TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE T A R I F F A Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma. Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ TITOLO I PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE E SOCIETA' 1 1. Concessione e riacquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche. 2 a) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185) . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10 . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche. 2. La tassa e' unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. 3. All'estero la tassa e' riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facolta', per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento. 4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorita' di P.S. competenti al rilascio del passaporto. 5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia. 6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocita' operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico. 7. La tassa annuale non e' dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno. 8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero: 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; 2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; 4) dagli indigenti. 3 1. Riconoscimento della personalita' giuridica ad associazioni, fondazioni e altre istituzioni (articolo 12 del codice civile) . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 2. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 4 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' nazionali e a societa' estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 decreto-legge 9 dicembre 1984, numero 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, numero 17, e succes- sive modificazioni): a) societa' per azioni e in accomandita per azioni: 1) per l'iscrizione dell'atto costitutivo . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 2) annuale . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 b) societa' a responsabilita' limitata: 1) per l'iscrizione dell'atto costitutivo . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 2) annuale . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 c) societa' di altro tipo: 1) per l'iscrizione dell'atto costitutivo . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 2) annuale . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica diversi dalle societa' (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 1. Le tasse di cui al comma 1 si riferiscono anche alle iscrizioni di atti sociali posti in essere dopo la costituzione della societa', le quali pertanto sono eseguite senza ulteriore pagamento. 2. Le tasse annuali devono essere pagate entro il 30 giugno degli anni solari successivi a quello di iscrizione dell'atto costitutivo nella misura prevista per il tipo sociale risultante dal registro delle imprese al 1 gennaio; il cambiamento del tipo sociale nel corso dell'anno non comporta integrazione ne' rimborso. Entro il 31 luglio di ogni anno la societa' deve depositare presso l'ufficio del registro delle imprese nel quale e' iscritta l'attestazione del versamento; in caso di omissione o ritardo si applica la sanzione prevista dall'articolo 2626 del codice civile nella misura fissa di lire centomila. 3. Le societa' sono esonerate dall'obbligo di pagamento della tassa annuale durante la procedura di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, numero 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, numero 95. L'esonero compete a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stata eseguita l'iscrizione nel registro delle imprese prevista nell'articolo 2309 del codice civile o nell'articolo 2449 dello stesso codice o nell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, ovvero, se la deliberazione o il provvedimento giurisdizionale o amministrativo ivi indicato e' stato adottato nel mese di dicembre e iscritto nel mese di gennaio, a partire dallo stesso anno solare. 4. Le tasse di cui al comma 2 sono dovute per ogni iscrizione prevista dagli articoli del codice civile ivi indicati. 5. Fino all'attuazione del registro delle imprese le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di societa' e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108). Nelle stesse cancellerie devono essere depositate le attestazioni di versamento delle tasse annuali dovute dalle societa'. 6. Le tasse non sono dovute dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle societa' sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, numero 91, e dalle societa' di ogni tipo che non svolgono attivita' commerciali e i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. TITOLO II IGIENE E SANITA' 5 1. Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita di specialita' medicinali e di prodotti biologici e similari (articoli 161, 180 e 182 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 b) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 1. Le tasse di cui al comma 2 sono dovute per singole confezioni di specialita' o prodotti, di serie o di categoria, anche se comprese in unico provvedimento. La tassa di rilascio e' dovuta anche per la nuova registrazione di specialita' o prodotti variati nella loro composizione nonche' nel caso di trasferimento ad altro soggetto che importi mutamento nell'officina di produzione. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 2. Registrazione di specialita' e prodotti di cui al comma 1, nazionali ed esteri (articoli 162 e 166 del citato testo unico n. 1265 del 1934; articolo 12 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478; art. 12, comma 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638: a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 b) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 6 1. Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita e nulla osta all'importazione dall'estero di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici (articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1951, n. 327) . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 2. Autorizzazione alla produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836) . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 1. Le tasse sono dovute per singoli prodotti o alimenti anche se compresi in unico provvedimento. 7 1. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 144 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 8 1. Autorizzazione all'apertura di officine per la produzione a scopo di vendita di presidi medici e chirurgici (art. 189 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 2. Autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medici e chirurgici (art. 189 del citato testo unico n. 1265 del 1934) . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 1. La tassa di cui al comma 2 e' dovuta per singoli prodotti anche se compresi in unico provvedimento. 9 1. Autorizzazione alla coltivazione di piante da cui trarre sostanze stupefacenti (art. 27 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 2. Autorizzazione ad estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero a fabbricarli per sintesi, nonche' ad estrarre, trasformare o produrre per sintesi sostanze psicotrope (art. 32 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309) . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 3. Autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 36 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309) . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 4. Autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 37 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309) . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 5. Tessera di autorizzazione per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dal Ministero della sanita' (art. 10 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041) . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 10 1. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione e smercio, o all'importazione, di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 2. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del regolamento 19 maggio 1958, n. 719) . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 11 1. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche e fisiche di ogni specie nonche' di gabinetti medici e di ambulatori dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (articoli 194 e 196 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 b) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 2. Autorizzazione a detenere sostanze radioattive comunque confezionate per cederle a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati (articoli 195, secondo comma, e 196 del citato testo unico n. 1265 del 1934) . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 1. Non sono soggette alle tasse le autorizzazioni rilasciate ad enti di assistenza sanitaria o sociale, ad enti di beneficenza e ad istituti scientifici. 12 1. Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita, alla preparazione per conto terzi o alla distribuzione per consumo di integratori o di integratori medicati per mangimi (art. 6, legge 8 marzo 1968, n. 399) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 2. Registrazione dei prodotti di cui al comma 1 anche importati (art. 7 della citata legge n. 399 del 1968) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 1. La tassa di cui al comma 2 e' dovuta per singoli prodotti anche se compresi in unico provvedimento. 13 1. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di impianti destinati alla fecondazione degli animali (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009; art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; art. 7 del regolamento 28 gennaio 1958, n. 1256) . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 2. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di sottocentri destinati alla fecondazione degli animali (articoli 40 del citato decreto n. 854 del 1955 e 8 del citato regolamento n. 1256 del 1958) . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 3. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di pubbliche stazioni di fecondazione equina (legge 3 febbraio 1963, n. 127): a) per cavalli di pregio . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 b) in tutti gli altri casi . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 TITOLO III PUBBLICA SICUREZZA Sezione I Armi - Esplosivi - Gas tossici 14 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed artt. 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535; art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. La tassa e' dovuta per ciascun tipo d'arma. 2. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' ridotta a L. 15.000 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione. 3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonche' alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza puo' essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunita'. Per la concessione a titolo di reciprocita' dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 15 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 2. Licenza di porto di armi lunghe da fuoco dal domicilio al campo di tiro a volo e viceversa (legge 18 giugno 1969, n. 323): tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non e' dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. 2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 14. 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ed, in caso di nuova violazione da L. 500.000 a L. 3.000.000 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). 4. E' dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24). 16 1. Licenza per fabbricare, riparare, raccogliere a fine di commercio o industria o porre comunque in vendita armi non da guerra e loro parti (art. 31 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 b) tassa per il rinnovo della licenza . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 2. Licenza di importazione delle armi di cui al comma 1 e loro parti): a) per ogni arma completa . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 (con un massimo di L. 600.000) b) per ogni parte primaria o essenziale . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 (con un massimo di L. 250.000) 3. Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio (art. 37 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 b) tassa per il rinnovo annuale per la licenza . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 1. La tassa di cui al comma 2 e' dovuta per le importazioni di armi non da guerra estere e loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo. 2. La tassa non e' dovuta per le importazioni dai Paesi della C.E.E. 3. Per le importazioni dai Paesi non comunitari di armi o loro parti primarie od essenziali di origine italiana la tassa non e' dovuta nei casi di: a) reimportazione definitiva per rese di clienti esteri; b) importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere; c) reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori dal territorio nazionale. 4. La tassa non e' dovuta per le armi in reimportazione quando esse siano state temporaneamente esportate allo scopo di esercitare la caccia ovvero in occasione di manifestazioni sportive o venatorie, di viaggi turistici e comunque di soggiorni all'estero. 5. La vidimazione della licenza di cui al comma 3 per la vendita in provincia diversa da quella in cui e' stata rilasciata non e' soggetta a tassa. 17 1. Licenza per la fabbricazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, di loro parti e di munizioni (art. 28, secondo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): tassa di rilascio e per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 2. Licenza per la fabbricazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere (art. 28, secondo comma, del citato testo unico n. 773 del 1931): tassa di rilascio e per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 3. Licenza per l'importazione di armi, munizioni, uniformi e altri oggetti di cui ai commi 1 e 2: a) per ogni arma completa . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 (con un massimo di L. 600.000) b) per ogni parte primaria o essenziale o per ogni altro oggetto . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 (con un massimo di L. 250.000) 4. Licenza per la raccolta o la detenzione di armi, munizioni, uniformi o altri oggetti di cui ai commi 1 e 2 (art. 28, primo comma del citato testo unico n. 773 del 1931): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 b) tassa per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 1. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 coloro che esercitano l'attivita' in forma artigianale. 2. Per la tassa di cui al comma 3 valgono le note 1, 2 e 3 dell'articolo. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 18 1. Licenza per il porto di campionari di armi (art. 36, primo comma del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 b) tassa per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 2. Licenza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche (art. 31, secondo comma del citato testo unico n. 773 del 1931) o per collezioni di armi comuni da sparo (art. 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 19 1. Licenza per la fabbricazione o la tenuta in deposito di: a) dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti; elementi solidi o liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego; polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina (art. 46 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773); . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 b) polveri piriche e altri esplosivi diversi da quelli indicati nella lettera a), compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini; materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti; polveri senza fumo a base di nitrocellulosa e nitroglicerina (art. 47 del citato testo unico n. 773 del 1931) . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 2. Licenza per la tenuta in deposito di materiale esplosivo di cui alla lettera a) del comma 1 nelle quantita' determinate a norma dell'art. 50 del citato testo unico n. 773 del 1931) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 3. Licenza per la vendita: a) di materiale esplosivo di cui alla lettera a) del comma 1: tassa di rilascio e per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 b) di materiale esplosivo di cui alla lettera b) del comma 1: tassa di rilascio e per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 280.000 4. Licenza per il trasporto di materiale esplosivo di cui al comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 5. Licenza per l'introduzione e il transito nello Stato di prodotti esplosivi di qualsiasi specie (art. 54 del citato testo unico n. 773 del 1931) . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 1. Per le licenze di cui al comma 4 aventi validita' limitata all'anno in corso la tassa e' ridotta a L. 15.000. 2. Per la licenza di cui ai commi 4 e 5 la tassa si paga a mezzo marche. 20 1. Licenza per spari di arma da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme e in generale per esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (art. 57 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773) . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 2. Autorizzazione per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive e per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi (art. 80 del codice della navigazione) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 21 1. Autorizzazione all'impiego o alla custodia e conservazione dei gas tossici (art. 58 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773; art. 1 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147) . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 2. Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego, al trasporto o alla custodia e conservazione dei gas tossici (art. 4, lettere a), b), c); art. 26 del citato decreto n. 147 del 1927) . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 1. La tassa per la patente di cui al comma 2 si paga a mezzo marche. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ Sezione II Spettacoli e trattenimenti pubblici 22 1. Licenza per rappresentazioni teatrali o per trattenimenti in locali adibiti a teatro (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): a) per non piu' di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 b) per piu' di 6 fino a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 c) per 20 o piu' rappresentazioni o altri trattenimenti . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 1. Ogni impresario teatrale che succede ad un altro nell'esercizio di un medesimo teatro deve ottenere una distinta licenza di apertura del teatro stesso col pagamento della relativa tassa, cosi' come, qualora uno stesso impresario intraprenda spettacoli diversi da quelli indicati nella licenza deve rinnovare la detta licenza con conseguente pagamento della tassa dovuto. 2. Non assumono carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico le adunanze di persone dette pure "accademie", a fine di attendere alle lettere o alle scienze e alle arti o di promuovere il loro incremento, nonche', giusta l'art. 123 del regolamento di pubblica sicurezza, le manifestazioni sportive, aventi carattere educativo e dalle quali esuli qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione. 23 Licenza per l'apertura di cinematografi (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): a) tassa per l'apertura di locali: di categoria extra . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 di 1a e 2a categoria . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 di 3a e 4a categoria . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 altre categorie . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 b) tassa per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . un quarto della tassa di rilascio 1. La licenza e' personale ed ha validita' di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato. 2. In occasione del cambiamento dell'intestatario della licenza, indipendentemente da quella gia' corrisposta per l'apertura del lo- cale o da quella riguardante il rinnovo chiesto, nel corso dell'anno, dal precedente intestatario e' dovuta la stessa tassa di cui alla lettera a). 3. Per le licenze riguardanti i cinematografi all'aperto (arene) la tassa e' dovuta nella misura di un quarto di quella controindicata. 24 Licenza rilasciata ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 1) per dare accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radioaudizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti: per ciascun mese di validita' . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 2) per esercitare: a) corse di cavalli: per ogni giornata di corse . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 b) corse di levrieri: per ogni giornata di corse . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 3) per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici: rilascio e rinnovo: a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi, escluso il caso di cui al n. 5): 1) per gli alberghi e pensioni . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 2) per tutti gli altri esercizi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 4) per tenere e far funzionare elettrogrammofoni a gettone (jukes-boxes) nei seguenti esercizi pubblici: rilascio e rinnovo: 1) alberghi e pensioni . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 2) altri esercizi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 5) per effettuare diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive: 1) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 2) rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 1. La licenza col relativo pagamento della tassa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui accedono i non soci con biglietto di invito, quando sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. 2. L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici e' rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorita'. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 25 1. Licenza per (trattenimenti di carattere nazionale o internazionale di vario contenuto (festival e simili) in luogo pubblico o aperto al pubblico compresi i teatri e i cinematografi (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773) . . . . . . . . . . . . . . . 2.300.000 2. Licenza per feste da ballo, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931:) a) per un anno . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000 b) per un semestre . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 c) per un mese . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 d) per un periodo inferiore al mese: per ogni giorno . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 3. Licenza per aprire o esercitare circoli, scuole di ballo o sale pubbliche di audizione (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 b) tassa per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 4. Licenza per dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto (art. 69 del citato testo unico n. 773 del 1931) . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 1. La tassa di cui al comma 4 si paga a mezzo marche. Sezione III Pubblici esercizi 26 1. Licenza per l'esercizio di alberghi, compresi i motels e i villaggi-albergo (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): a) alberghi di lusso . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000 b) alberghi di 1a categoria . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 c) alberghi di 2a categoria e pensioni di 1a categoria . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 d) alberghi di 3a categoria e pensioni di 2a categoria . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 e) alberghi e pensioni di altre categorie, locande e alberghi diurni . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. Le tasse si applicano anche per le residenze turistico- alberghiere secondo la classificazione e l'equiparazione di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217. 27 1. Autorizzazione all'esercizio dei seguenti complessi ricettivi (art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326; legge 17 maggio 1983, n. 217): a) alberghi ed ostelli per la gioventu': tassa di rilascio e per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 b) villaggi turistici e campeggi, case per ferie, autostelli ed altri allestimenti non aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 267 e successive modificazioni: tassa di rilascio e per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. Se l'autorizzazione comprende il servizio di autorimessa, sono dovute anche le tasse di cui all'art. 31. 2. Per i villaggi turistici e i campeggi delle varie classi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, la misura della tassa per l'emanazione e della tassa annuale e' determinata secondo l'equiparazione stabilita nell'art. 12, ultimo comma della stessa legge. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ Sezione IV Altre autorizzazioni di polizia 28 1. Licenza per l'esercizio di scommesse in occasione di corse o altre gare (art. 88 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): a) sulle corse di cavalli, per delega dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) (art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315): 1) in ippodromi dove si svolgono piu' di 60 giornate di corse in un anno . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in un anno . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000 3) in campi di corse dove si svolgono non piu' di 10 giornate di corse in un anno . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 b) sulle corse di levrieri . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre gare . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 2. Licenza di cui al comma 1 rilasciata ai singoli allibratori delegati ad esercitare le scommesse: a) sulle corse di cavalli: 1) in ippodromi dove si svolgono piu' di 60 giornate di corse in un anno . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in anno . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000 3) in ippodromi dove si svolgono non piu' di 10 giornate di corse in un anno . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 b) sulle corse di levrieri . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre gare . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 3. Licenza di cui al comma 1, per l'esercizio, fuori degli ippodromi o luoghi di gara, di scommesse: a) sulle corse di cavalli . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 b) sulle corse di levrieri . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 c) sulle regate, sui giochi di palla o di pallone e su altre gare . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 4. Licenza di cui al comma 1, per la gestione di agenzie dele- gate dall'U.N.I.R.E. all'accettazione di scommesse sulle corse dei cavali da riversare al totalizzatore . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 1. Le giornate di corse in ciascun ippodromo sono quelle stabilite dal calendario ufficiale approvato dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.). 29 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita' . . . . . . . . . . . . . . . 800.000.000 2. Licenza per l'esercizio di sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773) . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 1. La tassa di cui al comma 1 si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo; essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente. 30 1. Licenza per l'esercizio di stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773) . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 1. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno. 31 1. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio da rimessa di autoveicoli e motoveicoli (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 158 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): a) con superficie superiore a 500 metri quadrati . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 b) con superficie non superiore a 500 metri quadrati . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 2. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio di rimessa di vetture . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 32 1. Licenza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica e di altre arti di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni e figure, di scritturazione a macchina e di riproduzione al poligrafo o al ciclostile o con altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero (art. 111 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 b) tassa per il rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. La tassa e' dovuta per le singole attivita' anche se comprese in unica licenza e esercitate nello stesso locale. 2. La tassa di rilascio e' ridotta a lire 120.000 per le attivita' esercitate da tipografi e fotografi artigiani senza dipendenti. 33 1. Licenza per l'esercizio di agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni e di altre agenzie di affari (art. 115 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 205 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 2. Licenza per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore: tassa di rilascio e per il rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 34 1. Dichiarazione di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico o artistico compresi i francobolli e le monete da collezione (art. 126 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773) . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 35 1. Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo: a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 36 1. Licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi (art. 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415): tassa di rilascio e per il rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 37 1. Autorizzazione ad associazioni di proprietari per la nomina di guardie particolari da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' degli associati (art. 133, secondo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): tassa di rilascio e per il rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 2. Licenza per l'esercizio di attivita' di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari o immobiliari (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931): tassa di rilascio e per il rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 3. Licenza per l'esercizio di attivita' di investigazione o ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931): tassa di rilascio e per il rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 38 1. Dichiarazione di esercizio dell'attivita' di affittacamere e simili e relativa vidimazione annuale (art. 108 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773) . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ TITOLO IV COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA 39 1. Concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; regolamento 27 ottobre 1971, n. 1269): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 b) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 2. Concessioni e autorizzazioni relative ai depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, lubrificanti e carburanti e agli impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 357; leggi 21 marzo 1959, n. 327, e 28 marzo 1962, n. 169): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 b) tassa di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 3. Concessione per l'esercizio della distribuzione e della vendita con recipienti propri di gas di petrolio liquefatti (art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7): a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unita' - tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unita': tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 1. Le tasse di cui al comma 1 possono essere pagate anche a mezzo marche. 2. Se l'esercizio degli impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti di cui al comma 2 comprende la distribuzione con recipienti propri e' dovuta anche la tassa di cui al comma 3. 40 1. Concessione dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi (leggi 22 dicembre 1957, n. 1293 e 6 giugno 1973, n. 312; decreto ministeriale 30 dicembre 1975): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 220.000 b) tassa di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 88.000 c) annuale per classi di aggio: 1) fino a L. 1.500.000 . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2) da L. 1.500.001 a L. 2.500.000 . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 3) da L. 2.500.001 a L. 5.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 4) da L. 5.000.001 a L. 8.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 5) oltre L. 8.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 d) concessione temporanea: 1) di durata inferiore al mese . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 2) di durata inferiore all'anno . . . . . . . . . . . . . . . 88.000 e) concessione al coadiutore subentrante . . . . . . . . . . . . . . . 88.000 1. La tassa annuale e' determinata in base all'ammontare dell'aggio conseguito nell'anno precedente: essa deve essere pagata entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce. 2. Per la concessione al cessionario del complesso aziendale la tassa di cui al comma 1, lettera a), e' dovuta in misura pari al triplo della tassa annuale relativa all'anno precedente con il minimo di L. 220.000. 3. La misura delle tasse puo' essere modificata con decreto del Ministro delle finanze. 41 1. Concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del lotto (art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528; art. 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123 e art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85): tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 42 1. Concessione del marchio di identificazione dei commercianti di metalli preziosi e dei fabbricanti e importatori di oggetti che li contengono (legge 30 gennaio 1968, n. 46): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 b) tassa per il rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 43 1. Autorizzazione al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi CEE (art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 b) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 44 1. Licenza per la produzione o per il solo imbottigliamento, a scopo di vendita, di vini aromatizzati (art. 10 del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108 . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 2. Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che delimita le zone di produzione dei vini con denominazione di "origine semplice" (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930) . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 3. Decreto del Presidente della Repubblica per il riconoscimento della denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" dei vini e la delimitazione delle relative zone di produzione (art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica) . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 45 1. Autorizzazioni e licenze relative all'impianto di vivai di piante e di stabilimenti orticoli, al commercio di piante o di parti di piante, alla produzione e al commercio di prodotti sementieri e di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti (leggi 18 giugno 1931, n. 987; 25 novembre 1971, n. 1096; 22 maggio 1973, n. 259; 20 aprile 1976, n. 195) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 2. Iscrizione nei registri di varieta' sementiere istituiti per ciascuna specie di coltura (art. 19 della citata legge n. 1096 del 1971): tassa per l'iscrizione e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 3. Modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie delle varieta' sementiere (art. 19 della citata legge n. 1096 del 1971) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. Le tasse di cui ai commi 2 e 3 non sono dovute per le varieta' iscritte d'ufficio. 46 1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unita' adibita . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 2. Autorizzazione per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 735) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. La tassa di cui al comma 1 e' dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati a norma dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963. 47 1. Autorizzazione rilasciata dall'ufficio del registro, alle ditte industriali e commerciali nonche' agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo, da utilizzare per uso proprio, sia per la produzione che per la conservazione di prodotti: tassa di rilascio e tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche. 2. L'autorizzazione viene rilasciata per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero dall'ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio. 3. La tassa annuale va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 4. Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto. 5. L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrice dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta. 6. Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari. 7. Con decreto del Ministro per le finanze e' approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per il pagamento della tassa controindicata. 8. Qualora le ditte o gli esercenti non intendano piu' far uso delle macchine o degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al