli   esperti   espatriati    dipendenti    dall'"Impresa"    e
dall'"Ingegnere"   saranno  concesse  agevolazioni  privilegiate  che
daranno loro il diritto di importare strutture in esenzione  doganale
in  conformita'  con  le  leggi  pertinenti.Ogni  veicolo  o articolo
domestico da essi importato  su  base  riesportabile  sara'  altresi'
esente da dazi doganali.
Un  lasciapassare  doganale  rilasciato dall'Autorita' doganale sara'
loro fornito.
2. Garanzia di Servizio senza spese
a) L'"Impresa"/ sub-appaltatore e l'"Ingegnere"  avranno  accesso  al
sito dei lavori ed avranno diritto a far circolare liberamente i loro
veicoli.
b)  Essi  potranno  ingaggiare  mano  d'opera  locale  nonche' operai
italiani e T.C.N.
c)  L'"Impresa"/  sub-appaltatore  non  avente  la  nazionalita'  del
Bangladesh  e  l'"Ingegnere"  avranno  diritto ad aprire un conto non
convertibile in taka nonche' in dollari USA o sterline  in  qualsiasi
Banca  Commerciale  autorizzata a a trattare valuta estera. La valuta
estera importata in Bangladesh puo' essere  convertita  al  tasso  di
acquisto stabilito dall'Autorita' competente.
d)  Saranno  fornite  all'"Impresa",  a  titolo gratuito, aree per le
attrezzature  elencate  in  appresso  nella  misura  necessaria   per
l'attuazione dei lavori.
    n.3 campi di lavoro              mq.ciascuno 5000
    n.3 cantieri per officina e
        deposito                     mq.ciascuno 5000
    n.3 impianti di frantumazione    mq.ciascuno 7000
    n.3 magazzini per calcestruzzo
        bitume                       mq.ciascuno 14000
e)  Autorizzazione dell'Autorita' interessata delle telecomunicazioni
per l'installazione di telefono e servizi radio AF fino a  60  W  tra
Dhaka ed il sito dei lavori.
f) Saranno poste a disposizione dell'Impresa a titolo gratuito, cave,
sorgenti d'acqua, riserve di materiali naturali presenti in tale zona
statale,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  costruzione  di
terrapieni e per altri  lavori  di  spostamenti  di  terra  lungo  la
strada, e di sabbia all'interno del letto del fiume,
g)  Saranno  posti  a disposizione dell'"Impresa" a titolo gratuito i
materiali ricuperati dalla esistente pavimentazione della  strada  da
riciclare per la nuova pavimentazione.
h)  Saranno  poste  a  disposizione dell'"Ingegnere" per l'"Impresa",
entro 15 giorni dal momento in cui sono richieste, secondo  modalita'
da  specificare,  le  aree  in  cui  i lavori devono essere eseguiti,
esonerando l'"Impresa" da ogni spesa derivante da espropri, movimenti
di sostituzione di linee elettriche e telefoniche e sara' autorizzato
in particolar modo il taglio di  alberi  laddove  esistano,  entro  i
limiti  del  nuovo  tratto di strada, come specificato nel progetto e
lungo tutto il percorso.
                                260.
                        Roma, 1› ottobre 1991
                       Accordo amministrativo
      per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale
      tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela
                   firmata a Roma il 7 giugno 1988
                (Entrata in vigore: 1› ottobre 1991)
                       ACCORDO AMMINISTRATIVO
      PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE
                                 TRA
        LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
                   FIRMATA A ROMA IL 7 GIUGNO 1988
Per  l'applicazione  della  Convenzione  di  sicurezza sociale tra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmata a Roma  il
7  giugno  1988, le Autorita' competenti degli Stati contraenti hanno
concordato il seguente Accordo Amministrativo:
                              TITOLO I
                        Disposizioni generali
                             ARTICOLO I
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo Amministrativo:
1) il termine  "Convenzione"  designa  la  Convenzione  di  sicurezza
sociale  tra  la  Repubblica  italiana e la Repubblica del Venezuela,
firmata a Roma il 7 giugno 1988,
2) il termine "Accordo" designa il presente Accordo Amministrativo;
3) i termini definiti  all'articolo  1  della  Convenzione  hanno  il
medesimo significativo nel presente Accordo.
                             ARTICOLO 2
Le  istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e del
presente Accordo sono:
a) in Italia:
1) l'Istituto Nazionale  della  Previdenza  Sociale  (I.N.P.S.),  per
quanto    riguarda    l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
le relative gestioni speciali per i lavoratori  autonomi  (artigiani,
esercenti  attivita'  commerciali  e  coltivatori  diretti,  coloni e
mezzadri); i regimi di assicurazione  sostitutivi  dell'assicurazione
generale, istituti per particolari categorie di lavoratori dipendenti
e  gestiti  dallo  stesso  I.N.P.S.;  le  prestazioni  economiche  di
malattie e maternita';
2) L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori dello
Spettacolo  (E.N.P.A.L.S.),  per  quanto   riguarda   l'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti dei
lavoratori dello spettacolo;
3) L'Istituto Nazionale di Previdenza  per  i  Dirigenti  di  Aziende
Industriali   (I.N.P.D.A.I.),  per  quanto  riguarda  l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
dirigenti d'azienda;
4)  L'Istituto  Nazionale  di  Previdenza  per i Giornalisti Italiani
(I.N.P.G.I), per quanto  riguarda  l'assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita',   la   vecchiaia   e   i  superstiti  dei  giornalisti
professionisti;
5)  l'Istituto  Nazionale  di  Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  ivi
compresa l'erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari;
6)  le  Unita'  Sanitarie  Locali  (U.S.L.),  per  quanto riguarda le
prestazioni sanitarie in caso di infortunio  sul  lavoro  o  malattia
professionale.
b) In Venezuela:
l'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).
                             ARTICOLO 3
Le  Autorita'  competenti  dei  due  Stati contraenti hanno designato
quali  Organismi  di  collegamento  tra  le  rispettive   Istituzioni
competenti:
a) per l'Italia:
1)  l'Istituto  Nazionale  della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Sede
Centrale -, per quanto riguarda le prestazioni a  carico  dei  regimi
generali  e speciali di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti, nonche'  le  prestazioni  economiche  di  malattia  e
maternita';
2)  l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione Generale -, per  quanto  riguarda  le
prestazioni   in   caso   di   infortunio   sul   lavoro  o  malattia
professionale;
3) il Ministero della Sanita', per  quanto  riguarda  le  prestazioni
sanitarie in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
b) per il Venezuela:
l'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).
                             ARTICOLO 4
1)   Ai   sensi  dell'articolo  5,  paragrafo  2  della  Convenzione,
l'Istituzione competente  dello  Stato  la  cui  legislazione  rimane
applicabile   rilascia,   su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  un
certificato di distacco che attesti che  il  lavoratore  continua  ad
essere  assoggettato  alla  legislazione di tale Stato per il periodo
previsto da detto articolo. Tale certificato costituisce la prova che
nei confronti del lavoratore non trova applicazione  la  legislazione
dell'altro Stato.
2) Il certificato di cui al paragrafo precedente viene rilasciato:
a) in Italia:
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);
b) in Venezuela:
dall'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).
3)   L'Istituzione   che  rilascia  il  certificato  ne  invia  copia
all'Istituzione competente dell'altro Stato.
4) La proroga prevista all'articolo 5, paragrafo 2 della  Convenzione
dovra'  essere  richiesta  dal  datore di lavoro, con il consenso del
lavoratore, prima della scadenza del termine di due anni stabilito in
detto articolo. La  richiesta  dovra'  essere  diretta  all'Autorita'
competente   dello   Stato   nel  cui  territorio  e'  distaccato  il
lavoratore, per il tramite dell'Autorita' competente dello Stato dove
ha sede l'impresa.
5) L'autorizzazione di proroga, concessa ai sensi  del  paragrafo  4,
viene  notificata  al  datore  di  lavoro  e all'Autorita' competente
dell'altro Stato.
6) La richiesta di proroga del distacco e' inviata:
- in Italia:
al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- in Venezuela:
al Ministero del Lavoro.
                              TITOLO II
                             CAPITOLO I
Prestazioni di invalidita', incapacita' parziale, vecchiaia e morte
                             ARTICOLO 5
La  totalizzazione  dei  periodi  di  assicurazione,  in applicazione
dell'articolo 7 della Convenzione,  si  effettua  secondo  le  regole
seguenti:
a)  ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di
uno  Stato  contraente  si  aggiungono  i  periodi  di  assicurazione
compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche
se  questi  periodi siano stati gia' utilizzati per la concessione di
una pensione ai sensi di questa seconda legislazione;
b) in caso di sovrapposizione di periodi  di  assicurazione  compiuti
nei  due  Stati  contraenti,  i  periodi  sovrapposti  sono  presi in
considerazione  una  sola  volta.  Ciascuna  Istituzione  prende   in
considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della
legislazione  che  essa  applica,  escludendo quelli compiuti in base
alla legislazione dell'altro Stato contraente;
c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca  in  cui
taluni  periodi  di assicurazione sono stati compiuti in virtu' della
legislazione di un Stato contraente, si presume che tali periodi  non
si  sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtu' della
legislazione dell'altro Stato contraente.
                             ARTICOLO 6
1) Nei casi in cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 della Convenzione,
l'Istituzione di ciascuno Stato contraente determina l'importo  della
pensione a proprio carico applicando le regole di calcolo nazionale.
2)  Quando tutti o una parte dei periodi di contribuzione compiuti in
Italia devono essere presi in considerazione  per  il  calcolo  della
prestazione, l'Istituzione competente del Venezuela determinera' tale
prestazione come se le contribuzioni relative a detti periodi fossero
state  versate  in ragione del salario medio soggetto a contribuzione
in Venezuela.
                             ARTICOLO 7
1) Le domande di prestazioni di vecchiaia, invalidita' o  incapacita'
parziale  e  ai superstiti, relative ad attivita' lavorativa prestata
in uno o in entrambi gli Stati contraenti, dovranno essere presentate
alla Istituzione competente del luogo di residenza  del  richiedente,
in  conformita'  alla  legislazione  applicata da tale Istituzione. A
tale fine viene istituito un apposito formulario di domanda.
2) Ove il richiedente risieda sul  territorio  di  uno  Stato  terzo,
potra'  rivolgersi alla Istituzione competente dello Stato contraente
di cui e' cittadino o a quella dello Stato contraente  sotto  la  cui
legislazione  egli  o  il  suo  dante  causa e' stato assoggettato da
ultimo.
3) L'istituzione che riceve la domanda, ove  non  sia  competente  ad
istruirla,  la  trasmette tempestivamente con tutta la documentazione
alla Istituzione competente dell'altro Stato.
                             ARTICOLO 8
1)  Ai  fini  della  presentazione  delle  domande  di prestazioni di
vecchiaia, invalidita', incapacita' parziale e ai superstiti previste
dalla Convenzione, le Istituzioni competenti di  entrambi  gli  Stati
adotteranno un apposito formulario di domanda.
2)  In caso di domande di prestazioni di invalidita' o di incapacita'
parziale, le Istituzioni competenti invieranno  una  perizia  medico-
legale  che  dovra'  essere  rilasciata  dai  servizi  sanitari delle
competenti Istituzioni italiane  o  dell'Istituto  Venezuelano  delle
Assicurazioni Sociali.
                             ARTICOLO 9
1) L'Istituzione competente per l'istruttoria della domanda determina
i  diritti  del  richiedente  sulla base dei periodi di assicurazione
accreditati  ai  sensi  della  propria   legislazione   e   trasmette
all'Istituzione  competente dell'altro Stato contraente due copie del
formulario di collegamento contenenti i dati relativi ai  periodi  di
assicurazione  accreditati in base alla propria legislazione e quelli
relativi alle prestazioni accordate.
2) L'Istituzione che riceve il formulario di collegamento, determina,
a sua volta, i diritti spettanti  al  richiedente  in  base  ai  soli
periodi  di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione che
essa  applica,  ovvero  quelli  derivanti  dalla  totalizzazione  dei
periodi  di  assicurazione accreditati ai sensi delle legislazioni di
entrambi gli Stati contraenti.
Trasmette,  quindi,  all'Istituzione  competente   dell'altro   Stato
contraente una copia del formulario di collegamento, completato con i
dati relativi ai periodi di assicurazione accreditati in virtu' della
legislazione  che essa applica e con quelli relativi alle prestazioni
accordate.
3) L'Istituzione cui era stata presentata  la  domanda,  ricevuta  in
restituzione una copia del formulario di collegamento, se non ha gia'
accordato  una  prestazione definitiva, determina i diritti derivanti
dalla totalizzazione dei  periodi  di  assicurazione  accreditati  ai
sensi della legislazione dei due Stati contraenti.
Invia,  quindi,  copia  della  decisione  adottata  alla  Istituzione
competente dell'altro Stato contraente.
4)  Ciascuna  Istituzione  competente  notifica   direttamente   agli
interessati  le decisioni adottate, precisando i mezzi e i termini di
ricorso e gli Organismi competenti a riceverli.
5) I dati personali forniti dal richiedente nel formulario di domanda
sono autenticati dall'Istituzione che riceve la domanda.
La  trasmissione  dei  formulari  con  i  dati  autenticati  dispensa
l'Istituzione   interessata   dall'invio   dei   documenti  originali
all'Istituzione dell'altro Stato contraente. L'Istituzione  ricevente
potra' richiedere l'invio di qualsiasi documento.
                             ARTICOLO 10
Per  l'ammissione all'assicurazione volontaria ai sensi dell'articolo
9   della   Convenzione,   l'interessato   presenta   all'Istituzione
competente dello Stato contraente ove intende effettuare i versamenti
un  attestato  dell'Istituzione  competente  dell'altro  Stato da cui
risultino i periodi accreditati in base alla propria legislazione.
Se l'assicurato non presenta l'attestato,  l'Istituzione  interessata
lo richiede all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
                             CAPITOLO II
           Prestazioni economiche di malattia e maternita'
                             ARTICOLO 11
L'Istituzione  competente  di  uno  Stato  contraente,  ove debba far
ricorso  alla  totalizzazione  dei  periodi   di   assicurazione   in
applicazione  dell'articolo  10 della Convenzione, si rivolgera' alla
Istituzione  competente  dell'altro   Stato   contraente   la   quale
rilascera'  un  attestato  dei  periodi  di assicurazione accreditati
all'interessato ai sensi della legislazione che essa applica.
                            CAPITOLO III
            Infortuni sul lavoro e malattie professionali
                             ARTICOLO 12
1) Per beneficiare delle prestazioni di  cui  all'articolo  11  della
Convenzione, il lavoratore deve presentare all'Istituzione competente
del  luogo  di  soggiorno  temporaneo o di residenza un attestato dal
quale   risulti   il    diritto    alle    prestazioni,    rilasciato
dall'Istituzione dello Stato la cui legislazione si applica.
Se  il lavoratore non presenta l'attestato, l'Istituzione interessata
lo richiede all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
2) Le prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 11,  paragrafo  2,
della Convenzione sono le seguenti:
in Italia:
a) cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali
e riabilitative;
b)  cure idrofangotermali e climatiche e relative spese alberghiere e
di viaggio;
c) assistenza protesica e presidi vari;
d) prestazioni integrative;
in Venezuela:
a) cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali
e riabilitative;
b) protesi dentarie in caso di infortunio.
                             ARTICOLO 13
L'attestato previsto al  precedente  articolo  12,  paragrafo  1,  e'
rilasciato:
- in Italia:
dalla  Unita'  Sanitaria Locale (U.S.L.) competente per territorio e,
in taluni casi, dal Ministero della Sanita';
- in Venezuela:
dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).
                             ARTICOLO 14
1) La richiesta di prestazioni per malattie professionali puo' essere
diretta sia all'Istituzione  competente  dello  Stato  sotto  la  cui
legislazione  il  lavoratore  e'  stato  da  ultimo esposto a rischio
specifico,  sia  alla   Istituzione   competente   dell'altro   Stato
contraente;  in  questo  secondo  caso,  l'Istituzione  trasmette  la
richiesta all'Istituzione competente del primo Stato, informandone il
richiedente. La richiesta di prestazioni dovra' essere presentata con
un apposito formulario.
2) L'Istituzione che esamina la domanda, se  constata  che  non  sono
soddisfatte  le  condizioni  per il diritto alle prestazioni previste
dalla legislazione che essa applica, procede come segue:
a) trasmette all'Istituzione dell'altro Stato la domanda,  unitamente
ai rapporti degli accertamenti medici effettuati e ad una copia della
decisione di rigetto adottata;
b)  notifica  tale  decisione all'interessato, indicando i motivi del
rigetto, i mezzi e i termini di ricorso e  la  data  di  trasmissione
degli atti all'Istituzione dell'altro Stato contraente.
                             TITOLO III
                    Disposizioni diverse e finali
                             ARTICOLO 15
I  formulari,  le  attestazioni,  le  certificazioni e gli altri atti
necessari all'applicazione della Convenzione saranno concordati dalle
Autorita' competenti dei due Stati contraenti.
                             ARTICOLO 16
I beneficiari di prestazioni accordate in  virtu'  della  Convenzione
sono  tenuti  a  fornire  alle Istituzioni competenti le informazioni
richieste, nonche' a comunicare ogni variazione della loro situazione
personale o familiare che modifichi o possa modificare  totalmente  o
parzialmente il diritto alle prestazioni di cui fruiscono.
                             ARTICOLO 17
Ai  fini  dell'applicazione  della  Convenzione,  le  Autorita'  e le
Istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere
direttamente tra loro e con ogni  persona,  senza  pregiudizio  delle
funzioni attribuite agli Organismi di collegamento.
                             ARTICOLO 18
Le  Autorita'  diplomatiche  e consolari di ciascuno Stato contraente
possono, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore  nello
Stato  di  residenza,  rivolgersi  alle  Autorita' o alle Istituzioni
competenti di questo Stato per ottenere ogni utile  informazione  per
la tutela degli interessi delle persone che rappresentano.
                             ARTICOLO 19
Ai   fini   dell'applicazione  dell'articolo  21  della  Convenzione,
l'Istituzione che riceve  un'istanza,  una  domanda,  o  un  ricorso,
attesta a margine di tali atti l'avvenuta verifica secondo le proprie
procedure  interne,  apponendo  comunque  il  timbro  con  la data di
ricezione degli atti stessi.
                             ARTICOLO 20
Le spese sostenute per gli esami medico-legali previsti dall'articolo
22 della Convenzione  saranno  a  carico  della  Istituzione  che  li
effettua.  Tuttavia,  le  Autorita'  competenti  potranno,  di comune
accordo, prevedere il rimborso di alcune spese.
                             ARTICOLO 21
L'Istituzione competente  di  ciascuno  Stato  paghera'  la  pensione
derivante  dalla totalizzazione dei periodi di contribuzione compiuti
in  entrambi  gli  Stati  contraenti.  Tuttavia,  in  fase  di  prima
liquidazione,  potra'  pagare  un  anticipo  di  pensione  di importo
superiore al dovuto. In tal caso, potra'  richiedere  all'Istituzione
competente  dell'altro  Stato  di trattenere e trasferire la parte di
pensione eventualmente dovuta da essa al beneficiario,  a  titolo  di
arretrati.
L'Istituzione  competente  del  primo  Stato  soddisfera'  il proprio
credito sulla somma trasferita e versera' all'interessato l'eventuale
saldo.
                             ARTICOLO 22
Il  presente  Accordo  entra  in  vigore  alla  stessa   data   delle
Convenzione  e  avra'  termine alla data in cui la Convenzione stessa
cessera' di essere in vigore.
Fatto  a Roma il 1› ottobre del 1991 in due esemplari, ciascuno nella
lingua italiana e spagnola facendo entrambi i testi ugualmente fede.
Per il Governo della                         Per il Governo della
Repubblica Italiana                      Repubblica del Venezuela
(firma illeggibile)                           (firma illeggibile)
     Ivo Butini                             Jesus Ruben Rodriguez
Sottosegretario di Stato                      Ministro del Lavoro
agli Affari Esteri
                                261.
                       Jakarta, 4 ottobre 1991
    Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
 ed il Governo della Repubblica Indonesiana relativo ad un programma
   per migliorare l'efficienza e l'affidabilita' dell'impianto di
    energia termale PLN mediante l'ammodernamento del laboratorio
                          centrale del PLN
                 (Entrata in vigore: 4 ottobre 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
         MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
   INDONESIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVA AD
     UN PROGRAMMA PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'AFFIDABILITA'
   DELL'IMPIANTO DI ENERGIA TERMALE PNL MEDIANTE L'AMMODERANAMENTO
                  DEL LABORATORIO CENTRALE DEL PLN.
Il   Governo   della  Repubblica  Indonesiana  ed  il  Governo  della
Repubblica  italiano  nel  quadro  della'Accordo  di  Base   per   la
Cooperazione  Scientifica  e  Tecnica  firmato  a Roma il 24 Novembre
1972, desiderosi di rafforzare i vincoli esistenti di amicizia  e  di
reciproca  comprensione  e  consapevoli  dell'importanza  del settore
energetico ai fini dello sviluppo economico e sociale, convengono  di
stipulare  il  presente Memorandunm per l'attuazione del programma di
ammodernamento del Laboratorio Centrale del PLN.
                             Articolo 1
                       OBIETTIVI DEL PROGETTO
Scopo del progetto e' di migliorare  l'efficienza  e  l'affidabilita'
dell'impianto  di  energia  termale  del  PLN fornendo l'attrezzatura
necessaria per completare il laboratorio centrale del PLN nonche' una
formazione professionale pertinente di tecnici indonesiani per il suo
uso appropriato.
                             Articolo 2
                          ENTI RESPONSABILI
2.1 Il Governo della Repubblica d'Indonesia nomina LA PERUSAHAAN UMUM
LISTRIK NEGARA (PLN) come Ente responsabile per l'attuazione dei suoi
obblighi in base al presente Memorandum.
2.2 Il Governo della Repubblica Italiana nomina la CISE  S.p.a.  come
Ente  responsabile  per  l'attuazione  dei  suoi  obblighi in base al
presente Memorandum.
                             Articolo 3
                    IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo della Repubblica Italiana in conformita' con le leggi ed i
regolamenti prevalenti fornira' i seguenti contributi:
3. Fornira'  su  base  CIF  Giacarta  le  attrezzature  previste  nel
progetto.
3. Porra' a disposizione esperti italiani:
-   per   assistere   i   tecnici  PLN  durante  la  loro  formazione
professionale in Italia per un totale di 12,5 uomo/mese;
-  per  elaborare  i  contenuti  della  formazione  professionale  in
Indonesia, per un totale di 0.5 uomo/mese;
- per stabilire in Indonesia le specifiche teniche delle attrezzature
nonche' la loro disposizione, per una durata totale di 1.5 uomo/mese;
-   per   supervisionare   le   operazioni   di   commissionamento  e
l'installazione delle attrezzature in Indonesia, per un totale  di  3
uomo/mese;
- per fornire assistenza all'avvio delle attivita' del laboratorio in
Indonesia, per un totale di 4 uomo/mese in Indonesia;
-  per assistere le operazioni di laboratorio in Indonesia durante il
primo anno per un totale di 2  uomo/mese  ma  con  un  massimo  di  8
visite;
- per coordinare le attivita' di progetto in Indonesia per una totale
di 1.5 uomo/mese;
3.3  Fornira'  formazione  professionale  in  Italia per il personale
indonesiano, comprese le spese  di  viaggio  internazionale,  nonche'
vitto e alloggio per un totale di 80 uomo/settimana.
                             Articolo 4
                   IMPEGNI DEL GOVERNO INDONESIANO
Il  Governo della Repubblica Indonesiana, in conformita' con le leggi
e regolamenti prevalenti, dara' i seguenti contributi:
4.1 Fornira' spazi di laboratorio appropriati ed  attrezzati  per  un
funzionamento corretto del laboratorio.
4.2  Prendera'  a  carico  i  salari  del  personale  Indonesiano che
partecipa alle attivita' in Italia ed in Indonesia.
4.3 Fornira' assistenza per quanto riguarda i trasporti degli esperti
CISE in Indonesia.
4.4 Fornira' zone per ufficio, servizi di  segreteria  e  servizi  di
comunicazione per l'uso ufficiale della CISE in Indonesia.
4.5  Accordera'  il nulla-osta per quanto riguarda lo sdoganamento in
Indonesia  delle  attrezzature  importate  e  per  l'importazione   e
riesportazione degli strumenti necessari alle attivita' degli esperti
CISE in Indonesia.
4.6  Fornira'  servizi  per  trasloco, macchine di sollevamento, mano
d'opera specializzata e non per l'installazione  delle  attrezzature,
compreso ogni servizio necessario per le attrezzature.
4.7  Esenzione  fiscale da ogni tassa ed imposta eventualmente dovuta
in Indonesia.
4.8 Assicurazione sanitaria e contro gli infortuni per i  tirocinanti
PLN in Italia
                             Articolo 5
                   STATUTO DEGLI ESPERTI ITALIANI
Il  disposto  dell'Articolo 5 dell'Accordo del 24 Novembre 1972 sara'
applicabile agli esperti Italiani nell'ambito del  presente  Memoran-
dum.
In  tutti  i casi, il Governo della Repubblica Indonesiana si impegna
affinche'  gli  esperti  italiani  che  lavorano  in  Indonesia  alla
realizzazione  del  progetto usufruiscano di agevolazioni e privilegi
non meno favorevoli di quelli concessi agli esperti  di  paesi  terzi
che lavorano ed operano in programmi di cooperazione tecnica.
                             Articolo 6
                          ENTRATA IN VIGORE
6.1  Il  presente  Memorandum  entrera' in vigore alla data della sua
firma e scadra' al completamento del  progetto  oppure  in  qualsiasi
data reciprocamente concordata da entrambe i Governi.
6.2 Il presente Memorandum, stipulato in conformita' con l'Accordo di
Cooperazione  Tecnica  e  Finanziaria tra il Governo della Repubblica
Italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica  d'Indonesia  firmato  a
Giacarta  il  25  Ottobre 1990, mira a a stabilire le responsabilita'
amministrative  di entrambi i Governi in relazione alla realizzazione
del  presente  progetto,  nel  quadro   del   predetto   Accordo   di
Cooperazione Tecnica tra i due Governi.
                                262.
                        Roma, 25 ottobre 1991
         Accordo di fondo fiduciario tra il Governo Italiano
                 e l'Istituto italo-latino americano
                (Entrata in vigore: 25 ottobre 1991)
                               ACCORDO
                                 TRA
                         IL GOVERNO ITALIANO
                                  E
                  L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
concernente  la  realizzazione  del  programma:  "Piano Pilota per lo
sfruttamento delle energie non convenzionali e per lo sviluppo  delle
tecnologie   locali   necessarie  alla  realizzazione  di  mini-micro
centrali idroelettriche in Peru'".
Il  Governo  della  Repubblica  Italiana,  d'ora  innanzi  denominato
Governo  Italiano,  rappresentato  dal Ministero degli Affari Esteri,
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, da una parte, e
l'Istituto  Italo  -  Latino  Americano,  d'ora  innanzi   denominato
I.I.L.A.,  dall'altra,  si  impegnano  a  collaborare  in vista della
realizzazione di un progetto per un "Piano Pilota per lo sfruttamento
delle energie non convenzionali e per lo  sviluppo  delle  tecnologie
locali   necessarie   alla   realizzazione   di  mini-micro  centrali
idroelettriche", secondo il documento DOC IILA-SC/21 (Allegato 2  del
"Convenio Ba'sico").
Le   due   parti  in  causa  essendosi  reciprocamente  consultate  e
dichiarando che onoreranno gli obblighi che implica  l'esecuzione  di
questo progetto in uno spirito di cooperazione amichevole, convengono
quanto segue:
Articolo I
Lo  scopo  del progetto, di cui la descrizione dettagliata figura nel
DOC. IILA-SC/21 allegato al "Convenio Basico", e' la realizzazione di
un Piano Pilota di Elettrificazione Rurale e l'installazione  di  due
mini-centrali idroelettriche dimostrative.
Articolo II
Prestazioni italiane
II.1.  In  vista della realizzazione del progetto il Governo Italiano
versera' all'I.I.L.A. la somma di  $USA  1.362.400  che  servira'  al
finanziamento  (in conformita' al bilancio che figura nelle tabelle 1
e 2 del DOC.IILA-SC/21 - Allegato 2 del "Convenio Basico") delle voci
elencate al punto 3.3.1 di tale documento.
II.2. Il contributo del Governo Italiano sara' limitato all'ammontare
sopra indicato ovvero $USA 1.362.400. Qualora nel corso del  progetto
si  verifichi un aumento dei costi superiore al preventivo effettuato
nel bilancio del progetto  stesso,  verra'  esaminata  congiuntamente
dall'I.I.L.A.  e  dal  Governo  Italiano  la possibilita' di ampliare
l'ammontare del finanziamento.
II.3. Qualsiasi  cifra  non  spesa  al  completamento  del  progetto,
derivante  da  un'eventuale  diminuzione degli oneri previsti o da un
variato tasso di cambio fra le valute  ed  altre,  ivi  compresi  gli
interessi   maturati,   dovra'  essere  restituita  oppure  tenuta  a
disposizione  della  Direzione  Generale  per  la  Cooperazione  allo
Sviluppo per la sua utlizzazione nello stesso od in  altri  programmi
congiunti.
Articolo III
Versamenti
Il  contributo  di  $USA 1.362.400 diviso in due rate, delle quali la
seconda da pagare all'atto della presentazione  del  primo  stato  di
avanzamento  annuale  dei  lavori  e  del rendiconto relativo, verra'
versato all'I.I.L.A. secondo  modalita'  da  stabilirsi  in  apposito
scambio di lettere.
Articolo IV
Da parte sua l'I.I.L.A. si impegna a:
IV.1.   Informare   ufficialmente  i  Governi  latinoamericani  della
partecipazione finanziaria del Governo  Italiano  alla  realizzazione
del progetto.
IV.2.   Realizzare  il  progetto  in  conformita'  al  DOC.IILA-SC/21
(Allegato 2 del "Convenio Basico") affidandolo per la  parte  di  sua
competenza  alla  Societa'  HYDRO  Co.  Engineering  di  Genova, come
risulta dal suddetto documento  tecnico,  approvato  dalla  Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri d'Italia.
IV.3.  Concordare  con  il  Governo Italiano ogni modifica importante
relativa all'esecuzione del progetto e che ne varii sostanzialmente i
contenuti.
IV.4.  Assicurare  l'amministrazione  e  la  contabilita'  dei  fondi
forniti dal Governo Italiano per la realizzazione del progetto.
IV.5. Inviare al Governo Italiano alla fine di ogni anno finanziario,
cosi'  come  alla  fine  del progetto, i rendiconti in due esemplari,
delle spese relative al progetto.
Si conviene altresi' che:
IV.6. In qualsiasi momento e per tutta la durata del presente Accordo
il Governo Italiano e l'I.I.L.A. potranno decidere di comune  accordo
di  divergere  dal  piano  di lavoro o dal bilancio del progetto e di
praticare le modifiche necessarie al piano operativo, a condizione di
rispettarne  gli  obiettivi  e  di  rimanere  nei  limiti  dei  fondi
disponibili. Qualora se ne ravvisasse la necessita', le modalita' dei
versamenti  di  cui  all'articolo  III  sopra  menzionato  potrebbero
ugualmente essere riviste.
Il Governo Italiano manterra' comunque facolta' di inviare nel  Paese
beneficiario,  entro  quattro  mesi dalla firma del presente Accordo,
missioni tecniche intese ad accertare la sussistenza delle condizioni
e dei presupposti di una ottimale realizzazione  del  progetto  quali
previsti nel DOC.IILA-SC/21 (Allegato 2 del "Convenio Basico").
IV.7.  Per ciascuna fornitura l'I.I.L.A. definira', con l'ausilio dei
suoi consulenti tecnici specifici, le caratteristiche tecniche  e  le
modalita'  di  fornitura ed assistenza che dovranno essere rispettate
dai fornitori. Qualora le caratteristiche della fornitura siano  tali
da  non  permettere  l'individuazione in modo esaustivo dei possibili
fornitori,  sara'  compito  dell'I.I.L.A.,  con  l'ausilio  dei  suoi
consulenti tecnici specifici, di istruire i documenti tecnici di gara
e bandirne i termini secondo le modalita' ed i tempi che esso ritenga
piu' opportuni.
Nel   caso   che   tali  forniture  non  comportino  oneri  di  spesa
particolarmente significativi ed  i  tempi  di  acquisizione  debbano
essere  contenuti  al  fine  del  proseguimento del progetto, saranno
richieste  direttamente  tre   offerte   ad   altrettanti   fornitori
conosciuti,  sulla base della loro solidita' e riconosciuta serieta',
e della loro piu' opportuna posizione geografica rispetto al luogo di
utilizzazione delle merci o servizi da essi forniti.
Per tutti i casi in cui, data la specificita'  delle  forniture  sia-
possibile  individuare  in  modo  esaustivo  l'elenco  dei fornitori,
verra' fatta ad essi richiesta diretta di offerta che sara'  vagliata
successivamente dall'I.I.L.A.
In  ogni  caso  l'I.I.L.A., con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici
specifici,  provvedera'  a  stabilire  una   graduatoria,   in   base
all'importo  economico di ciascuna offerta ed alla rispondenza con le
specifiche tecniche indicate ed eventualmente  verificate  presso  il
fornitore.
Articolo V
Altri  impegni  dell'I.I.L.A.: informazioni al Governo Italiano ed ai
Paesi membri.
V.1. L'I.I.L.A. trasmettera' dei rapporti semestrali sullo  stato  di
avanzamento del progetto.
V.2.  Al termine del programma di cui si tratta nel presente Accordo,
l'I.I.L.A. trasmettera' al Governo Italiano ed  ai  Paesi  membri  un
rapporto  finale  sulla sua realizzazione, comprendendo eventualmente
anche i risultati di una missione di verifica operativa del progetto.
V.3. L'I.I.L.A. informera'  il  Governo  Italiano  di  ogni  riunione
ufficiale   che   avra'   luogo   nella   sede  dell'I.I.L.A.  con  i
rappresentanti dell'Istituzione  tecnica  (ELECTROPERU)  del  Governo
beneficiario  concernente  la  realizzazione  ed il finanziamento del
progetto.
V.4. L'I.I.L.A. portera' a conoscenza del Governo Italiano ogni fatto
o decisione importante riguardante il progetto.
Articolo VI
Validita' - Clausole addizionali
Il presente Accordo  entra  in  vigore  al  momento  della  firma  di
entrambe  le  parti  ed  ha  una durata pari al periodo necessario al
completamento del programma.
Esso puo' essere denunciato mediante notifica scritta  di  una  delle
parti  all'altra  con  un preavviso di dodici mesi. In questo caso un
elenco delle spese sostenute sara' sottoposto  al  Governo  Italiano.
L'ammontare  versato  in  piu' verra' rimborsato su un conto indicato
dal Governo Italiano.
Se le spese effettive fossero superiori agli ammontari  gia'  versati
dal  Governo  Italiano,  la  differenza  sara' trasmessa dallo stesso
all'IILA.
Ogni clausola addizionale al presente Accordo  sara'  oggetto  di  un
semplice  scambio  di  corrispondenza  tra  le parti, e dovra' essere
approvata dalle stesse prima di essere allegata come parte integrante
del presente Accordo.
Fatto a Roma, in due esemplari in  lingua  italiana,  il  venticinque
ottobre millenovecentonovantuno.
Firma illeggibile                         Firma illeggibile
 Per il GOVERNO ITALIANO                    Per l'I.I.L.A.