(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
                Controversie tra le Parti Contraenti 
  1.   Le   controversie   tra   le   Parti    Contraenti    relative
all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo  dovranno
essere, per quanto possibile, composte tramite canali diplomatici. 
  2. Nel caso in cui tali controversie non siano state  composte  nei
tre mesi successivi alla data in cui una delle due  Parti  Contraenti
le abbia notificate per iscritto, esse verranno su richiesta  di  una
delle due Parti Contraenti predette, sottoposte alla competenza di un
Tribunale Arbitrale ad  hoc  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente Articolo. 
  3. Il  Tribunale  Arbitrale  verra'  costituito  per  ogni  singola
questione nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui  viene
ricevuta la richiesta di arbitrato,  ognuna  delle  Parti  Contraenti
nominera' un membro del Tribunale. I due membri di Tribunale nominati
sceglieranno successivamente un cittadino  di  un  terzo  Stato,  che
sara' Presidente del Tribunale dopo l'approvazione  delle  due  Parti
Contraenti stesse. 
  Il Presidente dovra' essere nominato  entro  tre  mesi  dalla  data
della nomina degli altri due membri del Tribunale. 
  4. Se entro i termini di cui al punto 3 del  presente  Articolo  le
nomine  non  saranno  state  effettuate,  ognuna  delle   due   Parti
Contraenti  potra',  in  mancanza  di   altri   accordi,   richiedere
l'effettuazione  di   tali   nomine   al   Presidente   della   Corte
Internazionale di Giustizia. Ove questi sia cittadino  di  una  delle
due Parti Contraenti o per  qualsiasi  altra  causa  non  sia  a  lui
possibile espletare tale funzione, verra' chiesto al Vice  Presidente
della  Corte  di  procedere  alla  nomina.  Qualora  anche  il   Vice
Presidente sia cittadino di una delle  due  Parti  Contraenti  o  per
qualsiasi altra causa non gli sia possibile espletare tale  funzione,
il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e  che
non  sia  cittadino  di  una  delle  due  Parti  verra'  invitato   a
procedervi. 
  5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le  sue
decisioni saranno vincolanti per  le  due  Parti  Contraenti.  Ognuna
delle due Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio  arbitro
e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale.  Le
spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a  carico  delle
due Parti in misura uguale. Il Tribunale  potra'  tuttavia  ripartire
diversamente tali spese e la sua decisione sara'  vincolante  per  le
due Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale  stabilira'  le  proprie
modalita' di procedura.