(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
             Promozione e protezione degli Investimenti 
  1.  Ciascuna  Parte   Contraente   incoraggera'   gli   investitori
dell'altra Parte Contraente ad effettuare  investimenti  nel  proprio
territorio e, nell'esercizio dei poteri conferitili dalle sue  leggi,
autorizzera' tali investimenti. 
  2. Ciascuna Parte  Contraente  assicurera'  sempre  un  trattamento
giusto ed equo agli  investimenti  di  investitori  dell'altra  Parte
Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il
mantenimento, l'uso, il godimento, la cessione  o  la  trasformazione
degli investimenti  nel  suo  territorio  effettuati  da  investitori
dell'altra Parte Contraente, non vengano in  alcun  modo  colpiti  da
misure ingiustificate o discriminatorie.