(all. 1 - art. 1)
ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI
   ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45.
   La tabella deve essere usata esclusivamente per  gli  iscritti  in
condizione  attiva  ed  il  coefficiente per il calcolo della riserva
matematica deve essere scelto all'incrocio della riga  corrispondente
all'eta'  dell'interessato  alla  data di presentazione della domanda
con la colonna corrispondente  all'anzianita'  contributiva  maturata
alla  suddetta  data  a  seguito  dell'operazione  di ricongiunzione,
tenuto conto, cioe', sia dell'anzianita' posseduta che ricongiunta.
   La prima parte della tabella (1 - M) deve  essere  usata  per  gli
individui  di  sesso  maschile  i quali vantino, dopo l'operazione di
ricongiunzione una anzianita' contributiva  inferiore  o  pari  a  17
anni;  la  seconda  parte  (1-  bis  M)  per  quelli  con  anzianita'
superiore. La seconda tabella  va  utilizzata  in  modo  analogo  per
individui di sesso femminile.
   Per  quanto  concerne  l'uso  della  tabella  valgono  le seguenti
osservazioni di carattere generale.
    A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente
o   effettivamente   acquisita   per   effetto   dell'operazione   di
ricongiunzione  deve  essere  determinato  con  le  norme vigenti nel
momento in  cui  l'operazione  e'  stata  richiesta  dall'interessato
effettuando  la differenza tra la pensione calcolata con gli elementi
(contributivi   e   reddituali)   acquisiti   dopo   e   prima    del
perfezionamento dell'operazione di ricongiunzione. Qualora, pero', la
media  dei  redditi  utili  a  pensione  calcolata  con  gli elementi
reddituali comprensivi dei periodi ricongiunti risultasse inferiore a
quella calcolata con gli  elementi  in  atto  senza  l'operazione  di
ricongiunzione,  la differenza di cui sopra va effettuata utilizzando
la media dei redditi calcolata con riferimento alle condizioni in cui
viene a trovarsi l'individuo ad operazione acquisita. Qualora  alcuni
elementi  reddituali  utilizzati  nel calcolo della media dei redditi
utili a pensione risultassero inoltre inferiori al  limite  di  dieci
volte  il  contributo  minimo  dell'anno  solare  cui tali redditi si
riferiscono, il calcolo della maggior quota va effettuato, per questi
casi, sostituendo tale limite al reddito dichiarato. L'importo  annuo
deve  essere  calcolato, in ogni caso, nella misura comprensiva della
tredicesima mensilita' facendo astrazione da eventuali integrazioni a
trattamenti minimi.
    B) L'eta' dell'assicurato deve essere determinata con riferimento
alla data di presentazione della domanda  di  ricongiunzione  e  deve
essere  computata  per  valori  interi;  saranno quindi trascurate le
frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori
saranno computate come anno intero.
    C) L'anzianita' contributiva risultante al  momento  del  calcolo
deve  essere  determinata  tenendo conto sia dei periodi regolarmente
coperti da contribuzione sia del complesso  dei  periodi  ricongiunti
espressi  parimente  in valori interi trascurando le frazioni di anno
inferiori a  sei  mesi  e  computando  per  un  anno  quelle  pari  o
superiori.
    D)   Il  coefficiente  di  calcolo  va  ricercato,  tenuto  conto
dell'eta' e  dell'anzianita'  determinate  nei  modi  illustrati  nei
precedenti  punti  B) e C), nella tabella corrispondente al sesso del
richiedente.
    E) La riserva matematica  si  ottiene  moltiplicando  la  maggior
quota  di pensione, di cui al punto A), per il coefficiente di cui al
punto D), operando un arrotondamento alle mille lire.
   Qualora il richiedente  venga  in  possesso  con  l'operazione  di
ricongiunzione   dei  requisiti  necessari  alla  liquidazione  della
pensione di vecchiaia o di anzianita' ovvero trattasi  di  superstite
di  iscritto, la quota di pensione, calcolata sulla base dei benefici
ottenuti con l'operazione,  spettante  all'interessato  o  al  nucleo
superstite  secondo  la  relativa composizione familiare, deve essere
moltiplicata per i coefficienti tabellari contenuti  nel  decreto  29
febbraio  1988  relativo  ai trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi seguendo le istruzioni ivi contenute.
      Visto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                             CRISTOFORI

    ---->  Vedere Tabelle da Pag. 13 a Pag. 20 della G.U.  <----