Articolo 3 Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accordera' agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi degli investitori di Stati terzi. 2. Ciascuna Parte Contraente trattera' sul suo territorio le attivita' connesse con gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente in modo non meno favorevole che le attivita' connesse con investimenti di investitori di ogni Stato terzo. 3. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferisce ai privilegi che una delle Parti Contraenti concede agli investitori di Stati Terzi in base a: a) appartenenza a Unione doganale, Mercato Comune, Zona di Libero Scambio, Organizzazione di reciproca assistenza economica; b) Accordi tendenti ad evitare la doppia imposizione conclusi con Stati terzi; c) Accordi in materia di facilitazioni di commercio transfrontaliero conclusi con Stati terzi.