(all. 1 - art. 1)
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
                        dei vini "Genazzano"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Genazzano"  e'  riservata
ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.