ALLEGATO A FAC-SIMILE DELLA FIDEJUSSIONE DI CUI AL PUNTO 5.1 DELLA CIRCOLARE N. 262 DEL 5 AGOSTO 1991 E PUNTO 2 DELLA CIRCOLARE N. 274 DEL 22 MAGGIO 1992, PUNTO 4 DELLA CIRCOLARE N. 21 DEL 15 OTTOBRE 1992. CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO (INVESTIMENTI) Premesso: che (cooperativa o consorzio) ................................... con sede in via .................... (localita') .................... ha ottenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con lettera n. .......... del .................................., a valere sullo stanziamento della legge 10 luglio 1991, n. 201 e rela- tive delibere CIPE e a termini di quanto previsto nelle circolari ministeriali n. 262 del 5 agosto 1991, n. 274 del 22 maggio 1992 e n. 21 del 15 ottobre 1992 l'affidamento del contributo di lire ......... per la realizzazione del progetto di sviluppo e di riequilibrio finanziario a sostegno della cooperazione agricola nazionale, di cui lire ............................... per investimenti e lire .............................. per riequilibrio finanziario; che secondo quanto previsto nelle richiamate circolari ministeriali la (cooperativa o consorzio) ........................... con sede in ..................... via ............................... deve prestare fidejussione (bancaria o assicurativa) di lire ........ pari all'importo del contributo del progetto di sviluppo maggiorato degli interessi legali semplici del 10% annuo, per la durata del progetto stesso, come previsto al punto 4.1/ b della richiamata circolare n. 21 del 15 ottobre 1992, a garanzia che esso venga realizzato nei termini, che gli accertamenti tecnici ed amministrativi previsti nella procedura di erogazione del contributo diano esito favorevole e che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni dalla concessione del contributo; fatta salva la sostituzione della presente fidejussione a norma di quanto previsto al punto 4.1, ultimo comma, della gia' citata circolare n. 21/92; che la polizza e' intesa a garantire che la suindicata (cooperativa o consorzio) rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalle richiamate circolari e dal provvedimento formale di approvazione e impegno del contributo; Tutto cio' premesso Art. 1. - La sottoscritta (banca o societa' assicuratrice) ....... ..................... con sede in (via) ............................ (localita') ............................... a mezzo dei sottoscritti: (Funzionari, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica) ..... .................................................................... con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente fino alla concorrenza di L. ........... a pagare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede a Roma - Via XX Settembre, la somma che lo stesso dicastero richiedera' alla (banca o societa' assicuratrice)................................. in restituzione totale o parziale dell'importo del contributo concesso, di cui alle premesse, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale semplice del 10% annuo. Art. 2. - Detta garanzia, che iniziera' ad avere efficacia dalla data del formale provvedimento di approvazione di impegno del contributo, copre il rischio che consegue all'ipotesi che il progetto di sviluppo non venga realizzato nei tempi previsti, che gli accertamenti tecnici ed amministrativi non diano esito favorevole e che il capitale sociale versato o il prestito da soci venga rimborsato prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo, fatta salva la sostituzione della presente polizza a norma di quanto previsto al punto 4.1 ultimo comma della gia' citata circolare n. 21/92. Art. 3. - La sottoscritta (banca o societa' assicuratrice) ....... ...................... si impegna a versare, senza apporre alcuna eccezione anche in caso di opposizione del debitore principale, su semplice richiesta scritta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti semplicemente confermata l'esistenza di uno dei presupposti sopra riportati, senza onere di motivazione o prova da parte dello stesso dicastero e senza possibilita' alcuna di prova contraria da parte della (banca o della societa' assicuratrice), .... ................................... la somma che dallo stesso Ministero verra' indicata come dovuta per capitale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale semplice del 10% annuo nei termini indicati all'art. 1. Il pagamento dovra' avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine la (banca o societa' assicuratrice) ......... ....................... dovra' versare al Ministero gli interessi maturandi fino al giorno dell'effettivo rimborso. Art. 4. - La (banca o societa' assicuratrice) .................... ....................... rinuncia al beneficio della preventiva escussione della (cooperativa o consorzio) ................ ai sensi dell'art. 1944 del codice civile. La societa' rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero. La (banca o societa' assicuratrice) .............................. rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1957 e 1952 del codice civile. Art. 5. - Il presente contratto di garanzia, secondo quanto previsto al punto 4.1/ b della circolare n. 21 del 15 ottobre 1992, ha validita' mesi dodici ed e' automaticamente rinnovabile di dodici mesi in dodici mesi per tutto il periodo di durata del progetto di sviluppo, fino al momento in cui il Ministero, con apposita notifica alla (banca o societa' assicuratrice), dara' comunicazione di svincolo della garanzia prestata. Art. 6. - L'importo garantito con la presente garanzia, a termini di quanto previsto nella richiamata circolare n. 262/91 potra' essere ridotto gradualmente, in proporzione agli importi che saranno approvati dal Ministero sulla base degli stati di avanzamento lavori presentati dalla (cooperativa o consorzio) .......................... La riduzione sara' operata successivamente alla comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di liquidazione parziale. Art. 7. - In caso di controversie tra la (banca o societa' assicuratrice) ...................................................... ............................... e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' competente esclusiva l'autorita' giudiziaria del luogo ove ha sede il Ministero stesso. Data, ................... Banca o societa' assicuratrice ............................... Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1952, 1957, 1242 e 1247 del codice civile nonche' quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante, di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente contratto autonomo di garanzia. Banca o societa' assicuratrice ............................... * * * N.B. - Nel caso che la polizza fidejussoria sia rilasciata da una societa' di assicurazione il contratto autonomo di garanzia dovra' riportare il seguente ulteriore elemento essenziale: Art. 1. - Autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale del 17 agosto 1962 ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni.