Articolo 12 Applicazione di altre norme Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle sue leggi, dei suoi regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.