MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INDENNITA' SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 NOVEMBRE 1989. Art. 1. 1. All'art. 1 i commi 2, 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: " 2. Ai vice presidenti spetta una indennita' mensile forfettaria di L. 4.700.000. 3. Ai consiglieri spetta una indennita' mensile forfettaria di L. 2.900.000. 4. Ai presidenti delle commissioni permanenti ed al presidente del collegio dei revisori spetta una indennita' mensile forfettaria di L. 3.500.000.". 2. Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: " 5. Le indennita' di cui ai commi precedenti sono ridotte di L. 300.000 per ogni mancata presenza alla riunione dell'assemblea ordinaria, salvo che l'assenza sia dovuta all'assolvimento di missione per conto del CNEL.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Nota alle premesse: - La legge n. 936/1986 reca: "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro". Il testo dell'art. 9 della citata legge e' il seguente: "Art. 9 (Indennita' diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL). - 1. Il regolamento di cui all'art. 20 disciplina le indennita', le diarie di presenza e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri". NOTE ALL'ALLEGATO Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 17 novembre 1989, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1. - 1. L'indennita' di carica per il presidente del CNEL di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' commisurata al trattamento economico complessivo spettante al presidente di uno degli altri organi ausiliari previsti dall'art. 100 della Costituzione. 2. Ai vice presidenti spetta una indennita' mensile forfettaria di L. 4.700.000. 3. Ai consiglieri spetta una indennita' mensile forfettaria di L. 2.900.000. 4. Ai presidenti delle commissioni permanenti ed al presidente del collegio dei revisori spetta una indennita' mensile forfettaria di L. 3.500.000. 5. Le indennita' di cui ai commi precedenti sono ridotte di L. 300.000 per ogni mancata presenza alla riunione dell'assemblea ordinaria, salvo che l'assenza sia dovuta all'assolvimento di missione per conto del CNEL.". Art. 2. . Il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: 1. Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di te le spese di viaggio, anche con mezzo aereo o automobilistico, che' delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. .000 per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto di permanenza fuori della loro residenza.". Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 17 novembre 1989, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di viaggio, anche con mezzo aereo o automobilistico, nonche' delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. 140.000 per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore di permanenza fuori della loro residenza. 2. La documentazione delle spese di viaggio deve avere data corrispondente alla riunione per la quale i consiglieri sono convocati. 3. Per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo automobilistico, che viene fatto dal consigliere senza responsabilita' da parte del CNEL, il rimborso spese, oltre ai pedaggi autostradali, viene effettuato con l'indennita' automobilistica prevista dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modificazioni. 4. Limitatamente al territorio nazionale, ai consiglieri che per ragioni di lavoro e per altri motivi si trovano, in occasione della riunione degli organi consiliari, in localita' diversa dalla loro abituale residenza compete il rimborso delle spese di viaggio dalla localita' di provenienza.". Art. 3. . All'art. 3 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. Ai consiglieri che si recano in missione nel territorio ionale per conto del consiglio spetta per ogni giornata o frazione giornata superiore alle otto ore, oltre al rimborso delle spese di ggio, una indennita' forfettaria giornaliera di L. 140.000. 2. Per i consiglieri che si recano in missione all'estero, oltre rimborso delle spese di viaggio, spetta una indennita' forfettaria rnaliera di L. 290.000.". . All'art. 3 il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Ad esperti formalmente invitati a partecipare alle sedute li organi consiliari, spetta una indennita' di presenza rnaliera di L. 100.000. Qualora essi siano residenti fuori Roma si lica il trattamento previsto per i consiglieri.". Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 17 novembre 1989, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Ai consiglieri che si recano in missione nel territorio nazionale per conto del Consiglio spetta per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennita' forfettaria giornaliera di L. 140.000. 2. Per i consiglieri che si recano in missione all'estero, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta una indennita' forfettaria giornaliera di L. 290.000. 3. Lo stesso trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, in sostituzione di ogni altra indennita', e' attribuito ai componenti di delegazioni ufficiali nominate dal presidente del CNEL. 4. Il medesimo trattamento previsto dai commi 1 e 2 spetta al presidente ed ai vice presidenti. 5. Ad esperti formalmente invitati a partecipare alle sedute degli organi consiliari, spetta una indennita' di presenza giornaliera di L. 100.000. Qualora essi siano residenti fuori Roma si applica il trattamento previsto per i consiglieri.". Art. 4. . Le disposizioni del presente regolamento hanno vigore dal 1 naio 1992.