(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                    NORME DI PREVENZIONE INCENDI
                      PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
1. GENERALITA'
1.0. Scopo.
   Le  presenti  norme  hanno  per  oggetto  i  criteri  di sicurezza
antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a  scuole,
di   qualsiasi   tipo,   ordine  e  grado,  allo  scopo  di  tutelare
l'incolumita' delle persone e salvaguardare i beni contro il  rischio
di incendio.
   Ai  fini  delle  presenti  norme  si  fa  riferimento ai termini e
definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre  1983
(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
1.1. Campo di applicazione.
   Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al
punto  1.0  di  nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di
ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti
siano presentati agli organi competenti per le approvazioni  previste
dalle  vigenti  disposizioni,  dopo  l'entrata in vigore del presente
decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino
il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale
delle scale o l'aumento di altezza.
   Per gli edifici esistenti si applicano le  disposizioni  contenute
nel successivo punto 13.
1.2. Classificazione.
   Le  scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive
contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente  e
non docente, nei seguenti tipi:
    tipo  0:  scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100
persone;
    tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a  300
persone;
    tipo  2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500
persone;
    tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a  800
persone;
    tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200
persone;
    tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200
persone.
   Alle  scuole  di  tipo  "0"  si  applicano le particolari norme di
sicurezza di cui al successivo punto 11.
   Ogni edificio, facente parte di un  complesso  scolastico  purche'
non  comunicante  con altri edifici, rientra nella categoria riferita
al proprio affollamento.
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
2.0. Scelta dell'area.
   Gli edifici da adibire a scuole,  non  devono  essere  ubicati  in
prossimita'  di attivita' che comportino gravi rischi di incendio e/o
di esplosione.
   Per quanto riguarda la  scelta  del  sito,  devono  essere  tenute
presenti  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del Ministro dei
lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  2
febbraio 1976).
2.1. Ubicazione.
   I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:
     a)   in   edifici  indipendenti  costruiti  per  tale  specifica
destinazione ed isolati da altri;
     b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o
sovrastanti ad altri aventi destinazione  diversa,  nel  rispetto  di
quanto  specificato  al secondo comma del punto 2.0, purche' le norme
di sicurezza relative alle  specifiche  attivita'  non  escludano  la
vicinanza e/o la contiguita' di scuole.
2.2. Accesso all'area.
   Per  consentire  l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del
fuoco gli accessi all'area ove  sorgono  gli  edifici  oggetto  delle
presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
    larghezza: 3,50 m;
    altezza libera: 4 m;
    raggio di volta: 13 m;
    pendenza: non superiore al 10%;
    resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore
e 12 sull'asse posteriore; passo 4m).
2.3. Accostamento autoscale.
   Per  i  locali  siti  ad  altezza  superiore  a  m  12 deve essere
assicurata  la  possibilita'  di  accostamento   all'edificio   delle
autoscale  dei  Vigili  del fuoco, sviluppate come da schema allegato
(allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni  pi-
ano.
   Qualora  tale requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza
fino a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli  edifici  di
altezza superiore, di scale a prova di fumo.
2.4. Separazioni.
   Le attivita' scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di cui
alla  lettera  b)  del  punto 2.1 devono essere separati dai locali a
diversa destinazione, non pertinenti l'attivita' scolastica, mediante
strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni.
   Fanno eccezione le scuole particolari che  per  relazione  diretta
con  altre attivita' necessitano della comunicazione con altri locali
(es. scuole infermieri,  scuole  convitto,  ecc.)  per  le  quali  e'
ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo.
   Tali   attivita'   devono,   comunque,  avere  accessi  ed  uscite
indipendenti.
   E' consentito  che  l'alloggio  del  custode,  dotato  di  proprio
accesso  indipendente,  possa  comunicare  con  i  locali  pertinenti
l'attivita' scolastica mediante porte di caratteristiche  almeno  REI
120.
3. COMPORTAMENTO AL FUOCO.
3.0. Resistenza al fuoco delle strutture.
   I  requisiti  di  resistenza  al  fuoco degli elementi strutturali
vanno valutati secondo  le  prescrizioni  e  le  modalita'  di  prova
stabilite  dalla  circolare  del  Ministero dell'interno n. 91 del 14
settembre 1961, prescindendo dal tipo di  materiale  impiegato  nella
realizzazione   degli   elementi  medesimi  (calcestruzzo,  laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
   Il  dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare,
per i vari tipi di materiali  suddetti,  nonche'  la  classificazione
degli  edifici  in funzione del carico di incendio, vanno determinati
con le tabelle e con le modalita' specificate nella circolare  n.  91
citata,  tenendo  conto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale  n.  60  del  13  marzo
1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali
aventi strutture portanti in legno.
   Le  predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo
da garantire una resistenza  al  fuoco  di  almeno  R  60  (strutture
portanti)  e  REI  60  (strutture  separanti) per edifici con altezza
antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve  essere
garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti)
e REI 90 (strutture separanti).
   Per  le  strutture  di  pertinenza  delle aree a rischio specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
3.1. Reazione al fuoco dei materiali.
   Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali,  si  fa
riferimento  al  decreto  ministeriale  26  giugno  1984 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984):
     a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere, e' consentito l'impiego dei  materiali
di  classe  1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
   Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe
0;
     b)  in  tutti  gli  altri  ambienti   e'   consentito   che   le
pavimentazioni  compresi  i relativi rivestimenti siano di classe 2 e
che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure  di
classe  2  se  in  presenza  di  impianti  di  spegnimento automatico
asserviti ad impianti di rivelazione incendi.
   I rivestimenti lignei possono essere mantenuti  in  opera,  tranne
che  nelle  vie  di  esodo e nei laboratori, a condizione che vengano
opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di  classe
1  di  reazione  al  fuoco,  secondo  le  modalita'  e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992  (Gazzetta  Ufficiale
n. 66 del 19 marzo 1992);
     c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie
classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza
agli  elementi  costruttivi,  di  classe  0  escludendo spazi vuoti o
intercapedini;
     d) i materiali suscettibili di prendere  fuoco  su  entrambe  le
facce  (tendaggi,  ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco
non superiore a 1.
4. SEZIONAMENTI.
4.0. Compartimentazione.
   Gli  edifici  devono  eesere  suddivisi  in  compartimenti   anche
costituiti da piu' piani, di superficie non eccedente quella indicata
nella tabella A.
   Gli  elementi  costruttivi  di  suddivisione  tra  i compartimenti
devono soddisfare i requisiti di  resistenza  al  fuoco  indicati  al
punto 3.0.
                              TABELLA A
                                          Massima superficie
         Altezza antincendi     del compart. (m(Elevato al Quadrato))
                 -                                -
fino a 12 m.................                     6.000
da 12 m a 24 m..............                     6.000
da oltre 24 m a 32 m........                     4.000
da oltre 32 m a 54 m........                     2.000
4.1. Scale.
   Le  caratteristiche  di  resistenza al fuoco dei vani scala devono
essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.
   La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.
   Le  rampe  devono  essere  rettilinee,   non   devono   presentare
restringimenti,  devono  avere  non meno di tre gradini e non piu' di
quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere
alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non
inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a condizione  che
vi  siano  pianerottoli  di  riposo  e  che la pedata del gradino sia
almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal  parapetto
interno.
   Il  vano  scala,  tranne  quello a prova di fumo o a prova di fumo
interno, deve avere  superficie  netta  di  aerazione  permanente  in
sommita'  non  inferiore  ad  1  m(Elevato  al Quadrato). Nel vano di
areazione  e'  consentita  l'installazione  di  dispositivi  per   la
protezione dagli agenti atmosferici.
4.2. Ascensori e montacarichi.
   Le  caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  dei vani ascensori
devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.
   Gli  ascensori  e  montacarichi  di  nuova  installazione  debbono
rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5 del decreto del
Ministro  dell'interno  del  16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148).
5. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA.
5.0. Affollamento.
   Il massimo affollamento ipotizzabile e' fissato in:
    aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti
siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato
sulla base della densita' di affollamento, l'indicazione  del  numero
di  persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto
la responsabilita' del titolare dell'attivita';
    aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
   refettori  e  palestre:  densita'  di  affollamento  pari  a   0,4
persone/m(Elevato al Quadrato).
5.1. Capacita' di deflusso.
   La  capacita'  di  deflusso per gli edifici scolastici deve essere
non superiore a 60 per ogni piano.
5.2. Sistema di via di uscita.
   Ogni scuola, deve essere provvista di un  sistema  organizzato  di
vie   di   uscita   dimensionato  in  base  al  massimo  affollamento
ipotizzabile in funzione della capacita' di deflusso ed essere dotata
di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.
   Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente  e  non
docente,  qualora  distribuiti  su  piu' piani, devono essere dotati,
oltre che della scala che serve al normale afflusso,  almeno  di  una
scala  di  sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova
di fumo interna.
5.3. Larghezza delle vie di uscita.
   La  larghezza  delle vie di uscita deve essere multipla del modulo
di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20).
   La misurazione della larghezza delle singole  uscite  va  eseguita
nel punto piu' stretto della luce.
   Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere,
singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20.
5.4. Lunghezza delle vie di uscita.
   La  lunghezza  delle  vie di uscita deve essere non superiore a 60
metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta piu'  vicina
allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale
docente e non docente.
5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano.
   La  larghezza totale delle uscite di ogni piano e' determinata dal
rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la  capacita'  di
deflusso.
   Per  le  scuole  che  occupano  piu'  di tre piani fuori terra, la
larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto,  viene
calcolata  sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani
consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
5.6. Numero delle uscite.
   Il numero delle uscite dai singoli piani  dell'edificio  non  deve
essere  inferiore  a  due.  Esse vanno poste in punti ragionevolmente
contrapposti.
   Per ogni tipo di scuola  i  locali  destinati  ad  uso  collettivo
(spazi  per  esercitazioni,  spazi  per  l'informazione  ed attivita'
parascolastiche, mense, dormitori) devono essere  dotati,  oltre  che
della  normale  porta  di  accesso,  anche  di  almeno  una uscita di
larghezza  non  inferiore  a  due  moduli,  apribile  nel  senso  del
deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
   Le  aule  didattiche  devono  essere  servite da una porta ogni 50
persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di  1.20  ed
aprirsi  nel  senso  dell'esodo  quando  il numero massimo di persone
presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione
dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili  o  esplosive
quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.
   Le  porte  che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono
essere realizzate in modo da  non  ridurre  la  larghezza  utile  dei
corridoi stessi.
6. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO.
6.0. Classificazione.
   Gli spazi a rischio specifico sono cosi' classificati:
    spazi per esercitazioni;
    spazi per depositi;
    servizi tecnologici;
    spazi per l'informazione e le attivita' parascolastiche;
    autorimesse;
    spazi per servizi logistici (mense, dormitori).
6.1. Spazi per esercitazioni.
   Vengono  definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si
svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi
con l'attivita' scolastica.
   Gli spazi per le esercitazioni ed i locali  per  depositi  annessi
devono  essere  ubicati ai piani fuori terra o al 1 interrato, fatta
eccezione per i locali ove vengono utilizzati  gas  combustibili  con
densita'  superiore  a  0,8  che devono essere ubicati ai piani fuori
terra senza comunicazioni con i piani interrati.
   Indipendentemente   dal   tipo   di   materiale   impiegato  nella
realizzazione,   le   strutture   di   separazione    devono    avere
caratteristiche   di   resistenza   al   fuoco  valutate  secondo  le
prescrizioni e le modalita' di prova stabilite  nella  circolare  del
Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.
   Il  dimensionamento  degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi di materiali nonche' la classificazione dei locali in
funzione del carico di incendio, vanno determinati con le  tabelle  e
con le modalita' specificate nella circolare n. 91 citata.
   Le  predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo
da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.
   Le comunicazioni tra il locale  per  esercitazioni  ed  il  locale
deposito  annesso,  devono  essere  munite di pore dotate di chiusura
automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.
   Nei  locali  dove  vengono  utilizzate   e   depositate   sostanze
radioattive  e/o  macchine  radiogene  e'  fatto  divieto  di usare o
depositare materiali infiammabili.
   Detti locali debbono essere realizzati in modo  da  consentire  la
piu'  agevole  decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta
ed  il  successivo  allontanamento  delle  acque  di  lavaggio  o  di
estinzione di principi di incendio.
   Gli  spazi  per  le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze
esplosive e/o infiammabili devono essere  provvisti  di  aperture  di
aerazione,  permanente,  ricavate  su pareti attestate all'esterno di
superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.
   Qualora vengano manipolati gas aventi  densita'  superiore  a  0,8
delle  predette  aperture  di  aerazione, almeno 1/3 della superficie
complessiva  deve  essere  costituito  da  aperture,   protette   con
grigliatura  metallica,  situate  nella  parte inferiore della parete
attestata all'esterno e poste a filo pavimento.
   Le  apparecchiature  di  laboratorio  alimentate  a   combustibile
gassoso   devono  avere  ciascun  bruciatore  dotato  di  dispositivo
automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso  del  gas  in
mancanza di fiamma.
6.2. Spazi per depositi.
   Vengono  definiti  "spazi  per  deposito o magazzino" tutti quegli
ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso  didattico
e per i servizi amministrativi.
   I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati
ai piani fuori terra o ai piani 1 e 2 interrati.
   Indipendentemente   dal   tipo   di   materiale   impiegato  nella
realizzazione   le   strutture   di    separazione    devono    avere
caratteristiche   di   resistenza   al   fuoco  valutate  secondo  le
prescrizioni e le modalita' di prova stabilite  nella  circolare  del
Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.
   Il  dimensionamento  degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi di materiali nonche' la classificazione dei  depositi
in  fuzione  del  carico  di  incendio,  vanno determinati secondo le
tabelle e con le modalita' specificate nella circolare n. 91 citata.
   Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in  modo
da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.
   L'accesso  al  deposito  deve avvenire tramite porte almeno REI 60
dotate di congedo di autochiusura.
   La superficie massima lorda di ogni singolo locale non puo' essere
superiore a:
    1000 m(Elevato al Quadrato) per i piani fuori terra;
    500 m(Elevato al Quadrato) per i piani 1 e 2 interrato.
   I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie
non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste
griglie a maglia fitta.
   Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve  superare  i
30  kg/m(Elevato  al  Quadrato);  qualora  venga superato il suddetto
valore,  nel  locale  dovra'  essere  installato   un   impianto   di
spegnimento a funzionamento automatico.
   Ad  uso di ogni locale dovra' essere previsto almeno un estintore,
di tipo approvato, di capacita' estinguente non  inferiore  a  21  A,
ogni 200 m(Elevato al Quadrato) di superficie.
   I  depositi  di  materiali  infiammabili  liquidi e gassosi devono
essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo  stoccaggio,
la  distribuzione  e  l'utilizzazione di tali materiali devono essere
eseguiti  in  conformita'  delle  norme  e  dei  criteri  tecnici  di
prevenzione  incendi. Ogni deposito dovra' essere dotato di almeno un
estintore di tipo approvato, di capacita' estinguente non inferiore a
21 A, 89 B, C ogni 150 m(Elevato al Quadrato) di superficie.
   Per  esigenze  didattiche  ed  igienico-sanitarie  e'   consentito
detenere  complessivamente,  all'interno del volume dell'edificio, in
armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20  l  di  liquidi
infiammabili.
6.3. Servizi tecnologici.
6.3.0. Impianti di produzione di calore.
   Per  gli  impianti di produzione di calore valgono le disposizioni
di prevenzione incendi in vigore.
   E' fatto divieto di utilizzare stufe  funzionanti  a  combustibile
liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.
6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione.
   Gli  eventuali  impianti  di  condizionamento  e  di  ventilazione
possono essere centralizzati o localizzati.
   Nei  gruppi  frigoriferi  devono  essere  utilizzati  come  fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili.
   Negli  impianti  centralizzati  di  condizionamento aventi potenza
superiore a 75 Kw i gruppi frigoriferi devono  essere  installati  in
locali appositi, cosi' come le centrali di trattamento aria superiori
a 50.000 mc/h. (portata volumetrica).
   Le  strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco
non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate
devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate
di congegno di autochiusura.
   Le condotte non devono attraversare:
    luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
    vie di uscita;
    locali che presentino pericolo di incendio, di  esplosione  e  di
scoppio.
   L'attraversamento puo' tuttavia essere ammesso se le condotte sono
racchiuse  in  strutture  resistenti al fuoco di classe almeno pari a
quella del vano attraversato.
   Qualora  le condotte debbano attraversare strutture che delimitano
i  compartimenti,  nelle  condotte   deve   essere   installata,   in
corrispondenza  degli  attraversamenti almeno una serranda resistente
al fuoco REI 60.
6.3.1.1. Dispositivo di controllo.
   a) Comando manuale -  Ogni  impianto  deve  essere  dotato  di  un
dispositivo  di  comando  manuale,  situato  in  un  punto facilmente
accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.
    b)  Dispositivi  automatici  termostatici  -  Gli   impianti,   a
ricircolo  di  aria,  di potenzialita' superiore a 20.000 mc/h devono
essere provvisti di dispositivi termostatici  di  arresto  automatico
dei  ventilatori  in caso di aumento anormale della temperatura nelle
condotte.
   Tali dispositivi, tarati a 70  C,  devono  essere  installati  in
punti  adatti,  rispettivamente  delle  condotte dell'aria di ritorno
(prima della  miscelazione  con  l'aria  esterna)  e  della  condotta
principale di immissione dell'aria.
   Inoltre  l'intervento  di tali dispositivi, non deve consentire la
rimesa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.
    c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi.
   Gli impianti, a ricircolo d'aria,  di  potenzialita'  superiore  a
50.000   mc/h   devono  essere  muniti  di  rilevatori  di  fumo,  in
sostituzione dei dispositivi  termostatici  previsti  nel  precedente
comma, che comandino l'arresto dei ventilatori.
   L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in
marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
6.3.2. Condizionamento localizzato.
   E'  consentito  il  condizionamento  dell'aria  a  mezzo di armadi
condizionatori a  condizione  che  il  fluido  refrigerante  non  sia
infiammabile.
6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa.
   Detti  impianti,  se  di  potenza superiore a 10 kW, devono essere
installati  in  locali  aventi  almeno  una  parete  attestata  verso
l'esterno  ovvero su intercapedine grigliata, muniti di superficie di
sfogo non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale.
6.4. Spazi per l'informazione e le attivita' parascolastiche.
   Vengono  definiti  "spazi  destinati  all'informazione   ed   alle
attivita' parascolastiche", i seguenti locali:
    auditori;
    aule magne;
    sale per rappresentazioni.
   Detti  spazi  devono  essere ubicati in locali fuori terra o al 1
interrato fino alla quota massima di - 7,50 m; se la capienza  supera
le  cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche,
si  applicano  le  norme  di  sicurezza  per  i  locali  di  pubblico
spettacolo.  Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse
possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento  previste  dalle
suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte
a  condizione  che  non si verifichi contemporaneita' con l'attivita'
scolastica; potranno  essere  ammesse  comunicazioni  unicamente  nel
rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.
6.5. Autorimesse.
   Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti
dalle specifiche norme tecniche in vigore.
6.6. Spazi per servizi logistici.
6.6.1. Mense.
   Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.
   Nel  caso  in  cui  a  tali  locali  sia  annessa la cucina e/o il
lavaggio   delle   stoviglie   con   apparecchiature   alimentate   a
combustibile   liquido   o  gassoso,  agli  stessi  si  applicano  le
specifiche normative di sicurezza vigenti.
6.6.2. Dormitori.
   Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso del  complesso
scolastico.
   Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza ema-
nate dal Ministero dell'interno per le attivita' alberghiere.
7. IMPIANTI ELETTRICI.
7.0. Generalita'.
   Gli  impianti  elettrici  del  complesso  scolastico devono essere
realizzati in conformita' ai disposti di  cui  alla  legge  1  marzo
1968, n. 186.
   Ogni  scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in
posizione segnalata, che permetta di togliere  tensione  all'impianto
elettrico  dell'attivita';  tale  interruttore  deve essere munito di
comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso  o
in posizione presidiata.
7.1. Impianto elettrico di sicurezza.
   Le  scuole  devono  essere  dotate  di  un  impianto  di sicurezza
alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.
   L'impianto elettrico di  sicurezza  deve  alimentare  le  seguenti
utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:
     a)  illuminazione  di  sicurezza,  compresa  quella  indicante i
passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo  che  garantisca
un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
     b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
   Nessun'altra  apparecchiatura  puo'  essere collegata all'impianto
elettrico di sicurezza.
   L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve  potersi  inserire
anche   con  comando  a  mano  posto  in  posizione  conosciunta  dal
personale.
   L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere  inferiore
ai 30'.
   Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione
autonoma.
   Il  dispositivo  di  carica degli accumulatori, qualora impiegati,
deve essere di tipo automatico  e  tale  da  consentire  la  ricarica
completa entro 12 ore.
8. SISTEMI DI ALLARME.
8.0. Generalita'.
   Le  scuole  devono essere munite di un sistema di allarme in grado
di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.
   Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a  segnalare
il  pericolo  a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo
comando deve essere posto in locale costantemente presidiato  durante
il funzionamento della scuola.
8.1. Tipo di impianto.
   Il  sistema  di  allarme  puo' essere costituito, per le scuole di
tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente  per
la scuola, purche' venga convenuto un particolare suono.
   Per  le  scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche
un impianto di altoparlanti.
9. MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI
   INCENDI.
9.0. Generalita'.
   Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio
come di seguito precisato.
9.1. Rete idranti.
   Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono  essere  dotate  di  una  rete
idranti    costituita   da   una   rete   di   tubazioni   realizzata
preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante  in  ciascun
vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano,
sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a
disposizione  per  eventuale  collegamento  di tubazione flessibile o
attacco per naspo.
   La tubazione flessibile deve essere costituita  da  un  tratto  di
tubo,  di  tipo  approvato,  con caratteristiche di lunghezza tali da
consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.
   Il  naspo  deve  essere  corredato  di  tubazione  semirigida  con
diametro minimo di 25 mm e anch'esso di lunghezza idonea a consentire
di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.
   Tale  idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la
scala sia a prova di fumo interna.
   Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre  3  piani
fuori  terra, deve essere installato un idoneo attacco di mandata per
autopompa.
   Per gli altri edifici e' sufficiente un solo attacco per autopompa
per tutto l'impianto.
   L'impianto deve essere  dimensionato  per  garantire  una  portata
minima  di  360  l/min  per ogni colonna montante e, nel caso di piu'
colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.
   L'alimentazione  idrica  deve  essere  in  grado   di   assicurare
l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente piu' sfavoriti, di 120 l/min
cad.,  con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo
di almeno 60 min.
   Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al  punto
precedente   dovra'  essere  installata  una  idonea  riserva  idrica
alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
   Tale riserva deve essere costantemente garantita.
   Le elettropompe di alimentazione  della  rete  antincendio  devono
essere alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale.
   Nelle  scuole  di  tipo  4  e  5, i gruppi di pompaggio della rete
antincendio devono essere costituiti da due  pompe,  una  di  riserva
all'altra,  alimentate  da  fonti di energia indipendenti (ad esempio
elettropompa e motopompa o due elettropompe).
   L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.
   Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete  devono
essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco.
   Le  colonne  montanti  possono  correre, a giorno o incassate, nei
vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al  fuoco  REI
60.
9.2. Estintori.
   Devono   essere   installati   estintori  portatili  di  capacita'
estinguente non inferiore 13  A,  89  B,  C  di  tipo  approvato  dal
Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200
m(Elevato  al  Quadrato) di pavimento o frazione di detta superficie,
con un minimo di due estintori per piano.
9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi.
   Limitatamente agli ambienti o  locali  il  cui  carico  d'incendio
superi  i  30  kg/m(Elevato  al  Quadrato), deve essere installato un
impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra,  o  un
impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.
10. SEGNALETICA DI SICUREZZA.
   Si   applicano   le  vigenti  disposizioni  sulla  segnaletica  di
sicurezza, espressamente finalizzata alla  sicurezza  antincendi,  di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524
(Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 10 agosto 1982).
11. NORME DI SICUREZZA PER LE SCUOLE DI TIPO "O".
   Le strutture orizzontali e verticali devono  avere  resistenza  al
fuoco non inferiore a REI 30.
   Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in
conformita' alla legge n. 186 del 1 marzo 1968.
   Deve  essere  assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il
sicuro esodo degli occupanti la scuola.
   Devono essere osservate le disposizioni contenute nei  punti  3.1,
9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.
12. NORME DI ESERCIZIO.
   A  cura  del  titolare dell'attivita' dovra' essere predisposto un
registro  dei  controlli  periodici  ove  sono  annotati  tutti   gli
interventi  ed  i  controlli  relativi  all'efficienza degli impianti
elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi  antincendio,
dei  dispositivi  di  sicurezza  e di controllo, delle aree a rischio
specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi  d'incendio
nei vari ambienti dell'attivita'.
   Tale  registro  deve  essere  mantenuto costantemente aggiornato e
disponibile per i controlli da parte dell'autorita' competente.
12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e  devono  essere
fatte  prove  di  evacuazione,  almeno  due volte nel corso dell'anno
scolastico.
12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre  da
qualsiasi materiale.
12.2.  E'  fatto  divieto  di  compromettere  la  agevole  apertura e
funzionalita' dei serramenti delle uscite  di  sicurezza,  durante  i
periodi  di  attivita' della scuola, verificandone l'efficienza prima
dell'inizio delle lezioni.
12.3. Le attrezzature e  gli  impianti  di  sicurezza  devono  essere
controllati   periodicamente  in  modo  da  assicurarne  la  costante
efficienza.
12.4.  Nei  locali  ove  vengono  depositate  o  utilizzate  sostanze
infiammabili  o  facilmente combustibili e' fatto divieto di fumare o
fare uso di fiamme libere.
12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati
se non in locali appositi e con  recipienti  e/o  apparecchiature  di
tipo autorizzato.
12.6.  Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati,
non possono essere depositati e/o  utilizzati  recipienti  contenenti
gas  compressi  e/o  liquefatti.  I liquidi infiammabili o facilmente
combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere  vapori  o
gas  infiammabili,  possono  essere  tenuti in quantita' strettamente
necessarie  per  esigenze  igienico-sanitarie   e   per   l'attivita'
didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.
12.7.   Al   termine   dell'attivita'   didattica   o   di   ricerca,
l'alimentazione  centralizzata  di  apparecchiature  o  utensili  con
combustibili  liquidi  o  gassosi deve essere interrotta azionando le
saracinesche di intercettazione del combustibile, la  cui  ubicazione
deve   essere   indicata  mediante  cartelli  segnaletici  facilmente
visibili.
12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere  depositati
in modo da consentire una facile ispezionabilita', lasciando corridoi
e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
12.9.  Eventuali  scaffalature  dovranno  risultare  a  distanza  non
inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.
12.10. Il titolare dell'attivita' deve provvedere affinche' nel corso
della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza.  Egli
puo'  avvalersi  per tale compito di un responsabile della sicurezza,
in relazione alla complessita' e capienza della struttura scolastica.
13. NORME TRANSITORIE.
   Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in  vigore
del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute
negli articoli seguenti:
    scuole  realizzate  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
decreto ministeriale 18 dicembre 1975:
     2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;
    scuole preesistenti alla data di entrata in  vigore  del  decreto
ministeriale 18 dicembre 1975:
     2.4,  3.1,  5  (5.5  larghezza  totale riferita al solo piano di
massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8,  9,  10,
12.
14. DEROGHE.
   Nei  casi  in  cui  per  particolari motivi tecnici o per speciali
esigenze funzionali,  non  fosse  possibile  attuare  qualcuna  delle
prescrizioni  contenute  nella  presente normativa, il titolare della
gestione della scuola puo' avanzare motivata richiesta di  deroga  in
base  all'art.  21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577
del 29 luglio 1982 e  secondo  le  procedure  indicate  nello  stesso
articolo.
   Le  istanze  devono  essere redatte in carta legale e corredate di
grafici  e  di  relazione  tecnica  che  illustri,  sotto   l'aspetto
antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative
proposte  al  fine  di  garantire un grado di sicurezza equivalente a
quello previsto dalle norme a cui si intende derogare.