ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45. La tabella deve essere usata esclusivamente per gli iscritti in condizione attiva ed il coefficiente per il calcolo della riserva matematica deve essere scelto all'incrocio della riga corrispondente all'eta' dell'interessato alla data di presentazione della domanda con la colonna corrispondente all'anzianita' contributiva maturata alla suddetta data a seguito dell'operazione di ricongiunzione, tenuto conto, cioe', sia dell'anzianita' posseduta che ricongiunta. La prima parte della tabella (1 - M) deve essere usata per gli individui di sesso maschile i quali vantino, dopo l'operazione di ricongiunzione una anzianita' contributiva inferiore o pari a 17 anni; la seconda parte (1- bis M) per quelli con anzianita' superiore. La seconda tabella va utilizzata in modo analogo per individui di sesso femminile. Per quanto concerne l'uso della tabella valgono le seguenti osservazioni di carattere generale. A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto dell'operazione di ricongiunzione deve essere determinato con le norme vigenti nel momento in cui l'operazione e' stata richiesta dall'interessato effettuando la differenza tra la pensione calcolata con gli elementi (contributivi e reddituali) acquisiti dopo e prima del perfezionamento dell'operazione di ricongiunzione. Qualora, pero', la media dei redditi utili a pensione calcolata con gli elementi reddituali comprensivi dei periodi ricongiunti risultasse inferiore a quella calcolata con gli elementi in atto senza l'operazione di ricongiunzione, la differenza di cui sopra va effettuata utilizzando la media dei redditi calcolata con riferimento alle condizioni in cui viene a trovarsi l'individuo ad operazione acquisita. Qualora alcuni elementi reddituali utilizzati nel calcolo della media dei redditi utili a pensione risultassero inoltre inferiori al limite di dieci volte il contributo minimo dell'anno solare cui tali redditi si riferiscono, il calcolo della maggior quota va effettuato, per questi casi, sostituendo tale limite al reddito dichiarato. L'importo annuo deve essere calcolato, in ogni caso, nella misura comprensiva della tredicesima mensilita' facendo astrazione da eventuali integrazioni a trattamenti minimi. B) L'eta' dell'assicurato deve essere determinata con riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione e deve essere computata per valori interi; saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero. C) L'anzianita' contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimente in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori. D) Il coefficiente di calcolo va ricercato, tenuto conto dell'eta' e dell'anzianita' determinate nei modi illustrati nei precedenti punti B) e C), nella tabella corrispondente al sesso del richiedente. E) La riserva matematica si ottiene moltiplicando la maggior quota di pensione, di cui al punto A), per il coefficiente di cui al punto D), operando un arrotondamento alle mille lire. Qualora il richiedente venga in possesso con l'operazione di ricongiunzione dei requisiti necessari alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita' ovvero trattasi di superstite di iscritto, la quota di pensione, calcolata sulla base dei benefici ottenuti con l'operazione, spettante all'interessato o al nucleo superstite secondo la relativa composizione familiare, deve essere moltiplicata per i coefficienti tabellari contenuti nel decreto 29 febbraio 1988 relativo ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi seguendo le istruzioni ivi contenute. Visto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CRISTOFORI ----> Vedere Tabelle da Pag. 13 a Pag. 20 della G.U. <----