PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Polonia sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare come parte integrante di tale Accordo. 1. IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 3: Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a garantire, in conformita' con le sue norme, tutte le facilitazioni di soggiorno ai cittadini dell'altra Parte Contraente che hanno ricevuto il permesso di lavoro sul suo territorio in relazione all'investimento. 2. IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 6: Punto 1. Per trasferimento "senza indebito ritardo" effettuato ai sensi dell'Art. 6, si intende quello effettuato nel termine necessario per l'esecuzione delle formalita' d'uso, a partire dal momento in cui e' stata presentata la domanda e senza che venga superato il termine di due mesi. Punto 2. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Polonia le disposizioni dell'Art. 6 si applicano in maniera tale che il libero trasferimento avvenga mediante prelevamento dei mezzi accumulati sul conto in valuta convertibile della societa' o dell'investitore interessato. Punto 3. Nel caso in cui gli investitori italiani, dietro loro richiesta, ottengano, anche preventivamente, una autorizzazione valutaria per il trasferimento di tutti o parte dei ricavi ottenuti da loro in valuta polacca, le Autorita' valutarie competenti assicureranno la valuta convertibile necessaria al trasferimento dei proventi dell'investimento o della sua liquidazione totale o parziale in cambio di valuta polacca. In fede di che e' stato firmato il presente Protocollo, redatto in duplice copia a Varsavia il 10 maggio 1989 in lingua italiana ed in lingua polacca, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SU DELEGA DEL CONSIGLIO DI STATO Parte di provvedimento in formato grafico