ALLEGATO 1 LEGGE 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Facolta' di ricongiunzione 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo. 2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista. 3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. 4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata. 5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2. Art. 2. Modalita' di ricongiunzione 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. 2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1. 3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. Art. 3. Esercizio della facolta' 1. Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata. 2. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa. Art. 4. Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento 1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta. 2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonche' il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facolta' di cui all'articolo 1. 3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione. 4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri: a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento; b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente; c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa e' stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi. 5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica. 6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice e' tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta. Art. 5. Determinazione del diritto e della misura della pensione 1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'eta' per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilita' o invalidita'. 2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi. Art. 6. Coincidenza di periodi di contribuzione 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attivita' effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu' elevato. La contribuzione non considerata verra' rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali. 2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2. Art. 7. Facolta' per i superstiti 1. Le facolta' previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa. Art. 8. Esclusione dall'applicazione di disposizioni 1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facolta' previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21. Art. 9. Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. 1. I limiti di anzianita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di eta' prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21. 2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvedera' ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato. Art. 10. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 458): Presentato dall'on. MANCINI Vincenzo ed altri il 2 luglio 1987. Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 14 ottobre 1987, con pareri delle commissioni II e V. Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 21 ottobre 1987 e 20 gennaio 1988. Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 1 giugno 1988. Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 luglio 1988, in un testo unificato con atti numeri 399, 478, 1716 e 1748. Senato della Repubblica (atto n. 1217): Assegnato all'11a commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a e 6a. Esaminato dall'11a commissione, in sede deliberante, il 21, 28 settembre 1988; 5 ottobre 1988; 1, 2 febbraio 1989. Assegnato nuovamente all'11a commissione, in sede referente, il 2 febbraio 1989. Esaminato dall'11a commissione, in sede referente, il 2 febbraio 1989. Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1989 (atto n. 1217/ A - relatore sen. ZANELLA). Esaminato in aula il 28 febbraio 1989 (deliberato il rinvio in commissione). Esaminato dall'11a commissione il 7 marzo 1989, 10 maggio 1989, 13 settembre 1989, 4 ottobre 1989. Assegnato nuovamente all'11a commissione, in sede deliberante, il 9 ottobre 1989. Esaminato dall'11a commissione, in sede deliberante, e approvato, con modificazioni, il 14 dicembre 1989. Camera dei deputati (atto n. 458- B): Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 18 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla XI commissione il 25 gennaio 1990; 1, 8, 15 febbraio 1990 e approvato il 21 febbraio 1990.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) e' il seguente: "Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo deter- minate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale". Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense) e' il seguente: "Art. 21 (Retribuzione dei contributi). - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, nonche' degli eventuali contributi minimi e' percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319. Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'art. 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) e' il seguente: "Art. 20 (Restituzione dei contributi). - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 9, nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla precedente legislazione. Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo gli adeguamenti di cui all'art. 15, secondo comma, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso". - Il testo dell'art. 21 della legge n. 773/1982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) e' il seguente: "Art. 21 (Restituzione dei contributi). - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), e secondo comma. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'art. 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso. La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalita' previste dall'art. 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37. Il geometra puo' chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi". - Il testo dell'art. 21 della legge n. 21/1986 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti) e' il seguente: "Art. 21 (Restituzione dei contributi). - 1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 10, maggiorati degli interessi legali dal 1 gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonche' di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'art. 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data. 2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indi- cate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo e' integrato a tale importo. 3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'art. 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso. 4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di eta' e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di eta'. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'art. 7". Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 21/1986 e' il seguente: "1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di eta' dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione". - Il testo dell'art. 13 della predetta legge n. 21/1986 e' il seguente: "Art. 13 (Variabilita' dei contributi). - 1. La percentuale di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. La percentuale non puo' eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento. 2. La percentuale di cui all'art. 11 puo' essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento. 3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonche' di eventuali adeguate proiezioni previsionali. 5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno".