(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                 TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
                            T A R I F F A
 
   Le tasse devono essere pagate, salva  diversa  disposizione  della
tariffa,  mediante versamento sul conto corrente postale intestato a:
Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
   Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa  disposizione
della  tariffa,  entro  il  31  gennaio di ciascuno degli anni solari
successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
                              TITOLO I
                 PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE
                             E SOCIETA'
   1
      1.  Concessione  e  riacquisto  della  cittadinanza  (legge   5
      febbraio 1992, n. 91)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1.  La  tassa  puo' essere pagata
                                  anche a mezzo marche.
   2
       a) Rilascio del passaporto ordinario per  l'estero  (legge  21
      novembre 1967, n. 1185)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              60.000
         tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              60.000
       b)  Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967,
      n.  1185):
      per ogni componente il gruppo  (esclusi  i  capo  gruppo  ed  i
      minori di anni 10
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              4.000
                                    1.  La tassa deve essere pagata a
                                  mezzo marche.
                                    2. La tassa  e'  unica  qualunque
                                  sia il numero delle persone che, ai
                                  termini delle disposizioni vigenti,
                                  sono iscritte nel passaporto.
                                    3.   All'estero   la   tassa   e'
                                  riscossa in moneta locale,  secondo
                                  le    norme    degli    ordinamenti
                                  consolari,  con  facolta',  per  il
                                  Ministero  degli  affari esteri, di
                                  stabilire       il       necessario
                                  arrotondamento.
                                    4.   Le   marche   devono  essere
                                  apposte  ed  annullate   nei   modi
                                  prescritti  dalle autorita' di P.S.
                                  competenti    al    rilascio    del
                                  passaporto.
                                    5.  In  sede di rinnovo le marche
                                  possono    essere    apposte     ed
                                  annullate,    con   il   timbro   a
                                  calendario,   oltre    che    dalle
                                  questure,  dagli uffici del settore
                                  della    polizia    di    frontiera
                                  terrestre,  dagli  uffici  di  P.S.
                                  presso scali  marittimi  ed  aerei,
                                  dagli  uffici  del  registro, dagli
                                  ispettorati   per    l'emigrazione,
                                  dagli uffici postali e dagli uffici
                                  dell'Automobile club d'Italia.
                                    6.   Agli   effetti  della  tassa
                                  controindicata   sono   salvi   gli
                                  accordi      internazionali     con
                                  carattere di reciprocita'  operanti
                                  al momento di entrata in vigore del
                                  presente testo unico.
                                    7. La tassa annuale non e' dovuta
                                  qualora  l'interessato  non intenda
                                  usufruire  del  passaporto  durante
                                  l'anno.
                                    8.  Non  sono  dovute le tasse di
                                  cui alle lettere a)  e  b)  per  il
                                  rilascio,  per  il rinnovo e per il
                                  pagamento  annuale  dei  passaporti
                                  ordinari  e collettivi in Italia od
                                  all'estero:
                                     1)  da  coloro   che   sono   da
                                  considerare   emigranti   ai  sensi
                                  delle norme sull'emigrazione;
                                     2) dagli italiani all'estero che
                                  fruiscano di rimpatrio consolare  o
                                  rientrino   per  prestare  servizio
                                  militare;
                                     3)  dai  ministri  del  culto  e
                                  religiosi che siano missionari;
                                     4) dagli indigenti.
   3
      1. Riconoscimento della personalita' giuridica ad associazioni,
      fondazioni e altre istituzioni (articolo 12 del codice civile)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      2. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni
      dei  relativi  atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del
      codice civile)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   4
      1.  Iscrizioni  nel  registro delle imprese relative a societa'
      nazionali e a  societa'  estere  aventi  la  sede  o  l'oggetto
      principale  nel  territorio  dello  Stato (articoli 2188, 2200,
      2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507  del  codice  civile;
      articolo   3   decreto-legge   9  dicembre  1984,  numero  853,
      convertito dalla legge 17 febbraio 1985, numero 17,  e  succes-
      sive modificazioni):
         a) societa' per azioni e in accomandita per azioni:
         1) per l'iscrizione dell'atto costitutivo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              4.000.000
         2) annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              4.000.000
         b) societa' a responsabilita' limitata:
         1) per l'iscrizione dell'atto costitutivo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
         2) annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
         c) societa' di altro tipo:
         1) per l'iscrizione dell'atto costitutivo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
         2) annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
      2.  Iscrizioni  nel  registro delle imprese relative a societa'
      estere con  sede  secondaria  nel  territorio  dello  Stato,  a
      imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e
      privati  con  o  senza  personalita'  giuridica  diversi  dalle
      societa' (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201,  2506  e  2612
      del codice civile)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
                                    1.  Le tasse di cui al comma 1 si
                                  riferiscono anche  alle  iscrizioni
                                  di  atti  sociali  posti  in essere
                                  dopo    la    costituzione    della
                                  societa',  le  quali  pertanto sono
                                  eseguite senza ulteriore pagamento.
                                    2. Le tasse annuali devono essere
                                  pagate  entro  il  30  giugno degli
                                  anni solari successivi a quello  di
                                  iscrizione   dell'atto  costitutivo
                                  nella misura prevista per  il  tipo
                                  sociale   risultante  dal  registro
                                  delle imprese  al  1  gennaio;  il
                                  cambiamento  del  tipo  sociale nel
                                  corso   dell'anno   non    comporta
                                  integrazione ne' rimborso. Entro il
                                  31  luglio di ogni anno la societa'
                                  deve  depositare  presso  l'ufficio
                                  del   registro  delle  imprese  nel
                                  quale  e'  iscritta  l'attestazione
                                  del    versamento;   in   caso   di
                                  omissione o ritardo si  applica  la
                                  sanzione   prevista   dall'articolo
                                  2626 del codice civile nella misura
                                  fissa di lire centomila.
                                    3.  Le  societa'  sono  esonerate
                                  dall'obbligo   di  pagamento  della
                                  tassa annuale durante la  procedura
                                  di  liquidazione, di fallimento, di
                                  concordato      preventivo,      di
                                  liquidazione  coatta amministrativa
                                  o di amministrazione  straordinaria
                                  di  cui al decreto-legge 30 gennaio
                                  1979, numero 26,  convertito  dalla
                                  legge  3  aprile  1979,  numero 95.
                                  L'esonero   compete    a    partire
                                  dall'anno   solare   successivo   a
                                  quello in  cui  e'  stata  eseguita
                                  l'iscrizione   nel  registro  delle
                                  imprese prevista nell'articolo 2309
                                  del codice civile  o  nell'articolo
                                  2449    dello   stesso   codice   o
                                  nell'articolo 166 del regio decreto
                                  16 marzo 1942, numero 267,  ovvero,
                                  se    la    deliberazione    o   il
                                  provvedimento   giurisdizionale   o
                                  amministrativo   ivi   indicato  e'
                                  stato adottato nel mese di dicembre
                                  e iscritto nel mese di  gennaio,  a
                                  partire dallo stesso anno solare.
                                    4.  Le  tasse  di  cui al comma 2
                                  sono  dovute  per  ogni  iscrizione
                                  prevista  dagli articoli del codice
                                  civile ivi indicati.
                                    5.   Fino   all'attuazione    del
                                  registro  delle  imprese  le  tasse
                                  relative alle iscrizioni degli atti
                                  costitutivi  di  societa'  e   alle
                                  iscrizioni  previste dagli articoli
                                  del  codice  civile  indicati   nel
                                  comma   2   sono   dovute   per  le
                                  corrispondenti    iscrizioni    nei
                                  registri   di    cancelleria    dei
                                  tribunali  da  eseguire  secondo le
                                  disposizioni per  l'attuazione  del
                                  codice civile (articoli 100 e 108).
                                  Nelle   stesse  cancellerie  devono
                                  essere depositate  le  attestazioni
                                  di  versamento  delle tasse annuali
                                  dovute dalle societa'.
                                    6. Le tasse non sono dovute dalle
                                  societa'  cooperative,   di   mutua
                                  assicurazione  e di mutuo soccorso,
                                  dalle  societa'  sportive  di   cui
                                  all'articolo   10  della  legge  23
                                  marzo  1981,  numero  91,  e  dalle
                                  societa'   di  ogni  tipo  che  non
                                  svolgono attivita' commerciali e  i
                                  cui  beni  immobili sono totalmente
                                  destinati  allo  svolgimento  delle
                                  attivita'   politiche  dei  partiti
                                  rappresentati    nelle    assemblee
                                  nazionali    e   regionali,   delle
                                  attivita'  culturali,   ricreative,
                                  sportive  ed  educative dei circoli
                                  aderenti     ad      organizzazioni
                                  nazionali  legalmente riconosciute,
                                  delle   attivita'   sindacali   dei
                                  sindacati     rappresentati     nel
                                  Consiglio nazionale dell'economia e
                                  del lavoro.
                              TITOLO II
                          IGIENE E SANITA'
   5
      1.  Autorizzazione  alla  produzione  a  scopo  di  vendita  di
      specialita'  medicinali  e  di  prodotti  biologici  e similari
      (articoli 161, 180 e 182 del testo unico  27  luglio  1934,  n.
      1265):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              12.000.000
         b) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
                                    1.  Le  tasse  di  cui al comma 2
                                  sono dovute per singole  confezioni
                                  di specialita' o prodotti, di serie
                                  o  di  categoria, anche se comprese
                                  in unico provvedimento. La tassa di
                                  rilascio e'  dovuta  anche  per  la
                                  nuova  registrazione di specialita'
                                  o  prodotti  variati   nella   loro
                                  composizione  nonche'  nel  caso di
                                  trasferimento ad altro soggetto che
                                  importi mutamento nell'officina  di
                                  produzione.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
      2.  Registrazione  di specialita' e prodotti di cui al comma 1,
      nazionali ed esteri (articoli 162 e 166 del citato testo  unico
      n.  1265 del 1934; articolo 12 del regolamento 3 marzo 1927, n.
      478; art.  12, comma 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
      463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638:
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
         b) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              150.000
   6
      1.  Autorizzazione  alla  produzione a scopo di vendita e nulla
      osta all'importazione dall'estero  di  alimenti  per  la  prima
      infanzia e di prodotti dietetici (articoli 2 e 3 della legge 29
      marzo 1951, n. 327)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              6.000.000
      2.  Autorizzazione  alla  produzione  o  confezione  a scopo di
      vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti
      affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti  (art.
      1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
                                    1.   Le  tasse  sono  dovute  per
                                  singoli prodotti o  alimenti  anche
                                  se compresi in unico provvedimento.
   7
      1.  Autorizzazione  all'apertura e all'esercizio di officine di
      prodotti chimici usati in  medicina  e  di  preparati  galenici
      (art. 144 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
   8
      1.  Autorizzazione all'apertura di officine per la produzione a
      scopo di vendita di presidi medici e chirurgici
        (art. 189 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      2. Autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medici
      e chirurgici (art. 189 del citato testo unico
        n. 1265 del 1934)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
                                    1.  La tassa di cui al comma 2 e'
                                  dovuta per singoli  prodotti  anche
                                  se compresi in unico provvedimento.
   9
      1.  Autorizzazione  alla  coltivazione  di piante da cui trarre
      sostanze stupefacenti (art. 27 del testo unico 9 ottobre  1990,
      n. 309)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
      2.   Autorizzazione  ad  estrarre  alcaloidi  dalla  pianta  di
      papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta  di
      coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero
      a  fabbricarli  per sintesi, nonche' ad estrarre, trasformare o
      produrre per sintesi sostanze psicotrope  (art.  32  del  testo
      unico 9 ottobre 1990, n. 309)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
      3.   Autorizzazione  all'impiego  di  sostanze  stupefacenti  o
      psicotrope (art. 36 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
      4.  Autorizzazione  al  commercio  all'ingrosso   di   sostanze
      stupefacenti  o  psicotrope  (art. 37 del testo unico 9 ottobre
      1990, n. 309)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      5. Tessera di autorizzazione per l'esercizio  del  commercio  o
      per  la  detenzione  di  stupefacenti autorizzati dal Ministero
      della sanita' (art. 10 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              200.000
   10
      1. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di  stabilimenti
      di produzione e smercio, o all'importazione, di acque minerali,
      naturali  od  artificiali  (art.  199 del testo unico 27 luglio
      1934, n. 1265)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
      2. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di fabbriche  di
      acque  gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del regolamento
      19 maggio 1958, n. 719)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   11
      1.  Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti
      termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche e  fisiche
      di ogni specie nonche' di gabinetti medici e di ambulatori dove
      si   applicano   anche  saltuariamente  la  radioterapia  e  la
      radiumterapia (articoli 194 e 196 del  testo  unico  27  luglio
      1934,  n.  1265;  art.  24  del  decreto  del  Presidente della
      Repubblica 10 giugno 1955, n. 854):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
         b) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
      2. Autorizzazione  a  detenere  sostanze  radioattive  comunque
      confezionate   per   cederle   a  qualsiasi  titolo,  anche  in
      temporaneo uso, a enti o privati (articoli 195, secondo  comma,
      e 196 del citato testo unico n. 1265 del 1934)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
                                    1.  Non  sono soggette alle tasse
                                  le  autorizzazioni  rilasciate   ad
                                  enti   di  assistenza  sanitaria  o
                                  sociale, ad enti di  beneficenza  e
                                  ad istituti scientifici.
   12
      1.  Autorizzazione  alla  produzione  a  scopo di vendita, alla
      preparazione per conto terzi o alla distribuzione  per  consumo
      di  integratori  o di integratori medicati per mangimi (art. 6,
      legge 8 marzo 1968, n. 399)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
      2. Registrazione dei prodotti di cui al comma 1 anche importati
      (art.  7 della citata legge n. 399 del 1968)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
                                    1. La tassa di cui al comma 2  e'
                                  dovuta  per  singoli prodotti anche
                                  se compresi in unico provvedimento.
   13
      1. Autorizzazione  all'apertura  e  all'esercizio  di  impianti
      destinati  alla  fecondazione degli animali (art. 1 della legge
      25 luglio 1952, n. 1009; art. 40  del  decreto  del  Presidente
      della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; art. 7 del regolamento
      28 gennaio 1958, n. 1256)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
      2.  Autorizzazione  all'apertura e all'esercizio di sottocentri
      destinati alla fecondazione  degli  animali  (articoli  40  del
      citato  decreto  n.  854 del 1955 e 8 del citato regolamento n.
      1256 del 1958)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              300.000
      3.  Autorizzazione  all'apertura  e  all'esercizio di pubbliche
      stazioni di fecondazione equina  (legge  3  febbraio  1963,  n.
      127):
         a) per cavalli di pregio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.500.000
         b) in tutti gli altri casi
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              200.000
                             TITOLO III
                         PUBBLICA SICUREZZA
                              Sezione I
                   Armi - Esplosivi - Gas tossici
   14
      1.   Licenza   di   porto  di  pistole,  rivoltelle  o  pistole
      automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni  animati  (art.  42
      del  testo  unico  18  giugno 1931, n. 773 ed artt. 74 e 79 del
      regolamento 6 maggio 1940, n. 535; art. 3 della legge 25  marzo
      1986, n. 85)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. La tassa e' dovuta per ciascun
                                  tipo d'arma.
                                    2.  La  tassa  puo' essere pagata
                                  anche a mezzo marche ed e'  ridotta
                                  a L. 15.000 per le guardie giurate,
                                  forestali  e  campestri  private  e
                                  comunali e per le  guardie  giurate
                                  addette  ai  consorzi di bonifica e
                                  di irrigazione.
                                    3. Non sono soggette a  tassa  le
                                  licenze   rilasciate  a  dipendenti
                                  civili   dello   Stato   a    norma
                                  dell'art.  74  del  regolamento  di
                                  pubblica  sicurezza  nonche'   alle
                                  persone  comprese  nelle  categorie
                                  individuate a  norma  dell'art.  7,
                                  comma  2,  della  legge 21 febbraio
                                  1990, n. 36. La licenza puo' essere
                                  rilasciata   senza   pagamento   di
                                  tassa,  su  motivata  richiesta dei
                                  competenti  organi  direttivi,   ai
                                  funzionari     dell'amministrazione
                                  finanziaria addetti a servizi per i
                                  quali se ne ravvisi l'opportunita'.
                                  Per  la  concessione  a  titolo  di
                                  reciprocita'  dei permessi gratuiti
                                  di  porto   d'armi   al   personale
                                  diplomatico  degli Stati esteri, si
                                  osservano le convenzioni e gli  usi
                                  internazionali.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   15
      1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11
      febbraio  1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo
      e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
      2. Licenza di porto di armi lunghe da fuoco  dal  domicilio  al
      campo  di  tiro  a  volo  e viceversa (legge 18 giugno 1969, n.
      323): tassa di rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
                                    1. Le licenze sono valide per sei
                                  anni.  Agli  effetti  delle   tasse
                                  annuali  si  intende  per  anno  il
                                  periodo di dodici  mesi  decorrente
                                  dalla  data corrispondente a quella
                                  di  emanazione  della  licenza;  la
                                  tassa   deve   essere  pagata,  per
                                  ciascun anno successivo a quello di
                                  emanazione,     prima      dell'uso
                                  dell'arma  e  non e' dovuta per gli
                                  anni nei quali non se ne fa uso.
                                    2. Le tasse di  cui  al  comma  1
                                  sono  ridotte  a  L.  15.000 per le
                                  guardie  di   cui   alla   nota   2
                                  dell'art. 14.
                                    3.  Per  l'omesso pagamento delle
                                  tasse di cui al comma 1 si  applica
                                  la  sanzione  amministrativa  da L.
                                  300.000 a L. 1.800.000 ed, in  caso
                                  di nuova violazione da L. 500.000 a
                                  L.  3.000.000  (legge  11  febbraio
                                  1992, n. 157, art. 31).
                                    4. E' dovuta una  addizionale  di
                                  L.  10.000  alle  tasse  di  cui al
                                  comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n.
                                  157, art. 24).
   16
      1. Licenza per fabbricare,  riparare,  raccogliere  a  fine  di
      commercio  o  industria o porre comunque in vendita armi non da
      guerra e loro parti (art. 31 del testo unico 18 giugno 1931, n.
      773):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
         b) tassa per il rinnovo della licenza
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
      2.  Licenza di importazione delle armi di cui al comma 1 e loro
      parti):
         a) per ogni arma completa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              25.000
 
   (con un
   massimo di
   L. 600.000)
         b) per ogni parte primaria o essenziale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              3.000
 
   (con un
   massimo di
   L. 250.000)
      3. Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e  da
      taglio (art. 37 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              60.000
         b) tassa per il rinnovo annuale per la licenza
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
                                    1.  La tassa di cui al comma 2 e'
                                  dovuta per le importazioni di  armi
                                  non  da  guerra estere e loro parti
                                  primarie od  essenziali,  anche  se
                                  allo stato grezzo.
                                    2.  La tassa non e' dovuta per le
                                  importazioni dai Paesi della C.E.E.
                                    3. Per le importazioni dai  Paesi
                                  non comunitari di armi o loro parti
                                  primarie  od  essenziali di origine
                                  italiana la tassa non e' dovuta nei
                                  casi di:
                                      a)  reimportazione   definitiva
                                  per rese di clienti esteri;
                                      b)  importazione temporanea per
                                  riparazioni,             revisioni,
                                  sostituzioni   o   lavorazioni   in
                                  genere;
                                      c) reimportazione a  fronte  di
                                  esportazioni  per  tentata vendita,
                                  esposizioni  in  fiere   e   mostre
                                  all'estero  od altre manifestazioni
                                  del  genere  fuori  dal  territorio
                                  nazionale.
                                    4.  La tassa non e' dovuta per le
                                  armi in reimportazione quando  esse
                                  siano     state     temporaneamente
                                  esportate allo scopo di  esercitare
                                  la  caccia  ovvero  in occasione di
                                  manifestazioni      sportive      o
                                  venatorie,  di  viaggi  turistici e
                                  comunque di soggiorni all'estero.
                                    5.  La  vidimazione della licenza
                                  di cui al comma 3 per la vendita in
                                  provincia diversa da quella in  cui
                                  e' stata rilasciata non e' soggetta
                                  a tassa.
   17
      1.  Licenza per la fabbricazione di armi da guerra e di armi ad
      esse analoghe, di loro parti e di munizioni (art.  28,  secondo
      comma,  del  testo  unico  18  giugno  1931,  n. 773): tassa di
      rilascio e per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
      2. Licenza per la fabbricazione di uniformi militari o di altri
      oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di  Forze
      armate  nazionali  o  straniere  (art.  28,  secondo comma, del
      citato testo unico n. 773 del 1931): tassa di rilascio e per il
      rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.000.000
      3. Licenza per l'importazione di armi,  munizioni,  uniformi  e
      altri oggetti di cui ai commi 1 e 2:
         a) per ogni arma completa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              25.000
                                (con un
                              massimo di
                              L. 600.000)
         b)  per  ogni  parte  primaria o essenziale o per ogni altro
      oggetto
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              3.000
                                (con un
                              massimo di
                              L. 250.000)
      4. Licenza per la raccolta o la detenzione di armi,  munizioni,
      uniformi  o altri oggetti di cui ai commi 1 e 2 (art. 28, primo
      comma del citato testo unico n. 773 del 1931):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
         b) tassa per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
                                    1. Sono esenti dalla tassa di cui
                                  al comma 2  coloro  che  esercitano
                                  l'attivita' in forma artigianale.
                                    2. Per la tassa di cui al comma 3
                                  valgono   le   note   1,   2   e  3
                                  dell'articolo.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   18
      1.  Licenza  per il porto di campionari di armi (art. 36, primo
      comma del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         b) tassa per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
      2. Licenza per collezioni di armi artistiche, rare  ed  antiche
      (art.    31,  secondo  comma  del citato testo unico n. 773 del
      1931) o per collezioni di armi comuni da sparo (art. 10,  sesto
      comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
   19
      1. Licenza per la fabbricazione o la tenuta in deposito di:
         a)  dinamite  e  prodotti  affini  negli  effetti esplosivi,
      fulminanti, picrati,  artifici  contenenti  miscele  detonanti;
      elementi  solidi  o  liquidi  destinati a comporre esplosivi al
      momento  dell'impiego;  polveri  contenenti  nitrocellulosa   o
      nitroglicerina  (art.  46  del  testo  unico 18 giugno 1931, n.
      773);
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.000.000
         b) polveri piriche  e  altri  esplosivi  diversi  da  quelli
      indicati  nella  lettera  a), compresi i fuochi artificiali e i
      prodotti affini; materie e sostanze atte  alla  composizione  o
      fabbricazione di prodotti esplodenti; polveri senza fumo a base
      di  nitrocellulosa  e  nitroglicerina (art. 47 del citato testo
      unico n.  773 del 1931)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
      2. Licenza per la tenuta in deposito di materiale esplosivo  di
      cui  alla  lettera a) del comma 1 nelle quantita' determinate a
      norma dell'art. 50 del citato testo unico n. 773 del 1931)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
      3. Licenza per la vendita:
         a) di materiale esplosivo di cui alla lettera a)  del  comma
      1:  tassa di rilascio e per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              800.000
         b)  di  materiale esplosivo di cui alla lettera b) del comma
      1:  tassa di rilascio e per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              280.000
      4. Licenza per il trasporto di materiale esplosivo  di  cui  al
      comma 1
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              75.000
      5.  Licenza  per  l'introduzione  e  il transito nello Stato di
      prodotti esplosivi di qualsiasi  specie  (art.  54  del  citato
      testo unico n. 773 del 1931)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
                                    1. Per le licenze di cui al comma
                                  4    aventi    validita'   limitata
                                  all'anno  in  corso  la  tassa   e'
                                  ridotta a L. 15.000.
                                    2. Per la licenza di cui ai commi
                                  4  e  5  la  tassa  si paga a mezzo
                                  marche.
   20
      1. Licenza per  spari  di  arma  da  fuoco,  lancio  di  razzi,
      accensione  di  fuochi  di artificio, innalzamento di aerostati
      con fiamme e in generale per esplosioni o accensioni pericolose
      in un luogo abitato o nelle  sue  adiacenze  o  lungo  una  via
      pubblica  o  in  direzione  di essa (art. 57 del testo unico 18
      giugno 1931, n. 773)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
      2. Autorizzazione per l'uso di armi, per  la  deflagrazione  di
      sostanze  esplosive  e per l'accensione di luci o di fuochi nei
      porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi (art.
      80 del codice della navigazione)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
   21
      1. Autorizzazione all'impiego o alla custodia  e  conservazione
      dei  gas  tossici  (art.  58 del testo unico 18 giugno 1931, n.
      773; art. 1 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
      2.   Patente   di   abilitazione   alle   operazioni   relative
      all'impiego,  al  trasporto o alla custodia e conservazione dei
      gas tossici (art. 4, lettere a), b), c);  art.  26  del  citato
      decreto n. 147 del 1927)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              15.000
                                    1. La tassa per la patente di cui
                                  al comma 2 si paga a mezzo marche.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
                             Sezione II
                 Spettacoli e trattenimenti pubblici
   22
      1. Licenza per rappresentazioni teatrali o per trattenimenti in
      locali  adibiti  a  teatro  (art.  68 del testo unico 18 giugno
      1931, n.  773):
         a) per non piu' di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
         b) per  piu'  di  6  fino  a  19  rappresentazioni  o  altri
      trattenimenti
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         c) per 20 o piu' rappresentazioni o altri trattenimenti
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
                                    1.  Ogni  impresario teatrale che
                                  succede ad un altro  nell'esercizio
                                  di un medesimo teatro deve ottenere
                                  una  distinta  licenza  di apertura
                                  del  teatro  stesso  col  pagamento
                                  della  relativa  tassa, cosi' come,
                                  qualora   uno   stesso   impresario
                                  intraprenda  spettacoli  diversi da
                                  quelli indicati nella licenza  deve
                                  rinnovare   la  detta  licenza  con
                                  conseguente pagamento  della  tassa
                                  dovuto.
                                    2.   Non  assumono  carattere  di
                                  spettacolo   o   di   trattenimento
                                  pubblico  le  adunanze  di  persone
                                  dette pure "accademie", a  fine  di
                                  attendere   alle   lettere  o  alle
                                  scienze e alle arti o di promuovere
                                  il loro incremento, nonche', giusta
                                  l'art.  123  del   regolamento   di
                                  pubblica        sicurezza,       le
                                  manifestazioni   sportive,   aventi
                                  carattere  educativo  e dalle quali
                                  esuli qualsiasi finalita' di  lucro
                                  o di speculazione.
   23
      Licenza  per  l'apertura  di  cinematografi  (art. 68 del testo
      unico 18 giugno 1931, n. 773):
         a) tassa per l'apertura di locali:
         di categoria extra
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              7.000.000
         di 1a e 2a categoria
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              3.000.000
         di 3a e 4a categoria
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.000.000
         altre categorie
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
         b) tassa per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              un quarto
                              della tassa
                              di rilascio
                                    1.  La licenza e' personale ed ha
                                  validita' di un anno dal giorno del
                                  rilascio e vale  solamente  per  il
                                  locale in essa indicato.
                                    2.  In  occasione del cambiamento
                                  dell'intestatario  della   licenza,
                                  indipendentemente  da  quella  gia'
                                  corrisposta per l'apertura del  lo-
                                  cale  o  da  quella  riguardante il
                                  rinnovo    chiesto,    nel    corso
                                  dell'anno,      dal      precedente
                                  intestatario e'  dovuta  la  stessa
                                  tassa di cui alla lettera a).
                                    3.  Per  le licenze riguardanti i
                                  cinematografi all'aperto (arene) la
                                  tassa e' dovuta nella misura di  un
                                  quarto di quella controindicata.
   24
      Licenza  rilasciata ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle
      leggi di pubblica sicurezza  approvato  con  regio  decreto  18
      giugno 1931, n.  773:
        1)  per dare accademie, spettacoli cinematografici ambulanti,
      audizioni  e  radioaudizioni  ed  altri  simili  spettacoli   o
      trattenimenti: per ciascun mese di validita'
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              25.000
        2) per esercitare:
           a) corse di cavalli: per ogni giornata di corse
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
           b) corse di levrieri: per ogni giornata di corse
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
        3)  per  tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o
      radiotelevisivi negli esercizi pubblici: rilascio e rinnovo:
           a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              20.000
           b) per autorizzazioni concernenti  apparecchi  televisivi,
      escluso il caso di cui al n. 5):
            1) per gli alberghi e pensioni
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
            2) per tutti gli altri esercizi pubblici
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
        4)  per  tenere  e far funzionare elettrogrammofoni a gettone
      (jukes-boxes)  nei  seguenti  esercizi  pubblici:  rilascio   e
      rinnovo:
          1) alberghi e pensioni
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
          2) altri esercizi pubblici
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              60.000
        5)   per   effettuare   diffusioni   televisive  in  esercizi
      appositamente  destinati  alla  presentazione  al  pubblico  di
      trasmissioni televisive:
          1) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
          2) rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              300.000
                                    1.   La   licenza   col  relativo
                                  pagamento    della    tassa    deve
                                  richiedersi  anche  per  i  circoli
                                  privati a cui accedono i  non  soci
                                  con biglietto di invito, quando sia
                                  da  escludere  il carattere privato
                                  della   rappresentazione   o    del
                                  trattenimento.
                                    2.  L'autorizzazione  di pubblica
                                  sicurezza   per   tenere   o   fare
                                  funzionare               apparecchi
                                  radioriceventi  o   radiotelevisivi
                                  negli    esercizi    pubblici    e'
                                  rilasciata esclusivamente  mediante
                                  annotazione    sulla   licenza   di
                                  esercizio emessa  dalla  competente
                                  autorita'.
 
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Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   25
      1.  Licenza  per  (trattenimenti  di  carattere   nazionale   o
      internazionale  di vario contenuto (festival e simili) in luogo
      pubblico  o  aperto  al  pubblico  compresi  i   teatri   e   i
      cinematografi (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.300.000
      2.  Licenza  per  feste  da  ballo, accademie di ballo ed altri
      analoghi trattenimenti in luogo pubblico o aperto  al  pubblico
      (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931:)
         a) per un anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.400.000
         b) per un semestre
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              800.000
         c) per un mese
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              300.000
         d) per un periodo inferiore al mese: per ogni giorno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              20.000
      3.  Licenza  per aprire o esercitare circoli, scuole di ballo o
      sale pubbliche di audizione (art. 68 del citato testo unico  n.
      773 del 1931):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              700.000
         b) tassa per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
      4.  Licenza  per  dare,  anche  temporaneamente,  per mestiere,
      pubblici trattenimenti, esporre alla  pubblica  vista  rarita',
      persone,   animali,   gabinetti  ottici  od  altri  oggetti  di
      curiosita', ovvero  dare  audizioni  all'aperto  (art.  69  del
      citato testo unico n. 773 del 1931)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
                                    1.  La tassa di cui al comma 4 si
                                  paga a mezzo marche.
                             Sezione III
                          Pubblici esercizi
   26
      1.  Licenza  per l'esercizio di alberghi, compresi i motels e i
      villaggi-albergo (art. 86 del testo unico 18  giugno  1931,  n.
      773):
         a) alberghi di lusso
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.400.000
         b) alberghi di 1a categoria
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              700.000
         c) alberghi di 2a categoria e pensioni di 1a categoria
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
         d) alberghi di 3a categoria e pensioni di 2a categoria
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
         e)  alberghi  e  pensioni  di  altre  categorie,  locande  e
      alberghi diurni
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. Le tasse  si  applicano  anche
                                  per    le    residenze   turistico-
                                  alberghiere       secondo        la
                                  classificazione  e  l'equiparazione
                                  di cui alla legge 17  maggio  1983,
                                  n. 217.
   27
      1.   Autorizzazione   all'esercizio   dei   seguenti  complessi
      ricettivi (art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326;  legge  17
      maggio 1983, n.  217):
         a) alberghi ed ostelli per la gioventu': tassa di rilascio e
      per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
         b) villaggi turistici e campeggi, case per ferie, autostelli
      ed  altri  allestimenti non aventi le caratteristiche di cui al
      regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n.  975  convertito  dalla
      legge  30  dicembre  1937,  n.  267 e successive modificazioni:
      tassa di rilascio e per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. Se l'autorizzazione  comprende
                                  il  servizio  di  autorimessa, sono
                                  dovute  anche  le  tasse   di   cui
                                  all'art. 31.
                                    2.  Per  i villaggi turistici e i
                                  campeggi delle varie classi di  cui
                                  alla  legge 17 maggio 1983, n. 217,
                                  la   misura   della    tassa    per
                                  l'emanazione  e della tassa annuale
                                  e'       determinata        secondo
                                  l'equiparazione stabilita nell'art.
                                  12,   ultimo   comma  della  stessa
                                  legge.
 
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Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
                             Sezione IV
                   Altre autorizzazioni di polizia
   28
      1. Licenza per l'esercizio di scommesse in occasione di corse o
      altre gare (art. 88 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):
         a)  sulle corse di cavalli, per delega dell'Unione nazionale
      incremento razze equine (U.N.I.R.E.) (art.  2  della  legge  24
      marzo 1942, n. 315):
         1)  in  ippodromi  dove  si  svolgono piu' di 60 giornate di
      corse in un anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              6.000.000
         2) in ippodromi dove si svolgono da  11  a  60  giornate  di
      corse in un anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              3.500.000
         3)  in  campi  di  corse  dove  si  svolgono  non piu' di 10
      giornate di corse in un anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
         b) sulle corse di levrieri
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
         c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre
      gare
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              700.000
      2. Licenza di cui al comma 1 rilasciata ai singoli  allibratori
      delegati ad esercitare le scommesse:
         a) sulle corse di cavalli:
         1)  in  ippodromi  dove  si  svolgono piu' di 60 giornate di
      corse in un anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
         2) in ippodromi dove si svolgono da  11  a  60  giornate  di
      corse in anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.800.000
         3)  in ippodromi dove si svolgono non piu' di 10 giornate di
      corse in un anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
         b) sulle corse di levrieri
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              800.000
         c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre
      gare
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      3.  Licenza  di  cui  al  comma 1, per l'esercizio, fuori degli
      ippodromi o luoghi di gara, di scommesse:
         a) sulle corse di cavalli
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              6.000.000
         b) sulle corse di levrieri
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.000.000
         c) sulle regate, sui giochi di palla o di pallone e su altre
      gare
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      4. Licenza di cui al comma 1, per la gestione di agenzie  dele-
      gate  dall'U.N.I.R.E. all'accettazione di scommesse sulle corse
      dei cavali da riversare al totalizzatore
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
                                    1.  Le  giornate  di   corse   in
                                  ciascun   ippodromo   sono   quelle
                                  stabilite dal calendario  ufficiale
                                  approvato   dall'Unione   nazionale
                                  incremento       razze       equine
                                  (U.N.I.R.E.).
   29
      1.  Autorizzazione  all'esercizio  di  case  da gioco: tassa di
      rilascio e per ogni anno di validita'
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              800.000.000
      2. Licenza per l'esercizio di sale pubbliche  per  bigliardi  o
      per  altri  giochi  leciti  (art.  86 del testo unico 18 giugno
      1931, n. 773)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
                                    1. La tassa di cui al comma 1  si
                                  riferisce  ad  autorizzazioni  date
                                  tanto con  legge  quanto  con  atto
                                  amministrativo;   essa   e'  dovuta
                                  dall'ente titolare  della  casa  da
                                  gioco  anche quando non la gestisce
                                  direttamente.
   30
      1. Licenza per l'esercizio di  stabilimenti  di  bagni  marini,
      lacuali  e fluviali (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n.
      773)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              300.000
                                    1. La licenza  dura  fino  al  31
                                  dicembre di ogni anno.
   31
      1.  Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio da rimessa di
      autoveicoli e motoveicoli (art. 86 del testo  unico  18  giugno
      1931,  n.    773  e  art. 158 del regolamento 6 maggio 1940, n.
      635):
         a) con superficie superiore a 500 metri quadrati
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
         b) con superficie non superiore a 500 metri quadrati
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
      2.  Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio di rimessa di
      vetture
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   32
      1. Licenza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica,
      fotografica e  di  altre  arti  di  stampa  o  di  riproduzione
      meccanica   o  chimica  di  caratteri,  disegni  e  figure,  di
      scritturazione a macchina e di riproduzione al poligrafo  o  al
      ciclostile  o  con altro mezzo anche parlato, acustico o visivo
      idoneo alla divulgazione del pensiero (art. 111 del testo unico
      18 giugno 1931, n. 773 e art.  197  del  regolamento  6  maggio
      1940, n. 635):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
         b) tassa per il rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1.  La  tassa  e'  dovuta  per le
                                  singole attivita' anche se comprese
                                  in unica licenza e esercitate nello
                                  stesso locale.
                                    2.  La  tassa  di   rilascio   e'
                                  ridotta   a  lire  120.000  per  le
                                  attivita' esercitate da tipografi e
                                  fotografi      artigiani      senza
                                  dipendenti.
   33
      1.  Licenza  per  l'esercizio  di agenzie pubbliche di prestiti
      sopra pegni e di altre agenzie di affari (art.  115  del  testo
      unico  18  giugno  1931,  n.  773  e art. 205 del regolamento 6
      maggio 1940, n.  635): tassa di rilascio e per il rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      2.  Licenza  per  l'esercizio  del  mestiere   di   sensale   o
      intromettitore:  tassa di rilascio e per il rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
   34
      1.  Dichiarazione  di  esercizio  del commercio di cose antiche
      aventi valore storico o artistico compresi i francobolli  e  le
      monete  da collezione (art. 126 del testo unico 18 giugno 1931,
      n. 773)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
   35
      1. Licenza per l'esercizio  di  attivita'  relative  a  metalli
      preziosi  (art.  127  del  testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e
      art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n.  635):
      tassa di rilascio e per il rinnovo:
         a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie
      o arti affini
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
         b)  commercianti  e  mediatori  di oggetti preziosi, nonche'
      fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che  intendono
      esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi
      importati
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
         c)  agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti
      dei fabbricanti, commercianti ed  esercenti  stranieri  di  cui
      alla  lettera  b),  che  esercitano nello Stato il commercio di
      preziosi
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         e) fabbricanti e commercianti di articoli  con  montature  o
      guarnizioni in metalli preziosi
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              300.000
   36
      1.  Licenza  per  l'impianto  e  l'esercizio  di ascensori e di
      montacarichi (art. 2 della legge 24  ottobre  1942,  n.  1415):
      tassa di rilascio e per il rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
   37
      1.  Autorizzazione ad associazioni di proprietari per la nomina
      di guardie particolari da destinare alla vigilanza  o  custodia
      in  comune  delle proprieta' degli associati (art. 133, secondo
      comma, del testo unico  18  giugno  1931,  n.  773):  tassa  di
      rilascio e per il rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
      2. Licenza per l'esercizio di attivita' di vigilanza o custodia
      di  proprieta'  mobiliari  o  immobiliari  (art. 134 del citato
      testo unico n. 773 del  1931):  tassa  di  rilascio  e  per  il
      rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
      3.  Licenza  per  l'esercizio  di attivita' di investigazione o
      ricerche o di raccolta di informazioni  per  conto  di  privati
      (art.  134  del  citato  testo unico n. 773 del 1931): tassa di
      rilascio e per il rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.000.000
   38
      1. Dichiarazione di esercizio dell'attivita' di affittacamere e
      simili e relativa vidimazione annuale (art. 108 del testo unico
      18 giugno 1931, n. 773)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
                              TITOLO IV
                 COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA
   39
      1. Concessioni  e  autorizzazioni  relative  agli  impianti  di
      distribuzione  automatica di carburanti per uso di autotrazione
      (art.  16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito
      dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; regolamento  27  ottobre
      1971, n. 1269):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
         b) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
      2.  Concessioni  e  autorizzazioni  relative ai depositi, con o
      senza serbatoi, di oli minerali, lubrificanti  e  carburanti  e
      agli  impianti  di  riempimento  o  travaso  di gas di petrolio
      liquefatti (regio  decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741,
      convertito  dalla legge 8 febbraio 1934, n. 357; leggi 21 marzo
      1959, n. 327, e 28 marzo 1962, n. 169):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
         b) tassa di rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              300.000
      3. Concessione per  l'esercizio  della  distribuzione  e  della
      vendita  con  recipienti  propri  di gas di petrolio liquefatti
      (art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7):
         a)  per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000
      unita' - tassa di rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              200.000
         b) per parchi bombole  di  consistenza  superiore  a  20.000
      unita':  tassa di rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
                                    1.  Le  tasse  di  cui al comma 1
                                  possono essere pagate anche a mezzo
                                  marche.
                                    2. Se l'esercizio degli  impianti
                                  di  riempimento o travaso di gas di
                                  petrolio liquefatti di cui al comma
                                  2 comprende  la  distribuzione  con
                                  recipienti  propri  e' dovuta anche
                                  la tassa di cui al comma 3.
   40
      1.  Concessione  dell'esclusiva  di  vendita  al  dettaglio  di
      tabacchi  (leggi  22 dicembre 1957, n. 1293 e 6 giugno 1973, n.
      312; decreto ministeriale 30 dicembre 1975):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              220.000
         b) tassa di rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              88.000
         c) annuale per classi di aggio:
         1) fino a L. 1.500.000
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.000
         2) da L. 1.500.001 a L. 2.500.000
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
         3) da L. 2.500.001 a L. 5.000.000
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              200.000
         4) da L. 5.000.001 a L. 8.000.000
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
         5) oltre L. 8.000.000
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.000.000
         d) concessione temporanea:
         1) di durata inferiore al mese
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              22.000
         2) di durata inferiore all'anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              88.000
         e) concessione al coadiutore subentrante
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              88.000
                                    1.    La    tassa    annuale   e'
                                  determinata in  base  all'ammontare
                                  dell'aggio   conseguito   nell'anno
                                  precedente: essa deve essere pagata
                                  entro il 30 giugno dell'anno cui si
                                  riferisce.
                                    2.   Per   la   concessione    al
                                  cessionario del complesso aziendale
                                  la tassa di cui al comma 1, lettera
                                  a),  e'  dovuta  in  misura pari al
                                  triplo della tassa annuale relativa
                                  all'anno precedente con  il  minimo
                                  di L. 220.000.
                                    3.  La  misura  delle  tasse puo'
                                  essere modificata con  decreto  del
                                  Ministro delle finanze.
   41
      1.  Concessione  della  gestione di punti di raccolta del gioco
      del lotto (art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528;  art.  20
      della  legge  16  marzo  1987,  n.  123 e art. 5 della legge 19
      aprile 1990, n. 85):  tassa di rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
   42
      1. Concessione del marchio di identificazione dei  commercianti
      di  metalli preziosi e dei fabbricanti e importatori di oggetti
      che li contengono (legge 30 gennaio 1968, n. 46):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
         b) tassa per il rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
   43
      1.  Autorizzazione  al  montaggio   e   alla   riparazione   di
      cronotachigrafi  CEE  (art.  3 della legge 13 novembre 1978, n.
      727):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              150.000
         b) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   44
      1. Licenza per la produzione o per il solo imbottigliamento,  a
      scopo  di  vendita,  di  vini aromatizzati (art. 10 del decreto
      legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla  legge  16  marzo
      1956, n. 108
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
      2.  Decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste che
      delimita le zone di produzione dei vini  con  denominazione  di
      "origine  semplice"  (art.  3  del decreto del Presidente della
      Repubblica 12 luglio 1963, n. 930)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      3.   Decreto   del   Presidente   della   Repubblica   per   il
      riconoscimento  della  denominazione di origine "controllata" o
      "controllata e garantita" dei vini  e  la  delimitazione  delle
      relative  zone  di  produzione  (art.  4 del citato decreto del
      Presidente della Repubblica)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
   45
      1. Autorizzazioni e licenze relative all'impianto di  vivai  di
      piante  e di stabilimenti orticoli, al commercio di piante o di
      parti di piante, alla produzione e  al  commercio  di  prodotti
      sementieri  e  di materiale forestale di propagazione destinato
      ai rimboschimenti (leggi 18 giugno 1931, n.  987;  25  novembre
      1971, n. 1096; 22 maggio 1973, n. 259; 20 aprile 1976, n. 195)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
      2. Iscrizione nei registri di varieta' sementiere istituiti per
      ciascuna  specie di coltura (art. 19 della citata legge n. 1096
      del 1971): tassa per l'iscrizione e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
      3. Modifica  nei  predetti  registri  della  descrizione  delle
      caratteristiche  secondarie  delle varieta' sementiere (art. 19
      della citata legge n. 1096 del 1971)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. Le tasse di cui ai commi 2 e 3
                                  non sono  dovute  per  le  varieta'
                                  iscritte d'ufficio.
   46
      1.  Licenza  per la pesca professionale marittima (art. 4 della
      legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unita' adibita
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      2. Autorizzazione per  la  pesca  marittima  con  apparecchi  a
      generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche
      tali  da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art.
      1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 735)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. La tassa di cui al comma 1  e'
                                  dovuta  anche  per  la rinnovazione
                                  dei permessi di pesca rilasciati  a
                                  norma  dell'art.  12 della legge 14
                                  luglio 1965, n. 963.
   47
      1.  Autorizzazione  rilasciata  dall'ufficio del registro, alle
      ditte industriali  e  commerciali  nonche'  agli  esercenti  di
      pubblici  esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi
      altro apparecchio atto alla produzione di freddo, da utilizzare
      per uso proprio, sia per la produzione che per la conservazione
      di prodotti:  tassa di rilascio e tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. La tassa  puo'  essere  pagata
                                  anche a mezzo marche.
                                    2.     L'autorizzazione     viene
                                  rilasciata per ciascuna macchina  o
                                  apparecchio             frigorifero
                                  dall'ufficio  del  registro,  nella
                                  cui circoscrizione ha sede la ditta
                                  o l'esercizio.
                                    3.    La    tassa    annuale   va
                                  corrisposta  entro  il  31  gennaio
                                  dell'anno cui si riferisce.
                                    4.  Per le macchine ed apparecchi
                                  di nuovo impianto  la  domanda  per
                                  ottenere    l'autorizzazione    col
                                  conseguente pagamento  della  tassa
                                  dovuta  deve  essere presentata non
                                  oltre quindici giorni dalla data di
                                  acquisto.
                                    5.     L'autorizzazione     viene
                                  rilasciata,       per       ciascun
                                  frigorifero, su apposito  libretto,
                                  intestato alla ditta proprietaria o
                                  detentrice        dell'apparecchio,
                                  recante  i  dati  e   l'indicazione
                                  delle    caratteristiche   tecniche
                                  dell'apparecchio   stesso,   previo
                                  pagamento della tassa dovuta.
                                    6.   Il   libretto   deve  sempre
                                  accompagnare    la    macchina    o
                                  l'apparecchio  frigorifero  e  deve
                                  essere esibito  ad  ogni  richiesta
                                  degli  agenti  di vigilanza o degli
                                  uffici finanziari.
                                    7. Con decreto del  Ministro  per
                                  le  finanze e' approvato il modello
                                  del  libretto  da  usarsi  per   il
                                  rilascio        dell'autorizzazione
                                  suddetta e per il  pagamento  della
                                  tassa controindicata.
                                    8.   Qualora   le   ditte  o  gli
                                  esercenti non  intendano  piu'  far
                                  uso    delle   macchine   o   degli
                                  apparecchi   frigoriferi   dovranno
                                  presentare   apposita  denuncia  al