(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA FIDEJUSSIONE DI CUI AL PUNTO 5.1 DELLA CIRCOLARE N.
   262 DEL 5 AGOSTO 1991 E PUNTO 2 DELLA  CIRCOLARE  N.  274  DEL  22
   MAGGIO 1992, PUNTO 4 DELLA CIRCOLARE N. 21 DEL 15 OTTOBRE 1992.
         CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE
               DEL PROGETTO DI SVILUPPO (INVESTIMENTI)
   Premesso:
    che (cooperativa o consorzio) ...................................
con sede in via .................... (localita') ....................
ha  ottenuto  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, con
lettera n.    ..........  del  ..................................,  a
valere  sullo stanziamento della legge 10 luglio 1991, n. 201 e rela-
tive delibere CIPE e a termini di  quanto  previsto  nelle  circolari
ministeriali n. 262 del 5 agosto 1991, n. 274 del 22 maggio 1992 e n.
21 del 15 ottobre 1992 l'affidamento del contributo di lire .........
per  la  realizzazione  del  progetto  di  sviluppo e di riequilibrio
finanziario a sostegno della cooperazione agricola nazionale, di  cui
lire   ...............................   per   investimenti   e  lire
.............................. per riequilibrio finanziario;
    che  secondo   quanto   previsto   nelle   richiamate   circolari
ministeriali la (cooperativa o consorzio) ...........................
con sede in ..................... via ...............................
deve prestare fidejussione (bancaria o assicurativa) di lire ........
pari  all'importo  del contributo del progetto di sviluppo maggiorato
degli interessi legali semplici del 10%  annuo,  per  la  durata  del
progetto  stesso,  come  previsto  al  punto  4.1/ b della richiamata
circolare n. 21 del 15  ottobre  1992,  a  garanzia  che  esso  venga
realizzato   nei   termini,   che   gli   accertamenti   tecnici   ed
amministrativi previsti nella procedura di erogazione del  contributo
diano  esito  favorevole  e  che  il  capitale  sociale  versato o il
prestito da soci non venga rimborsato  prima  di  cinque  anni  dalla
concessione   del  contributo;  fatta  salva  la  sostituzione  della
presente fidejussione a norma di quanto previsto al punto 4.1, ultimo
comma, della gia' citata circolare n. 21/92;
    che  la  polizza  e'  intesa  a  garantire  che   la   suindicata
(cooperativa   o   consorzio)   rispetti  tutti  gli  obblighi  e  le
prescrizioni stabilite dalle richiamate circolari e dal provvedimento
formale di approvazione e impegno del contributo;
                         Tutto cio' premesso
   Art. 1. - La sottoscritta (banca o societa' assicuratrice) .......
 ..................... con sede in (via) ............................
(localita') ............................... a mezzo dei sottoscritti:
(Funzionari, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica) .....
 ....................................................................
con  la  presente  garantisce  e  si   obbliga   irrevocabilmente   e
incondizionatamente  fino alla concorrenza di L. ........... a pagare
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede a Roma -  Via
XX  Settembre,  la  somma  che  lo  stesso dicastero richiedera' alla
(banca o societa' assicuratrice).................................  in
restituzione  totale o parziale dell'importo del contributo concesso,
di cui alle premesse, maggiorato degli interessi calcolati  al  tasso
legale semplice del 10% annuo.
   Art.  2.  - Detta garanzia, che iniziera' ad avere efficacia dalla
data  del  formale  provvedimento  di  approvazione  di  impegno  del
contributo, copre il rischio che consegue all'ipotesi che il progetto
di  sviluppo  non  venga  realizzato  nei  tempi  previsti,  che  gli
accertamenti tecnici ed amministrativi non diano esito  favorevole  e
che  il  capitale  sociale  versato  o  il  prestito  da  soci  venga
rimborsato prima  di  cinque  anni  dalla  data  di  concessione  del
contributo,  fatta  salva  la  sostituzione  della presente polizza a
norma di quanto previsto al punto 4.1 ultimo comma della gia'  citata
circolare n. 21/92.
   Art. 3. - La sottoscritta (banca o societa' assicuratrice) .......
 ......................  si  impegna  a versare, senza apporre alcuna
eccezione anche in caso di opposizione del  debitore  principale,  su
semplice  richiesta  scritta  del  Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, da cui risulti semplicemente confermata l'esistenza  di  uno
dei  presupposti  sopra riportati, senza onere di motivazione o prova
da parte dello stesso dicastero e senza possibilita' alcuna di  prova
contraria da parte della (banca o della societa' assicuratrice), ....
 ...................................   la   somma  che  dallo  stesso
Ministero verra' indicata come dovuta per capitale, maggiorato  degli
interessi  calcolati  al  tasso  legale  semplice  del  10% annuo nei
termini indicati all'art. 1.
   Il pagamento dovra' avvenire entro trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della richiesta.
   Scaduto tale termine la (banca o societa' assicuratrice) .........
 .......................  dovra'  versare  al Ministero gli interessi
maturandi fino al giorno dell'effettivo rimborso.
   Art. 4. - La (banca o societa' assicuratrice) ....................
 .......................  rinuncia  al  beneficio  della   preventiva
escussione della (cooperativa o consorzio) ................  ai sensi
dell'art. 1944 del codice civile.
   La  societa' rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli
1242 e 1247 del codice civile per quanto  riguarda  crediti  liquidi,
certi  ed  esigibili,  che il contraente abbia maturato nei confronti
del Ministero.
   La (banca o societa' assicuratrice) ..............................
rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1957 e 1952 del
codice civile.
   Art. 5. -  Il  presente  contratto  di  garanzia,  secondo  quanto
previsto  al  punto 4.1/ b della circolare n. 21 del 15 ottobre 1992,
ha validita' mesi dodici ed e' automaticamente rinnovabile di  dodici
mesi  in  dodici  mesi per tutto il periodo di durata del progetto di
sviluppo, fino al momento in cui il Ministero, con apposita  notifica
alla   (banca  o  societa'  assicuratrice),  dara'  comunicazione  di
svincolo della garanzia prestata.
   Art. 6. - L'importo garantito con la presente garanzia, a  termini
di quanto previsto nella richiamata circolare n. 262/91 potra' essere
ridotto   gradualmente,  in  proporzione  agli  importi  che  saranno
approvati dal Ministero sulla base degli stati di avanzamento  lavori
presentati dalla (cooperativa o consorzio) ..........................
   La  riduzione  sara' operata successivamente alla comunicazione da
parte del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento  di
liquidazione parziale.
   Art.  7.  -  In  caso  di  controversie  tra  la (banca o societa'
assicuratrice) ......................................................
 ............................... e il  Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  e'  competente  esclusiva l'autorita' giudiziaria del
luogo ove ha sede il Ministero stesso.
    Data, ...................
                           Banca o societa' assicuratrice
                           ...............................
   Agli effetti degli articoli 1341  e  1342  del  codice  civile  si
approvano  specificatamente  le  condizioni  relative alla rinuncia a
proporre eccezioni ivi comprese quelle di  cui  agli  articoli  1944,
1952,  1957,  1242  e  1247 del codice civile nonche' quelle relative
alla deroga alla competenza del Foro giudicante, di cui agli articoli
3, 4 e 6 del presente contratto autonomo di garanzia.
                           Banca o societa' assicuratrice
                           ...............................
                                  *
                                *   *
   N.B. - Nel caso che la polizza fidejussoria sia rilasciata da  una
societa'  di  assicurazione  il contratto autonomo di garanzia dovra'
riportare il  seguente  ulteriore  elemento  essenziale:  Art.  1.  -
Autorizzazione   del   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato con decreto  ministeriale  del  17  agosto  1962  ad
esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni.