ALLEGATO OGGETTO: Piano territoriale paesistico "area Piccolomini" in Roma, via Aurelia Antica. LA SEZIONE Vista la nota n. 6619 dell'11 luglio 1990 con la quale il settore per la tutela ambientale dell'assessorato regionale all'urbanistica ha trasmesso la relazione istruttoria e la proposta di parere in merito al piano territoriale paesistico "area Piccolomini" in Roma, via Aurelia Antica; Vista la relazione istruttoria e la proposta di parere suddetti nonche' gli atti ed elaborati relativi al piano in questione; Udita la commissione relatrice nominata con atto dal presidente della sezione; Premesso: che la giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 2284 in data 28 aprile 1987, resa esecutiva dalla Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale come da verbale in data 9 settembre 1987, ha adottato il piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale denominato "ex Piccolomini e Monti di Creta" in comune di Roma; che in ottemperanza al deliberato della giunta regionale sopracitato, il piano territoriale paesistico della "area Piccolomini", costituito dai seguenti elaborati: (Omissis), e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Roma ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il periodo di tre mesi decorrente dal 28 settembre 1987 e con scadenza al 26 dicembre 1987, come certificato dal comune con l'attestazione apposta in calce agli elaborati pubblicati e con la nota del segretario generale n. 190/87/U.M. del 26 gennaio 1988; (Omissis); che dagli elaborati esaminati si e' rilevato che il piano territoriale paesistico in esame interessa un'area delimitata a sud dalla via Aurelia Antica, a nord dalla via Gregorio VII, ad est da via delle Fornaci e ad ovest dalla via S. Damaso e S. Lucio (angolo via Piccolomini); che tale area e' ricompresa nell'ambito delle ville storiche dell'Aurelia Antica indicato nell'elaborato n. 2 del piano territoriale paesistico; che le aree ricadenti nel perimetro del piano territoriale paesistico risultano vincolate ai sensi della legge n. 1497/39 citata in virtu' di provvedimenti emanati in tempi successivi relativamente ai due comprensori denominati "area ex Piccolomini" e "area Monti di Creta" che ne costituiscono, senza soluzione di continuita', l'intera estensione come rappresentato sugli elaborati grafici numeri 5A e 5B; che, in particolare, il comprensorio "area Piccolomini" e' stato assoggettato al suddetto vincolo con i decreti ministeriali 6 giugno 1955 e 1 giugno 1963, mentre l'area "Monti di Creta" e' stata vincolata come da verbali in data 18 novembre 1986 della commissione provinciale di cui all'art. 2 della stessa legge n. 1497/39, quale ampliamento del contiguo comprensorio ex Piccolomini in quanto presenta le sue stesse caratteristiche e continuita' paesistica; che i verbali sopracitati sono stati pubblicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della menzionata n. 1497/39 per cui il vincolo da essi previsto dispiega attualmente la propria efficacia; che all'interno del comprensorio sono state, quindi, localizzate le caratteristiche ambientali e paesistiche da tutelare attraverso l'individuazione di visuali panoramiche, zone di interesse storico e naturalistico, zone alberate, ville e giardini, come rappresentato con apposita simbologia sull'elaborato n. 9; che sulla base delle suddette individuazioni, sono state stabilite le seguenti classi di tutela: Tutela assoluta: relativamente ad aree di rilevante valore storico ambientale; Tutela paesaggistica e panoramica: finalizzata al recupero ambientale e vegetazionale di aree di particolare interesse paesistico ed alla valorizzazione delle visuali panoramiche esistenti; Tutela limitata: relativa ad aree site ai margini delle precedenti, per le quali le finalita' della tutela tendono alla conservazione della situazione edilizia esistente; Tutela orientata: per aree contermini alle precedenti, caratterizzate da una specificita' di funzioni correlate alle attrezzature di servizi pubblici su di esse insistenti; che le classi sopra indicate sono state attribuite ad ambiti territoriali distinti in progetto (tav. n. 11B) con le lettere A (tutela assoluta), B (tutela paesistica e panoramica), C (tutela limitata), D e E (tutela orientata) per ciascuno dei quali viene dettata una specifica normativa di tutela che prescrive: per l'ambito territoriale A, che si indentifica con i comprensori di pertinenza delle ville Abamelek e Floridi/Blanc destinati nel vigente piano regolatore generale a parco privato vincolato e ricomprende i resti dell'acquedotto Paolo, l'inibizione di qualsiasi alterazione dello stato di fatto e delle caratteristiche vegetazionali, consentendo solo "restauri scientifici" di tipo conservativo degli edifici esistenti e l'esecuzione di opere tese alla valorizzazione dei beni archeologici ad iniziativa o per conto della competente soprintendenza archeologica; per l'ambito territoriale B, che comprende le aree denominate "ex Piccolomini", tra le due ville storiche sopracitate, e "Monti di Creta" contigua alla prima senza soluzione di continuita', il divieto di ogni trasformazione dello stato dei luoghi che sia diretta alla costituzione di insediamenti residenziali e/o di servizi nonche' all'apertura di nuove strade che consentano l'accesso di mezzi a motore. La stessa norma vieta qualsiasi tipo di costruzione fatta eccezione per il recupero delle opere esistenti che siano finalizzate ad accogliere i servizi necessari per il godimento delle caratteristiche paesisitche e panoramiche dei luoghi e dei valori estetici e architettonici di manufatti esistenti. A tal fine, la norma consente la creazione di percorsi pedonali, il restauro conservativo di un edificio storico del quale vengono precisati i riferimenti catastali, o la ristrutturazione di manufatti esistenti senza modificazione alcuna della originaria sagoma. Quest'ultima disposizione riguarda anche il manufatto esistente al rustico gia' realizzato per la costruzione dell'attrezzatura alberghiera alla quale si e' sopra fatto cenno. Per esso la norma prevede la possibilita' di una utilizzazione a belvedere e la creazione, nelle parti sottostanti, di autorimesse, servizi igienici, servizi di ristoro e di sosta, spazi per ricreazione ed attivita' culturali. Gli interventi consentiti dovranno essere ricompresi in un progetto esecutivo unitario esteso all'intero ambito e che dovra' prevedere anche il recupero vegetazionale delle parti alterate, nonche' la ricostituzione dei piani di campagna compromessi da precedenti opere di sbancamento. La norma, infine, ammette la possibilita' di realizzare un accesso all'ambito in qustione in terra battuta secondo un tracciato, individuato sul grafico n. 11B con apposita simbologia, che dalle vie S. Lucio/via Piccolomini costeggia il confine del piano territoriale paesistico e del parco di villa Floridi e termina in corrispondenza del manufatto che dovrebbe ospitare i servizi ai quali si e' sopra fatto cenno; per l'ambito territoriale C, caratterizzato da una diffusa edificazione (zona D - completamento - nel vigente piano regolatore generale) la conservazione delle volumetrie esistenti con le possibilita' di demolizioni e ricostruzioni di singoli edifici entro l'ingombro planovolumetrico originario; per l'ambito territoriale D, ubicato in adiacenza ad attrezzature scolastiche esistenti, il divieto di ogni compromissione delle aree attualmente libere salva la possibilita' di realizzare impianti sportivi all'aperto con opere accessorie di altezza non superiore a m 3,50. La norma consente, inoltre, interventi finalizzati alla conservazione di una fornace preesistente ed alla valorizzazione delle caratteristiche e dei valori storico- architettonici dei manufatti che ne costituiscono il complesso strutturale; per l'ambito territoriale E, anch'esso in zona di tutela orientata come il precedente ma comprendente unicamente aree destinate a parcheggi pubblici e viabilita', la norma non detta prescrizioni specifiche e rinvia al momento dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/39 su progetti di sistemazione riguardanti detto ambito la definizione di eventuali limiti attuativi; (Omissis); che la soprintendenza archeologica di Roma, con la nota n. 6857 del 22 maggio 1990 ha richiesto l'introduzione di una fascia di rispetto a tutela assoluta di almeno 100 m lungo la via Aurelia Antica a tutela del percorso della strada stessa e dell'acquedotto Paolo; che oltre alle osservazioni presentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 1497/39 ed alla citata richiesta della soprintendenza archeologica di Roma, e' pervenuta alla regione Lazio - assessorato urbanistica, la nota n. 02042 del 26 febbraio 1990 e n. 68016 del 24 luglio 1990 con la quale il Ministero degli esteri ha trasmesso copia del testo all'accordo sullo scambio delle proprieta' immobiliari e sulle costruzioni ad uso diplomatico a Mosca ed a Roma che interessa la sede diplomatica dell'Unione Sovietica presso la Repubblica italiana ubicata all'interno della villa Abamelek; Considerato: che da quanto risulta in atti l'istruttoria del piano territoriale paesistico "area Piccolomini" e' stata svolta dal funzionario all'uopo incaricato al fine di accertare la corrispondenza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari delle procedure di formazione e pubblicazione del medesimo piano territoriale paesistico ed alla sua articolazione vincolistica anche sulla base degi elementi conoscitivi deducibili dalle osservazioni presentate; che dalle verifiche, svolte nella stessa sede istruttoria, documentate con i relativi atti esibiti, sono risultati: 1) la corrispondenza del numero d'ordine e del titolo degli elaborati che del piano territoriale paesistico costituiscono parte integrante con l'elencazione degli stessi riportata nella deliberazione di adozione del piano; 2) la conformita' alle disposizioni di cui alla legge n. 1497/39 della procedura di deposito e pubblicazione dell'adottato piano territoriale paesistico presso gli uffici del comune di Roma; 3) l'attestazione da parte del comune di Roma dell'avvenuta pubblicazione riportata sugli atti ed elaborati del piano e certificata con la nota citata nelle premesse; 4) l'avvenuta pubblicazione della deliberazione di adozione n. 2284/87 sul supplemento ordinario n. 1 del 3 novembre 1987 del Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1987; l'assenza sulle aree in questione di gravami di uso civico giusta l'attestazione rilasciata dal competente assessore regionale con la nota n. 2475/88/123 del 20 giugno 1990; considerato che i contenuti del piano territoriale paesistico esaminato corrispondono alle disposizioni di cui all'art. 23 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 - Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1457 sulla progettazione delle bellezze naturali in base alle quali i piani territoriali paesistici hanno il fine di stabilire: le zone di rispetto; il rapporto tra le aree libere e le aree fabbricabili; le norme per i diversi tipi di costruzioni; la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati; le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora; che lo stato dei luoghi ricadenti nel piano territoriale paesistico evidenziato sulla cartografia progettuale e' effettivamente caratterizzato dalla presenza di elementi morfologico- vegetazionali e panoramici che determinano un quadro di rilevante valore paesaggistico; che, per conseguenza deve ritenersi correlata alle esigenze di tutela emerse, la relativa normativa con la suddivisione del comprensorio in quattro classi di tutela con regime vincolistico decrescente dalla tutela assoluta, alla paesistica e panoramica, a quella limitata ed alla tutela orientata; che il regime prescrittivo dettato dalla normativa del piano, appare adeguato alla duplice esigenza della salvaguardia degli ambiti delle ville storiche presenti nel comprensorio pianificato soggetti a tutela assoluta con prescrizioni compatibili anche con le previsioni di piano regolatore generale (zona G1 - parco privato vincolato), e del recupero ambientale delle aree ad essi contermini in uno con la valorizzazione delle notevoli valenze panoramiche dei luoghi; che a quest'ultimo fine, in particolare, e' da ritenersi appropriata la classificazione a zona di tutela paesistica e panoramica con le relative norme di tutela, delle aree comprese tra le pertinenze delle ville citate, da via Aurelia Antica a via Gregorio VII, aree caratterizzate oltre che da pregevoli preesistenze morfologico-vegetazionali estese fino all'interno dei parchi limitrofi, anche dalla presenza di visuali di media e grande profondita' nelle direzioni della Basilica di S. Pietro e delle citate bellezze naturali; che le descritte particolarita' paesistiche dei luoghi e l'esigenza della loro tutela si pongono senza dubbio alcuno in posizione di assoluta prevalenza nell'interesse pubblico, rispetto alle previsioni urbanistiche relative ad alcune delle aree in questione (zona M2) per cui l'ablazione di tali previsioni di piano regolatore generale che consegue, di fatto, alle prescrizioni normative di tutela dettate dal piano territoriale paesistico, va senz'altro considerata compatibile con i contenuti del piano territoriale paesistico medesimo stabiliti dalla legge; che pure corrispondente alle disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali, deve ritenersi la possibilita' di una utilizzazione del manufatto realizzato al rustico, esistente nella stessa zona di tutela paesistica e panoramica, ammessa dalle norme per la creazione di un belvedere accessibile al pubblico e, nelle parti sottostanti alla piastra di copertura, di servizi ed attivita' correlati a tale accessibilita' che appare finalizzata al godimento dei punti di vista panoramici; che nulla si ha da osservare in merito alla classificazione in zona di tutela limitata e in zona di tutela orientata e ralativa normativa, attribuite ad aree gia' edificate e dotate di opere di urbanizzazione (tutela limitata - ambito territoriale C) ubicate a stretto contatto visuale con le caratteristiche ambientali del parco di Villa Abamelek e ad aree aventi destinazioni aventi a zona D (completamento) e a zona M3 di piano regolatore generale, in parte edificate ma con presenze di valore storico ed architettonico rappresentate dai manufatti costituenti il complesso di una vecchia fornace di laterizi (tutela orientata - ambito territoriale D), queste ultime intersecate dal tracciato ideale della visuale in direzione della Basilica di S. Pietro; che appare condividibile anche la classificazione in zona di tutela orientata dell'ambito territoriale e comprendente le aree ricadenti nel comprensorio del piano territoriale paesistico con destinazione a parcheggi pubblici e viabilita' nonche' la relativa normativa che rinvia ogni determinazione prescrittiva in materia di tutela paesistica al momento dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/39 relativamente a progetti esecutivi che dovessero impegnare dette aree; che tale classe di tutela e la relativa normativa dell'ambito e citato si ritiene possano attribuirsi anche alle aree sulle quali insistono attrezzature assistenziali e scolastiche dato che esse non risultano, come detto, soggette ad alcuna specifica normativa di tutela; considerato che l'ambito interessato dal piano territoriale paesistico e' soggetto a vincolo ex lege n. 1497/39 imposto con i provvedimenti indicati nelle premesse; che, pertanto, il perimetro del piano pone correttamente i propri limiti territoriali in coincidenza con il perimetro della zona gia' vincolata; che appare, tuttavia, opportuno far presente che la parte della via Aurelia Antica corrente a lato del perimetro sud del piano territoriale paesistico interposta tra lo stesso piano territoriale paesistico e la Villa Doria Pamphili soggetta a vincolo monumentale ex lege n. 1089/39 deve ritenersi parte integrante, senza soluzioni di continuita', dell'insieme paesistico dell'area Piccolomini anche quale punto di vista panoramico e di osservazione dei reperti archeologici dell'acquedotto Paolo; che tali peculiari caratteristiche della strada in questione non risultano attualmente evidenziate stante l'inadeguata - a tali fini - articolazione strutturale della rete viaria locale e la conseguente organizzazione della circolazione stradale che consente sulla via Aurelia Antica un traffico veicolare indifferenziato, tale da determinare, inevitabilmente, anche la graduale compromissione dello stato di conservazione dei beni ricadenti nella limitrofa zona vincolata nonche' i limiti al loro godimento; che, d'altra parte, la mancanza di un precedente vincolo paesistico, imposto con le procedure di legge, non consente, in questa sede, di includere l'intera sezione della via Aurelia Antica nel perimetro del piano territoriale paesistico Piccolomini al fine di dotarla di un'adeguata disciplina di tutela; che, tuttavia, anche in assenza di vincolo paesistico specifico, si ritiene possibile, nella fattispecie, una appropriata disciplina di tutela derivante da scelte di carattere urbanistico che il comune di Roma potrebbe porre in essere nell'ambito delle proprie competenze ed in tal senso appare necessario rivolgere apposita raccomandazione al comune medesimo in sede di approvazione del presente piano territoriale paesistico; considerato, per quanto riguarda le due osservazioni presentate da privati avverso le previsioni del piano, che non evincono da esse elementi che possano indurre a valutazioni difformi nella sostanza, dalle indicazioni progettuali; (Omissis); Considerato, per quanto riguarda l'osservazione presentata dalla soprintendenza alle antichita' di Roma, che ad essa va riconosciuto un positivo contributo anche ai fini di una puntuale tutela paesistica della zona sulla quale gravitano l'antico acquedotto Paolo e la via Aurelia Antica; che l'osservazione stessa, pertanto, si ritiene sia da accogliere con l'estensione della tutela assoluta alla fascia della profondita' di mt 100 a lato della via Aurelia Antica compresa tra il limite all'interno del piano territoriale paesistico dei due comprensori delle ville Floridi e Abamelek ricadenti nella stessa classe di tutela; Considerato, infine, che in ordine alla comunicazione del Ministero degli esteri afferente l'accordo internazionale intervenendo con carattere di reciprocita', tra lo Stato italiano e l'Unione Sovietica per l'ampliamento delle rispettive sedi diplomatiche, non si puo' non evidenziare che la sede di rappresentanza diplomatica dell'U.R.S.S. interessata dall'accordo ricade all'interno della Villa Abamelek vincolata con il piano territoriale paesistico quale zona di tutela integrale che non consente alcuna modificazione dell'attuale stato dell'edificazione e dei caratteri morfologico-vegetazionali dei terreni; che, tuttavia, e' da prendere atto del carattere di reciprocita' dell'accordo internazionale stipulato nonche' del fatto che secondo quanto rappresentato dal Ministero degli esteri con la successiva nota n. 08016 del 24 luglio 1990 l'Ambasciata Sovietica, "consapevole della problematica di tutela legata al comprensorio di villa Abamelek, ha manifestato la propria disponibilita' ad una collaborazione in questo campo con le Autorita' italiane, comunali e regionali"; che, pertanto, preso atto di quanto sopra, nel ribadire l'esigenza di tutela integrale del comprensorio in questione, si ritiene che, qualora per l'attuazione di accordi internazionali dovesse accedersi alla richiesta del Ministero degli esteri, la disciplina di tutela relativa alla zona A nella quale ricade la sede della rappresentanza diplomatica dell'Unione Sovietica, destinata a zona G1 - parco privato vincolato, nel vigente piano regolatore generale, dovra' essere integrata con l'introduzione nella norma adottata del seguente capoverso: "Sono consentiti in deroga alle presenti disposizioni, ampliamenti del complesso edilizio all'interno della Villa Abamelek costituente la sede della rappresentanza diplomatica dell'Unione Sovietica, presso la Repubblica italiana, attraverso soluzioni edilizie adeguate alle esigenze di tutela paesistica della zona e previo espletamento della procedura di deroga prevista dalle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale"; Tutto cio' premesso e considerato la Sezione esprime il Parere che il piano territoriale paesistico 15/o denominato "area Piccolomini" adottato dalla giunta regionale del Lazio con la deliberazione n. 2284 del 28 aprile 1987 sia meritevole di approvazione con le modifiche di cui ai precedenti considerato; che le osservazioni presentate vengano decise come da considerazioni in precedenza svolte. (Omissis).