(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA 
             PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 
  La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Polonia (qui  di
seguito denominate Parti Contraenti), 
  desiderando  creare  condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica  fra  i  due  Stati  e  specialmente  per  gli
investimenti di  capitali  da  parte  di  investitori  di  una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, 
  riconoscendo che l'incoraggiamento e  la  reciproca  protezione  di
tali   investimenti    contribuiranno    a    stimolare    iniziative
imprenditoriali e a sviluppare i rapporti economici fra le due  Parti
Contraenti, 
  hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
                     Ai fini del presente Accordo: 
  1. Per "investimento" si  intende  ogni  tipo  di  bene  investito,
legato ad  una  attivita'  economica,  dal  1o  Luglio  1986,  da  un
investitore di una Parte Contraente sul territorio  dell'altra  Parte
Contraente, in conformita' delle leggi  e  dei  regolamenti  di  tale
Parte Contraente. Senza  limitare  la  generalita'  di  quanto  sopra
menzionato, il termine "investimento" comprende: 
   a) beni mobili ed immobili, nonche'  qualsiasi  altro  diritto  di
proprieta' in in rem, ipoteche, pegni, usufrutto e diritti analoghi; 
   b) azioni, quote di partecipazioni  e  obbligazioni  societarie  o
altri tipi di partecipazione in Societa'; 
   c) diritti su somme di denaro investite o qualsiasi altro  diritto
per gli impegni aventi un valore economico relativi all'investimento; 
   d)  diritti  d'autore,  marchi  commerciali,   brevetti,   designs
industriali  ed  altri  diritti   di   proprieta'   intellettuale   e
industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali e  good-
will; 
   e) qualsiasi diritto conferito per legge e qualsiasi provvedimento
amministrativo comprese licenze e concessioni aventi valore economico
necessari per lo  svolgimento  di  una  attivita'  economica  qualora
previsti dalla legge; 
  2. Per "investire" si intende qualsiasi persona fisica o  giuridica
di una Parte Contraente  che  effettui  investimenti  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente. 
  3. Per "persona fisica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte
Contraente, una persona fisica avente la cittadinanza di quello Stato
e la residenza ai sensi della normativa  di  quest'ultimo,  residenza
che per la Parte italiana e' quella valutaria. 
  4. Per "persona giuridica" si intende, in  riferimento  a  ciascuna
Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede in  una  delle  Parti
Contraenti  in  conformita'  alle  leggi  nazionali   e   da   queste
riconosciuta quale persona giuridica, come Enti  pubblici  economici,
societa' di persone e di capitali di diritto  pubblico  o  privato  e
stabili organizzazioni,  indipendentemente  dal  fatto  che  la  loro
responsabilita' sia limitata o meno. 
  5.  Per  "proventi"  si  intendono  le   somme   ricavate   da   un
investimento,   ivi   compresi   in    particolare,    sebbene    non
esclusivamente, profitti, interessi, utili  di  capitale,  dividendi,
royalties od altri ricavi correnti. 
  6. Per territorio si intende  la  zona  compresa  entro  i  confini
terrestri e anche le zone marittime, il suolo e il sottosuolo  marino
sui  quali  le  Parti  Contraenti  esercitano,  in  base  al  diritto
internazionale,   la   sovranita',   i   diritti   economici   o   di
giurisdizione.