(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
                     Applicazione di altre norme 
  Qualora  il  trattamento  previsto  da  una  Parte  Contraente  nei
confronti  degli  investitori   dell'altra   Parte   Contraente,   in
conformita'  delle  sue  leggi,  dei  suoi  regolamenti  o  di  altre
disposizioni o contratti specifici  sia  piu'  favorevole  di  quello
previsto dal presente Accordo, verra' applicato il  trattamento  piu'
favorevole.