(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
OGGETTO: Piano territoriale paesistico "area  Piccolomini"  in  Roma,
via Aurelia Antica.
                             LA SEZIONE
   Vista  la nota n. 6619 dell'11 luglio 1990 con la quale il settore
per la tutela ambientale dell'assessorato  regionale  all'urbanistica
ha  trasmesso  la  relazione  istruttoria  e la proposta di parere in
merito al piano territoriale paesistico "area Piccolomini"  in  Roma,
via Aurelia Antica;
   Vista  la  relazione  istruttoria e la proposta di parere suddetti
nonche' gli atti ed elaborati relativi al piano in questione;
   Udita la commissione relatrice nominata con  atto  dal  presidente
della sezione;
   Premesso:
    che  la  giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 2284 in
data 28 aprile 1987, resa esecutiva dalla  Commissione  di  controllo
sugli  atti  dell'amministrazione regionale come da verbale in data 9
settembre  1987,  ha  adottato  il  piano   territoriale   paesistico
dell'ambito territoriale denominato "ex Piccolomini e Monti di Creta"
in comune di Roma;
    che   in   ottemperanza  al  deliberato  della  giunta  regionale
sopracitato,   il   piano   territoriale   paesistico   della   "area
Piccolomini", costituito dai seguenti elaborati:
   (Omissis),
e'  stato  pubblicato  all'albo  pretorio del comune di Roma ai sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,  per  il
periodo  di  tre mesi decorrente dal 28 settembre 1987 e con scadenza
al 26 dicembre 1987, come certificato dal comune  con  l'attestazione
apposta  in  calce  agli  elaborati  pubblicati  e  con  la  nota del
segretario generale n. 190/87/U.M. del 26 gennaio 1988;
   (Omissis);
    che dagli  elaborati  esaminati  si  e'  rilevato  che  il  piano
territoriale  paesistico  in esame interessa un'area delimitata a sud
dalla via Aurelia Antica, a nord dalla via Gregorio VII,  ad  est  da
via  delle  Fornaci e ad ovest dalla via S. Damaso e S. Lucio (angolo
via Piccolomini);
    che tale area e'  ricompresa  nell'ambito  delle  ville  storiche
dell'Aurelia   Antica   indicato   nell'elaborato   n.  2  del  piano
territoriale paesistico;
    che le  aree  ricadenti  nel  perimetro  del  piano  territoriale
paesistico risultano vincolate ai sensi della legge n. 1497/39 citata
in  virtu' di provvedimenti emanati in tempi successivi relativamente
ai due comprensori denominati "area ex Piccolomini" e "area Monti  di
Creta" che ne costituiscono, senza soluzione di continuita', l'intera
estensione come rappresentato sugli elaborati grafici numeri 5A e 5B;
    che,  in particolare, il comprensorio "area Piccolomini" e' stato
assoggettato al suddetto vincolo con i decreti ministeriali 6  giugno
1955  e  1  giugno  1963,  mentre  l'area  "Monti di Creta" e' stata
vincolata come da verbali in data 18 novembre 1986 della  commissione
provinciale  di  cui  all'art. 2 della stessa legge n. 1497/39, quale
ampliamento  del  contiguo  comprensorio  ex  Piccolomini  in  quanto
presenta le sue stesse caratteristiche e continuita' paesistica;
    che  i  verbali  sopracitati sono stati pubblicati ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2  della  menzionata  n.  1497/39  per  cui  il
vincolo da essi previsto dispiega attualmente la propria efficacia;
    che  all'interno del comprensorio sono state, quindi, localizzate
le caratteristiche ambientali e paesistiche  da  tutelare  attraverso
l'individuazione  di visuali panoramiche, zone di interesse storico e
naturalistico, zone alberate, ville e  giardini,  come  rappresentato
con apposita simbologia sull'elaborato n. 9;
    che   sulla   base  delle  suddette  individuazioni,  sono  state
stabilite le seguenti classi di tutela:
Tutela assoluta:
   relativamente ad aree di rilevante valore storico ambientale;
Tutela paesaggistica e panoramica:
   finalizzata al recupero ambientale  e  vegetazionale  di  aree  di
particolare interesse paesistico ed alla valorizzazione delle visuali
panoramiche esistenti;
Tutela limitata:
   relativa ad aree site ai margini delle precedenti, per le quali le
finalita'  della  tutela  tendono alla conservazione della situazione
edilizia esistente;
Tutela orientata:
   per  aree  contermini  alle  precedenti,  caratterizzate  da   una
specificita'  di  funzioni  correlate  alle  attrezzature  di servizi
pubblici su di esse insistenti;
    che le classi sopra indicate  sono  state  attribuite  ad  ambiti
territoriali  distinti  in  progetto  (tav.  n. 11B) con le lettere A
(tutela assoluta), B (tutela  paesistica  e  panoramica),  C  (tutela
limitata),  D  e  E  (tutela  orientata) per ciascuno dei quali viene
dettata una specifica normativa di tutela che prescrive:
     per  l'ambito  territoriale  A,  che  si   indentifica   con   i
comprensori  di  pertinenza  delle  ville  Abamelek  e  Floridi/Blanc
destinati nel vigente  piano  regolatore  generale  a  parco  privato
vincolato  e  ricomprende i resti dell'acquedotto Paolo, l'inibizione
di qualsiasi alterazione dello stato di fatto e delle caratteristiche
vegetazionali,  consentendo  solo  "restauri  scientifici"  di   tipo
conservativo  degli  edifici  esistenti  e l'esecuzione di opere tese
alla valorizzazione dei beni archeologici ad iniziativa o  per  conto
della competente soprintendenza archeologica;
     per  l'ambito  territoriale  B, che comprende le aree denominate
"ex Piccolomini", tra le due ville storiche sopracitate, e "Monti  di
Creta" contigua alla prima senza soluzione di continuita', il divieto
di  ogni  trasformazione  dello stato dei luoghi che sia diretta alla
costituzione di insediamenti  residenziali  e/o  di  servizi  nonche'
all'apertura  di  nuove  strade  che  consentano l'accesso di mezzi a
motore. La stessa norma vieta qualsiasi  tipo  di  costruzione  fatta
eccezione per il recupero delle opere esistenti che siano finalizzate
ad   accogliere   i   servizi   necessari   per  il  godimento  delle
caratteristiche paesisitche e panoramiche dei  luoghi  e  dei  valori
estetici  e  architettonici  di  manufatti  esistenti. A tal fine, la
norma  consente  la  creazione  di  percorsi  pedonali,  il  restauro
conservativo  di  un  edificio  storico del quale vengono precisati i
riferimenti catastali, o la ristrutturazione di  manufatti  esistenti
senza  modificazione  alcuna  della  originaria  sagoma. Quest'ultima
disposizione riguarda anche il manufatto esistente  al  rustico  gia'
realizzato  per  la  costruzione  dell'attrezzatura  alberghiera alla
quale si  e'  sopra  fatto  cenno.  Per  esso  la  norma  prevede  la
possibilita'  di  una utilizzazione a belvedere e la creazione, nelle
parti sottostanti,  di  autorimesse,  servizi  igienici,  servizi  di
ristoro e di sosta, spazi per ricreazione ed attivita' culturali. Gli
interventi  consentiti  dovranno  essere  ricompresi  in  un progetto
esecutivo unitario esteso all'intero ambito e  che  dovra'  prevedere
anche  il  recupero  vegetazionale  delle  parti alterate, nonche' la
ricostituzione dei piani di campagna compromessi da precedenti  opere
di sbancamento.
   La norma, infine, ammette la possibilita' di realizzare un accesso
all'ambito  in  qustione  in  terra  battuta  secondo  un  tracciato,
individuato sul grafico n. 11B con apposita simbologia, che dalle vie
S. Lucio/via Piccolomini costeggia il confine del piano  territoriale
paesistico  e  del parco di villa Floridi e termina in corrispondenza
del manufatto che dovrebbe ospitare i servizi ai quali  si  e'  sopra
fatto cenno;
     per  l'ambito  territoriale  C,  caratterizzato  da  una diffusa
edificazione (zona D - completamento - nel vigente  piano  regolatore
generale)   la   conservazione  delle  volumetrie  esistenti  con  le
possibilita' di demolizioni e ricostruzioni di singoli edifici  entro
l'ingombro planovolumetrico originario;
     per   l'ambito   territoriale   D,   ubicato   in  adiacenza  ad
attrezzature scolastiche esistenti, il divieto di ogni compromissione
delle aree attualmente libere salva  la  possibilita'  di  realizzare
impianti  sportivi  all'aperto  con  opere  accessorie di altezza non
superiore  a  m  3,50.  La  norma   consente,   inoltre,   interventi
finalizzati  alla  conservazione  di una fornace preesistente ed alla
valorizzazione  delle   caratteristiche   e   dei   valori   storico-
architettonici  dei  manufatti  che  ne  costituiscono  il  complesso
strutturale;
     per  l'ambito  territoriale  E,  anch'esso  in  zona  di  tutela
orientata   come   il  precedente  ma  comprendente  unicamente  aree
destinate a parcheggi pubblici  e  viabilita',  la  norma  non  detta
prescrizioni  specifiche  e  rinvia al momento dell'autorizzazione ex
art. 7 della legge n. 1497/39 su progetti di sistemazione riguardanti
detto ambito la definizione di eventuali limiti attuativi;
   (Omissis);
    che la soprintendenza archeologica di Roma, con la nota  n.  6857
del  22  maggio  1990  ha  richiesto  l'introduzione di una fascia di
rispetto a tutela assoluta di almeno  100  m  lungo  la  via  Aurelia
Antica  a  tutela  del percorso della strada stessa e dell'acquedotto
Paolo;
    che oltre alle osservazioni presentate ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2 della legge n. 1497/39 ed  alla  citata  richiesta  della
soprintendenza  archeologica di Roma, e' pervenuta alla regione Lazio
- assessorato urbanistica, la nota n. 02042 del 26 febbraio 1990 e n.
68016 del 24 luglio 1990 con la quale il Ministero  degli  esteri  ha
trasmesso  copia del testo all'accordo sullo scambio delle proprieta'
immobiliari e sulle costruzioni ad uso diplomatico a Mosca ed a  Roma
che  interessa  la  sede  diplomatica dell'Unione Sovietica presso la
Repubblica italiana ubicata all'interno della villa Abamelek;
   Considerato:
    che   da   quanto   risulta   in  atti  l'istruttoria  del  piano
territoriale  paesistico  "area  Piccolomini"  e'  stata  svolta  dal
funzionario   all'uopo   incaricato   al   fine   di   accertare   la
corrispondenza alle vigenti disposizioni  di  legge  e  regolamentari
delle  procedure  di  formazione  e  pubblicazione del medesimo piano
territoriale paesistico ed alla sua articolazione vincolistica  anche
sulla  base  degi  elementi conoscitivi deducibili dalle osservazioni
presentate;
    che  dalle  verifiche,  svolte  nella  stessa  sede  istruttoria,
documentate con i relativi atti esibiti, sono risultati:
     1)  la  corrispondenza  del  numero  d'ordine e del titolo degli
elaborati che del piano territoriale paesistico  costituiscono  parte
integrante   con   l'elencazione   degli   stessi   riportata   nella
deliberazione di adozione del piano;
     2) la conformita' alle disposizioni di cui alla legge n. 1497/39
della procedura  di  deposito  e  pubblicazione  dell'adottato  piano
territoriale paesistico presso gli uffici del comune di Roma;
     3)  l'attestazione  da  parte  del  comune di Roma dell'avvenuta
pubblicazione  riportata  sugli  atti  ed  elaborati  del   piano   e
certificata con la nota citata nelle premesse;
     4)  l'avvenuta  pubblicazione della deliberazione di adozione n.
2284/87 sul supplemento ordinario  n.  1  del  3  novembre  1987  del
Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1987;
    l'assenza sulle aree in questione di gravami di uso civico giusta
l'attestazione  rilasciata  dal competente assessore regionale con la
nota n. 2475/88/123 del 20 giugno 1990;
    considerato che i contenuti  del  piano  territoriale  paesistico
esaminato  corrispondono  alle  disposizioni  di  cui all'art. 23 del
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 - Regolamento per l'applicazione
della legge  29  giugno  1939,  n.  1457  sulla  progettazione  delle
bellezze  naturali in base alle quali i piani territoriali paesistici
hanno il fine di stabilire:
     le zone di rispetto;
     il rapporto tra le aree libere e le aree fabbricabili;
     le norme per i diversi tipi di costruzioni;
     la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;
     le istruzioni per la  scelta  e  la  varia  distribuzione  della
flora;
    che   lo  stato  dei  luoghi  ricadenti  nel  piano  territoriale
paesistico   evidenziato    sulla    cartografia    progettuale    e'
effettivamente caratterizzato dalla presenza di elementi morfologico-
vegetazionali  e  panoramici  che  determinano un quadro di rilevante
valore paesaggistico;
    che, per conseguenza deve ritenersi correlata  alle  esigenze  di
tutela   emerse,  la  relativa  normativa  con  la  suddivisione  del
comprensorio in quattro classi  di  tutela  con  regime  vincolistico
decrescente  dalla  tutela  assoluta, alla paesistica e panoramica, a
quella limitata ed alla tutela orientata;
    che il regime prescrittivo dettato  dalla  normativa  del  piano,
appare adeguato alla duplice esigenza della salvaguardia degli ambiti
delle ville storiche presenti nel comprensorio pianificato soggetti a
tutela  assoluta con prescrizioni compatibili anche con le previsioni
di piano regolatore generale (zona G1 - parco privato  vincolato),  e
del  recupero  ambientale delle aree ad essi contermini in uno con la
valorizzazione delle notevoli valenze panoramiche dei luoghi;
    che   a  quest'ultimo  fine,  in  particolare,  e'  da  ritenersi
appropriata  la  classificazione  a  zona  di  tutela  paesistica   e
panoramica  con  le relative norme di tutela, delle aree comprese tra
le pertinenze delle  ville  citate,  da  via  Aurelia  Antica  a  via
Gregorio VII, aree caratterizzate oltre che da pregevoli preesistenze
morfologico-vegetazionali   estese   fino   all'interno   dei  parchi
limitrofi,  anche  dalla  presenza  di  visuali  di  media  e  grande
profondita'  nelle  direzioni  della  Basilica  di  S. Pietro e delle
citate bellezze naturali;
    che  le  descritte  particolarita'  paesistiche  dei   luoghi   e
l'esigenza  della  loro  tutela  si  pongono  senza  dubbio alcuno in
posizione di assoluta prevalenza  nell'interesse  pubblico,  rispetto
alle  previsioni  urbanistiche  relative  ad  alcune  delle  aree  in
questione (zona M2) per cui l'ablazione di tali previsioni  di  piano
regolatore   generale  che  consegue,  di  fatto,  alle  prescrizioni
normative di tutela dettate dal  piano  territoriale  paesistico,  va
senz'altro   considerata   compatibile  con  i  contenuti  del  piano
territoriale paesistico medesimo stabiliti dalla legge;
    che  pure  corrispondente  alle  disposizioni   in   materia   di
protezione delle bellezze naturali, deve ritenersi la possibilita' di
una  utilizzazione  del  manufatto  realizzato  al rustico, esistente
nella stessa zona di tutela paesistica e  panoramica,  ammessa  dalle
norme  per  la  creazione  di un belvedere accessibile al pubblico e,
nelle parti sottostanti alla piastra  di  copertura,  di  servizi  ed
attivita'  correlati  a tale accessibilita' che appare finalizzata al
godimento dei punti di vista panoramici;
    che nulla si ha da osservare in merito  alla  classificazione  in
zona  di  tutela  limitata  e  in zona di tutela orientata e ralativa
normativa, attribuite ad aree gia' edificate e  dotate  di  opere  di
urbanizzazione  (tutela  limitata  - ambito territoriale C) ubicate a
stretto contatto visuale con le caratteristiche ambientali del  parco
di  Villa  Abamelek  e  ad  aree  aventi destinazioni aventi a zona D
(completamento) e a zona M3 di piano regolatore  generale,  in  parte
edificate  ma  con  presenze  di  valore  storico  ed  architettonico
rappresentate dai manufatti costituenti il complesso di  una  vecchia
fornace  di  laterizi  (tutela  orientata  -  ambito territoriale D),
queste ultime intersecate  dal  tracciato  ideale  della  visuale  in
direzione della Basilica di S. Pietro;
    che  appare  condividibile  anche  la  classificazione in zona di
tutela orientata dell'ambito  territoriale  e  comprendente  le  aree
ricadenti  nel  comprensorio  del  piano  territoriale paesistico con
destinazione a parcheggi pubblici e viabilita'  nonche'  la  relativa
normativa  che  rinvia ogni determinazione prescrittiva in materia di
tutela paesistica al momento  dell'autorizzazione  ex  art.  7  della
legge  n.  1497/39  relativamente  a progetti esecutivi che dovessero
impegnare dette aree;
    che tale classe di tutela e la relativa normativa  dell'ambito  e
citato  si  ritiene  possano  attribuirsi anche alle aree sulle quali
insistono attrezzature assistenziali e scolastiche dato che esse  non
risultano,  come  detto,  soggette  ad  alcuna specifica normativa di
tutela;
    considerato  che  l'ambito  interessato  dal  piano  territoriale
paesistico e' soggetto a vincolo ex lege n.  1497/39  imposto  con  i
provvedimenti indicati nelle premesse;
    che, pertanto, il perimetro del piano pone correttamente i propri
limiti  territoriali  in coincidenza con il perimetro della zona gia'
vincolata;
    che appare, tuttavia, opportuno far presente che la  parte  della
via  Aurelia  Antica  corrente  a  lato  del  perimetro sud del piano
territoriale paesistico interposta tra lo stesso  piano  territoriale
paesistico  e  la Villa Doria Pamphili soggetta a vincolo monumentale
ex lege n. 1089/39 deve ritenersi parte integrante,  senza  soluzioni
di  continuita',  dell'insieme paesistico dell'area Piccolomini anche
quale punto  di  vista  panoramico  e  di  osservazione  dei  reperti
archeologici dell'acquedotto Paolo;
    che  tali peculiari caratteristiche della strada in questione non
risultano attualmente evidenziate stante l'inadeguata - a tali fini -
articolazione strutturale della rete viaria locale e  la  conseguente
organizzazione  della  circolazione  stradale  che consente sulla via
Aurelia  Antica  un  traffico  veicolare  indifferenziato,  tale   da
determinare,  inevitabilmente, anche la graduale compromissione dello
stato di  conservazione  dei  beni  ricadenti  nella  limitrofa  zona
vincolata nonche' i limiti al loro godimento;
    che,   d'altra  parte,  la  mancanza  di  un  precedente  vincolo
paesistico, imposto con le  procedure  di  legge,  non  consente,  in
questa  sede,  di includere l'intera sezione della via Aurelia Antica
nel perimetro del piano territoriale paesistico Piccolomini  al  fine
di dotarla di un'adeguata disciplina di tutela;
    che,  tuttavia, anche in assenza di vincolo paesistico specifico,
si ritiene possibile, nella fattispecie, una  appropriata  disciplina
di  tutela derivante da scelte di carattere urbanistico che il comune
di Roma potrebbe porre in essere nell'ambito delle proprie competenze
ed in tal senso appare necessario rivolgere apposita  raccomandazione
al  comune  medesimo  in  sede  di  approvazione  del  presente piano
territoriale paesistico;
    considerato, per quanto riguarda le due  osservazioni  presentate
da  privati avverso le previsioni del piano, che non evincono da esse
elementi che possano indurre a valutazioni difformi  nella  sostanza,
dalle indicazioni progettuali;
   (Omissis);
   Considerato,  per  quanto riguarda l'osservazione presentata dalla
soprintendenza alle antichita' di Roma, che ad essa  va  riconosciuto
un   positivo  contributo  anche  ai  fini  di  una  puntuale  tutela
paesistica della zona sulla quale gravitano l'antico acquedotto Paolo
e la via Aurelia Antica;
    che l'osservazione stessa, pertanto, si ritiene sia da accogliere
con l'estensione della tutela assoluta alla fascia della  profondita'
di  mt  100  a  lato  della via Aurelia Antica compresa tra il limite
all'interno del piano territoriale  paesistico  dei  due  comprensori
delle  ville  Floridi  e  Abamelek  ricadenti  nella stessa classe di
tutela;
   Considerato,  infine,  che  in  ordine  alla   comunicazione   del
Ministero    degli    esteri   afferente   l'accordo   internazionale
intervenendo con carattere di reciprocita', tra lo Stato  italiano  e
l'Unione   Sovietica   per   l'ampliamento   delle   rispettive  sedi
diplomatiche,  non  si  puo'  non  evidenziare   che   la   sede   di
rappresentanza  diplomatica  dell'U.R.S.S.  interessata  dall'accordo
ricade all'interno  della  Villa  Abamelek  vincolata  con  il  piano
territoriale  paesistico  quale  zona  di  tutela  integrale  che non
consente alcuna modificazione dell'attuale stato dell'edificazione  e
dei caratteri morfologico-vegetazionali dei terreni;
    che,  tuttavia, e' da prendere atto del carattere di reciprocita'
dell'accordo internazionale stipulato nonche' del fatto  che  secondo
quanto  rappresentato  dal  Ministero  degli esteri con la successiva
nota n. 08016 del 24 luglio 1990 l'Ambasciata Sovietica, "consapevole
della  problematica  di  tutela  legata  al  comprensorio  di   villa
Abamelek,   ha   manifestato   la   propria   disponibilita'  ad  una
collaborazione in questo campo con le Autorita' italiane, comunali  e
regionali";
    che,   pertanto,   preso  atto  di  quanto  sopra,  nel  ribadire
l'esigenza di tutela integrale  del  comprensorio  in  questione,  si
ritiene  che,  qualora  per  l'attuazione  di  accordi internazionali
dovesse accedersi alla  richiesta  del  Ministero  degli  esteri,  la
disciplina  di tutela relativa alla zona A nella quale ricade la sede
della rappresentanza diplomatica dell'Unione Sovietica,  destinata  a
zona  G1  -  parco  privato  vincolato,  nel vigente piano regolatore
generale, dovra' essere  integrata  con  l'introduzione  nella  norma
adottata del seguente capoverso:
   "Sono consentiti in deroga alle presenti disposizioni, ampliamenti
del  complesso  edilizio all'interno della Villa Abamelek costituente
la  sede  della  rappresentanza  diplomatica  dell'Unione  Sovietica,
presso la Repubblica italiana, attraverso soluzioni edilizie adeguate
alle  esigenze  di tutela paesistica della zona e previo espletamento
della procedura di deroga prevista dalle Norme tecniche di attuazione
del piano regolatore generale";
   Tutto cio' premesso e considerato la Sezione esprime il
                               Parere
   che  il  piano  territoriale  paesistico  15/o  denominato   "area
Piccolomini"  adottato  dalla  giunta  regionale  del  Lazio  con  la
deliberazione  n.  2284  del  28  aprile  1987  sia   meritevole   di
approvazione con le modifiche di cui ai precedenti considerato;
   che   le   osservazioni   presentate   vengano   decise   come  da
considerazioni in precedenza svolte.
   (Omissis).