ALLEGATO A NORME TARIFFARIE 1) Durata dei contratti. Salvo quanto previsto dal successivo comma non sono ammesse durate maggiori di un anno piu' frazione. La frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo puo' essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore e' ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui e' stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 3. 2) Premio. I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio sanitario nazionale e delle imposte. a) E' ammesso il frazionamento: - trimestrale, con l'aumento del 5%; - quadrimestrale, con l'aumento del 4%; - semestrale, con l'aumento del 3%; purche' l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 60.000. In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata e' inferiore al minimo di cui sopra. b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o che prevedono il "peius", agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione speciale F nonche' delle maggiorazioni di cui alla Condizione speciale G, la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa. "Qualora dalla suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, costituisce, unitamente al periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione. "Alla scadenza del contratto si procedera' al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 20)". Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso, come previsto dall'articolo 5 delle C.G.A. 3) Rischi di durata inferiore ad un anno. Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno e' dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovra' valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno che siano gia' stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale e' computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza pero' l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza, per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovra' essere esibito all'assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Peius" qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto. 4) Sospensione in corso di contratto. La sospensione di garanzia e' concessa per qualsiasi motivo - salvo il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni: a. al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia pero', da parte dell'impresa, alle successive rate di premio, ancorche' di frazionamento; b. devono essere restituiti certificato e contrassegno e la sospensione non puo' avere decorrenza anteriore alla data di restituzione dei detti documenti; c. la sospensione non puo' essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito all'impresa; d. la riattivazione del contratto - fermi la formula di personalizzazione ove applicabile e il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v. successiva lettera e) e sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a); e. nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza ne' al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a). Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Non e' consentita sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con libro matricola, nonche' per quelli relativi a veicoli del Settore V. All'atto della sospensione l'impresa rilascia una appendice secondo il seguente testo: "L'impresa, previo ritiro del certificato, del contrassegno e dell'eventuale "carta verde", concede la sospensione del contratto dalle ore 24 del .......... "La riattivazione del contratto puo' essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta per iscritto. "La riattivazione - fermi l'eventuale forma di personalizzazione in corso ed il proprietario assicurato - avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si procede ad alcuna proroga. "L'impresa all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal contraente in base alla tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione e conteggia a favore del contraente stesso il rateo di premio pagato e non goduto. "All'atto della riattivazione l'impresa rilascia un nuovo certificato e contrassegno. "Per i contratti con formula di personalizzazione, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione. "Qualora il contraente non chieda la riattivazione entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito all'impresa". 5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi. Nel caso di piu' sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 6) Dati tecnici dei veicoli. I dati tecnici dei veicoli (potenza fiscale in CV, numero posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso, ecc.) si desumono dalla carta di circolazione o da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici. 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. 8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova - Art. 63 Codice della strada). Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonche' le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere (art. 26 Codice della strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 4.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 24 e 25 Codice della strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%. c) Rimorchi in genere (art. 28 Codice della strada) - Rischio statico. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L. 20.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". d) Macchine operatrici (art. 30 Codice della strada). Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a) e) Macchine agricole (art. 29 Codice della strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). 9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via - (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via puo' essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validita' del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 64 del Codice della strada). Il premio da applicare e': a) Per i Settori I e II - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore. Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione. b) Per il Settore III - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. c) Per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. 10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa "PROVA") - (Art. 17, secondo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorita', ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali e' consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di immatricolazione del veicolo: a. per il Settore III: L. 20.000 per massimale assicurato pari a L. 4.000/700/500 milioni; b. per tutti gli altri Settori: L. 9.000 per massimale assicurato pari a L. 2.000 milioni unico. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. Il premio minimo non puo' essere inferiore a L. 300.000 per ogni periodo assicurativo annuo. Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione. 11) Veicoli targati C.R.I. Si applicano i premi della zona territoriale alla quale e' assegnata la targa ROMA. 12) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 25, lett. f, e art. 26, lett. c, del Codice della strada). a) per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano i premi del Settore I (Autovetture) dei corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di immatricolazione, nonche' le formule di personalizzazione; b) per quadricicli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata. 13) Autoveicoli e motocicli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983, n. 53). a) Contratti con durata di 10 giorni Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di L. 2.000 milioni unico con applicazione dei premi forfettari di L. 18.000 per i motocicli e di L. 23.000 per gli autoveicoli. Non si applicano le formule di personalizzazione. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. b) Contratti con durata superiore a 10 giorni Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa, comprese le formule di personalizzazione, se ammissibili. 14) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati ("assicurazione sulla patente"). Il titolare di patente di guida puo' avere interesse a una garanzia complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire i veicoli comunque posti in circolazione; questo interesse puo' concretarsi nel caso che il titolare della patente desideri per piu' veicoli non identificati, che egli presume di poter guidare, coprirsi per massimali piu' elevati di quelli previsti dalle assicurazioni stipulate per detti rischi. A questo effetto e' prevista la possibilita' di assicurazione sulla patente che vale come assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata dal certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere munito. Per "l'assicurazione sulla patente" non si fa pertanto luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno. Si applicano le formule tariffarie ed il premio corrispondente al veicolo di rischio piu' elevato con riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato. "In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Agli effetti della garanzia prestata con la polizza suindicata, l'assicurazione di responsabilita' civile e' valida per i veicoli a motore sottoindicati contraddistinti dai n.__________ let- ter__________ in quanto guidati dal Sig. __________________" - Veicoli per i quali e' valida l'assicurazione (solo se espressamente sopra richiamati): 1. motoveicoli: a. motocicli di cilindrata fino a ________________________ cc. b. motocarrozzette di cilindrata fino a __________________ cc. c. motocarri di cilindrata fino a ________________________ cc. 2. autovetture: a. di potenza fiscale fino a ____ C.V.; b. di qualunque potenza; 3. autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati: a. di peso complessivo a pieno carico fino a ____q.li conto proprio; b. di peso complessivo a pieno carico fino a ____q.li conto terzi. Rientrano nella copertura tutti i rischi sopra citati purche' il rispettivo premio di tariffa sia pari o inferiore a quello di polizza. Per le autovetture il premio di riferimento e' quello delle autovetture in servizio privato (classe di merito 14 della tariffa Bonus/Malus). La presente assicurazione e' rilasciata indipendentemente dall'obbligo di legge e non costituisce quindi assolvimento dell'obbligo stesso; l'impresa non rilascia, pertanto, ne' certificato ne' contrassegno. 15) Assicurazioni di secondo rischio. Non e' consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Societa' di leasing per il rischio derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing nonche' di "assicurazione sulla patente". 16) Assicurazione di piu' veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola. E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti piu' veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. Ogni polizza e' amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori) non inferiore a 50, sempreche' tali veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta contraente o ad essa locati in leasing. Il premio dovuto alla firma del contratto e' quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V e VI, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%. Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualita' assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 50 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualita' assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio e' calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita' assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualita' stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e' tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualita' successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e' stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituira' la parte di premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per l'annualita' successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualita' successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche' intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. "Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. "Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualita' assicurativa, il premio sara' determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. "Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. "Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo e' calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. "La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita' assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualita' stessa. "In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e' tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualita' successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e' stata effettuata la regolazione stessa. "In caso di diminuzione, l'impresa restituira' la parte di premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per l'annualita' successiva. "Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa". 17) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa. Rischi con carattere di particolarita' od eccezionalita' (art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973). Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non e' ammesso il tacito rinnovo; in polizza deve essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 18) Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (non applicabile per assicurazioni di piu' veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola). a) Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio. Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprieta' che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualita' in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. b) Cessione del contratto. Nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, l'impresa, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prendera' atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Sono altresi' ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo; ogni altra variazione comporta la stipula di un nuovo contratto. Non sono ammesse sospensioni di rischio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio. APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO "La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario. Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del ____________ Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto a tale scadenza non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio. La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata." Se l'acquirente del veicolo documenti di essere gia' contraente di polizza riguardante altro veicolo da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione gia' in corso a proprio nome per il veicolo sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista dalla norma 3). 19) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 61 del Codice della strada). Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 61 del Codice della strada - documentata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito verra' restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'impresa della cessazione di rischio. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di cui alla lettera a) della norma 4). 20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45). In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e' stato stipulato, l'impresa deve rilasciare al Contraente una "attestazione" che contenga: a. la denominazione dell'impresa; b. il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; c. il numero del contratto di assicurazione; d. la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il contratto; e. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; f. la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo; g. i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato stipulato; h. la firma dell'assicuratore. Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV (esclusi i ciclomotori) stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonche' il richiamo al "Peius" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G. La suddetta "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualita' assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualita' assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra piu' imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: a. sospensione di garanzia nel corso del contratto; b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; c. contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; d. contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; e. cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto e' stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata. Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto scaduto da piu' di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, si applica la disciplina - per la tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e - per il "Peius" - prevista dalla Condizione speciale G. 21) Rischi derivanti dalla proprieta' dei veicoli locati in leas- ing. E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle societa' di leasing, dalla proprieta' dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge e' subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Societa' di leasing. E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1. inoperativita' del contratto stipulato dal locatario a causa di a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute; b. mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; c. eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Societa' di leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 2. insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali e' prevista la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta dell'impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno. Dato il carattere di particolarita' dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990. I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non e' ammesso il tacito rinnovo. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II 22) Definizioni I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 26, lett. a) e c) del Codice della Strada. 23) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri. L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con se' dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di immatricolazione, nonche' le formule di personalizzazione, con una riduzione dell'1,50%. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 24) Locazione di autovetture senza conducente. L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente. Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 40%. 25) Autovetture con traino - Rischio della circolazione. a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 26). b) Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 28 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. 26) Rimorchi di autovetture - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio di L. 30.000 per la combinazione di massimali 1.500/700/300 milioni, prescindendo dalla provincia di immatricolazione, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio". Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 25, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato e contrassegno. 27) Autovetture adibite a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della strada). Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e provincia di immatricolazione. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 28) Autovetture aziendali adibite a servizio privato date in uso a dipendenti o collaboratori E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di societa' regolarmente costituite proprietarie o locatarie (leasing) di autovetture date in uso a dipendenti o collaboratori, in conseguenza di inoperativita' della garanzia nei casi di: - conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - trasporto non effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione per i danni subiti dai terzi trasportati. Si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva D. 29) Scuolabus-Miniscuolabus. Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 38 del Settore III (Autobus). 30) Tariffe applicabili. a) La tariffa "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV: franchigia di L. 60.000 o di L. 100.000; - per veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV: franchigia di L. 100.000 o di L. 200.000; - per i veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV: franchigia di L. 200.000 o di L. 300.000. Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla naturale scadenza del contratto ceduto a seguito di voltura al P.R.A., le franchigie dovranno essere maggiorate, per la sola prima annualita' (compresa l'eventuale frazione iniziale), degli importi previsti dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della classe di merito 14 "Bonus/Malus". Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" la franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualita' successiva, alla classe 13 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus" in vigore al 30 aprile 1991. Le predette misure, fermo l'ammontare dei premi, dovranno invece essere maggiorate, per la sola prima annualita', degli importi indicati nella tabella sotto riportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla Norma 18) la franchigia deve essere maggiorata nella misura massima sotto indicata. Maggiorazioni delle franchigie _____________________________________________________________________ Veicoli Veicolo Veicoli fino a 10 CV da oltre 10 CV oltre i 14 CV Classe di assegnazione Lire fino a 14 CV Lire Lire 14 10.000 16.000 21.000 15 21.000 31.000 42.000 16 31.000 47.000 62.000 17 42.000 62.000 84.000 18 52.000 79.000 105.000 _____________________________________________________________________ In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E. 31) Passaggio di tariffa Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. 32) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus. Sono "autobus" i veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di 9 posti, compreso quello del conducente (art. 26, lett. b, del Codice della strada). Sono "filobus" i veicoli destinati al trasporto di persone aventi motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie (art. 27, lett. a, del Codice della strada). I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo rilasciato dalle Autorita' competenti. 33) Autobus con rimorchio. Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della successiva norma 34). 34) Rimorchi - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col minimo di L. 20.000 anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". 35) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 57, terzo comma, Codice della strada). Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%. 36) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano. Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani. a) Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a 300.000 abitanti, si applicano i premi previsti dal settore III, lett. A), punto b). b) Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre 300.000 abitanti, rilevata da disomogeneita' del rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata superiore ad un anno piu' frazione di anno (quando si tratti di sola frazione iniziale). Non e' ammesso il tacito rinnovo nelle polizze deve quindi essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 37) Autobus e Filobus in servizio di linea extra-urbano. Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione. 38) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti. posti ridotti del 25%. Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti ridotti del 25%. 39) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida. Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, ridotto del 65%. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 34) senza applicazione di riduzioni. 40) Treni lillipuziani (su ruote gommate). Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani della 1 zona territoriale, ridotto del 65%. 41) Tariffe applicabili. a) Tariffa fissa. b) Franchigia fissa ed assoluta. Le tariffe con franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, L 500.000 e L. 1.000.000, si ottengono applicando sui premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali presce i seguenti sconti: - franchigia di L. 250.000, sconto 10%; - franchigia di L. 500.000, sconto 17%; - franchigia di L. 1.000.000, sconto 28%. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E. 42) Terzi trasportati L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, portati con se' dai terzi trasportati. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B. 43) Passaggio di tariffa. Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV 44) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 24, 25, lett. b), c), d), e), 26, lett. d), e), f), g), h), i), l) e 28, lett. b), c), d), f) del Codice della strada. Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate. Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo e' quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara. 45) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione. a) Quando sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi: - Autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di caravans e simili. Il premio conteggiato in base alla presente norma non puo' essere inferiore a quello applicabile alla sola motrice. - Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio (autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione. - Motoveicoli per trasporto di cose, si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso. Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 46). Per i caravans e simili si applica la norma 26) dei settori I e II. b) Carrelli appendice Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 28 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante. 46) Rimorchi - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autocarro (autobotte o autocisterna) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di L. 25.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". 47) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579), lubrificanti e sostanze radioattive. Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di: - liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio del 25%; - gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%. Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si pro- cede alla tariffazione di volta in volta a' sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dato il carattere di particolarita' e di eccezionalita' dei relativi rischi. 48) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 52, 53 e 54). Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione aggiuntiva C che deve essere sempre richiamata in polizza. 49) Autocarri adibiti al trasporto di persone. a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone: - se in servizio continuativo si applicano le norme 33 e 40 del Settore III Autobus; - se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma 3). b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la norma 12). c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 35 del Settore III. 50) Noleggio o locazione. Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica: a) un soprappremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli (autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di cose) di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, per i motocarri e per i ciclomotori. b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore. 51) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della strada). Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice piu' il peso massimo trainabile. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai censi della precedente norma 46. 52) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco. Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale. 53) Trattori stradali muniti di "gancio" per il traino e non atti a portare carico utile proprio (art. 26, lett. e, del Codice della strada). Rientrano in questa categoria i veicoli quali definiti all'art. 26, lett. e), del Codice della strada, esclusi autoarticolati, autosnodati quali definiti alle lett. h) e i) dello stesso art. 26. Si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di immatricolazione di peso complessivo a pieno carico pari alla somma del peso del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%. Qualora il veicolo trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 47. Se i veicoli sono muniti di doppio allestimento inamovibile "gancio" e "ralla" si applica la norma 45, lett. b). 54) Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I. a) Autolettighe ed autoambulanze. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 13%. b) Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. c), veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati, autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers), autobanche, autocappelle per funzioni religiose, aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche, autopigiatrici, autocompressori, autocatramatrici, autotorri, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo, gruppi elettrogeni, autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri, autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrice, autoinnaffiatrice, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio). Si applicano, quando si tratta di: - ciclomotori e motoveicoli i premi previsti per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose ridotti del 21%. - autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione ridotti del 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione di applica un aumento del 25%. - autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi. c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione. Per veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attivita' risulti dal "nullaosta di agibilita'" rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto della norma di cui all'art. 257 del Regolamento al Codice della strada, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 40%. 55) Tariffe applicabili. a) Tariffa con maggiorazione del premio premio per sinistrosita' "Peius" non applicabile per i ciclomotori (Condizione speciale G). La tariffa prevede maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale G che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta. Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - autoveicoli e relativi rimorchi: " franchigia di L. 250.000, sconto 12%; " franchigia di L. 500.000, sconto 21%; " franchigia di L. 1.000.000, sconto 35%; - ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi: " franchigia di L. 150.000, sconto 11%. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E. Per veicoli gia' assicurati nella forma a "tariffa fissa", la franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del "Peius". In caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del premio - per la sola prima annualita' degli importi indicati nella tabella sottoriportata. Maggiorazioni delle franchigie _____________________________________________________________________ Maggiorazione delle franchigie Franchigia base --------------------------------- Autocarri Motocarri Lire Lire Lire 150.000 - 87.000 250.000 225.000 - 500.000 300.000 - 1.000.000 375.000 - _____________________________________________________________________ Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto. In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualita' - nella misura suindicata. 56) Passaggio di tariffa. Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE V 57) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose (quadricicli, elencati agli artt. 24, 25, lett. a) e f) del Codice della strada). 58) Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente. Si applicano i corrispondenti premi del settore V ridotti del 33%, in quanto l'assicurazione non puo' comprendere la garanzia verso i terzi trasportati. 59) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico. L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con se'. Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati del 35%. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B. 60) Locazione di ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e quadricicli senza conducente. L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e quadricicli senza conducente. Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione aumentati del 100%. 61) Motoslitte. Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e facendo riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato. 62) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della Strada). Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato, di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, compresa la riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente. CAPO VI - NORME RELATIVE AL SETTORE VI 63) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 30 del Codice della strada. 64) Macchine operatrici e carrelli. L'assicurazione puo' essere prestata solamente per i veicoli corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art. 76 del Codice della strada. La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi. 65) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve). - Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressori; - se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 100%; - se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto primiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett b), aumentati del 300%. 66) Macchine su cingoli. Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale". 67) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica la precedente norma n. 46. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". CAPO VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII 68) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 29 del Codice della strada. 69) Macchine agricole. Il premio di tariffa comprende il rischio relativo alla circolazione di eventuali rimorchi agricoli trainati, nonche' il rischio di stazionamento e per manovre a mano dei rimorchi stessi. Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla pavimentazione stradale. 70) Garanzia verso i terzi trasportati: - nell'interno della cabina di guida nei limiti della capienza della cabina indicata dalla carta di circolazione; - a fianco del conducente su apposito sedile quando non esista cabina di guida si applica un aumento del 5% del premio. CAPO VIII - NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI 71) Premio. I premi stabiliti per la carta verde sono applicabili anche nel caso in cui la carta verde sia emessa in corso di contratto o su polizza con durata temporanea e sono comprensivi: della tassa governativa e dell'importo fisso di L. 1.240 a copertura dell'onere dei danni occorsi all'estero ad utenti di veicoli a motore non assicurati, nei casi nei quali e' applicabile la Direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee del 24 aprile 1972, n. 166, oppure assicurati presso imprese socie dell'UCI poste in liquidazione coatta amministrativa (c.d. Importo fisso DILCNA). L'eventuale duplicazione della carta verde in caso di smarrimento, il frazionamento del premio o la variazione di rischio nell'ambito dello stesso settore non comportano alcun soprapremio fino al raggiungimento della scadenza del contratto. 72) Durata. Salvo quanto previsto al comma seguente, non sono ammesse durate maggiori di un anno. Per i contratti di durata temporanea, per quelli con premio frazionato e per le carte verdi emesse nel corso di contratto, la durata di queste dovra' coincidere con quella del periodo di assicurazione in corso con premio pagato. Per i contratti stipulati per periodi di tempo superiori all'anno, con pagamento del premio anticipato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale, e' ammesso il rilascio della carta verde per durata anche superiore all'anno e con scadenza coincidente con la data finale del periodo di assicurazione in corso con premio pagato. Il premio "carta verde" in tal caso dovra' essere corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione per l'intero periodo. Per ogni anno o frazione di anno di garanzia dovra' essere corrisposto un premio annuale di "carta verde" senza alcuna riduzione. Non e' ammesso il rilascio di carte verdi su contratti di durata inferiore a 15 giorni. CAPO IX - NORME RELATIVE ALLA FORMA TARIFFARIA "4R" 73) Massimali. La tariffa prevede i seguenti massimali di garanzia: Massimali ---- 1.500 700 300 milioni 1.500 1.500 1.500 " 2.000 2.000 2.000 " 3.000 3.000 3.000 " 4.000 4.000 4.000 " 5.000 5.000 5.000 " 7.000 7.000 7.000 " 10.000 10.000 10.000 " 74) Franchigia. La franchigia e' fissata, per ogni sinistro denunciato in ogni annualita' assicurativa, nella misura del 50% del premio della tariffa approvata. Dopo due annualita' assicurative intere e consecutive indenni da sinistri la franchigia e' ridotta al 40% del premio di tariffa e dopo ulteriori due annualita' intere e consecutive di assicurazione indenni da sinistro la franchigia e' ridotta al 25% del premio di tariffa. Dopo il primo sinistro sara' applicata una franchigia pari al 50% del premio. Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., la franchigia e' fissata al 100% della tariffa approvata. Dopo una annualita' assicurativa indenne da sinistri sara' applicata la franchigia del 50% del premio di tariffa e per i periodi successivi varra' quanto sopra stabilito. Per gli assicurati provenienti dalla tariffa "Bonus/Malus" sara' applicata, a seconda della classe di merito di appartenenza, una franchigia iniziale fissata nelle seguenti misure del premio di tariffa. _____________________________________________________________________ Classe di merito Franchigia percentuale del premio 1-2-3-4-5-6-7-8-9 25 10-11 50 12-13 100 14-15-16 110 17-18 120 _____________________________________________________________________ Le franchigie corrispondenti alle classi di merito 14, 15, 16, 17, 18 saranno applicate per i sinistri causati nella prima annualita' assicurativa. 75) Veicoli assicurabili. Sono assicurabili: I - tutte le autovetture a. in servizio privato b. da noleggio con conducente c adibite a scuola guida nonche' II - gli autoveicoli destinati ad uso promiscuo purche' il loro peso a pieno carico non superi i 35 q.li e siano abilitati al trasporto di non piu' di 9 persone, compreso il conducente. 76) Soprapremio per traino. Per il traino di rimorchio campeggio o di carrello portaimbarcazione e simili, si applichera', sul premio annuo dell'autovettura trainante, un aumento del 5%. 77) Sospensione in corso di contratto. La sospensione delle garanzie, ferma restando la norma n. 6 del Capo I, non potra' superare i 12 mesi. 78) Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Capo, si applicano le norme dei Capi I e III in quanto compatibili. TITOLO II - NATANTI CAPO I - NORME COMUNI AI SETTORI I E II 79) Limiti di navigazione. La presente tariffa vale per l'assicurazione di responsabilita' civile relativa a natanti naviganti nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nonche' nelle acque interne dei paesi europei. 80) Durata dei contratti. Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non puo' avere durata diversa dall'anno. Nel caso di contratti relativi a natanti locati in leasing (v. clausola 1) oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore (v. clausola 2) e' ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Resta salvo quanto previsto dalle successive norme 89 e 102. 81) Premio. I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio sanitario nazionale e delle imposte. a) E' ammesso il frazionamento del premio per i soli natanti del settore II. b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per natanti locali in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi: sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi: sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing; non e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente "Clausola: "A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 82) Sospensione in corso di contratto. Non e' consentita la sospensione della garanzia in corso di contratto. 83) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi. Nel caso di piu' sconti tecnici e soprapremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 84) Dati tecnici dei natanti. I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti, ecc.) si desumono dai documenti rilasciati dall'autorita' competente. 85) Alienazione del natante - Sua sostituzione con altro natante - Conguaglio del premio. Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprieta' (art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990) che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualita' in corso sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Se l'acquirente di un natante cedutogli dall'alienante con la relativa polizza, documenti di essere gia' contraente di polizza riguardante altro natante da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto trasferimento sul natante acquistato dell'assicurazione gia' in corso a proprio nome per il natante sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio (settore II) l'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. 86) Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa. Rischi con carattere di particolarita' od eccezionalita' (art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non e' ammesso il tacito rinnovo. In polizza deve essere inserita la seguente "Clausola A deroga dell'art. 11 delle Condizioni generali di assicurazione, il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I 87) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni dei motoscafi e delle imbarcazioni fino a 50 tonnellate di stazza lorda ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto e motori amovibili. 88) Criteri di tariffazione. I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando sostituito al limite di 50 tonnellate di stazza lorda, quello di 50 tonnellate di dislocamento. 89) Rischi di durata inferiore ad un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V. - per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 60%; - per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 20%. 90) Targhe in prova. Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza fiscale da oltre 90 fino a 150 C.V. 91) Natanti da noleggio con equipaggio. Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 50% (comprensivo del premio aggiuntivo per attivita' idrosciatoria). 92) Locazione di natanti senza equipaggio. Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100% (comprensivo del premio aggiuntivo per attivita' idrosciatoria). 93) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida. Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 94) Moto d'acqua. Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100%. 95) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica). Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale. La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua". 96) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati. Nel caso in cui l'assicurazione comprenda i danni a cose e ad animali di terzi non trasportati la garanzia e' prestata con una franchigia fissa ed assoluta di: - L. 150.000 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 C.V.; - L. 300.000 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di oltre 90 C.V.; In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B ed indicata la misura della franchigia. 97) Attivita' idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. Quando sia dichiarato in polizza che il natante effettua attivita' idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, si applicano i seguenti premi aggiuntivi per ciascuna combinazione di massimali: Massimali Premi aggiuntivi ---- --- 1.000 700 300 L. 17.900 1.000 1.000 1.000 " 18.400 2.000 2.000 2.000 " 20.100 3.000 3.000 3.000 " 21.000 4.000 4.000 4.000 " 21.500 5.000 5.000 5.000 " 22.000 7.000 7.000 7.000 " 22.600 10.000 10.000 10.000 " 23.300 In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E. 98) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione. I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10%, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II 99) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni di natanti ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone. 100) Frazionamento del premio. E' ammesso il frazionamento: - trimestrale, con l'aumento del 5%; - quadrimestrale, con l'aumento del 4%; - semestrale, con l'aumento del 3%; purche' l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 25.000. 101) Criteri di tariffazione. I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale ed al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonche' in base al numero dei posti. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando il tonnellaggio di dislocamento equivalente a quello di stazza lorda. 102) Rischi di durata inferiore ad un anno. Per garanzia limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 40%. 103) Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida. Si applica, ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale del motore; non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 104) Danni a cose ed animali di terzi. Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi deve essere applicato un aumento del 100% sul premio di tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti. Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali, nell'ambito della somma massima assicurata, e' pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di L. 150.000 per ogni sinistro da indicare in polizza. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 105) Danni a cose di terzi trasportati. Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in tariffa. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, e' pari al 5% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia e' prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C. 106) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati. Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi, nonche' agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di cui ai nn. 104 e 105. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma massima assicurata, e' pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati e' prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata. La garanzia per danni a cose ed animali di terzi e' prestata con una franchigia assoluta di L. 150.000 per ogni sinistro. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 107) Aliscafi. Si applica un soprapremio del 50% sui premi di tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e sugli eventuali soprapremi. 108) Aziende municipalizzate di trasporto. Per aziende municipalizzate di trasporto, rilevata la disomogeneita' del rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata diversa dall'anno. Non e' ammesso il tacito rinnovo. Nelle polizze deve essere inserita la seguente "Clausola: A deroga dell'art. 11 delle Condizioni generali di assicurazione, il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza." TITOLO III _ GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI 109) Territorio e sfera di applicazione. La presente tariffa vale per gare e competizioni sportive e rela- tive prove ufficiali, nonche' verifiche tecniche e/o sportive preliminari e finali, svolgentisi nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono compresi eventuali tratti di percorso oltre confine previsti dal regolamento particolare di gara. 110) Massimali di garanzia. I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Societa' presta l'assicurazione. Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma piu' elevata (a) rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprieta', mentre, per ciascuna persona o per cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Societa' e' obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la lettera (b) "per persona" e sotto la lettera (c) "per cose ed animali". Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprieta'. 111) Durata dei contratti. Tenuto conto della natura del rischio, non sono ammesse durate superiori a quelle previste per le singole gare, competizioni e rela- tive prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste. 112) Partecipazione dei veicoli o dei natanti alle sole prove ufficiali o alle verifiche preliminari, se previste. Il premio indicato in tariffa per vettura (corse automobilistiche), per motociclista (corse motociclistiche) e per pilota (corse motonautiche) e' dovuto per intero anche nel caso di partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari, se previste. 113) Premi. I premi di tariffa rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio sanitario nazionale e delle imposte. Nel caso di piu' sconti tecnici e/o soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 114) Mancata effettuazione della gara e interruzione della gara. Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o delle prove ufficiali (se previste), si fa luogo al rimborso del premio anticipato, escluse le imposte. In caso di interruzione a gara iniziata, il premio e' dovuto per intero. 115) Tipi di gare e categorie dei veicoli partecipanti. Il tipo di gara e le categorie dei veicoli partecipanti si desumono dai regolamenti di gara o da altri documenti ufficiali. 116) Responsabilita' civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. La garanzia comprende i seguenti rischi non coperti dall'assicurazione obbligatoria: rischi derivanti dalle attrezzature, dai fabbricati, dai servizi, dalle installazioni fisse o mobili, tecniche e pubblicitarie, dagli addetti alla organizzazione e, comunque, attinenti l'organizzazione stessa di gare e competizioni sportive automobilistiche e motociclistiche motonautiche. La garanzia vale durante i giorni di effettuazione delle gare e relative prove ufficiali (se previste) e verifiche preliminari e finali, e deve essere prestata congiuntamente a quella obbligatoria. In polizza deve essere richiamata l'appendice di cui all'allegato B, titolo III, Capo III. Si applica un premio pari al 20% del premio base, compresi eventuali aumenti e sconti, per il rischio della circolazione riferito alla specifica gara e per la medesima combinazione di massimali. 117) Terzi trasportati. I premi di tariffa sono comprensivi dell'assicurazione verso i terzi trasportati. Detta garanzia e' operante a condizione che il trasporto sia effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione ovvero del certificato o licenza di navigazione e sempreche' il veicolo o il natante non sia monoposto. Per le gare automobilistiche e motociclistiche il cui regolamento particolare faccia esplicito divieto di trasportare sui veicoli altre persone, oltre il conducente ed il secondo conduttore od il sidecarista qualora ne sia prescritta la presenza dal regolamento stesso, nonche' per quelle cui partecipano esclusivamente veicoli monoposto, si applica uno sconto nelle seguenti misure: - per gare automobilistiche: 25% sul premio per vettura, calcolato al netto della eventuale maggiorazione del 25% prevista al paragrafo 2 della successiva norma 119 per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione aggiuntiva A; - per gare motociclistiche: 50% sul premio per motociclista. CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I - CORSE AUTOMOBILISTICHE 118) Casi particolari. a. Per le gare di velocita' in impianti fissi a carattere permanente, qualora la lunghezza della pista, dove si svolge la gara, fosse inferiore a Km. 4 (Categorie da 1 a 5), si applica, sia sul premio base che su quello per vettura, una riduzione del 10%. b. Il premio aggiuntivo pro-capite e' dovuto per il numero degli spettatori eccedenti la fascia in franchigia, prestabilita in: - n. 5.000 posti per gli autodromi di Monza, Imola e Mugello; - n. 4.000 posti per l'autodromo di Santa Monica; - n. 2.000 posti per i restanti autodromi. Il computo degli spettatori va fatto solo sui paganti - esclusi biglietti omaggio e biglietti posteggio auto - come risulta dai bordereaux SIAE. c. I premi (base e per vettura) della Categoria 6 - Rallies internazionali - vanno maggiorati del 50% se il percorso della gara e' superiore a 1.000 Km. d. I premi (base e per vettura) dei settori B) Rally e D) Fuoristrada (Categorie 6, 7, 8, 11, 12 e 13) vanno maggiorati del 5% per ogni prova speciale e valutativa. e. I premi della Categoria 9 (base e per vettura), qualora la lunghezza del percorso sia superiore ai 15 Km., vanno maggiorati del 10% per ogni Km. o frazione. f. Per le gare riservate alle vetture FORMULA PANDA MONZA e F. FIRE (Categoria 4), si applica il solo premio base; nel caso le stesse siano valide per il Trofeo Cadetti AGIP, detto premio viene ridotto del 40%. g. Per le gare alle quali partecipano solo le auto storiche non sono applicabili riduzioni di premio. h. Per le gare della Categoria 15 i premi (base e per vettura) sono assoggettati alle seguenti variazioni: 1. aumento del 20% per gli slalom paralleli; 2. aumento del 50% per i promorallies; 3. riduzione del 10% per tutti i tipi di gare, ad eccezione d slalom singoli e dei promorallies; 4. riduzione del 50% quando i veicoli partecipanti sono tratt carrelli, sia agricoli che industriali. i. I premi di tariffa, esclusi quelli relativi ai Rallies internazionali fino ed oltre 1.000 Km., si riferiscono ad una manifestazione svolgentesi nella stessa giornata anche se articolata in piu' gare diversamente titolate. Il premio base viene commisurato alla Categoria tariffalmente piu' elevata fra le gare previste dalla manifestazione ed il premio per vettura a quello richiesto per le rispettive Categorie di appartenenza. Se per la Categoria tariffaria piu' elevata partecipa una sola vettura, il premio base e' ridotto del 10%. Qualora la manifestazione preveda lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica) in piu' giornate consecutive, anche se in gare diversamente titolate: 1. se le gare sono della stessa categoria tariffaria: per ogni giornata successiva alla prima si applica un premio supplementare pari al 50% di quello base previsto dalla tariffa per la prima giornata; 2. se le gare sono distribuite in piu' Categorie tariffarie: si applica per ciascuna giornata, compresa la prima, il premio base previsto per la gara tariffariamente piu' onerosa, svolgentesi totalmente od in parte nella giornata stessa, ridotto del 20%. Rimane fermo il premio per vettura richiesto per le rispettive Categorie di appartenenza. l. Per le gare, dalla Categoria 11 alla 16, qualora il numero dei veicoli risulti inferiore a quello dei partecipanti, il premio per vettura deve essere applicato per ogni conduttore/partecipante. m. Per le gare non svolgentisi in impianti fissi a carattere permanente, per lunghezza del percorso si intende la percorrenza complessiva stabilita dal regolamento di gara per ciascuna vettura partecipante, anche se da compiersi mediante ripetizione di un medesimo tracciato. 119) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni causati dalla circolazione dei veicoli (Condizione aggiuntiva A alle Condizioni Generali di Assicurazione). Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio (in tal caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni aggiuntive, in quanto siano espressamente richiamate, fermi restando i limiti di copertura convenuti): 1. possono essere considerati terzi limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti il Comitato Organizzatore, gli Ufficiali di Gara, i dipendenti e gli ausiliari degli organizzatori. Si applica sui premi previsti per ciascun tipo di gara, una maggiorazione del 5% sia sul premio base che su quello per vettura, previsti per il rischio considerato. In polizza deve essere chiamata la Condizione aggiuntiva A. 2. Possono essere considerati terzi trasportati, fatta eccezione per le gare di sola velocita', i secondi conduttori mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara ed in tal caso la garanzia e' operante nei limiti da questo stabiliti. Si applica una maggiorazione del 25% sul solo premio per vettura, previsto per il rischio considerato. In polizza deve essere chiamata la Condizione aggiuntiva B. CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II 120) Casi particolari. a. Per le gare di velocita' in impianti fissi a carattere permanente, qualora la pista dove si svolge la gara fosse di lunghezza non superiore a Km. 5, sul premio di base (escluso quello per motociclisti) si applica una riduzione del: - 25% per piste di lunghezza compresa fra 2,5 e 5 Km.; - 50% per piste di lunghezza fino a Km. 2,5. b. Il premio aggiuntivo pro-capite e' dovuto per il numero degli spettatori eccedenti la fascia in franchigia, prestabilita in: - n. 5.000 posti per gli autodromi di Monza, Imola e Mugello; - n. 4.000 posti per l'autodromo di Santa Monica; - n. 2.000 posti per i restanti autodromi. Il computo degli spettatori va fatto solo sui paganti - esclusi biglietti omaggio e biglietti posteggio auto - come risulta dai bordereaux SIAE. c. Per le gare della Categoria 3 sono esclusi i danni allo sciatore trainato e i danni tra sciatori trainati. d. I premi della Categoria 4 (base e per motociclista) devono essere maggiorati del 10% per ogni Km. o frazione oltre i 10 Km., con il massimo del 30%. Per lunghezza del percorso si intende la percorrenza complessiva stabilita dal regolamento di gara per ciascun motoveicolo partecipante, anche se da compiersi mediante ripetizione di un medesimo tracciato. e. Per le gare delle Categorie 8 e 9 si applica per ciascuna prova speciale una maggiorazione del 5% sia sul premio base che su quello per motociclista. f. Per le gare riservate alle mini moto, sempreche' i motociclisti siano minori ed i mezzo non superino la velocita' di 40 Km./h, si applica sui premi una riduzione del 50% (base e per motociclista). g. Per le gare riservate ai ciclomotori, sempreche' questi mezzi rispondano esattamente alle caratteristiche tecniche indicate nell'art. 24 del Codice della strada, si applica sui premi (base e per motociclista) una riduzione del 50%. I ciclomotori da competizione non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma precedente, quali ad esempio i ciclomotori supermonomarcia, prototipi e simili, devono essere considerati motocicli a tutti gli effetti. h. Per le gare di sidecar il premio per motococlista e' limitato al solo conduttore. i. Per quanto riguarda i premi da applicare in caso di gare alle quali partecipano solo moto storiche o d'epoca, non sono concedibili sconti particolari e si applicano quindi i premi delle rispettive Categorie di tariffa. l. Il premio base viene determinato in rapporto alla cilindrata piu' elevata dei motoveicoli partecipanti ed il premio per motociclista in rapporto alla cilindrata di ciascun motoveicolo. I premi di tariffa si riferiscono ad una manifestazione svolgentesi nella stessa giornata, anche se articolata in piu' gare diversamente titolate. Qualora la manifestazione preveda lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica) in piu' giornate consecutive, per ogni giornata successiva alla prima si applica un premio base supplementare pari al 50% di quello previsto per la prima giornata. Rimane fermo il premio per motociclista. 121) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni causati dalla circolazione dei veicoli (Condizione aggiuntiva A). Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio (in tal caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base della Condizione aggiuntiva, in quanto sia espressamente richiamata, fermi restando i limiti di copertura convenuti) possono essere considerati terzi, limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti il Comitato organizzatore, gli Ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari degli organizzatori. Si applica, sui premi previsti per ciascun tipo di gara, una maggiorazione del 5%, sia sul premio base che su quello per motociclista. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III 122) Casi particolari. a. Per le gare di velocita' in circuito chiuso, il premio per pilota e' ridotto del: - 30% per entrobordo corsa oltre 1.300 c.c. e fino a 2.500 c.c.; - 38% per entrobordo corsa fino a 1.300 c.c. e offshore e diesel; - 60% per entrobordo sport, idromoto e fuoribordo corsa oltre 350 c.c.; - 70% per fuoribordo corsa fino a 350 c.c. e fuoribordo sport oltre 850 c.c.; - 86% per fuoribordo sport fino a 850 c.c. e pneumatici. b. Per le gare di velocita' in circuito aperto, il premio per pilota e' ridotto del: - 30% per entrobordo corsa oltre 1.300 c.c. e fino a 2.500 c.c.; - 38% per entrobordo corsa fino a 1.300 c.c. e offshore e diesel; - 60% per entrobordo sport, idromoto e fuoribordo corsa oltre 350 c.c.; - 70% per fuoribordo corsa fino a 350 c.c. e fuoribordo sport oltre 850 c.c.; - 86% per fuoribordo sport fino a 850 c.c. e pneumatici. c. Per le gare di regolarita', gimcane, prove manovriere, crociere e raduni, il premio per pilota e' ridotto del 25% nei casi in cui i natanti partecipanti sono fuoribordo. d. Per i tentativi di record il premio e' ridotto del 33% nel caso in cui i natanti utilizzati sono fuoribordo. e. Sono esclusi i danni provocati agli sciatori trainati, nonche' i danni che uno sciatore puo' provocare ad altro sciatore trainato. f. Il premio di tariffa per pilota viene commisurato a quello piu' elevato fra i tipi di natanti partecipanti alla manifestazione. I premi di tariffa si riferiscono ad una manifestazione svolgentesi nella stessa giornata. Qualora la manifestazione preveda lo svolgimento della competizione (escluse le prove ufficiali e le operazioni di verifica) in piu' giornate consecutive, anche se in gare diversamente titolate, per ogni giornata successiva alla prima si applica un premio base supplementare pari al 50% di quello previsto per la prima giornata. 123) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni causati dalla circolazione dei natanti (Condizione aggiuntiva A) Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio (in tal caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base della Condizione aggiuntiva, in quanto sia espressamente richiamata, fermi restando i limiti di copertura convenuti) possono essere considerati terzi, limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti il Comitato organizzatore, gli Ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari degli organizzatori. Si applica, sui premi previsti per ciascun tipo di gara, una maggiorazione del 5%, sia sul premio base che su quello per pilota. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.