Articolo 10 Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte tramite canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tali controversie non siano state composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti le abbia notificate per iscritto, esse verranno su richiesta di una delle due Parti Contraenti predette, sottoposte alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito per ogni singola questione nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri di Tribunale nominati sceglieranno successivamente un cittadino di un terzo Stato, che sara' Presidente del Tribunale dopo l'approvazione delle due Parti Contraenti stesse. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri del Tribunale. 4. Se entro i termini di cui al punto 3 del presente Articolo le nomine non saranno state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altri accordi, richiedere l'effettuazione di tali nomine al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altra causa non sia a lui possibile espletare tale funzione, verra' chiesto al Vice Presidente della Corte di procedere alla nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altra causa non gli sia possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle due Parti verra' invitato a procedervi. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti per le due Parti Contraenti. Ognuna delle due Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale potra' tuttavia ripartire diversamente tali spese e la sua decisione sara' vincolante per le due Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie modalita' di procedura.