(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
                          Durata e Scadenza 
  1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo  di  dieci
anni, e continuera' a restare in  vigore  per  ulteriori  periodi  di
cinque anni, a meno che una  delle  due  Parti  non  lo  denunci  per
iscritto un anno prima  della  sua  scadenza  o  della  scadenza  dei
successivi periodi di cinque anni. 
  2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data  della
scadenza del presente Accordo le disposizioni degli Articoli da  1  a
12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque  anni  a  partire  dalla
data della scadenza del presente Accordo. 
    In fede di che e' stato firmato il presente Accordo,  redatto  in
duplice copia a Varsavia il 10 maggio 1989 in lingua italiana  ed  in
lingua polacca, ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
    

PER LA REPUBBLICA ITALIANA            PER LA REPUBBLICA POPOLARE
                                      DI POLONIA SU DELEGA DEL
                                      CONSIGLIO DI STATO


    

              Parte di provvedimento in formato grafico