ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 20 NOVEMBRE 1991, N. 367. All'articolo 1 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: 'di reato continuato o'". All'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso 1, le parole: "senza ritardo il capo di detto ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio". All'articolo 7, comma 1, capoverso 3: le lettere d) ed e) sono soppresse; alla lettera h) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;"; alla lettera h) il numero 3) e' soppresso. All'articolo 14: al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: "per l'anno 1993" sono inserite le seguenti: "e a regime"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ..), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicita') non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica".