(all. 1 - art. 1)
ALLEGATO A
                          NORME TARIFFARIE
1) Durata dei contratti.
    Salvo  quanto  previsto  dal  successivo  comma  non sono ammesse
durate maggiori di un anno piu' frazione. La frazione  di  anno  deve
costituire  periodo  assicurativo iniziale; detto periodo puo' essere
frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.
    Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure
venduti ratealmente con ipoteca  legale  o  con  patto  di  riservato
dominio a favore dell'ente finanziatore e' ammessa la stipulazione di
contratti  per  periodi,  superiori all'anno, di durata pari a quella
del contratto di leasing od a quella di ammortamento,  fermo  che  il
certificato  ed  il contrassegno non possono essere rilasciati per un
periodo superiore a quello per cui e' stato pagato il premio.
    Per contratti stipulati per durata inferiore ad un  anno  valgono
le disposizioni della successiva norma 3.
2) Premio.
    I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di
assicurazione    e   rappresentano   l'importo   complessivo   dovuto
dall'assicurato, ad eccezione del contributo  al  Servizio  sanitario
nazionale e delle imposte.
a) E' ammesso il frazionamento:
   - trimestrale, con l'aumento del 5%;
   - quadrimestrale, con l'aumento del 4%;
   - semestrale, con l'aumento del 3%;
purche'    l'importo    di   rata,   comprensivo   dell'aumento   per
frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 60.000.
    In caso di rinnovo del contratto il  frazionamento  previsto  non
viene modificato anche se l'importo di rata e' inferiore al minimo di
cui sopra.
b)      E'  ammesso  il  pagamento  anticipato  di  premi per periodi
superiori all'anno per  veicoli  locati  in  leasing  oppure  venduti
ratealmente  con  ipoteca  legale  o con patto di riservato dominio a
favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:
-   premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto
    dell'8%;
-   premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.
    Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore  anticipatamente
in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo
di locazione in leasing.
  Non  e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere
inserita la seguente clausola:
    "A deroga dell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione
il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
    Per   le   assicurazioni   stipulate   nella   forma   tariffaria
"Bonus/Malus"    o   che   prevedono   il   "peius",   agli   effetti
dell'applicazione delle  regole  evolutive  di  cui  alla  Condizione
speciale  F  nonche'  delle  maggiorazioni  di  cui  alla  Condizione
speciale G, la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla
data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale
il sistema previsto dalla specifica tariffa.
    "Qualora  dalla  suddivisione  residui  un periodo inferiore a 12
mesi,  lo  stesso,  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  6   delle
condizioni  generali  di  assicurazione,  costituisce,  unitamente al
periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione.
    "Alla scadenza del contratto  si  procedera'  al  conguaglio  del
premio,  computato  secondo  le  regole  di  cui sopra ed al rilascio
dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 20)".
  Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere  computate  le
variazioni  di  tariffa  intervenute  nel corso del contratto stesso,
come previsto dall'articolo 5 delle C.G.A.
3) Rischi di durata inferiore ad un anno.
    Per  le  assicurazioni  stipulate  per  un   periodo   di   tempo
continuativo  inferiore  ad  un  anno  e'  dovuto  un rateo di premio
corrispondente al periodo di tempo per  il  quale  dovra'  valere  la
garanzia,  con  una  maggiorazione  pari al 15% del premio annuo. Non
sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore  a
6 mesi.
    Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno che siano
gia' stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto
nella  forma  tariffaria  indicata  nell'attestazione  rilasciata dal
precedente assicuratore.
    Per le assicurazioni dei veicoli dei settori  I  e  II  stipulate
nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto
alla  classe di merito in base alla quale e' computato il premio sono
quelli  stabiliti   dalla   Condizione   speciale   F   senza   pero'
l'applicazione  delle  regole  evolutive  alla scadenza del contratto
stesso.   Di   conseguenza,   per    le    assicurazioni    stipulate
successivamente  nella  forma  "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si
applica il premio relativo alla medesima classe  di  merito  cui  era
stato  assegnato il precedente contratto temporaneo che dovra' essere
esibito all'assicuratore.
    Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose  -
esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Peius"
qualora risulti dovuto in base alla relativa norma.
    Non  sono  ammesse  proroghe.  Sono ammesse variazioni di rischio
unicamente nel caso di reimmatricolazione  del  veicolo.  Qualora  la
variazione  comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche
della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non  si
procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.
    E' ammessa la cessione del contratto.
4) Sospensione in corso di contratto.
    La  sospensione  di  garanzia  e' concessa per qualsiasi motivo -
salvo il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni:
a.    al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in
      corso con premio pagato  deve  avere  una  residua  durata  non
      inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi,
      il  premio  non  goduto deve essere proporzionalmente integrato
      fino a  raggiungere  3  mesi,  con  rinuncia  pero',  da  parte
      dell'impresa,  alle  successive  rate  di  premio, ancorche' di
      frazionamento;
b.    devono essere restituiti certificato e contrassegno e la
      sospensione non puo' avere decorrenza anteriore  alla  data  di
      restituzione dei detti documenti;
c.    la sospensione non puo' essere superiore a 12 mesi; decorso
      tale  termine  il contratto si estingue ed il premio non goduto
      resta acquisito all'impresa;
d.    la riattivazione del contratto - fermi la formula di
      personalizzazione ove applicabile e il proprietario  assicurato
      -  deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari
      a  quello  della  sospensione  (eccetto  il  caso  in  cui   la
      sospensione  abbia  avuto  durata  inferiore  a  3  mesi  -  v.
      successiva lettera e) e sul premio relativo al periodo di tempo
      intercorrente  dalla  riattivazione  alla  nuova  scadenza  del
      contratto   come  sopra  prorogato  si  imputa,  a  favore  del
      contraente, il premio pagato e non goduto compresa  l'eventuale
      "integrazione" di cui alla lettera a);
e.    nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore
      a  3  mesi  non  si  procede alla proroga della scadenza ne' al
      conguaglio del premio pagato e non goduto relativo  al  periodo
      della    sospensione;    si   rimborsa,   invece,   l'eventuale
      "integrazione" di cui alla lettera a).
          Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus"  o  che
      prevedono l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione
      rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende
      a  decorrere  dal  momento  della  riattivazione della garanzia
      (eccetto il caso in  cui  la  sospensione  abbia  avuto  durata
      inferiore a 3 mesi).
          Non  e'  consentita  sospensione  per i contratti di durata
      inferiore all'anno, per  i  contratti  amministrati  con  libro
      matricola, nonche' per quelli relativi a veicoli del Settore V.
          All'atto della sospensione l'impresa rilascia una appendice
      secondo il seguente testo:
          "L'impresa, previo ritiro del certificato, del contrassegno
      e  dell'eventuale  "carta  verde",  concede  la sospensione del
      contratto dalle ore 24 del ..........
          "La riattivazione del contratto puo' essere  chiesta  entro
      un  anno  dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve
      essere fatta per iscritto.
          "La   riattivazione   -   fermi   l'eventuale   forma    di
      personalizzazione  in  corso  ed  il  proprietario assicurato -
      avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per  un
      periodo  pari  alla  durata  della  sospensione,  salvo  che la
      riattivazione stessa  venga  richiesta  entro  tre  mesi  dalla
      decorrenza  della  sospensione, nel qual caso non si procede ad
      alcuna proroga.
          "L'impresa all'atto della riattivazione determina il premio
      dovuto dal contraente in base alla tariffa  vigente  alla  data
      dell'ultima  sospensione  e  conteggia  a favore del contraente
      stesso il rateo di premio pagato e non goduto.
          "All'atto della riattivazione l'impresa rilascia  un  nuovo
      certificato e contrassegno.
          "Per  i  contratti  con  formula  di  personalizzazione, il
      periodo di osservazione rimane  sospeso  per  tutta  la  durata
      della  sospensione  e  riprende  a  decorrere dal momento della
      riattivazione.
          "Qualora il contraente non chieda la riattivazione entro un
      anno  dalla  decorrenza  della  sospensione,  il  contratto  si
      risolve  ed  il  premio  pagato  e  non goduto rimane acquisito
      all'impresa".
5)   Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.
     Nel caso di piu' sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola
sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.
6)   Dati tecnici dei veicoli.
     I dati tecnici dei veicoli (potenza fiscale in CV, numero posti,
peso  complessivo  a  pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso,
ecc.) si desumono dalla carta di circolazione o  da  altri  documenti
ufficiali  e, quando questi non siano prescritti o non li contengano,
dai dati forniti dalle case costruttrici.
7)   Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli
     del Settore VI)
     Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori,  ridotti
del 50%.
8)   Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova -
     Art. 63 Codice della strada).
    Per  le  assicurazioni  relative a targhe "PROVA" si applicano le
forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il
calcolo del premio, nonche' le seguenti condizioni particolari:
a)   Autoveicoli in genere (art. 26 Codice della strada).
      Qualora l'autorizzazione venga rilasciata  per  autoveicoli  in
      genere,  il  massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna
      targa, inferiore a L. 4.000 milioni unico per ogni sinistro.
      Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio
      - di peso complessivo a pieno carico da oltre  70  fino  a  360
      q.li inclusi, ridotti del 40%.
b)   Motoveicoli e ciclomotori (artt. 24 e 25 Codice della strada).
      Qualora  l'autorizzazione  venga rilasciata per soli motocicli,
      motocarri o  ciclomotori,  il  massimale  assicurato  non  puo'
      essere,  per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico
      per ogni sinistro.
      Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio -
      di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%.
c)   Rimorchi in genere (art. 28 Codice della strada) - Rischio
      statico.
      Qualora l'autorizzazione venga  rilasciata  esclusivamente  per
      rimorchi  in  genere,  il massimale assicurato non puo' essere,
      per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni
      sinistro.
      Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da  oltre
      70  fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L.
      20.000, anche se la durata del contratto  e'  inferiore  ad  un
      anno.
      In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      "La  garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti
      dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per  i  danni
      derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e'
      staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di
      costruzione o da difetti di manutenzione".
d)   Macchine operatrici (art. 30 Codice della strada).
      Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a)
e)   Macchine agricole (art. 29 Codice della strada).
      Qualora  l'autorizzazione  venga  rilasciata esclusivamente per
      macchine agricole, il massimale assicurato non puo' essere, per
      ciascuna targa, inferiore a L. 2.000  milioni  unico  per  ogni
      sinistro.
      Si  applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per
      il rischio  della  circolazione  di  macchine  agricole  (conto
      proprio).
9)   Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di
      via  -  (Art.  17,  primo  comma, del Regolamento di esecuzione
      della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con  D.P.R.  24
      novembre 1970, n. 973).
          Per  i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti
      di  foglio  di  via   puo'   essere   stipulata   assicurazione
      esclusivamente   con   durata   corrispondente  al  periodo  di
      validita' del predetto foglio di via, comunque non superiore  a
      60  giorni  (art.  64  del  Codice  della strada). Il premio da
      applicare e':
a)   Per i Settori I e II
     - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della
       classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore.
       Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.
b)   Per il Settore III
     - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei
       posti.
c)   Per tutti gli altri Settori
     - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.
10)   Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione
      (esclusi quelli muniti di targa "PROVA") -  (Art.  17,  secondo
      comma,  del  Regolamento  di esecuzione della legge 24 dicembre
      1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).
    Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti
della   prescritta   autorizzazione   rilasciata   dalle   competenti
autorita',  ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione
e per i quali  e'  consentito  stipulare  assicurazioni  provvisorie,
possono  essere  stipulate  con  il  commerciante  polizze aperte con
applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni  continuativi
e  consecutivi  di  garanzia,  dei seguenti premi, prescindendo dalla
provincia di immatricolazione del veicolo:
a.   per il Settore III: L. 20.000 per massimale assicurato pari
     a L. 4.000/700/500 milioni;
b.   per tutti gli altri Settori: L. 9.000 per massimale assicurato
     pari a L. 2.000 milioni unico.
  Per  massimali  superiori  il  premio  si  determina  applicando  i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
  Il  premio  minimo  non puo' essere inferiore a L. 300.000 per ogni
periodo assicurativo annuo.
  Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.
11)   Veicoli targati C.R.I.
  Si  applicano  i  premi  della  zona  territoriale  alla  quale  e'
assegnata la targa ROMA.
12)    Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 25,
lett. f, e art. 26, lett. c, del Codice della strada).
a)     per autoveicoli destinati a  trasporto  promiscuo  (persone  e
cose)
      di  peso  complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di
      contenere al massimo 9 posti (compreso quello del  conducente),
      si   applicano   i   premi  del  Settore  I  (Autovetture)  dei
      corrispondenti   scaglioni   di   potenza   e   provincia    di
      immatricolazione, nonche' le formule di personalizzazione;
b)      per quadricicli destinati al trasporto promiscuo di persone e
di
      cose si applicano i premi previsti  per  i  motocicli  di  pari
      cilindrata.
13)   Autoveicoli e motocicli di interesse storico iscritti nei
      registri  Automotoclub  Storico Italiano (ASI), Storico Lancia,
      Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983,  n.
      53).
a) Contratti con durata di 10 giorni
  Possono  essere  stipulate  assicurazioni con massimale di L. 2.000
milioni unico con applicazione dei premi forfettari di L. 18.000  per
i motocicli e di L. 23.000 per gli autoveicoli.
  Non si applicano le formule di personalizzazione.
  Per  massimali  superiori  il  premio  si  determina  applicando  i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
  All'atto   della   stipulazione   il   Contraente   deve    esibire
l'attestazione  di  iscrizione  in  uno  dei  registri  citati  nella
presente norma.
b) Contratti con durata superiore a 10 giorni
  Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa, comprese le
formule di personalizzazione, se ammissibili.
14)   Guida, da parte di persone designate, di veicoli non
      identificati ("assicurazione sulla patente").
  Il titolare di patente di guida puo' avere interesse a una garanzia
complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire
i veicoli comunque  posti  in  circolazione;  questo  interesse  puo'
concretarsi  nel caso che il titolare della patente desideri per piu'
veicoli non identificati, che egli presume di poter guidare, coprirsi
per massimali piu' elevati di  quelli  previsti  dalle  assicurazioni
stipulate   per  detti  rischi.  A  questo  effetto  e'  prevista  la
possibilita'  di  assicurazione   sulla   patente   che   vale   come
assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata dal
certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere munito.
  Per  "l'assicurazione  sulla  patente"  non si fa pertanto luogo ad
emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
  Si applicano le formule tariffarie ed il premio  corrispondente  al
veicolo  di  rischio  piu'  elevato con riferimento alla provincia di
residenza dell'assicurato.
  "In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  Agli effetti della garanzia prestata  con  la  polizza  suindicata,
l'assicurazione  di  responsabilita' civile e' valida per i veicoli a
motore   sottoindicati   contraddistinti   dai   n.__________    let-
ter__________  in  quanto  guidati  dal  Sig.  __________________"  -
Veicoli per i quali e' valida l'assicurazione (solo se  espressamente
sopra richiamati):
1.   motoveicoli:
     a. motocicli di cilindrata fino a ________________________ cc.
     b. motocarrozzette di cilindrata fino a __________________ cc.
     c. motocarri di cilindrata fino a ________________________ cc.
2.   autovetture:
     a. di potenza fiscale fino a ____ C.V.;
     b. di qualunque potenza;
3.   autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati:
     a. di peso complessivo a pieno carico fino a ____q.li conto
        proprio;
     b. di peso complessivo a pieno carico fino a ____q.li conto
        terzi.
  Rientrano  nella  copertura  tutti i rischi sopra citati purche' il
rispettivo premio di  tariffa  sia  pari  o  inferiore  a  quello  di
polizza.
  Per  le  autovetture  il  premio  di  riferimento  e'  quello delle
autovetture in servizio privato (classe di merito  14  della  tariffa
Bonus/Malus).
  La   presente   assicurazione   e'   rilasciata   indipendentemente
dall'obbligo  di  legge  e  non   costituisce   quindi   assolvimento
dell'obbligo   stesso;   l'impresa   non   rilascia,   pertanto,  ne'
certificato ne' contrassegno.
15)   Assicurazioni di secondo rischio.
  Non e' consentita la stipulazione di contratti per la copertura  di
secondi  rischi,  nemmeno  da parte dell'impresa detentrice del primo
rischio ad eccezione di polizze a favore di Societa' di  leasing  per
il  rischio  derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing
nonche' di "assicurazione sulla patente".
16)   Assicurazione di piu' veicoli con  polizza  unica  amministrata
con
      libro matricola.
  E'  ammessa  la  stipulazione di polizze comprendenti piu' veicoli,
fermo il rilascio di separato certificato  e  contrassegno  per  ogni
veicolo.
  Ogni  polizza  e' amministrata nella forma "libro matricola" e deve
essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un  anno
e  per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori)
non inferiore a 50, sempreche' tali veicoli siano intestati al P.R.A.
alla stessa Ditta contraente o ad essa locati in leasing.  Il  premio
dovuto  alla  firma  del  contratto  e'  quello  relativo  ai veicoli
inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio.
  Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli),
V e VI, assicurati con questo tipo di polizza, i  premi  sono  quelli
dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%.
  Per   polizze   che   comprendano  all'inizio  di  ogni  annualita'
assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a
50 si applica uno sconto del 4% sul  premio  complessivo  relativo  a
detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva.
  Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
  Per   le   inclusioni   di   veicoli   nel   corso  dell'annualita'
assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e  la  normativa  in
vigore al momento dell'inclusione stessa.
  Sono  ammesse  esclusioni  di  veicoli  soltanto  in conseguenza di
vendita, distruzione, demolizione  o  esportazione  definitiva;  tali
esclusioni  decorrono  dalla  data  della  restituzione materiale del
certificato e del contrassegno ed il premio e' calcolato  in  ragione
di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
  La   regolazione   del  premio  deve  essere  effettuata  per  ogni
annualita' assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualita'
stessa.
  Qualora  la  polizza  sia  stipulata  con  premio   frazionato   la
regolazione  del  premio  deve  essere  calcolata  in  base  ai premi
comprensivi dell'aumento per frazionamento.
  In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e'
tenuto a pagare - assieme alla differenza di  premio  dovuta  per  il
periodo  trascorso,  al  quale  la  regolazione  si  riferisce  -  la
differenza di premio per l'annualita' successiva  in  relazione  allo
stato  di  rischio  risultante  alla fine del periodo per il quale e'
stata effettuata la regolazione stessa.
  In caso di diminuzione, l'impresa restituira' la  parte  di  premio
netto  riscosso  in  piu'  oltre  al  maggior  premio  percepito  per
l'annualita' successiva.
  Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella
dovuta dal Contraente per  l'annualita'  successiva  dovranno  essere
versate entro il 15› giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  "L'assicurazione  ha  per  base  un  libro matricola nel quale sono
iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche'
intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
  "Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
  "Per  i  veicoli  che  venissero  inclusi  in  garanzia  nel  corso
dell'annualita'  assicurativa,  il  premio  sara' determinato in base
alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.
  "Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o
distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno
essere accompagnate dalla restituzione  dei  relativi  certificati  e
contrassegni.
  "Per  le  inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa
dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale  della  lettera
raccomandata  con  cui  sono state notificate o comunque dalle ore 24
della  data  di  restituzione  all'impresa  del  certificato  e   del
contrassegno.
  Il  premio  di ciascun veicolo e' calcolato in ragione di 1/360 per
ogni giornata di garanzia.
  "La  regolazione  del  premio  deve  essere  effettuata  per   ogni
annualita'  assicurativa  entro 60 giorni dal termine dell'annualita'
stessa.
  "In caso di aumento, rispetto al premio anticipato,  il  Contraente
e'  tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il
periodo  trascorso,  al  quale  la  regolazione  si  riferisce  -  la
differenza  di  premio  per l'annualita' successiva in relazione allo
stato di rischio risultante alla fine del periodo  per  il  quale  e'
stata effettuata la regolazione stessa.
  "In  caso  di diminuzione, l'impresa restituira' la parte di premio
netto  riscosso  in  piu'  oltre  al  maggior  premio  percepito  per
l'annualita' successiva.
  "Sia  la  differenza  di  premio  risultante  dalla regolazione sia
quella dovuta dal Contraente per la rata successiva  dovranno  essere
versate   entro   il   15›   giorno   dalla   data  di  comunicazione
dell'impresa".
17)   Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non
      contemplati  in  alcun settore di tariffa. Rischi con carattere
      di particolarita' od eccezionalita' (art. 26 del Regolamento di
      esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n.  990  approvato  con
      D.P.R.  24 novembre 1970 n. 973).
        Per  i  rischi  di  cui sopra si procede alla tariffazione di
      volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per  i  relativi
      contratti  non  e'  ammesso  il tacito rinnovo; in polizza deve
      essere inserita la seguente clausola:
        "A  deroga  dell'art.  11  delle   Condizioni   Generali   di
      Assicurazione  il  contratto  cessera' automaticamente alla sua
      naturale scadenza".
18)   Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24  dicembre  1969
n.
      990  (non  applicabile  per  assicurazioni  di piu' veicoli con
      polizza unica amministrata con Libro Matricola).
a)   Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio.
      Nel  caso  di  alienazione  del  veicolo  assicurato,   qualora
      l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno
      relativi  al  veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata
      per detto veicolo sia resa valida  per  altro  veicolo  di  sua
      proprieta' che comporti una variazione di premio, si procede al
      conguaglio  del  premio  della  annualita' in corso, sulla base
      della tariffa in vigore al momento  della  stipulazione  o  del
      rinnovo del contratto oggetto di variazione.  b)   Cessione del
      contratto.
      Nel  caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato
      che  importi  la  cessione  del  contratto  di   assicurazione,
      l'impresa, previa restituzione del certificato di assicurazione
      e  del  contrassegno,  prendera'  atto  della cessione mediante
      emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.
        Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
      Sono altresi' ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso
      di  reimmatricolazione  del  veicolo;  ogni  altra   variazione
      comporta la stipula di un nuovo contratto.
      Non sono ammesse sospensioni di rischio.
      Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per
      l'assicurazione  dello  stesso  veicolo  il  cessionario dovra'
      stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascera'
      l'attestazione dello stato di rischio.
APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO
  "La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al  contraente
suindicato   che   subentra   in   proprio   nome  nel  contratto  di
assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti
in sostituzione del contraente originario.
  Il presente contratto si estingue alla sua  naturale  scadenza  del
____________  Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario
dovra' stipulare  un  nuovo  contratto.  L'impresa  pertanto  a  tale
scadenza non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio.
  La   presente   appendice  forma  parte  integrante  della  polizza
suindicata."
  Se l'acquirente del veicolo documenti di essere gia' contraente  di
polizza  riguardante  altro  veicolo  da  lui alienato senza cessione
della polizza relativa, l'impresa assicuratrice  del  veicolo  ceduto
all'acquirente  rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella
polizza  ceduta.  Quest'ultima  sara' annullata senza restituzione di
premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato
di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto
trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione gia' in corso
a proprio nome  per  il  veicolo  sostituito.  Per  i  contratti  con
frazionamento del premio l'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali
rate   successive   alla   data   di   scadenza  del  certificato  di
assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista  dalla  norma
3).
19)   Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od
      esportazione  definitiva  del  veicolo  assicurato (art. 61 del
      Codice della strada).
  Nel caso  di  cessazione  di  rischio  a  causa  di  distruzione  o
demolizione  o  esportazione  definitiva  del  veicolo  come previsto
dall'art. 61 del Codice della strada -  documentata  da  attestazione
del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e
della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio
corrisposta  e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per
giorno  di  garanzia  residua  dal  momento  della  restituzione  del
certificato e del contrassegno.
  Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del
contratto  il premio corrisposto e non usufruito verra' restituito in
ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia  dalla  data
di  richiesta all'impresa della cessazione di rischio. Non si procede
alla restituzione della eventuale integrazione di cui alla lettera a)
della norma 4).
20)   Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23
      dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n.
      39 e D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45).
  In  occasione  di  ciascuna  scadenza  annuale  del  contratto   di
assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso  i
terzi, qualunque  sia  la  forma  di  tariffa  secondo  la  quale  il
contratto e' stato stipulato, l'impresa deve rilasciare al Contraente
una "attestazione" che contenga:
a.    la denominazione dell'impresa;
b.    il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del
      Contraente;
c.    il numero del contratto di assicurazione;
d.    la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il
      contratto;
e.    la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale
      l'attestazione viene rilasciata;
f.    la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione
      del  contratto  per  l'annualita'  successiva  nel  caso che il
      contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che
      prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o
      in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione
      in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di  un
      certo periodo di tempo;
g.    i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia
      prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore
      del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato
      stipulato;
h.    la firma dell'assicuratore.
  Per  i  contratti  relativi  ai  veicoli  del Settore IV (esclusi i
ciclomotori) stipulati  con  tariffa  a  premio  fisso,  deve  essere
indicato  il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo
di osservazione considerato, nonche' il richiamo al  "Peius"  qualora
la  maggiorazione  sia  maturata in relazione a quanto previsto dalla
Condizione speciale G.
  La suddetta "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di
tacito rinnovo del contratto.
  Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con  "libro
matricola",  l'impresa  non  rilascia  l'attestazione  per  i veicoli
rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.
  Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata  al  termine
della  successiva  annualita' assicurativa con riferimento al periodo
di osservazione che inizia dal giorno  dell'inserimento  del  veicolo
nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualita'
assicurativa successiva.
  Nel  caso  di  contratto stipulato con ripartizione del rischio tra
piu'   imprese,   l'attestazione   deve   essere   rilasciata   dalla
"delegataria".
  L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
a.   sospensione di garanzia nel corso del contratto;
b.   contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c.   contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno
     per il mancato pagamento di una rata di premio;
d.   contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla
     scadenza annuale;
e.   cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
  Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo
stato  del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per
il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche
se il nuovo contratto e' stipulato con la  stessa  impresa  che  l'ha
rilasciata.
  Qualora  il  Contraente  consegni un'attestazione rilasciata per un
contratto  scaduto  da  piu'  di  tre  mesi  rispetto  alla  data  di
stipulazione  del  nuovo contratto, si applica la disciplina - per la
tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e -  per
il "Peius" - prevista dalla Condizione speciale G.
21)     Rischi derivanti dalla proprieta' dei veicoli locati in leas-
ing.
  E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti,  alle
societa' di leasing, dalla proprieta' dei veicoli locati.
  La  stipulazione  di detta garanzia complementare a quella di legge
e' subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la
circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata  del
leasing,  che  prevedano  appendice di vincolo di privilegio a favore
della Societa' di leasing.
  E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:
1.  inoperativita' del contratto stipulato dal locatario a causa di
    a.  mancato pagamento del premio alle scadenze convenute;
    b.  mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la
        locazione, il locatario non riconsegni il veicolo;
    c.  eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per
        franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della
        Societa' di leasing ai sensi dell'art. 18 della legge
        24 dicembre 1969, n. 990;
2.    insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato
      dal locatario;  l'assicurazione  e'  prestata  per  l'eccedenza
      rispetto a tali massimali;
3.    insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali
      e'  prevista  la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24
      dicembre  1969,  n.  990,  in  caso  di   liquidazione   coatta
      dell'impresa   con  la  quale  il  locatario  ha  stipulato  il
      contratto; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto
      a tali massimali minimi.
  L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprieta'  dei  veicoli
locati  in  leasing  non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa
luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
  Dato il carattere di particolarita'  dei  rischi  si  procede  alla
tariffazione  di  volta  in volta ai sensi dell'art. 26, primo comma,
del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
  I  contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12
mesi. Non e' ammesso il tacito rinnovo.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  "A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali  di  Assicurazione
il contratto cessera' automaticamente  alla sua naturale scadenza".
             CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II
22) Definizioni
  I  presenti  settori  disciplinano  le  assicurazioni  di veicoli a
motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di
persone e di cose elencati all'art. 26, lett.  a)  e  c)  del  Codice
della Strada.
23) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri.
  L'assicurazione  comprende  i  danni  agli  indumenti ed oggetti di
comune uso personale portati con se' dai terzi trasportati.
  Si applicano i premi previsti per le autovetture  di  pari  potenza
fiscale  e  provincia  di  immatricolazione,  nonche'  le  formule di
personalizzazione, con una riduzione dell'1,50%.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.
24) Locazione di autovetture senza conducente.
  L'assicurazione puo' essere prestata  solo  a  locatori  che  siano
muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza
conducente.
  Si  applica il premio previsto per autovetture in servizio privato,
aumentato del 40%.
25) Autovetture con traino - Rischio della circolazione.
a)    Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano
      rimorchi identificati  con  targa  propria  (caravan,  carrello
      tenda,  carrello  portaimbarcazioni  e  simili)  si  applica un
      aumento del 5% sul premio dell'autovettura.
   Per i rimorchi deve  essere  inoltre  stipulata  assicurazione  ai
sensi della successiva norma 26).
b)    Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di 2 ruote
      destinati  al  trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 28
      del Codice della strada), non si applica alcun  soprapremio.  I
      "carrelli  appendice",  facendo  parte  integrante  del veicolo
      trainante, non sono identificati con targa propria.
26) Rimorchi di autovetture - Rischio statico.
  Per ogni rimorchio  identificato  con  targa  propria  deve  essere
stipulata polizza separata ed applicato il premio di L. 30.000 per la
combinazione  di  massimali 1.500/700/300 milioni, prescindendo dalla
provincia di immatricolazione, anche se la durata  del  contratto  e'
inferiore ad un anno.
  Per  massimali  superiori  il  premio  si  determina  applicando  i
coefficienti previsti dalla tariffa.
  Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.
  Con tale polizza  sono  coperti  i  danni  a  terzi  derivanti  dal
rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento
di  esecuzione  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990),  i danni
derivanti da manovre a mano,  nonche',  sempre  se  il  rimorchio  e'
staccato  dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da
difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni
alle persone occupanti il rimorchio.
  La  corresponsione  del  separato  premio  suindicato e' condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  "La  garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i  danni  derivanti
da  manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti  di  costruzione  o  da
difetti  di  manutenzione  esclusi  comunque  i  danni  alle  persone
occupanti il rimorchio".
  Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma  25,  non
trattandosi  di  rimorchi  ma  di  parte  integrante dell'autoveicolo
trainante, non si emette per  il  rischio  statico  ne'  polizza  ne'
certificato e contrassegno.
27) Autovetture adibite a scuola guida (art. 497 del Regolamento del
    Codice della strada).
  Si  applica  il corrispondente premio delle autovetture in servizio
privato di uguale potenza fiscale e provincia di immatricolazione.
  L'assicurazione copre  anche  la  responsabilita'  dell'istruttore.
Sono  considerati  terzi  l'esaminatore,  l'allievo  conducente anche
quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione  dell'esame,
e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
28) Autovetture aziendali adibite a servizio privato date in uso a
    dipendenti o collaboratori
  E'  ammessa  la  rinuncia  al  diritto  di rivalsa nei confronti di
societa' regolarmente costituite proprietarie o  locatarie  (leasing)
di   autovetture  date  in  uso  a  dipendenti  o  collaboratori,  in
conseguenza di inoperativita' della garanzia nei casi di:
- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- trasporto non effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti
  e alle indicazioni della carta di circolazione per i danni subiti
  dai terzi trasportati.
  Si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.
  In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva D.
29) Scuolabus-Miniscuolabus.
 Per i veicoli di capienza fino a 9 posti  adibiti  al  trasporto  di
studenti   che,   per   effetto  del  trasporto  specifico  ottengano
l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i
premi previsti dalla norma 38 del Settore III (Autobus).
30) Tariffe applicabili.
a)    La tariffa "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di
      premio secondo le norme riportate nella Condizione  speciale  F
      che deve essere richiamata in polizza.
b)    Franchigia fissa ed assoluta
   Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
   - per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV: franchigia di L.
     60.000 o di L. 100.000;
   - per veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV:
     franchigia di L. 100.000 o di L. 200.000;
   - per i veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV: franchigia di
     L. 200.000 o di L. 300.000.
  Qualora  il  contratto  si riferisca a veicolo immatricolato per la
prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta  dopo  una
voltura  al  P.R.A.  ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla
naturale scadenza del  contratto  ceduto  a  seguito  di  voltura  al
P.R.A.,  le  franchigie dovranno essere maggiorate, per la sola prima
annualita' (compresa l'eventuale frazione  iniziale),  degli  importi
previsti  dalla  tabella sottoindicata in corrispondenza della classe
di merito 14 "Bonus/Malus".
  Nel caso che il contratto si riferisca a  veicolo  gia'  assicurato
nella  forma  tariffaria  "Bonus/Malus"  la  franchigia  puo'  essere
pattuita nelle misure sopra indicate solamente  se  dall'attestazione
sullo  stato  del  rischio  relativa  al precedente contratto risulti
l'assegnazione di quest'ultimo,  per  l'annualita'  successiva,  alla
classe  13  o  ad  una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di
merito della clausola "Bonus/Malus" in vigore al 30 aprile  1991.  Le
predette  misure, fermo l'ammontare dei premi, dovranno invece essere
maggiorate, per la sola  prima  annualita',  degli  importi  indicati
nella  tabella  sotto  riportata  qualora  dall'attestazione  risulti
l'assegnazione del  precedente  contratto  ad  una  delle  classi  di
"Malus" della stessa tabella di merito.
  In  caso  di  mancata presentazione dell'attestazione del rischio o
dell'appendice di cessione del contratto di cui  alla  Norma  18)  la
franchigia   deve   essere  maggiorata  nella  misura  massima  sotto
indicata.
                   Maggiorazioni delle franchigie
_____________________________________________________________________
                            Veicoli        Veicolo         Veicoli
                         fino a 10 CV  da oltre 10 CV  oltre i 14 CV
Classe di assegnazione       Lire       fino a 14 CV         Lire
                                             Lire
          14                10.000         16.000           21.000
          15                21.000         31.000           42.000
          16                31.000         47.000           62.000
          17                42.000         62.000           84.000
          18                52.000         79.000          105.000
_____________________________________________________________________
  In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
31) Passaggio di tariffa
  Il passaggio  da  una  formula  tariffaria  ad  altra  puo'  essere
effettuato  esclusivamente  alla scadenza del contratto, a condizione
che esso sia richiesto nella stessa  forma  e  nello  stesso  termine
previsti per la disdetta.
32) Definizioni
  Il  presente  settore  disciplina  le  assicurazioni  di  autobus e
filobus.
  Sono "autobus" i veicoli destinati al trasporto di persone con piu'
di 9 posti, compreso quello del conducente (art.  26,  lett.  b,  del
Codice della strada).
  Sono  "filobus"  i veicoli destinati al trasporto di persone aventi
motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea  esterna
e  non  vincolati  da  rotaie  (art.  27,  lett.  a, del Codice della
strada).
  I posti aggiuntivi (strapuntini) ed  i  posti  di  servizio  devono
essere  compresi  nel  computo  complessivo  dei  posti  quando  sono
indicati  nella  carta  di  circolazione  od  in  un   documento   di
autorizzazione all'uopo rilasciato dalle Autorita' competenti.
33) Autobus con rimorchio.
  Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si
applica,  per  il  rischio  della circolazione, oltre al premio della
motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti.
  Per i rimorchi deve essere  inoltre  stipulata  garanzia  a'  sensi
della successiva norma 34).
34) Rimorchi - Rischio statico.
  Per  ogni  rimorchio  identificato  deve  essere  stipulata polizza
separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per  un
autobus  avente  un  numero  di  posti  uguale a quello del rimorchio
considerato, col minimo di L. 20.000 anche se la durata del contratto
e' inferiore ad un anno.
  Con tale polizza  sono  coperti  i  danni  a  terzi  derivanti  dal
rimorchio  in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento
di esecuzione  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990),  i  danni
derivanti  da  manovre  a  mano,  nonche',  sempre se il rimorchio e'
staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o  da
difetti di manutenzione del rimorchio stesso.
  La  corresponsione  del  separato  premio  suindicato e' condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  "La  garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i  danni  derivanti
da  manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti  di  costruzione  o  da
difetti di manutenzione".
35) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone
    (art. 57, terzo comma, Codice della strada).
  Per   gli   autocarri  e  gli  eventuali  rimorchi  eccezionalmente
autorizzati al trasporto di  persone  in  servizio  continuativo,  si
applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente
capienza, con un aumento del 10%.
36) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano.
  Quando  il  servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e
proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in  proporzione
non  rilevante  e  comunque  di  lunghezza  non superiore a 30 km dal
capolinea  urbano,  i  rischi  relativi  a  questi   ultimi   saranno
assimilati a quelli urbani.
a)    Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a 300.000
      abitanti,  si applicano i premi previsti dal settore III, lett.
      A), punto b).
b) Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre 300.000
      abitanti, rilevata da disomogeneita' del  rischio,  si  procede
      alla  tariffazione  di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del
      Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
  Ne consegue che i relativi  contratti  non  potranno  avere  durata
superiore  ad un anno piu' frazione di anno (quando si tratti di sola
frazione iniziale).
  Non e' ammesso il tacito rinnovo nelle polizze deve  quindi  essere
inserita la seguente clausola:
  "A  deroga  dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione
il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
37) Autobus e Filobus in servizio di linea extra-urbano.
  Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in
piedi il premio deve essere calcolato in base al numero  di  posti  a
sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione.
38)   Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi,
      di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977),
      autobus  ed  autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto
      di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o  restituire
      al domicilio il personale dipendente da aziende od enti.
posti ridotti del 25%.
  Si  applicano  i  premi riferiti agli autobus di uguale capienza in
posti ridotti del 25%.
39) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida.
  Si applica il premio base (da 30  a  40  posti)  previsto  per  gli
autobus extra-urbani, ridotto del 65%.
  L'assicurazione  copre  anche  la  responsabilita' dell'istruttore.
Sono considerati  terzi  l'esaminatore,  l'allievo  conducente  anche
quando  e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame,
e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
  Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio  si
applica,  per  il  rischio della circolazione, oltre al premio di cui
sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso.
  Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi
della precedente norma 34) senza applicazione di riduzioni.
40) Treni lillipuziani (su ruote gommate).
  Si applica il premio base (da 30  a  40  posti)  previsto  per  gli
autobus  extra-urbani  della  1›  zona territoriale, ridotto del 65%.
41)   Tariffe applicabili.
a)    Tariffa fissa.
b)    Franchigia fissa ed assoluta.
         Le tariffe con franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, L
      500.000 e L. 1.000.000, si ottengono applicando sui premi della
      tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali presce
      i seguenti sconti:
   - franchigia di L.   250.000, sconto 10%;
   - franchigia di L.   500.000, sconto 17%;
   - franchigia di L. 1.000.000, sconto 28%.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
42) Terzi trasportati
  L'assicurazione comprende i danni  agli  indumenti  ed  oggetti  di
comune uso personale, portati con se' dai terzi trasportati.
  In  polizza  deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva
B.
43) Passaggio di tariffa.
  Il passaggio  da  una  formula  tariffaria  ad  altra  puo'  essere
effettuato  esclusivamente  alla  scadenza del contratto a condizione
che esso sia richiesto nella stessa  forma  e  nello  stesso  termine
previsti per la disdetta.
               CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV
44) Definizioni
  Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore
e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 24,
25,  lett. b), c), d), e), 26, lett. d), e), f), g), h), i), l) e 28,
lett. b), c), d), f) del Codice della strada.
  Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne"
sono designati i veicoli specificamente attrezzati per  il  trasporto
di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.
  Nel  caso  in  cui  la  carta  di circolazione indichi un "peso" al
limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da  considerare
ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare
il veicolo e' quello che risulta in base a tale limite potenziale; se
invece  la  carta  di  circolazione  indichi  la  "portata" al limite
potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a  pieno
carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.
45) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione.
a)  Quando sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi:
    -  Autocarri,  autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali
si
      applica  il   premio   previsto   per   autocarri,   autobotti,
      autocisterne  e  veicoli per usi speciali di peso complessivo a
      pieno carico corrispondente a quello  della  motrice  aumentato
      del  peso  massimo  rimorchiabile  quale risulta dalla carta di
      circolazione; lo  stesso  criterio  si  adotta  per  i  veicoli
      autorizzati al traino di caravans e simili.
      Il  premio  conteggiato  in  base  alla presente norma non puo'
essere
      inferiore a quello applicabile alla sola motrice.
    - Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio
      (autoarticolati), si applica il premio previsto per  autocarri,
      autobotti  ed  autocisterne  di peso complessivo a pieno carico
      corrispondente alla tara del trattore con ralla  aumentato  del
      peso  massimo  rimorchiabile  quali  risultano  dalla  carta di
      circolazione.
    - Motoveicoli per trasporto di cose, si applica un aumento del 5%
      sul premio del motoveicolo stesso.
        Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve  essere  inoltre
      stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 46).
        Per i caravans e simili si applica la norma 26) dei settori I
      e II.
b)  Carrelli appendice
   Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di due ruote
   destinati  al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 28 del
   Codice  della  strada),  non  si  applica  alcun  soprapremio.   I
   "carrelli   appendice",   facendo  parte  integrante  del  veicolo
   trainante, non sono identificati con targa propria.
   Per la determinazione del premio si fa riferimento  al  solo  peso
   complessivo a pieno carico del veicolo trainante.
46) Rimorchi - Rischio statico.
  Per  ogni  rimorchio  identificato  con  targa  propria deve essere
stipulata polizza separata ed applicato  un  premio  pari  al  2%  di
quello  previsto  per un autocarro (autobotte o autocisterna) di peso
complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato,
con il minimo di L. 25.000, anche  se  la  durata  del  contratto  e'
inferiore ad un anno.
  Con  tale  polizza  sono  coperti  i  danni  a  terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del  Regolamento
di  esecuzione  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990),  i danni
derivanti da manovre a mano,  nonche',  sempre  se  il  rimorchio  e'
staccato  dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da
difetti di manutenzione del rimorchio stesso.
  La corresponsione del  separato  premio  suindicato  e'  condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti  dal
rimorchio  in  sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato  dalla
motrice,  per  quelli  derivanti  da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
47)   Trasporto anche occasionale di merci pericolose (art. 1 della
      legge  10  luglio  1970,  n.  579),  lubrificanti  e   sostanze
      radioattive.
  Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:
-  liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e
   tossici,  sostanze  solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici
   (metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio  del
   25%;
-  gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa,
   solfuro  di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere
   da sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%.
  Per  i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si pro-
cede alla tariffazione di volta in volta a' sensi  dell'art.  26  del
Regolamento  di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dato
il carattere di  particolarita'  e  di  eccezionalita'  dei  relativi
rischi.
48)   Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e
      scarico  (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 52, 53
      e 54).
  Nella garanzia sono comprese le  operazioni  di  carico  e  scarico
quali  previste  dalla Condizione aggiuntiva C che deve essere sempre
richiamata in polizza.
49) Autocarri adibiti al trasporto di persone.
a)   Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati
     al trasporto di persone:
     - se in servizio continuativo si applicano le norme 33 e 40 del
       Settore III Autobus;
     - se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di
       rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di
       corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il
       Contraente la richieda, l'applicazione della norma 3).
b)     Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone
       e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li,
       si applica la norma 12).
c)     Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di
       persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore
       a 35 q.li si applica la norma 35 del Settore III.
50) Noleggio o locazione.
  Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:
a)    un soprappremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli
      (autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di  cose)  di
      peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, per i motocarri
      e per i ciclomotori.
b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di
      peso complessivo a pieno carico superiore.
51)  Autocarri  adibiti  esclusivamente  a scuola guida (art. 497 del
Regolamento del Codice della strada).
  Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto  proprio  -
di   pari   peso   complessivo   a   pieno   carico  e  provincia  di
immatricolazione, ridotti del 50%.
  L'assicurazione copre  anche  la  responsabilita'  dell'istruttore.
Sono  considerati  terzi  l'esaminatore,  l'allievo  conducente anche
quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione  dell'esame,
e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
  Quando  sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio,
il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato  in  base
al peso a pieno carico della motrice piu' il peso massimo trainabile.
  Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai censi
della precedente norma 46.
52) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.
  Per  autocarri  adibiti  esclusivamente  al  trasporto  di marmi in
blocco ed a tal fine  appositamente  attrezzati  ed  autorizzati,  si
applicano  i  premi  previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi
(conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico
e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati  alla  pavimentazione
stradale.
53)  Trattori  stradali muniti di "gancio" per il traino e non atti a
portare carico utile proprio (art. 26,  lett.  e,  del  Codice  della
strada).
  Rientrano  in  questa  categoria  i veicoli quali definiti all'art.
26, lett.  e),  del  Codice  della  strada,  esclusi  autoarticolati,
autosnodati quali definiti alle lett. h) e i) dello stesso art. 26.
  Si  applicano  i  premi previsti per gli autocarri (conto proprio o
conto terzi) della corrispondente provincia  di  immatricolazione  di
peso complessivo a pieno carico pari alla somma del peso del trattore
e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%.
  Qualora  il  veicolo  trainato  sia  adibito  al trasporto di merci
pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al
trattore stradale si applica la precedente norma 47.
  Se  i  veicoli  sono  muniti  di  doppio  allestimento  inamovibile
"gancio" e "ralla" si applica la norma 45, lett. b).
54)  Veicoli  attrezzati  ed  adibiti ad usi speciali o per trasporti
specifici, compresi quelli targati C.R.I.
a)   Autolettighe ed autoambulanze.
     Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto
     proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e
     provincia di immatricolazione, ridotti del 13%.
b)   Veicoli per riprese cinematografiche e televisive,
     rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la
     vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di
     divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui
     alla successiva lett. c), veicoli per trasporto acqua potabile,
     trasporto carcerati, autocaravans (autoveicoli ad uso
     abitazione, autocase, campers), autobanche, autocappelle
     per funzioni religiose, aulemobili, automolini,
     autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche
     e batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche,
     autopigiatrici, autocompressori, autocatramatrici, autotorri,
     autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo, gruppi elettrogeni,
     autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni
     per rilievi sismici, trasporti funebri, autobetoniere, carri
     attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati
     per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo,
     autospazzatrice, autoinnaffiatrice, trasporti immondizie,
     nettezza urbana in genere, autoscale, grues autocarrate
     (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio).
     Si applicano, quando si tratta di:
     -  ciclomotori e motoveicoli
        i premi previsti per motoveicoli e ciclomotori per
        trasporto cose ridotti del 21%.
     -  autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino
        a 35 q.li
        i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo
        a pieno carico e provincia di immatricolazione ridotti del
        33%.
        Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della
        predetta riduzione di applica un aumento del 25%.
     -  autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a
        35 q.li i premi previsti per gli autocarri - conto proprio -
        di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di
        immatricolazione, ridotti del 33%.
        Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al
        trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si
        applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.
c)    Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di
      spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per
      uso abitazione.
  Per  veicoli  utilizzati  da  esercenti  di  circhi  equestri  o di
spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per  uso
di  abitazione,  in  quanto  la  particolare  attivita'  risulti  dal
"nullaosta di agibilita'" rilasciato  dal  Ministero  del  Turismo  e
dello  Spettacolo,  compreso,  ove  del  caso,  il  traino  di "carri
ordinari"  nel  rispetto  della  norma  di  cui  all'art.   257   del
Regolamento al Codice della strada, si applicano i premi previsti per
gli  autocarri  -  conto  proprio  - di pari peso complessivo a pieno
carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 40%.
55) Tariffe applicabili.
a)    Tariffa con maggiorazione del premio premio per sinistrosita'
      "Peius" non applicabile per i ciclomotori (Condizione  speciale
      G).
      La  tariffa  prevede  maggiorazioni  di premio secondo le norme
      riportate  nella  Condizione  speciale  G   che   deve   essere
      richiamata in polizza.
b)    Franchigia fissa ed assoluta.
   Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
   -   autoveicoli e relativi rimorchi:
       "  franchigia di L.   250.000, sconto 12%;
       "  franchigia di L.   500.000, sconto 21%;
       "  franchigia di L. 1.000.000, sconto 35%;
   -   ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi:
       "  franchigia di L. 150.000, sconto 11%.
    In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
    Per  veicoli  gia'  assicurati  nella forma a "tariffa fissa", la
franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente
se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al  precedente
contratto non risulti l'applicazione del "Peius".
    In  caso  invece  di applicazione del "Peius", le predette misure
delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo  l'ammontare  del
premio  -  per  la sola prima annualita' degli importi indicati nella
tabella sottoriportata.
               Maggiorazioni delle franchigie
_____________________________________________________________________
                                      Maggiorazione delle franchigie
      Franchigia base              ---------------------------------
                                       Autocarri          Motocarri
           Lire                           Lire               Lire
         150.000                           -                87.000
         250.000                        225.000                -
         500.000                        300.000                -
       1.000.000                        375.000                -
_____________________________________________________________________
  Dette  maggiorazioni  non  si  applicano  per  i  veicoli  di prima
immatricolazione o assicurati per la  prima  volta  dopo  voltura  al
P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed
il foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.
  In  caso  di  mancata  presentazione dei predetti documenti o della
attestazione  dello  stato  di  rischio  la  franchigia  deve  essere
maggiorata - per la sola prima annualita' - nella misura suindicata.
56) Passaggio di tariffa.
  Il  passaggio  da  una  formula  tariffaria  ad  altra  puo' essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del  contratto  a  condizione
che  esso  sia  richiesto  nella  stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.
                CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE V
57) Definizioni.
  Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore
destinati al trasporto  di  persone  ed  al  trasporto  promiscuo  di
persone e di cose (quadricicli, elencati agli artt. 24, 25, lett.  a)
e f) del Codice della strada).
58)  Motocicli  e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta
di circolazione non consente il trasporto di altre persone  oltre  il
conducente.
  Si  applicano i corrispondenti premi del settore V ridotti del 33%,
in quanto l'assicurazione non puo' comprendere la  garanzia  verso  i
terzi trasportati.
59) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico.
  L'assicurazione  comprende  i  danni  agli  indumenti ed oggetti di
comune uso personale portati con se'.
  Si applicano i premi previsti per i motocicli  ad  uso  privato  di
pari cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati del 35%.
  In  polizza  deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva
B.
60)  Locazione   di   ciclomotori,   motocicli,   motocarrozzette   e
quadricicli senza conducente.
  L'assicurazione  puo'  essere  prestata  solo  a locatori che siano
muniti della prescritta licenza  per  la  locazione  di  ciclomotori,
motocicli, motocarrozzette e quadricicli senza conducente.
  Si  applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di
pari cilindrata e provincia di immatricolazione aumentati del 100%.
61) Motoslitte.
  Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata  e
facendo riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato.
62)  Motocicli  adibiti  esclusivamente  a scuola guida (art. 497 del
Regolamento del Codice della Strada).
  Si applicano i premi  previsti  per  i  motocicli  adibiti  ad  uso
privato, di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, compresa
la  riduzione  del  33%  se  la carta di circolazione non consente il
trasporto di altre persone oltre il conducente.
               CAPO VI - NORME RELATIVE AL SETTORE VI
63) Definizioni.
  Il  presente  settore  disciplina  le  assicurazioni  dei veicoli a
motore indicati all'art. 30 del Codice della strada.
64) Macchine operatrici e carrelli.
  L'assicurazione  puo'  essere  prestata  solamente  per  i  veicoli
corredati  del certificato per circolare su strada previsto dall'art.
76 del Codice della strada.
  La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.
65)   Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non
      classificabile come mezzo sgombraneve).
 -  Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si
    applicano i premi previsti per i rulli compressori;
 -  se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi
    previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del
    settore VI, lett. b), aumentati del 100%;
 -  se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto primiscuo
    di persone e cose, si applicano i premi previsti per le
    assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI,
    lett b), aumentati del 300%.
66) Macchine su cingoli.
  Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  "Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla  pavimentazione
stradale".
67) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico.
  Per  ogni  rimorchio  identificato  con  targa  propria o telaio si
applica la precedente norma n. 46.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti  dal
rimorchio  in  sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato  dalla
motrice,  per  quelli  derivanti  da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
CAPO VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII
68) Definizioni.
  Il presente settore  disciplina  le  assicurazioni  dei  veicoli  a
motore elencati all'art. 29 del Codice della strada.
69) Macchine agricole.
  Il   premio   di   tariffa   comprende  il  rischio  relativo  alla
circolazione di eventuali  rimorchi  agricoli  trainati,  nonche'  il
rischio di stazionamento e per manovre a mano dei rimorchi stessi.
  Per  le  macchine  su  cingoli  o su ruote non gommate il premio di
tariffa  non  comprende  la  garanzia  per   danni   provocati   alla
pavimentazione stradale.
70)   Garanzia verso i terzi trasportati:
 -  nell'interno della cabina di guida nei limiti della capienza
    della cabina indicata dalla carta di circolazione;
 -  a fianco del conducente su apposito sedile quando non esista
    cabina di guida
si applica un aumento del 5% del premio.
             CAPO VIII - NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI
71) Premio.
  I  premi  stabiliti  per  la carta verde sono applicabili anche nel
caso in cui la carta verde sia emessa in  corso  di  contratto  o  su
polizza  con  durata  temporanea  e  sono  comprensivi:  della  tassa
governativa e dell'importo fisso di L. 1.240 a  copertura  dell'onere
dei  danni  occorsi  all'estero  ad  utenti  di  veicoli a motore non
assicurati, nei casi  nei  quali  e'  applicabile  la  Direttiva  del
Consiglio  delle Comunita' Europee del 24 aprile 1972, n. 166, oppure
assicurati presso imprese socie dell'UCI poste in liquidazione coatta
amministrativa (c.d. Importo fisso DILCNA).
  L'eventuale duplicazione della carta verde in caso di  smarrimento,
il  frazionamento  del  premio o la variazione di rischio nell'ambito
dello  stesso  settore  non  comportano  alcun  soprapremio  fino  al
raggiungimento della scadenza del contratto.
72) Durata.
  Salvo  quanto  previsto  al comma seguente, non sono ammesse durate
maggiori di un anno. Per i contratti di durata temporanea, per quelli
con premio frazionato e per  le  carte  verdi  emesse  nel  corso  di
contratto,  la  durata  di  queste  dovra'  coincidere con quella del
periodo di assicurazione in corso con premio pagato.
  Per i contratti stipulati per periodi di tempo superiori  all'anno,
con  pagamento  del premio anticipato in unica soluzione per tutta la
durata contrattuale, e' ammesso il rilascio  della  carta  verde  per
durata  anche  superiore  all'anno  e con scadenza coincidente con la
data finale del periodo di assicurazione in corso con premio  pagato.
Il  premio  "carta  verde"  in  tal  caso  dovra'  essere corrisposto
anticipatamente ed in unica soluzione per l'intero periodo. Per  ogni
anno  o  frazione  di  anno  di garanzia dovra' essere corrisposto un
premio annuale di "carta verde" senza alcuna riduzione.
  Non e' ammesso il rilascio di carte verdi su  contratti  di  durata
inferiore a 15 giorni.
CAPO IX - NORME RELATIVE ALLA FORMA TARIFFARIA "4R"
73) Massimali.
La tariffa prevede i seguenti massimali di garanzia:
                    Massimali
                      ----
    1.500         700           300  milioni
    1.500       1.500         1.500     "
    2.000       2.000         2.000     "
    3.000       3.000         3.000     "
    4.000       4.000         4.000     "
    5.000       5.000         5.000     "
    7.000       7.000         7.000     "
   10.000      10.000        10.000     "
74) Franchigia.
  La  franchigia  e'  fissata,  per  ogni sinistro denunciato in ogni
annualita' assicurativa,  nella  misura  del  50%  del  premio  della
tariffa approvata.
  Dopo  due  annualita'  assicurative intere e consecutive indenni da
sinistri la franchigia e' ridotta al 40% del premio di tariffa e dopo
ulteriori  due  annualita'  intere  e  consecutive  di  assicurazione
indenni  da  sinistro  la  franchigia e' ridotta al 25% del premio di
tariffa.
  Dopo il primo sinistro sara' applicata una franchigia pari  al  50%
del premio.
  Qualora  il  contratto  si riferisca a veicolo immatricolato per la
prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta  dopo  una
voltura  al  P.R.A.,  la  franchigia e' fissata al 100% della tariffa
approvata. Dopo una annualita' assicurativa indenne da sinistri sara'
applicata la franchigia del 50% del premio di tariffa e per i periodi
successivi varra' quanto sopra stabilito.
  Per gli assicurati provenienti dalla  tariffa  "Bonus/Malus"  sara'
applicata,  a  seconda  della  classe  di merito di appartenenza, una
franchigia iniziale fissata  nelle  seguenti  misure  del  premio  di
tariffa.
_____________________________________________________________________
Classe di merito                Franchigia percentuale del premio
1-2-3-4-5-6-7-8-9                              25
     10-11                                     50
     12-13                                    100
     14-15-16                                 110
     17-18                                    120
_____________________________________________________________________
  Le  franchigie corrispondenti alle classi di merito 14, 15, 16, 17,
18 saranno applicate per i sinistri causati  nella  prima  annualita'
assicurativa.
75) Veicoli assicurabili.
        Sono assicurabili:
 I -  tutte le autovetture
      a. in servizio privato
      b. da noleggio con conducente
      c  adibite a scuola guida
      nonche'
II -  gli autoveicoli destinati ad uso promiscuo purche' il loro
      peso a pieno carico non superi i 35 q.li e siano abilitati al
      trasporto di non piu' di 9 persone, compreso il conducente.
76) Soprapremio per traino.
  Per    il   traino   di   rimorchio   campeggio   o   di   carrello
portaimbarcazione  e  simili,  si  applichera',  sul   premio   annuo
dell'autovettura trainante, un aumento del 5%.
77) Sospensione in corso di contratto.
  La sospensione delle garanzie, ferma restando la norma n. 6 del
Capo I, non potra' superare i 12 mesi.
78) Norme applicabili.
  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalle norme del presente
Capo, si applicano le norme dei Capi I e III in quanto compatibili.
TITOLO II - NATANTI
CAPO I - NORME COMUNI AI SETTORI I E II
79) Limiti di navigazione.
  La presente tariffa vale  per  l'assicurazione  di  responsabilita'
civile  relativa  a natanti naviganti nel mare Mediterraneo entro gli
stretti, nonche' nelle acque interne dei paesi europei.
80) Durata dei contratti.
  Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non puo'  avere
durata diversa dall'anno.
  Nel  caso  di  contratti  relativi  a natanti locati in leasing (v.
clausola 1) oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto
di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore (v.  clausola 2)
e'  ammessa  la  stipulazione  di  contratti  per  periodi  superiori
all'anno,  di  durata  pari  a  quella  del contratto di leasing od a
quella  di ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto
in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo
di locazione in leasing.
  Resta salvo quanto previsto dalle successive norme 89 e 102.
81) Premio.
  I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo  annuo  di
assicurazione    e   rappresentano   l'importo   complessivo   dovuto
dall'assicurato, ad eccezione del contributo  al  Servizio  sanitario
nazionale e delle imposte.
a)   E' ammesso il frazionamento del premio per i soli natanti del
     settore II.
b)   E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi
     superiori all'anno per natanti locali in leasing oppure
     venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di
     riservato dominio a favore dell'ente finanziatore.
     Nel caso di:
     -  premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi: sconto
        dell'8%;
     -  premio anticipato di oltre 24 mesi: sconto del 12%.
  Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in
unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di
locazione in leasing; non e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti
deve quindi essere inserita la seguente
  "Clausola:
  "A  deroga  dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione
il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
82) Sospensione in corso di contratto.
  Non e'  consentita  la  sospensione  della  garanzia  in  corso  di
contratto.
83) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.
  Nel  caso  di piu' sconti tecnici e soprapremi, ciascuno si calcola
sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.
84) Dati tecnici dei natanti.
  I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di  iscrizione  o
registrazione  del  natante,  marchio e numero del motore, numero dei
posti, ecc.) si  desumono  dai  documenti  rilasciati  dall'autorita'
competente.
85)  Alienazione  del  natante - Sua sostituzione con altro natante -
Conguaglio del premio.
  Nel  caso  di   alienazione   del   natante   assicurato,   qualora
l'alienante,  previa  restituzione  del  certificato  e  contrassegno
relativi al natante alienato, chieda che  la  polizza  stipulata  per
detto  natante  sia  resa  valida per altro natante di sua proprieta'
(art. 8 della legge 24  dicembre  1969,  n.  990)  che  comporti  una
variazione  di  premio,  si  procede  al  conguaglio del premio della
annualita' in corso sulla base della tariffa  in  vigore  al  momento
della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
  Se  l'acquirente  di  un  natante  cedutogli  dall'alienante con la
relativa polizza, documenti di  essere  gia'  contraente  di  polizza
riguardante  altro  natante  da  lui  alienato  senza  cessione della
polizza  relativa,  l'impresa  assicuratrice   del   natante   ceduto
all'acquirente  rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella
polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata  senza  restituzione  di
premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato
di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto
trasferimento sul natante acquistato dell'assicurazione gia' in corso
a  proprio  nome  per  il  natante  sostituito.  Per  i contratti con
frazionamento del premio (settore II) l'impresa rinuncera' ad esigere
le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di
assicurazione.
86)  Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in
     alcun settore di tariffa. Rischi con carattere di particolarita'
     od eccezionalita' (art. 26 del Regolamento di  esecuzione  della
     legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre
     1970, n.  973).
       Per  i  rischi  di  cui  sopra si procede alla tariffazione di
     volta in volta ai sensi del predetto articolo.  Per  i  relativi
     contratti  non  e'  ammesso  il  tacito rinnovo. In polizza deve
     essere inserita la seguente
"Clausola
  A deroga dell'art. 11 delle Condizioni generali  di  assicurazione,
il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I
87) Definizioni.
  Il  presente  settore  disciplina  le assicurazioni dei motoscafi e
delle imbarcazioni fino a  50  tonnellate  di  stazza  lorda  ad  uso
privato od adibiti alla navigazione da diporto e motori amovibili.
88) Criteri di tariffazione.
  I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale.
  Per  i  natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per
quelli la cui stazza lorda non  risulti  indicata  nei  documenti  di
identificazione   del   motore  e  del  natante  si  ha  riguardo  al
dislocamento, considerando sostituito al limite di 50  tonnellate  di
stazza lorda, quello di 50 tonnellate di dislocamento.
89) Rischi di durata inferiore ad un anno per i soli natanti di
    potenza fiscale di oltre 90 C.V.
- per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si
  applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 60%;
- per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si
  applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 20%.
90) Targhe in prova.
  Si  applicano  i  premi  previsti per i natanti da diporto o ad uso
privato di potenza fiscale da oltre 90 fino a 150 C.V.
91) Natanti da noleggio con equipaggio.
  Si applica il corrispondente  premio  dei  natanti  con  motore  di
uguale  potenza  fiscale  aumentato  del  50% (comprensivo del premio
aggiuntivo per attivita' idrosciatoria).
92) Locazione di natanti senza equipaggio.
  Si applica il corrispondente  premio  dei  natanti  con  motore  di
uguale  potenza  fiscale  aumentato  del 100% (comprensivo del premio
aggiuntivo per attivita' idrosciatoria).
93) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida.
  Si applica il corrispondente  premio  dei  natanti  con  motore  di
uguale potenza fiscale.
  L'assicurazione  copre  anche  la  responsabilita' dell'istruttore.
Sono considerati  terzi  l'esaminatore,  l'allievo  conducente  anche
quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
94) Moto d'acqua.
  Si  applica  il  corrispondente  premio  dei  natanti con motore di
uguale potenza fiscale aumentato del 100%.
95) Hovercraft (aeronatante su cuscino  d'aria  mosso  a  propulsione
aerodinamica).
  Si  applica  il  corrispondente  premio  dei  natanti con motore di
uguale potenza fiscale.
  La garanzia  opera  anche  durante  gli  spostamenti  al  di  fuori
dell'acqua.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  "La  garanzia  opera  anche  durante  gli  spostamenti  al di fuori
dell'acqua".
96) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati.
  Nel  caso  in  cui  l'assicurazione  comprenda  i danni a cose e ad
animali di terzi non trasportati la  garanzia  e'  prestata  con  una
franchigia fissa ed assoluta di:
- L. 150.000 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale
  fino a 90 C.V.;
- L. 300.000 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di
  oltre 90 C.V.;
  In  polizza  deve  essere  richiamata la Condizione aggiuntiva B ed
indicata la misura della franchigia.
97) Attivita' idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale  o  di
deltaplano.
  Quando  sia dichiarato in polizza che il natante effettua attivita'
idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano,  si
applicano  i  seguenti  premi aggiuntivi per ciascuna combinazione di
massimali:
       Massimali                                  Premi aggiuntivi
         ----                                           ---
 1.000     700     300                               L.   17.900
 1.000   1.000   1.000                               "    18.400
 2.000   2.000   2.000                               "    20.100
 3.000   3.000   3.000                               "    21.000
 4.000   4.000   4.000                               "    21.500
 5.000   5.000   5.000                               "    22.000
 7.000   7.000   7.000                               "    22.600
10.000  10.000  10.000                               "    23.300
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E.
98) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione.
  I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione  di
un  soprapremio  del  10%,  al  Mar  Nero  ed  alle  coste  orientali
dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II
99) Definizioni.
  Il presente settore  disciplina  le  assicurazioni  di  natanti  ed
imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio
pubblico di trasporto di persone.
100) Frazionamento del premio.
  E'  ammesso il frazionamento:  - trimestrale, con l'aumento del 5%;
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%; - semestrale,  con  l'aumento
del  3%;  purche'  l'importo  di  rata,  comprensivo dell'aumento per
frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 25.000.
101) Criteri di tariffazione.
  I  premi  sono  stabiliti  in  base  alla  potenza  fiscale  ed  al
tonnellaggio  in stazza lorda dei singoli natanti, nonche' in base al
numero dei posti.
  Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano  e  per
quelli  la  cui  stazza  lorda  non risulti indicata nei documenti di
identificazione  del  motore  e  del  natante  si  ha   riguardo   al
dislocamento,    considerando   il   tonnellaggio   di   dislocamento
equivalente a quello di stazza lorda.
102) Rischi di durata inferiore ad un anno.
  Per garanzia limitata ad un  periodo  di  6  mesi  consecutivi,  si
applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 40%.
103) Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida.
  Si  applica,  ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti
di pari tonnellaggio e potenza fiscale del motore; non si applica  il
premio aggiuntivo per il numero dei posti.
  L'assicurazione  copre  anche  la  responsabilita' dell'istruttore.
Sono considerati  terzi  l'esaminatore,  l'allievo  conducente  anche
quando  e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame,
e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
104) Danni a cose ed animali di terzi.
  Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali  di  terzi
deve  essere  applicato  un  aumento  del 100% sul premio di tariffa,
escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti.
  Il  limite  dell'obbligazione  per  danni  a   cose   ed   animali,
nell'ambito  della  somma massima assicurata, e' pari al 10% di detta
somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato  in
polizza quale limite per i danni a cose.
  La  garanzia  e' prestata con una franchigia assoluta di L. 150.000
per ogni sinistro da indicare in polizza.
  Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose  ed  animali  che  si
trovano  a  bordo del natante.   In polizza deve essere richiamata la
Condizione aggiuntiva B.
105) Danni a cose di terzi trasportati.
  Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed oggetti di
comune uso personale dei terzi trasportati deve essere  applicato  un
aumento  del  25%  sul  premio  aggiuntivo per ogni posto previsto in
tariffa.
  Il limite dell'obbligazione per  i  danni  suindicati,  nell'ambito
della  somma  assicurata,  e'  pari  al  5%  di  detta somma per ogni
sinistro; il relativo importo deve essere indicato in  polizza  quale
limite per i danni a cose.
  La  garanzia  e' prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni
persona danneggiata.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C.
106) Danni a cose ed animali  di  terzi  e  danni  a  cose  di  terzi
trasportati.
  Per  estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi,
nonche' agli indumenti ed oggetti di comune uso personale  dei  terzi
trasportati,  devono  essere applicati entrambi gli aumenti di premio
di cui ai nn. 104 e 105.
  Il limite dell'obbligazione per  i  danni  suindicati,  nell'ambito
della  somma  massima  assicurata,  e' pari al 10% di detta somma per
ogni sinistro; il relativo importo deve essere  indicato  in  polizza
quale limite per i danni a cose.
  La  garanzia  per  i  danni agli indumenti ed oggetti di comune uso
personale dei terzi trasportati e' prestata fino ad un massimo di  L.
200.000 per ogni persona danneggiata.
  La  garanzia  per  danni a cose ed animali di terzi e' prestata con
una franchigia assoluta di L. 150.000 per ogni sinistro.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D.
107) Aliscafi.
  Si applica un soprapremio del 50% sui premi di tariffa, compreso il
premio aggiuntivo in base al numero  dei  posti,  e  sugli  eventuali
soprapremi.
108) Aziende municipalizzate di trasporto.
  Per    aziende    municipalizzate   di   trasporto,   rilevata   la
disomogeneita' del rischio, si procede alla tariffazione di volta  in
volta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge
24 dicembre 1969, n. 990.
  Ne  consegue  che  i  relativi  contratti non potranno avere durata
diversa dall'anno.
  Non e'  ammesso  il  tacito  rinnovo.  Nelle  polizze  deve  essere
inserita la seguente
  "Clausola:
  A  deroga  dell'art. 11 delle Condizioni generali di assicurazione,
il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza."
TITOLO III _ GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
109) Territorio e sfera di applicazione.
  La presente tariffa vale per gare e competizioni sportive  e  rela-
tive   prove  ufficiali,  nonche'  verifiche  tecniche  e/o  sportive
preliminari e finali, svolgentisi  nel  territorio  della  Repubblica
italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Sono compresi eventuali tratti di percorso oltre confine previsti dal
regolamento particolare di gara.
110) Massimali di garanzia.
  I  massimali  fissano  le  somme  sino a concorrenza delle quali la
Societa' presta l'assicurazione.
  Nell'assicurazione a massimale tripartito, la  somma  piu'  elevata
(a)  rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per
ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite
o danneggiate in cose od animali  di  loro  proprieta',  mentre,  per
ciascuna  persona  o  per  cose  od  animali  colpiti  in  uno stesso
sinistro, le somme massime per le quali la Societa' e' obbligata sono
quelle precisate rispettivamente sotto la lettera (b) "per persona" e
sotto la lettera (c) "per cose ed animali".
  Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta
il limite fino al quale l'impresa e'  obbligata  per  ogni  sinistro,
qualunque  sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate
in cose od animali di loro proprieta'.
111) Durata dei contratti.
  Tenuto conto della natura del  rischio,  non  sono  ammesse  durate
superiori a quelle previste per le singole gare, competizioni e rela-
tive  prove  ufficiali  e  delle  verifiche  preliminari e finali, se
previste.
112) Partecipazione  dei  veicoli  o  dei  natanti  alle  sole  prove
ufficiali o alle verifiche preliminari, se previste.
  Il premio indicato in tariffa per vettura (corse automobilistiche),
per   motociclista   (corse  motociclistiche)  e  per  pilota  (corse
motonautiche) e' dovuto per intero anche nel caso  di  partecipazione
del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari, se
previste.
113) Premi.
  I  premi  di  tariffa  rappresentano  l'importo  complessivo dovuto
dall'assicurato, ad eccezione del contributo  al  Servizio  sanitario
nazionale e delle imposte.
  Nel  caso di piu' sconti tecnici e/o soprapremi ciascuno si calcola
sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.
114) Mancata effettuazione della gara e interruzione della gara.
  Qualora la gara venga annullata prima delle  verifiche  preliminari
e/o  delle prove ufficiali (se previste), si fa luogo al rimborso del
premio anticipato, escluse le imposte. In caso di interruzione a gara
iniziata, il premio e' dovuto per intero.
115) Tipi di gare e categorie dei veicoli partecipanti.
  Il tipo di gara e le categorie dei veicoli partecipanti si desumono
dai regolamenti di gara o da altri documenti ufficiali.
116) Responsabilita' civile dell'organizzatore per danni non  causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
  La    garanzia    comprende   i   seguenti   rischi   non   coperti
dall'assicurazione obbligatoria: rischi derivanti dalle attrezzature,
dai fabbricati, dai servizi,  dalle  installazioni  fisse  o  mobili,
tecniche  e  pubblicitarie,  dagli  addetti  alla  organizzazione  e,
comunque, attinenti l'organizzazione stessa di  gare  e  competizioni
sportive automobilistiche e motociclistiche motonautiche.
  La  garanzia  vale  durante  i giorni di effettuazione delle gare e
relative prove ufficiali (se  previste)  e  verifiche  preliminari  e
finali, e deve essere prestata congiuntamente a quella obbligatoria.
  In  polizza  deve essere richiamata l'appendice di cui all'allegato
B, titolo III, Capo III.
  Si applica  un  premio  pari  al  20%  del  premio  base,  compresi
eventuali  aumenti  e  sconti,  per  il  rischio  della  circolazione
riferito alla specifica  gara  e  per  la  medesima  combinazione  di
massimali.
117) Terzi trasportati.
  I  premi  di  tariffa  sono  comprensivi dell'assicurazione verso i
terzi trasportati. Detta garanzia e' operante  a  condizione  che  il
trasporto  sia  effettuato  in conformita' alle disposizioni vigenti,
alle  prescrizioni  del  regolamento  particolare  di  gara  e   alle
indicazioni  della  carta  di  circolazione  ovvero del certificato o
licenza di navigazione e sempreche' il veicolo o il natante  non  sia
monoposto.
  Per  le  gare automobilistiche e motociclistiche il cui regolamento
particolare faccia esplicito divieto di trasportare sui veicoli altre
persone,  oltre  il  conducente  ed  il  secondo  conduttore  od   il
sidecarista  qualora  ne  sia  prescritta la presenza dal regolamento
stesso, nonche' per quelle  cui  partecipano  esclusivamente  veicoli
monoposto, si applica uno sconto nelle seguenti misure:
- per gare automobilistiche: 25% sul premio per vettura, calcolato
   al  netto  della  eventuale  maggiorazione  del  25%  prevista  al
   paragrafo 2 della successiva norma 119 per estendere  la  garanzia
   ai rischi di cui alla Condizione aggiuntiva A;
- per gare motociclistiche: 50% sul premio per motociclista.
CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I - CORSE AUTOMOBILISTICHE
118) Casi particolari.
a.    Per le gare di velocita' in impianti fissi a carattere
      permanente, qualora la lunghezza della pista, dove si svolge la
      gara, fosse inferiore a Km. 4 (Categorie da 1 a 5), si applica,
      sia  sul  premio  base che su quello per vettura, una riduzione
      del 10%.
b. Il premio aggiuntivo pro-capite e' dovuto per il numero degli
      spettatori eccedenti la fascia in franchigia, prestabilita in:
        - n. 5.000 posti per gli autodromi di Monza, Imola e Mugello;
        - n. 4.000 posti per l'autodromo di Santa Monica;
        - n. 2.000 posti per i restanti autodromi.
      Il computo degli spettatori va fatto solo sui paganti - esclusi
biglietti  omaggio  e  biglietti  posteggio  auto  - come risulta dai
bordereaux SIAE.
c. I premi (base e per vettura) della Categoria 6 - Rallies
      internazionali - vanno maggiorati del 50% se il percorso  della
      gara e' superiore a 1.000 Km.
d. I premi (base e per vettura) dei settori B) Rally e D)
      Fuoristrada  (Categorie  6, 7, 8, 11, 12 e 13) vanno maggiorati
      del 5% per ogni prova speciale e valutativa.  e. I premi  della
      Categoria  9  (base  e  per  vettura), qualora la lunghezza del
      percorso sia superiore ai 15 Km., vanno maggiorati del 10%  per
      ogni Km. o frazione.
f. Per le gare riservate alle vetture FORMULA PANDA MONZA e F. FIRE
      (Categoria  4),  si  applica  il  solo premio base; nel caso le
      stesse siano valide per il Trofeo Cadetti  AGIP,  detto  premio
      viene ridotto del 40%.
g. Per le gare alle quali partecipano solo le auto storiche non sono
      applicabili riduzioni di premio.
h. Per le gare della Categoria 15 i premi (base e per vettura) sono
      assoggettati alle seguenti variazioni:
        1. aumento del 20% per gli slalom paralleli;
        2. aumento del 50% per i promorallies;
        3. riduzione del 10% per tutti i tipi di gare, ad eccezione d
           slalom singoli e dei promorallies;
        4. riduzione del 50% quando i veicoli partecipanti sono tratt
           carrelli, sia agricoli che industriali.
i. I premi di tariffa, esclusi quelli relativi ai Rallies
      internazionali  fino  ed oltre 1.000 Km., si riferiscono ad una
      manifestazione  svolgentesi  nella  stessa  giornata  anche  se
      articolata  in  piu' gare diversamente titolate. Il premio base
      viene commisurato alla Categoria tariffalmente piu' elevata fra
      le gare previste dalla manifestazione ed il premio per  vettura
      a quello richiesto per le rispettive Categorie di appartenenza.
      Se  per la Categoria tariffaria piu' elevata partecipa una sola
      vettura, il premio base e' ridotto del 10%.
      Qualora  la  manifestazione  preveda   lo   svolgimento   delle
      competizioni  (escluse  le prove ufficiali e/o le operazioni di
      verifica) in  piu'  giornate  consecutive,  anche  se  in  gare
      diversamente titolate:
  1.  se le gare sono della stessa categoria tariffaria: per ogni
      giornata   successiva   alla   prima   si   applica  un  premio
      supplementare pari al 50% di quello base previsto dalla tariffa
      per la prima giornata;
  2. se le gare sono distribuite in piu' Categorie tariffarie: si
      applica per ciascuna giornata, compresa  la  prima,  il  premio
      base   previsto  per  la  gara  tariffariamente  piu'  onerosa,
      svolgentesi totalmente  od  in  parte  nella  giornata  stessa,
      ridotto del 20%.
  Rimane  fermo  il  premio  per  vettura richiesto per le rispettive
Categorie di appartenenza.  l. Per le gare, dalla Categoria  11  alla
16,  qualora  il  numero  dei  veicoli risulti inferiore a quello dei
partecipanti, il premio per vettura deve essere  applicato  per  ogni
conduttore/partecipante.   m. Per le gare non svolgentisi in impianti
fissi a carattere permanente, per lunghezza del percorso  si  intende
la  percorrenza  complessiva  stabilita  dal  regolamento di gara per
ciascuna  vettura  partecipante,  anche  se  da  compiersi   mediante
ripetizione di un medesimo tracciato.
119)  Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni
      causati dalla circolazione dei veicoli (Condizione aggiuntiva A
      alle Condizioni Generali di Assicurazione).
      Qualora  l'assicurazione  sia stipulata per una combinazione di
      massimali il cui limite per sinistro  sia  superiore  a  quello
      minimo  obbligatorio  (in  tal  caso  i  massimali  indicati in
      polizza sono destinati  anzitutto  ai  risarcimenti  dovuti  in
      dipendenza  dell'assicurazione  obbligatoria e per la parte non
      assorbita dai medesimi ai risarcimenti dovuti sulla base  delle
      condizioni    aggiuntive,   in   quanto   siano   espressamente
      richiamate, fermi restando i limiti di copertura convenuti):
1.    possono essere considerati terzi limitatamente ai danni a cose
      od animali, i singoli componenti il Comitato Organizzatore, gli
      Ufficiali  di  Gara,  i  dipendenti  e  gli   ausiliari   degli
      organizzatori.
      Si  applica  sui  premi  previsti per ciascun tipo di gara, una
      maggiorazione del 5% sia sul premio  base  che  su  quello  per
      vettura, previsti per il rischio considerato.
      In polizza deve essere chiamata la Condizione aggiuntiva A.
2.      Possono essere considerati terzi trasportati, fatta eccezione
per
      le gare di sola velocita',  i  secondi  conduttori  mentre  non
      guidano  il  veicolo,  a  condizione  che  la loro presenza sia
      prescritta dal regolamento particolare di gara ed in  tal  caso
      la garanzia e' operante nei limiti da questo stabiliti.
      Si  applica  una  maggiorazione  del  25%  sul  solo premio per
      vettura, previsto per il rischio considerato.
      In polizza deve essere chiamata la Condizione aggiuntiva B.
CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II
120) Casi particolari.
a. Per le gare di velocita' in impianti fissi a carattere
permanente, qualora  la  pista  dove  si  svolge  la  gara  fosse  di
lunghezza  non  superiore a Km. 5, sul premio di base (escluso quello
per motociclisti) si applica una riduzione del:
  - 25% per piste di lunghezza compresa fra 2,5 e 5 Km.;
  - 50% per piste di lunghezza fino a Km. 2,5.
b. Il premio aggiuntivo pro-capite e' dovuto per il numero degli
   spettatori eccedenti la fascia in franchigia, prestabilita in:
     - n. 5.000 posti per gli autodromi di Monza, Imola e Mugello;
     - n. 4.000 posti per l'autodromo di Santa Monica;
     - n. 2.000 posti per i restanti autodromi.
     Il computo degli spettatori va fatto solo sui paganti -  esclusi
   biglietti  omaggio  e  biglietti posteggio auto - come risulta dai
   bordereaux SIAE.
c. Per le gare della Categoria 3 sono esclusi i danni allo sciatore
   trainato e i danni tra sciatori trainati.
d. I premi della Categoria 4 (base e per motociclista) devono essere
   maggiorati  del 10% per ogni Km. o frazione oltre i 10 Km., con il
   massimo del 30%.
   Per lunghezza del percorso si intende la  percorrenza  complessiva
   stabilita   dal   regolamento  di  gara  per  ciascun  motoveicolo
   partecipante, anche se da compiersi  mediante  ripetizione  di  un
   medesimo tracciato.
e. Per le gare delle Categorie 8 e 9 si applica per ciascuna prova
   speciale  una  maggiorazione  del  5%  sia  sul premio base che su
   quello per motociclista.  f. Per le gare riservate alle mini moto,
   sempreche' i motociclisti siano minori ed i mezzo non superino  la
   velocita'  di 40 Km./h, si applica sui premi una riduzione del 50%
   (base e per motociclista).
g. Per le gare riservate ai ciclomotori, sempreche' questi mezzi
   rispondano  esattamente  alle  caratteristiche  tecniche  indicate
   nell'art. 24 del Codice della strada, si applica sui premi (base e
   per motociclista) una riduzione del 50%.
   I ciclomotori da competizione non rispondenti alle caratteristiche
   di  cui  al  comma  precedente,  quali  ad  esempio  i ciclomotori
   supermonomarcia, prototipi e  simili,  devono  essere  considerati
   motocicli a tutti gli effetti.
h. Per le gare di sidecar il premio per motococlista e' limitato al
   solo conduttore.
i. Per quanto riguarda i premi da applicare in caso di gare alle
   quali   partecipano   solo  moto  storiche  o  d'epoca,  non  sono
   concedibili sconti particolari e si applicano quindi i premi delle
   rispettive Categorie di tariffa.
l. Il premio base viene determinato in rapporto alla cilindrata piu'
   elevata dei motoveicoli partecipanti ed il premio per motociclista
   in rapporto alla cilindrata di ciascun motoveicolo.
   I  premi  di  tariffa  si  riferiscono   ad   una   manifestazione
   svolgentesi  nella  stessa  giornata,  anche se articolata in piu'
   gare diversamente titolate.
   Qualora   la   manifestazione   preveda   lo   svolgimento   delle
   competizioni  (escluse  le  prove  ufficiali  e/o le operazioni di
   verifica)  in  piu'  giornate  consecutive,  per   ogni   giornata
   successiva alla prima si applica un premio base supplementare pari
   al 50% di quello previsto per la prima giornata.
   Rimane fermo il premio per motociclista.
121)  Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli (Condizione aggiuntiva A).
  Qualora l'assicurazione  sia  stipulata  per  una  combinazione  di
massimali  il  cui  limite per sinistro sia superiore a quello minimo
obbligatorio (in tal  caso  i  massimali  indicati  in  polizza  sono
destinati    anzitutto   ai   risarcimenti   dovuti   in   dipendenza
dell'assicurazione obbligatoria e per  la  parte  non  assorbita  dai
medesimi,   ai   risarcimenti  dovuti  sulla  base  della  Condizione
aggiuntiva, in quanto sia espressamente richiamata, fermi restando  i
limiti  di  copertura  convenuti)  possono  essere considerati terzi,
limitatamente ai danni a cose od animali,  i  singoli  componenti  il
Comitato  organizzatore,  gli  Ufficiali  di gara, i dipendenti e gli
ausiliari degli organizzatori.
  Si  applica,  sui  premi  previsti  per  ciascun  tipo di gara, una
maggiorazione  del  5%,  sia  sul  premio  base  che  su  quello  per
motociclista.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III
122) Casi particolari.
a. Per le gare di velocita' in circuito chiuso, il premio per pilota
   e' ridotto del:
  - 30% per entrobordo corsa oltre 1.300 c.c. e fino a 2.500 c.c.;
  - 38% per entrobordo corsa fino a 1.300 c.c. e offshore e diesel;
  - 60% per entrobordo sport, idromoto e fuoribordo corsa oltre 350
    c.c.;
  - 70% per fuoribordo corsa fino a 350 c.c. e fuoribordo sport
    oltre 850 c.c.;
  - 86% per fuoribordo sport fino a 850 c.c. e pneumatici.
b. Per le gare di velocita' in circuito aperto, il premio per pilota
   e' ridotto del:
  - 30% per entrobordo corsa oltre 1.300 c.c. e fino a 2.500 c.c.;
  - 38% per entrobordo corsa fino a 1.300 c.c. e offshore e diesel;
  - 60% per entrobordo sport, idromoto e fuoribordo corsa oltre 350
    c.c.;
  - 70% per fuoribordo corsa fino a 350 c.c. e fuoribordo sport
    oltre 850 c.c.;
  - 86% per fuoribordo sport fino a 850 c.c. e pneumatici.
c. Per le gare di regolarita', gimcane, prove manovriere, crociere e
   raduni, il premio per pilota e' ridotto del 25% nei casi in cui i
   natanti partecipanti sono fuoribordo.
d. Per i tentativi di record il premio e' ridotto del 33% nel caso
   in cui i natanti utilizzati sono fuoribordo.
e. Sono esclusi i danni provocati agli sciatori trainati, nonche' i
   danni che uno sciatore puo' provocare ad altro sciatore trainato.
f. Il premio di tariffa per pilota viene commisurato a quello piu'
   elevato fra i tipi di natanti partecipanti alla manifestazione.
   I premi di tariffa si riferiscono ad una manifestazione
   svolgentesi nella stessa giornata.
   Qualora la manifestazione preveda lo svolgimento della
   competizione (escluse le prove ufficiali e le operazioni di
   verifica) in piu' giornate consecutive, anche se in gare
   diversamente titolate, per ogni giornata successiva alla prima si
   applica un premio base supplementare pari al 50% di quello
   previsto per la prima giornata.
123) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni
     causati dalla circolazione dei natanti (Condizione aggiuntiva A)
  Qualora  l'assicurazione  sia  stipulata  per  una  combinazione di
massimali il cui limite per sinistro sia superiore  a  quello  minimo
obbligatorio  (in  tal  caso  i  massimali  indicati  in polizza sono
destinati   anzitutto   ai   risarcimenti   dovuti   in    dipendenza
dell'assicurazione  obbligatoria  e  per  la  parte non assorbita dai
medesimi,  ai  risarcimenti  dovuti  sulla  base   della   Condizione
aggiuntiva,  in quanto sia espressamente richiamata, fermi restando i
limiti di copertura  convenuti)  possono  essere  considerati  terzi,
limitatamente  ai  danni  a  cose od animali, i singoli componenti il
Comitato organizzatore, gli Ufficiali di gara,  i  dipendenti  e  gli
ausiliari degli organizzatori.
  Si  applica,  sui  premi  previsti  per  ciascun  tipo di gara, una
maggiorazione del 5%, sia sul premio base che su quello per pilota.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.