(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 20 
   NOVEMBRE 1991, N. 367. 
 All'articolo 1 il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale sono soppresse le parole: 'di reato continuato o'". 
  All'articolo 2, al comma 1, lettera a),  capoverso  1,  le  parole:
"senza ritardo il  capo  di  detto  ufficio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio". 
  All'articolo 7, comma 1, capoverso 3: 
   le lettere d) ed e) sono soppresse; 
   alla lettera h) il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
   "2) ingiustificata e  reiterata  violazione  dei  doveri  previsti
dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;"; 
   alla lettera h) il numero 3) e' soppresso. 
  All'articolo 14: 
   al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: "per  l'anno  1993"  sono
inserite le seguenti: "e a regime"; 
   dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Le previsioni di competenza e  di  cassa  dei  capitoli  di
bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice
economico, della categoria IV (Acquisto di beni  e  servizi):  4.1.3.
(Mezzi di trasporto  e  accessori)  con  esclusione  degli  stati  di
previsione dei  Ministeri  delle  finanze,  di  grazia  e  giustizia,
dell'interno  e  della   difesa,   4.3.2.   (Commissioni,   comitati,
consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di
rappresentanza), 4.9.3. (Spese per  uffici  e  servizi  particolari),
4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ..), 4.9.5. (Relazioni pubbliche,
corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10.  (Spese  di  pubblicita')
non possono essere incrementate nel  corso  del  1992  rispetto  alle
previsioni iniziali  e  negli  esercizi  successivi  potranno  essere
incrementate  in  misura  non  superiore  al  tasso   di   inflazione
programmato in sede di relazione previsionale e programmatica".