(all. 1 - art. 1) (parte 2)
                                  competente  ufficio  del   registro
                                  entro   il   31   dicembre,  previo
                                  pagamento della somma di  L.  1.000
                                  per     spese    e    diritti    di
                                  suggellamento per ogni  macchina  o
                                  apparecchio.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
                                    9.   E'  esentata  dal  pagamento
                                  delle   tasse   controindicate   la
                                  detenzione,  per  proprio  uso,  da
                                  parte  di   ditte   industriali   e
                                  commerciali,  nonche'  da  parte di
                                  esercenti di pubblici esercizi,  di
                                  macchine  od  apparecchi di riserva
                                  inattivi ed a tale uopo  suggellati
                                  dagli  uffici  tecnici  erariali  o
                                  dalla Guardia di finanza.
                                    10.    Gli     oneri     relativi
                                  all'applicazione  o  rimozione  dei
                                  suggelli sono a carico delle  ditte
                                  od esercenti interessati.
                                    11. Sono in ogni caso esclusi dal
                                  pagamento        della        tassa
                                  controindicata   i   condizionatori
                                  d'aria.
                                    12.  La  tassa controindicata non
                                  va corrisposta per gli impianti  ed
                                  altri    apparecchi    atti    alla
                                  produzione del  freddo,  installati
                                  su  mezzi di trasporto di qualsiasi
                                  specie.
                              TITOLO V
               PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
   48
      1. Brevetti per invenzioni industriali  e  per  nuove  varieta'
      vegetali  (regio  decreto  29 giugno 1939, n. 1127; decreto del
      Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n.  849;  decreto
      del  Presidente  della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge
      14 ottobre 1985, n. 620):
         a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              80.000
         b)  per  la  pubblicazione  e  stampa   delle   descrizioni,
      riassunto e tavole di disegno:
         1)  se  la  descrizione,  riassunto  e tavole di disegno non
      superano le 10 pagine
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              100.000
         2)  se la descrizione riassunto e tavole di disegno superano
      le 10 ma non le 20 pagine
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              150.000
         3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano
      le 20 pagine, ma non 50 pagine
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
         4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano
      le 50 pagine ma non 100 pagine
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              700.000
         5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano
      le 100 pagine
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
         c) per mantenere in vita il brevetto:
         primo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              25.000
         secondo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
         terzo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              60.000
         quarto anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
         quinto anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              90.000
         sesto anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              130.000
         settimo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              180.000
         ottavo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
         nono anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              300.000
         decimo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
         undicesimo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
         dodicesimo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              700.000
         tredicesimo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              800.000
         quattordicesimo anno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              900.000
         quindicesimo anno e successivi
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.100.000
      2.  Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali
      e licenza speciale su  brevetti  per  nuove  varieta'  vegetali
      (leggi e decreti citati nel comma 1):
         a) per la domanda
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              800.000
         b) per la concessione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.700.000
      3.  Trascrizione  di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti
      citati nel comma 1): per ogni brevetto
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. La tassa di cui  al  comma  1,
                                  lettera  a),  non  e' dovuta per la
                                  domanda di brevetto europeo; se  ne
                                  viene  richiesta  la trasformazione
                                  in domanda di brevetto italiano  la
                                  tassa  deve  essere pagata entro il
                                  termine   stabilito    dall'ufficio
                                  centrale dei brevetti.
                                    2.   Agli   effetti  della  tassa
                                  annuale  si  intende  per  anno  il
                                  periodo  di  dodici mesi decorrente
                                  dal mese in cui e' stata depositata
                                  la  domanda  o  dal  corrispondente
                                  mese  dell'anno  solare successivo.
                                  Il pagamento deve essere  eseguito:
                                  a)   prima   del   deposito   della
                                  domanda, salvo rimborso  se  questa
                                  e'  stata rigettata o ritirata, per
                                  le   tasse   relative   al    primo
                                  triennio;  b)  entro  il termine di
                                  quattro   mesi   dalla   data    di
                                  emanazione  del  brevetto,  per  le
                                  tasse eventualmente scadute fino  a
                                  tale  termine;  c)  entro  il  mese
                                  corrispondente a quello di deposito
                                  della domanda,  per  le  tasse  che
                                  scadono   dopo   l'emanazione   del
                                  brevetto o, eventualmente, dopo  il
                                  termine  di cui alla lettera b). E'
                                  ammesso il pagamento anticipato  di
                                  piu'  tasse annuali. Per i brevetti
                                  europei validi in Italia  la  tassa
                                  annuale   e'   dovuta   a   partire
                                  dall'anno successivo  a  quello  in
                                  cui   l'emanazione   del   brevetto
                                  europeo  e'  stata  menzionata  nel
                                  Bollettino  europeo  dei brevetti e
                                  deve essere pagata  entro  il  mese
                                  corrispondente a quello di deposito
                                  della domanda di brevetto europeo.
                                    3. Il ritardo nel pagamento della
                                  tassa        annuale       comporta
                                  l'applicazione di  una  soprattassa
                                  di L. 100.000 e, se superiore a sei
                                  mesi,   anche   la   decadenza  del
                                  brevetto,  o  la  cessazione  della
                                  validita'  in  Italia  del brevetto
                                  europeo, con effetto dal compimento
                                  dell'ultimo anno per  il  quale  la
                                  tassa  e' stata pagata.  In caso di
                                  incompletezza  o  di  irregolarita'
                                  del  pagamento per errore scusabile
                                  l'ufficio  centrale  dei   brevetti
                                  puo' ammetterne l'integrazione o la
                                  regolarizzazione anche tardiva.
                                    4.  La  tassa  annuale e' ridotta
                                  alla  meta',   fino   alla   revoca
                                  dell'offerta,  se  il richiedente o
                                  titolare del brevetto ha offerto al
                                  pubblico  licenza  per  l'uso   non
                                  esclusivo    dell'invenzione    con
                                  dichiarazione    pubblicata     nel
                                  bollettino dei brevetti.
                                    5.  La  tassa  di cui al comma 2,
                                  lettera b), deve essere  pagata  su
                                  richiesta dell'ufficio centrale dei
                                  brevetti  prima  della  concessione
                                  della licenza.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   49
      1. Brevetto per modelli di utilita':
         a) per domanda di brevetto
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
         b) per il rilascio del brevetto, se la tassa  e'  pagata  in
      un'unica soluzione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.000.000
         c)  per  il  rilascio  del  brevetto,  se la tassa e' invece
      pagata in due rate:
         1) rata per il primo quinquennio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
         2) rata per il secondo quinquennio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.000.000
         d) per la domanda di licenza obbligatoria
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
         e) per la concessione della licenza
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.000.000
      2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:
         a) per la domanda di brevetto
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
         b) per il rilascio del brevetto, se la tassa  e'  pagata  in
      una unica soluzione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.000.000
         c)  per  il  rilascio  del  brevetto,  se la tassa e' invece
      pagata in tre rate:
          a) rata per il I quinquennio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
          b) rata per il II quinquennio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
          c) rata per il III quinquennio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.000.000
         d)  per  il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di
      modelli o disegni, a norma dell'art. 6  del  regio  decreto  25
      agosto  1940,  n.  1411,  se  la  tassa  e'  pagata in un'unica
      soluzione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.000.000
         e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una  serie  di
      modelli  o  disegni,  a  norma dell'art. 6 del regio decreto 25
      agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate:
          1) rata per I quinquennio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
          2) rata per il II quinquennio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.000.000
          3) rata per il III quinquennio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.500.000
      3. Brevetto per modelli di utilita' e brevetto  per  modelli  e
      disegni ornamentali:
          a) per la lettera d'incarico
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
          b)  per  il  ritardo  nel pagamento delle rate quinquennali
      della tassa di concessione (entro il semestre)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
          c) per la  trascrizione  di  atto  di  trasferimento  o  di
      costituzione di diritti di garanzia
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1.  Con  una  sola  domanda  puo'
                                  essere chiesto il brevetto per  non
                                  piu'  di  cento  modelli o disegni,
                                  purche'   destinati    ad    essere
                                  incorporati   in  oggetti  inseriti
                                  nella   medesima    classe    della
                                  classificazione  internazionale dei
                                  modelli o disegni (art. 6 del regio
                                  decreto  del  25  agosto  1940,  n.
                                  1411, e successive modifiche).
                                    2.  Il  brevetto  per  modelli di
                                  utilita' ed il brevetto per modelli
                                  e   disegni   ornamentali    durano
                                  rispettivamente  dieci  e  quindici
                                  anni dalla data di  deposito  della
                                  domanda  (art.  9 del regio decreto
                                  sopracitato).
                                    3. La tassa di  concessione  puo'
                                  essere   pagata   o   in   un'unica
                                  soluzione o  in  rate  quinquennali
                                  (art.    12   del   regio   decreto
                                  sopracitato).
                                    4. Se la forma o il disegno di un
                                  oggetto conferisce  ad  esso  nuovo
                                  carattere   ornamentale   e   nello
                                  stesso tempo ne accresce l'utilita'
                                  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto
                                  sopracitato,  puo'  essere  chiesto
                                  contemporaneamente    il   brevetto
                                  tanto per  modelli  e  per  disegni
                                  ornamentali  quanto  per modelli di
                                  utilita',  ma   l'una   e   l'altra
                                  protezione non possono venire cumu-
                                  late in un solo brevetto.
                                    5.  Se  la  domanda  comprende un
                                  oggetto la cui forma o disegno  gli
                                  conferisce      nuovo     carattere
                                  ornamentale o nello stesso tempo ne
                                  accresce    la     utilita',     e'
                                  applicabile  l'art.  29  del  regio
                                  decreto del 29 giugno 1939, n. 1127
                                  (art. 8 del decreto succitato).
                                    6. In caso di pagamento  in  rate
                                  quinquennali    della    tassa   di
                                  concessione di  brevetto,  le  rate
                                  successive a quella dovuta all'atto
                                  del   disposto   della  domanda  di
                                  brevetto per il  primo  quinquennio
                                  devono essere versate entro il mese
                                  in  cui  ha  termine  il precedente
                                  quinquennio.    Trascorso     detto
                                  termine     il    pagamento    puo'
                                  effettuarsi  entro   i   sei   mesi
                                  successivi con l'applicazione della
                                  soprattassa  di  cui  al  comma  3,
                                  lettera b).
                                    7. Per il pagamento  delle  tasse
                                  controindicate valgono le norme del
                                  precedente art. 48.
   50
      1.  Brevetti  per  marchi  di  impresa (articoli da 36 a 40 del
      regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):
         a) per la domanda del brevetto di primo deposito
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
         b) per il rilascio del  brevetto  di  primo  deposito  o  di
      rinnovazione:
          1) riguardante generi di una sola classe
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              200.000
          2) per ogni classe in piu'
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              100.000
      2. Brevetti per marchi collettivi:
         a) per la domanda del brevetto di primo deposito
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              200.000
         b)  per  il  rilascio  del  brevetto  di primo deposito o di
      rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              300.000
      3. Domanda di registrazione internazionale del marchio
                              200.000
      4. Brevetti per marchi di  impresa  o  per  marchi  collettivi,
      nazionali o internazionali:
         a) per lettera di incarico
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
         b)  per  il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il
      ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare
      integrale o nell'ammontare delle  sue  rate,  del  brevetto  di
      primo deposito o di rinnovazione (entro il semestre)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
         c) per la trascrizione di atto di trasferimento
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1.  La  tassa per il rilascio del
                                  brevetto per marchi d'impresa  puo'
                                  essere pagata in due rate decennali
                                  di  L. 100.000 con l'aggiunta di L.
                                  50.000 per ogni classe in piu', per
                                  il primo  decennio  di  durata  del
                                  brevetto   e   di  L.  200.000  con
                                  l'aggiunta di L.  70.000  per  ogni
                                  classe  in  piu',  per  il  secondo
                                  decennio.
                                    2. La tassa per il  rilascio  del
                                  brevetto   per  marchio  collettivo
                                  puo'  essere  pagata  in  due  rate
                                  decennali  di  L.  200.000  per  il
                                  primo  e  di  L.  250.000  per   il
                                  secondo decennio.
                                    3.  La  prima rata decennale deve
                                  essere pagata all'atto del deposito
                                  della domanda. La seconda rata deve
                                  essere pagata entro il mese in  cui
                                  ha termine il precedente decennio.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   51
      1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori
      (legge 21 febbraio 1989, n. 70):
         a) per la domanda
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.500.000
         b) per la registrazione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
         c)  per  la  trascrizione  di  atto  di  trasferimento  o di
      costituzione di diritti di garanzia
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. La tassa di cui  alla  lettera
                                  b) deve essere pagata, su richiesta
                                  dell'ufficio centrale dei brevetti,
                                  entro sessanta giorni dalla data di
                                  ricezione   della  stessa;  decorso
                                  inutilmente il  termine,  l'ufficio
                                  respinge la domanda.
   52
      1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge
      19 ottobre 1991, n. 349):
         a) per la domanda
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
         b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.500.000
         c)  per  la  trascrizione  di  atto  di  trasferimento  o di
      costituzione di diritti di garanzia
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              100.000
                                    1. La tassa di cui  alla  lettera
                                  b) e' dovuta fino al ventesimo anno
                                  di  validita' del brevetto al quale
                                  il  certificato  si  riferisce.  Si
                                  applicano le disposizioni dell'art.
                                  48.
                                    2.  Per  il  ritardo  della tassa
                                  annuale  entro   il   semestre   si
                                  applica   la   soprattassa   di  L.
                                  700.000.
   53
      1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto  o
      in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio
      o   costituiscono  sugli  stessi  diritti  di  godimento  o  di
      garanzia, nonche' di atti di divisione o di  societa'  relativi
      ai  diritti  medesimi  (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n.
      633): per ogni registrazione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
      2. Deposito, con  dichiarazione  di  riserva  dei  diritti,  di
      dischi  fonografici  o  apparecchi  analoghi  e  di progetti di
      lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (art.  77,  99  e  105
      della  legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del
      Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):
         a) per ogni disco o apparecchio analogo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         b) per ogni progetto
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
                              TITOLO VI
                        OPERE E BENI PUBBLICI
   54
      1.  Concessioni  relative  alla  costruzione e all'esercizio di
      autostrade (art. 3 della legge 21 maggio 1955, n. 463):
         a) per la costruzione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              12.000.000
         b) per l'esercizio: tassa di rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
   55
      1. Concessioni relative alla  derivazione  e  utilizzazione  di
      acque  pubbliche o di canali demaniali (testo unico 11 dicembre
      1933, n.  1775):
         a) grandi derivazioni e opere di raccolta  e  loro  varianti
      sostanziali
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              12.000.000
         b) piccole derivazioni e loro varianti sostanziali
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
         c) Varianti non sostanziali relative:
         1) a grandi derivazioni
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
         2) a piccole derivazioni
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
      2.   Autorizzazioni   relative   alla  ricerca,  estrazione  ed
      utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del citato
      testo unico n. 1775 del 1973)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. Agli effetti della tassa,  non
                                  sono decreti di variante quelli che
                                  vengono  emanati  dal Ministero dei
                                  lavori   pubblici   in   sede    di
                                  approvazione   dei  certificati  di
                                  collaudo per stabilire  le  precise
                                  caratteristiche     della    utenza
                                  attuata    rispetto    a     quella
                                  autorizzata   con   gli   atti   di
                                  concessione,  quando  le   varianti
                                  stiano   nei   limiti  riconosciuti
                                  ammissibili  e  percio'  si  faccia
                                  luogo  ad una nuova concessione con
                                  tutte le  forme  prescritte  e  con
                                  nuovo disciplinare.
   56
      1.  Permesso  per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli
      idrocarburi (articoli 4 e 5 del regio decreto 29  luglio  1927,
      n.  1443  modificati  dagli  articoli  1  e  2  del decreto del
      Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
      2. Autorizzazione a disporre delle sostanze  minerali  estratte
      (art.  12, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
      3.  Autorizzazione  a  trasferire  il  permesso  di  ricerca di
      sostanze minerali (art. 8 del citato decreto n. 1443 del 1927)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      4. Concessione per la coltivazione di miniere  di  sostanze  di
      cui al comma 1 (art. 18 del citato decreto n. 144 del 1927)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
      5.  Autorizzazione  al  trasferimento  per  atto tra vivi della
      concessione di miniere (art. 27 del citato decreto n. 1443  del
      1927)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      6.  Autorizzazione  alla iscrizione di ipoteche sulle miniere e
      loro pertinenze (art. 22, secondo comma, del citato decreto  n.
      1443 del 1927)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
   57
      1.  Permesso  per  la ricerca di idrocarburi (art. 2 e 35 della
      legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituiti dagli articoli 57 e  69
      della legge 21 luglio 1967, n. 613)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
      2.  Concessioni  per  la  coltivazione di aree sulle quali sono
      stati rinvenuti idrocarburi (art. 13  della  legge  14  gennaio
      1957, n. 6, sostituito dall'art. 62 della legge 21 luglio 1967,
      n. 613)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.100.000
      3.  Permessi  e concessioni per la ricerca e la coltivazione di
      idrocarburi  sul  mare   territoriale   e   nella   piattaforma
      continentale (citata legge n. 613 del 1967):
         a) permessi di prospezione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         b) permessi di ricerca
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
         c) proroga dei permessi di ricerca
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
         d) concessione di coltivazione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.050.000
         e) proroga della coltivazione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
         f) ampliamento della concessione di coltivazione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.050.000
      4.  Autorizzazione  al  trasferimento  di quote del permesso di
      ricerca o della  concessione  di  coltivazione  di  idrocarburi
      (articoli 10 e 18 della citata legge n. 613 del 1967)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              6.000.000
   58
      1.  Concessioni  relative  all'occupazione  di  beni  demaniali
      marittimi e di zone di mare  territoriale  a  fini  diversi  da
      quelli  indicati  nel  comma  2, nonche' di zone portuali della
      navigazione interna (articoli 36, 46, 52, 58 e  59  del  codice
      della  navigazione;  art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
      art. 10 del regolamento 15 febbraio 1952, n.  328 e art. 6  del
      regolamento 28 giugno 1949, n. 631):
         a) per un tempo non superiore a quattro anni
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         b) per un tempo superiore a quattro anni
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
      2.  Concessioni  relative  all'occupazione  di beni del demanio
      marittimo e di zone del mare  territoriale  per  l'impianto  di
      stabilimenti  di  tonnare  o altri stabilimenti da pesca fissi,
      per l'esecuzione  di  opere  occorrenti  per  l'allevamento  di
      pesci,  di  crostacei  e  di molluschi, per lo sfruttamento dei
      banchi di coralli o di spugne o per altri fini di  pesca  (art.
      222 del codice della navigazione)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
      3.  Licenza  per  l'estrazione  e  la  raccolta di rena, alghe,
      ghiaia o altri materiali nell'ambito del  demanio  marittimo  e
      del mare territoriale (art. 51 del codice della navigazione)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
      4.    Autorizzazione    per   l'esercizio   dell'industria   di
      coltivazione,  allevamento,   ingrassamento   e   deposito   di
      molluschi eduli di qualsiasi specie (art. 1, terzo comma, della
      legge 4 luglio 1929, n. 1315
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
                                    1.  La tassa di cui al comma 1 e'
                                  dovuta  anche  per  l'esercizio  di
                                  commercio  ambulante nei porti, sia
                                  a terra che a bordo (art.  2  della
                                  legge  13  maggio  1976,  n.  398),
                                  nonche'  per  l'autorizzazione   al
                                  subingresso  nella  concessione  in
                                  relazione alla durata residua della
                                  stessa. In caso  di  diniego  della
                                  rinnovazione  dopo  l'utilizzo  per
                                  qualsiasi tempo  della  concessione
                                  provvisoria  (art.    10 del citato
                                  regolamento n. 328  del  1952),  la
                                  tassa pagata non e' rimborsabile.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
                             TITOLO VII
                  TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI
   59
      1.  Autorizzazioni  e licenze relative al trasporto di cose con
      veicoli a motore (articoli 32 e 41 della legge 6  giugno  1974,
      n.  298,  modificati  dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
      convertito dalla  legge  30  marzo  1987,  n.  132):  tassa  di
      rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              100.000
      2.  Abilitazione  per  trasporti speciali (art. 16 della citata
      legge n.  298 del 1974)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
                                    1. Le tasse di  cui  al  comma  1
                                  sono  dovute per ogni autoveicolo o
                                  motoveicolo e per ogni rimorchio  o
                                  semi-rimorchio trainato dal veicolo
                                  cui   si  riferisce  la  licenza  o
                                  autorizzazione.
   60
      1. Concessione provvisoria o  definitiva  di  servizi  pubblici
      automobilistici  di  linea  per  viaggiatori,  bagagli e pacchi
      agricoli, anche a carattere saltuario (articoli  1  e  2  della
      legge  28 settembre 1939, n. 1822; articoli 45 e 46 del decreto
      del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):
         a) con frequenza giornaliera superiore a quattro giorni  per
      settimana: tassa di rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
         b)  con  frequenza  da  due  a quattro giorni per settimana:
      tassa di rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
         c)  con  frequenza non superiore a due giorni per settimana:
      tassa di rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         d) ad uso esclusivo di operai o studenti: per  ciascun  anno
      di durata della concessione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              12.000
      2. Concessioni di cui al comma 1 accordate per brevi periodi di
      tempo in occasione di particolari contingenze:
         a) per il primo giorno
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              12.000
         b) per ogni giorno successivo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              5.000
                                    1.  Le  tasse  di  cui al comma 1
                                  sono  ridotte  alla  meta'  per  le
                                  concessioni di durata non superiore
                                  a  sei mesi e per le concessioni di
                                  autoservizi di gran turismo.
   61
      1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art.
      116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285):  tassa  di
      rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
      2.  Autorizzazione  all'apertura  e all'esercizio di autoscuole
      (art.  123 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
         b) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
                                    1. Non sono soggette a  tassa  le
                                  patenti  di abilitazione alla guida
                                  di motoveicoli  di  massa  a  vuoto
                                  fino   a   400   kg   o   di  massa
                                  complessiva fino a 1.300 kg ne'  le
                                  patenti   speciali   rilasciate   a
                                  mutilati e minorati fisici  per  la
                                  guida   di   veicoli  appositamente
                                  adattati.
                                    2. La tassa di rilascio di cui al
                                  comma 1 puo' essere pagata anche  a
                                  mezzo  marche;  la tassa annuale di
                                  cui al comma 1 si paga a  mezzo  di
                                  apposite  marche  recanti  impresso
                                  l'anno  di   validita',   applicate
                                  sulla  patente  ed annullate a cura
                                  del  contribuente  con  la  propria
                                  firma.
                                    3.  La  tassa  annuale  di cui al
                                  comma 1 deve essere pagata entro il
                                  mese di febbraio o  prima  dell'uso
                                  della patente se successivo; non e'
                                  dovuta  per  gli anni nei quali non
                                  si usufruisce della patente.
   62
      1. Abilitazione delle navi alla navigazione marittima (articoli
      150, 152 e 153 del codice della navigazione):
         a) con atto di nazionalita'
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.200.000
         b) con passavanti provvisorio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         c) con licenza per navi minori o galleggianti
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
      2. Patente di  abilitazione  al  comando  o  alla  condotta  di
      imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi: tassa di rilascio
      e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
      3. Patente di abilitazione al comando di diporto:
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
         b) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
                                    1. Per la tassa annuale di cui ai
                                  commi   2   e  3  vale  la  nota  3
                                  dell'art. 61.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   63
      1.  Certificato  di  immatricolazione  degli  aereomobili   nel
      Registro  nazionale  aeronautico  (art.  755  del  codice della
      navigazione)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
      2. Attestazione dell'iscrizione nel registro matricolare  degli
      alianti libratori (art. 755 del codice della navigazione)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
      3.  Certificato di navigabilita' degli aeromobili e certificato
      di collaudo degli alianti libratori (art. 764 del codice  della
      navigazione)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              70.000
      4.   Licenza  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  pilota,  di
      navigatore o di tecnico di volo (art. 2, comma 1, lettere a)  e
      b)  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 novembre
      1988, n. 565): tassa di rilascio e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                                    1. Per la tassa annuale di cui al
                                  comma 4 vale la  nota  3  dell'art.
                                  61.
   64
      1.  Trascrizioni relative a navi, galleggianti e aeromobili e a
      loro carati o quote (articoli 238, 250,  271,  279,  567,  684,
      853, 865, 875, 1030 e 1076 del codice della navigazione):
         a)  dei  contratti  di costruzione e degli atti costitutivi,
      traslativi o estintivi della  proprieta'  o  di  altri  diritti
      reali
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
         b)   delle   dichiarazioni   di   armatore  o  di  esercente
      aeromobili,  degli   atti   di   costituzione,   variazione   o
      scioglimento  delle  societa' di armamento tra comproprietari e
      delle ipoteche
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         c) dei provvedimenti di autorizzazione al sequestro
                              70.000
   65
      1. Autorizzazione all'impianto di sedi e succursali  di  banche
      estere  in  Italia (regi decreti 4 settembre 1919, n. 1620 e 20
      febbraio 1921, n. 483) eccetto quelle dei Paesi  facenti  parte
      della Comunita' economica europea
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              12.000.000
   66
      1.   Autorizzazione   all'esercizio   delle   assicurazioni   e
      riassicurazioni sulla vita e  contro  i  danni,  nonche'  delle
      altre  operazioni  previste dalle leggi in materia assicurativa
      (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  1959,  n.
      449; leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742):
         a)  per  le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti negli
      Stati della Comunita' economica europea
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              6.000.000
         b) per le imprese di altri Stati esteri
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              12.000.000
      2. Autorizzazione ad estendere l'attivita'  ad  altri  rami  di
      assicurazione,  per  i  quali  non  sia  richiesto  aumento del
      capitale o del fondo di garanzia (decreto n.  449  del  1959  e
      leggi n. 295 del 1978 e n. 742 del 1986)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              4.000.000
                             TITOLO VIII
                    PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI
   67
      1.  Riconoscimento legale e pareggiamento di scuole non statali
      elementari e secondarie di ogni ordine e  grado  (articolo  105
      del  regio  decreto 6 maggio 1923, numero 1054; articolo 16 del
      regolamento 6 giugno 1925, numero 1084; regio decreto 15 maggio
      1930, numero 1170; articolo 2 del regio decreto  legislativo  2
      dicembre  1935,  numero  2081;  articoli  6  e 8 della legge 19
      gennaio  1942,  numero  86;  decreto   legislativo   del   Capo
      provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, numero 212):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
         b) annuale:
         1) per ogni classe delle scuole pareggiate
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
         2) per ogni classe collaterale delle scuole pareggiate
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
         3) per ogni classe delle scuole riconosciute
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              100.000
         4) per ogni classe collaterale delle scuole riconosciute
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
   68
      1.  Accreditamento  degli  agenti  di cambio e dei notai presso
      l'amministrazione del debito pubblico (articolo 204  del  regio
      decreto  19 febbraio 1911, numero 298, sostituito dall'articolo
      4 del decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio  1961,
      numero 945)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
   69
      1.  Abilitazione  all'esercizio  di  un'arte  ausiliaria  delle
      professioni sanitarie (articolo 140, 141, 142, 383, 384  e  385
      del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
   70
      1.   Iscrizione   dei  mediatori  nel  ruolo  delle  camere  di
      commercio, industria, artigianato ed agricoltura (articolo  32,
      numero 3, del regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
   71
      1.  Iscrizione  nell'albo  nazionale  dei costruttori (legge 10
      febbraio 1962, n. 57 e iscrizione negli elenchi  delle  imprese
      ammesse  a  gestire  in  appalto dell'Ente ferrovie dello Stato
      (regio decreto 23 febbraio 1939,  numero  309,  modificato  dal
      decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, numero 45)
      e  negli  elenchi  delle  imprese  ammesse a gestire servizi di
      raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani  (articolo
      29 della legge 20 marzo 1941, numero 366):
        tassa di iscrizione e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
   72
      1.   Iscrizione   negli  elenchi  degli  esercenti  imprese  di
      spedizione per terra, per mare e per aria (articoli 1 e 2 della
      legge 14 novembre 1941, numero 1442)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
      2. Iscrizione, reiscrizione e conferma di iscrizione  nell'albo
      nazionale   o  nel  ruolo  provvisorio  degli  esportatori  dei
      prodotti ortofrutticoli (legge 24 giugno 1942, numero 896)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
   73
      1. Iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione
      (legge 7 febbraio 1979, numero 48):
        tassa per l'iscrizione per il rinnovo annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              200.000
      2. Iscrizione nell'albo dei mediatori di  assicurazione  (legge
      28 novembre 1984, numero 792):
         a) tassa per l'iscrizione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              150.000
         b) tassa annuale, per gli iscritti alla prima sezione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
         c) tassa annuale per gli iscritti alla seconda sezione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.000.000
                                    1.  Le  tasse  annuali  di cui al
                                  comma 2 possono essere adeguate con
                                  decreto        del         Ministro
                                  dell'industria,   del  commercio  e
                                  dell'artigianato di concerto con il
                                  Ministro del tesoro.
   74
      1. Iscrizione nel ruolo nazionale dei periti  assicurativi  per
      l'accertamento  e  la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai
      natanti  (legge  17  febbraio  1992,  numero  166):  tassa  per
      l'iscrizione e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              150.000
                                    1.  L'attestazione del versamento
                                  della  tassa  annuale  deve  essere
                                  iniviata      alla      commissione
                                  provinciale    per     i     periti
                                  assicurativi  entro  trenta  giorni
                                  dalla data del versamento medesimo.
                                    2. La misura della tassa  annuale
                                  puo'   essere  modificata  a  norma
                                  dell'articolo 10,  comma  2,  della
                                  legge 17 febbraio 1992, numero 166.
   75
      1.  Iscrizione  nel  registro dei concessionari del servizio di
      riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente
      della Repubblica 28 gennaio 1988, numero  43;  articolo  4  del
      decreto  del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989): tassa per
      l'iscrizione annuale:
         1) quota fissa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         2) per ogni comune con oltre 100.000 abitanti compreso nella
      concessione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
                                    1. La somma correlata  ai  comuni
                                  compresi   nella   concessione   e'
                                  dovuta  in  aggiunta   alla   quota
                                  fissa.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
         3) per ogni comune da 10.000  a  100.000  abitanti  compreso
      nella concessione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              250.000
         4)  per  ogni  comune  fino a 10.000 abitanti compreso nella
      concessione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
      2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori  (articolo  91
      del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica numero 43
      del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre  1989):
      tassa per l'iscrizione annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
                              TITOLO IX
                       RADIO, CINEMA E STAMPA
   76
      1.   Libretto   di   iscrizione  alle  radiodiffusioni  per  la
      detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle
      radioaudizioni o delle diffusioni televisive  (articolo  6  del
      regio  decreto  legge  21 febbraio 1938, numero 246, convertito
      dalla legge 4 giugno 1938, numero 880; articoli  1  e  2  della
      legge 10 febbraio 1954, numero 1150:  articolo 1 della legge 28
      maggio 1959, numero 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre
      1967,  numero  1235;  articolo  1 del decreto-legge 1 febbraio
      1977, numero 11, convertito dalla legge 31 marzo  1977,  numero
      90; legge 5 maggio 1989, numero 171):
         a) per ogni abbonamento alle radioudizioni
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.000
         b) per ogni abbonamento alle difussioni televisive
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              8.000
         c)   per   ogni  abbonamento  alle  radioaudizioni  mediante
      apparecchi stabilmente installati su  autovetture,  autoveicoli
      adibiti  al  trasporto  promiscuo di persone e cose e autoscafi
      soggetti a tassa automobilistica  con  motore  di  potenza  non
      superiore  a 26 CV fiscali, nonche' su altri autoveicoli di cui
      all'articolo 26 del testo unico 15 giugno 1959, numero 393
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.700
         d)  per  ogni  abbonamento  alle   radioaudizioni   mediante
      apparecchi stabilmente installati:
      1)  su  autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
      di   persone   e   cose,   o   autoscafi   soggetti   a   tassa
      automobilistica,  con  motore  di  potenza  superiore  a  26 CV
      fiscali
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
      2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unita' da
      diporto e navi non da riporto)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              30.000
         e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive  mediante
      apparecchi  stabilmente  installati su autoscafi, autovetture o
      altri autoveicoli di cui alla lettera c):
      1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              18.000
      2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive  mediante
      apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e
      autoscafi di cui alla lettera d) numero 1:
      1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
      2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
         g)  per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante
      apparecchi stabilmente installati  su  autoscafi  di  cui  alla
      lettera d) numero 2:
      1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
      2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
                                    1. Sono soggetti alle tasse anche
                                  gli   abbonamenti   speciali  e  le
                                  licenze  gratuite,  esclusi  quelli
                                  riguardanti   i  pubblici  esercizi
                                  soggetti   alle   tasse   di    cui
                                  all'articolo 24, commi 3 e 4.
                                    2. Il libretto di iscrizione alle
                                  radiodiffusioni   da'   diritto  al
                                  titolare e  ai  suoi  familiari  di
                                  fare  uso  di  apparecchi  anche in
                                  luoghi   diversi   dal    domicilio
                                  indicato   nel  libretto  senza  il
                                  pagamento di ulteriore  tassa;  del
                                  pagamento della tassa e' data anche
                                  mediante  fotocopia  della ricevuta
                                  di versamento.
                                    3.  Le  tasse di cui alle lettere
                                  a), b),  d)  numero  2  e  g)  sono
                                  dovute   per  ogni  anno  solare  e
                                  devono essere pagate insieme con il
                                  canone di abbonamento. In  caso  di
                                  pagamento  rateale  del  canone  le
                                  tasse di cui alla lettera  b)  sono
                                  dovute  nella  misura semestrale di
                                  lire 4.100 o  trimestrale  di  lire
                                  2.200.
                                    4.  Le  tasse di cui alle lettere
                                  c), d) numero 1 ed f)  sono  dovute
                                  per  ogni  anno  di  abbonamento  e
                                  devono essere pagate insieme con la
                                  tassa automobilistica.
                                    5. Se durante l'anno e' contratto
                                  un  abbonamento  che  comporta   il
                                  pagamento  della  tassa  in  misura
                                  superiore a  quella  stabilita  per
                                  l'abbonamento    in    corso,    la
                                  differenza deve  essere  pagata  in
                                  occasione  del  primo versamento di
                                  quanto   dovuto   per   il    nuovo
                                  abbonamento.
                                    6.  In  caso  di installazione di
                                  apparecchi  radioriceventi  su   un
                                  autoveicolo   o  autoscafo  per  il
                                  quale  sia  stata  gia'  pagata  la
                                  tassa  automobilistica, la tassa di
                                  concessione governativa deve essere
                                  pagata   in   ragione   di    tanti
                                  dodicesimi  quanti  sono  i mesi da
                                  quello di installazione a quello di
                                  scadenza        della         tassa
                                  automobilistica.
                                    7.    In   caso   di   omesso   o
                                  insufficiente pagamento della tassa
                                  relativa ad apparecchi stabilimenti
                                  installati  su  autoveicoli,  o  su
                                  autoscafi    soggetti    a    tassa
                                  automobilistica, si  applicano,  in
                                  luogo   delle   sanzioni   previste
                                  nell'articcolo 6 del  testo  unico,
                                  la soprattassa di cui ai numeri 3 e
                                  4 della tabella allegata alla legge
                                  24 gennaio 1978, numero 27.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   77
      1.  Concessione  per la installazione e l'esercizio di impianti
      per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della
      legge 6 agosto 1990, numero 223):
         a) di programmi televisivi:
         1) tassa di rilascio o di rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              6.000.000
         2) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              3.000.000
         b) di programmi radiofonici:
         1) tassa di rilascio o di rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.000.000
         2) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
      2. Concessione per la installazione e l'esercizio  di  impianti
      per  la  diffusione  via etere su tutto il territorio nazionale
      (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, numero 223):
         a) di programmi televisivi:
         1) tassa di rilascio o di rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              20.000.000
         2) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              10.000.000
         b) di programmi radiofonici:
         1) tassa di rilascio o di rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              4.000.000
         2) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.000.000
      3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la
      diffusione via cavo  di  programmi  televisi  (articolo  6  del
      decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):
         a) tassa di rilascio o di rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              5.000.000
         b) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              2.500.000
                                    1.  Le  tasse sono ridotte al 25%
                                  ai  concessionari  privati  per  la
                                  radiodiffusione  sonora a carattere
                                  comunitario.
   78
      1. Autorizzazione per la trasmissione di  programmi  televisivi
      in  contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge
      6 agosto 1990,  numero  223  e  articolo  11  del  decreto  del
      Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):
         a) tassa di rilascio
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              8.000.000
         b) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              4.000.000
   79
      1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti
      ripetitori  per  la ricezione e la contemporanea ritrasmissione
      nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e
      43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):
         a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri  secondo
      le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:
         1) tassa di rilascio o di rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              6.000.000
         2) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              4.000.000
         b)  irradiati  dalle concessionarie del servizio pubblico di
      radiodiffusione nazionale:
         1) tassa di rilascio o di rinnovo
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
         2) tassa annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              400.000
                                    1.  Le  tasse  sono  dovute   per
                                  ciascun impianto o rete.
   80
      1.   Licenza   o   documento   sostitutivo   per  l'impiego  di
      apparecchiature terminali per il servizio radiomobili  pubblico
      terrestre  di  comunicazione  (articolo  318  del  decreto  del
      Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  numero  156  e
      articolo  3  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  numero 151,
      convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,
      numero 202): per ogni mese di utenza
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              25.000
                                    1.   La   tassa  e'  dovuta,  con
                                  riferimento al numero  di  mesi  di
                                  utenza   considerati   in  ciascuna
                                  bolletta, congiuntamente al  canone
                                  di abbonamento.
                                    2.   Le  modalita'  e  i  termini
                                  versamento all'erario  delle  tasse
                                  riscosse   dal  concessionario  del
                                  servizio sono stabiliti con decreto
                                  del  Ministro  delle   finanze   di
                                  concerto   con  il  Ministro  delle
                                  poste e delle telecomunicazioni.
                                    3. La tassa non e' dovuta per  le
                                  licenze  o  i documenti sostitutivi
                                  intestati ad invalidi a seguito  di
                                  perdita  anatomica  o funzionale di
                                  entrambi gli arti inferiori nonche'
                                  a  non vedenti.  L'invalidita' deve
                                  essere attestata  dalla  competente
                                  unita'   sanitaria   locale   e  la
                                  relativa certificazione prodotta al
                                  concessionario     del     servizio
                                  all'atto     della     stipulazione
                                  dell'abbonamento.
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   81
      1. Nulla osta per proiezioni in  pubblico  di  film  (leggi  21
      aprile  1962, numero 161, e 11 novembre 1963, numero 2029): per
      ogni metro lineare di pellicola
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              300
      2. Attestato di qualita' rilasciato per i lungometraggi ammessi
      alla programmazione obbligatoria  (articolo  8  della  legge  4
      novembre  1965,  numero 1213 e articolo 4 della legge 21 giugno
      1975, numero 287)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              1.500.000
      3. Dichiarazione di film "prodotto per i  ragazzi"  relativa  a
      lungometraggi  (articolo  16 della citata legge numero 1213 del
      1965)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
      4. Lettura e  revisione  di  copioni  o  scenari  di  pellicole
      cinematografiche per la rappresentazione al pubblico:
        per ogni copione
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              500.000
                                    1.  La tassa di cui al comma 1 e'
                                  dovuta qualunque sia l'esito  della
                                  domanda di nulla osta e da' diritto
                                  a   una  sola  revisione  in  prima
                                  istanza o in grado di  appello.  Se
                                  la  lunghezza del film e' superiore
                                  a quella indicata nella domanda  la
                                  revisione  e' sospesa fino a quando
                                  l'interessato non dimostri di avere
                                  versato il supplemento di tassa.
   82
      1. Iscrizione di giornali e periodici nel registro tenuto dalla
      cancelleria del tribunale (legge 8 febbraio 1948, numero 47)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              600.000
                              TITOLO X
                             ALTRI ATTI
   83
      1.  Legalizzazione  di  firme  apposte  sugli  atti e documenti
      formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita'
      estere (articoli da 17 a 21 della legge 4 gennaio 1968,  numero
      15)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              15.000
      2.  Legalizzazione  di  firme  apposte  sugli  atti e documenti
      formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da  una
      rappresentanza  diplomatica  o consolare estera residente nello
      Stato (disposizioni indicati al comma 1)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              15.000
                                    1. Pagamento con marche.
                                    2. La tassa non e' dovuta per  le
                                  legalizzazioni   di  firme  ad  uso
                                  pensione.
   84
      1. Certificazione di conformita'  della  traduzione  in  lingua
      italiana  al  testo  in lingua straniera degli atti e documenti
      formati all'estero da  autorita'  estere,  e  da  valere  nello
      Stato,  della  competente  autorita'  diplomatica  e  consolare
      ovvero del traduttore ufficiale  (articolo  17  della  legge  4
      gennaio 1968, numero 15)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              15.000
                                    1. Pagamento con marche.
   85
      1.  Bollatura,  numerazione  e  vidimazione di libri e registri
      (articoli 2215 e 2216 del Codice civile): per ogni volume
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              100.000
                                    1. La tassa  puo'  essere  pagata
                                  anche  a  mezzo marche ed e' dovuta
                                  per i libri di  cui  agli  indicati
                                  articoli  del  Codice  civile e per
                                  tutti gli altri  libri  e  registri
                                  che   per   obbligo   di   legge  o
                                  volontariamente   (articolo    2218
                                  codice civile) sono fatti bollare e
                                  vidimare  nei  modi  ivi  indicati,
                                  tranne  quelli  la  cui  tenuta  e'
                                  prescritta    soltanto   da   leggi
                                  retributarie.
                                    2. L'attestazione del  versamento
                                  della  tassa deve essere esibita al
                                  pubblico  ufficiale,  il  quale  vi
                                  appone  la  data,  la  firma  e  il
                                  timbro e ne riporta gli estremi sul
                                  libro o registro.
                                    3.  Particolari  modalita', per i
                                  libri e registri  multiaziendali  a
                                  striscia   continua   elaborati  da
                                  terzi  per   conto   dei   soggetti
                                  obbligati,   sono   stabiliti   con
                                  decreto del Ministro delle finanze,
                                  anche ai fini della tassa, a  norma
                                  dell'articolo   8,   comma  3,  del
                                  decreto-legge 14 marzo 1988, numero
                                  70,  convertito  dalla   legge   13
                                  maggio 1988, numero 154.
   86
      1.  Autorizzazioni,  licenze  e  iscrizioni, non considerate in
      altri articoli della presente tariffa,  richieste  dalla  legge
      per  l'esercizio  di  attivita'  industriali o commerciali e di
      professioni, arti o mestieri:
         a) attivita' industriali o commerciali
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              350.000
         b) professioni
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
         c) arti e mestieri
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              50.000
 
====================================================================
Articolo
       Indicazione degli atti soggetti a tassa
       . . . . . . . . . . . . . . .
                          Ammontare in lire delle tasse
                                                 N O T E
____________________________________________________________________
   87
      1.   Autorizzazione   all'uso   di   sistemi   automatici    di
      distribuzione dei biglietti di ingresso a pubblici spettacoli e
      altre  attivita' e autorizzazioni all'uso di sistemi automatici
      di accettazione scommesse (articoli  6  e  9  del  decreto  del
      Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              120.000
   88
      1.  Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto
      del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):
         a) tassa per l'attribuzione e annuale
       . . . . . . . . . . . . . . .
                              100.000
                                    1. La tassa non e'  dovuta  dalle
                                  societa'   iscritte   nel  registro
                                  delle imprese tenute  al  pagamento
                                  della  tassa  di  cui  all'art.  4,
                                  comma 1.
                                    2.  La  misura  della  tassa   e'
                                  stabilita in L. 250.000:
                                      a) per le societa' di ogni tipo
                                  comunque  non iscritte nel registro
                                  delle imprese;
                                      b)  per  gli  enti  pubblici  e
                                  privati  con  o  senza personalita'
                                  giuridica, diversi dalle  societa',
                                  aventi   per  oggetto  esclusivo  o
                                  principale attivita' commerciali  o
                                  agricole;
                                      c)    per    le    associazioni
                                  costituite da persone  fisiche  per
                                  l'esercizio  in  forma associata di
                                  arti e professioni.
                                    3. La  tassa  per  l'attribuzione
                                  deve   essere  pagata  prima  della
                                  presentazione  della  dichiarazione
                                  di  inizio  dell'attivita';  quella
                                  annuale nel termine  stabilito  per
                                  la        presentazione       della
                                  dichiarazione IVA relativa all'anno
                                  solare  precedente.   Gli   estremi
                                  dell'attestazione   di   versamento
                                  della tassa per l'attribuzione e di
                                  quella   annuale   devono    essere
                                  indicati      nelle      rispettive
                                  dichiarazioni; in caso  di  esonero
                                  dall'obbligo di presentazione della
                                  dichiarazione               annuale
                                  l'attestazione di versamento  della
                                  tassa  annuale deve essere prodotta
                                  all'ufficio IVA  competente,  anche
                                  mediante  raccomandata, nel termine
                                  stabilito  per   la   presentazione
                                  della  dichiarazione stessa. Per la
                                  mancata indicazione  degli  estremi
                                  dell'attestazione  di  versamento e
                                  per la mancata o tardiva produzione
                                  della   stessa   si   applica    la
                                  soprattassa in misura pari a quella
                                  della tassa.
                                    4.  La  tassa annuale non e' piu'
                                  dovuta a partire  dall'anno  solare
                                  successivo   a  quello  in  cui  e'
                                  cessata  l'attivita'  a  condizione
                                  che  la  relativa dichiarazione sia
                                  stata  presentata   entro   il   31
                                  dicembre  ovvero,  se la cessazione
                                  e' avvenuta in tale mese, entro  il
                                  31 gennaio successivo.
                                    5.  Gli imprenditori, le societa'
                                  e   gli   enti    sono    esonerati
                                  dall'obbligo   di  pagamento  della
                                  tassa annuale, a partire  dall'anno
                                  solare  successivo  a quello in cui
                                  e'  stato  adottato   il   relativo
                                  provvedimento   giurisdizionale   o
                                  amministrativo,     durante      la
                                  procedura    di    fallimento,   di
                                  concordato      preventivo,      di
                                  liquidazione  coatta amministrativa
                                  o di amministrazione  straordinaria
                                  di  cui al decreto-legge 30 gennaio
                                  1979, n. 26, convertito dalla legge
                                  3  aprile  1979,  n.  95;  per   le
                                  societa'  e gli enti l'esonero com-
                                  pete anche durante la  liquidazione
                                  ordinaria,   a   partire  dall'anno
                                  solare  successivo  a   quello   di
                                  nomina dei liquidatori.