(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
  Nel firmare l'Accordo fra la Repubblica Italiana  e  la  Repubblica
Popolare  di  Polonia  sulla  Promozione  e   la   Protezione   degli
Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole  seguenti  da
considerare come parte integrante di tale Accordo. 
  1. IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 3: 
  Ciascuna  delle  Parti  Contraenti  si  impegna  a  garantire,   in
conformita' con le sue norme, tutte le facilitazioni di soggiorno  ai
cittadini dell'altra Parte Contraente che hanno ricevuto il  permesso
di lavoro sul suo territorio in relazione all'investimento. 
  2. IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 6: 
  Punto 1. Per trasferimento "senza indebito ritardo"  effettuato  ai
sensi  dell'Art.  6,  si  intende  quello  effettuato   nel   termine
necessario per l'esecuzione delle formalita'  d'uso,  a  partire  dal
momento in cui e' stata presentata  la  domanda  e  senza  che  venga
superato il termine di due mesi. 
  Punto 2. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare di  Polonia  le
disposizioni dell'Art. 6 si applicano in maniera tale che  il  libero
trasferimento avvenga mediante prelevamento dei mezzi accumulati  sul
conto  in  valuta  convertibile  della  societa'  o  dell'investitore
interessato. 
  Punto 3. Nel caso in cui  gli  investitori  italiani,  dietro  loro
richiesta,  ottengano,  anche  preventivamente,  una   autorizzazione
valutaria per il trasferimento di tutti o parte dei  ricavi  ottenuti
da  loro  in  valuta  polacca,  le  Autorita'  valutarie   competenti
assicureranno la valuta convertibile necessaria al trasferimento  dei
proventi dell'investimento o della sua liquidazione totale o parziale
in cambio di valuta polacca. 
  In fede di che e' stato firmato il presente Protocollo, redatto  in
duplice copia a Varsavia il 10 maggio 1989 in lingua italiana  ed  in
lingua polacca, ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
    

PER LA REPUBBLICA ITALIANA              PER LA REPUBBLICA POPOLARE
                                        DI POLONIA SU DELEGA DEL
                                        CONSIGLIO DI STATO


    

              Parte di provvedimento in formato grafico