(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
                Clausola della Nazione piu' favorita 
  1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del  proprio  territorio,
accordera' agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori
dell'altra Parte Contraente, un trattamento non  meno  favorevole  di
quello riservato agli investimenti effettuati ed  ai  proventi  degli
investitori di Stati terzi. 
  2. Ciascuna  Parte  Contraente  trattera'  sul  suo  territorio  le
attivita' connesse con gli  investimenti  di  investitori  dell'altra
Parte Contraente  in  modo  non  meno  favorevole  che  le  attivita'
connesse con investimenti di investitori di ogni Stato terzo. 
  3. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 del  presente  Articolo
non si riferisce ai privilegi che una delle Parti Contraenti  concede
agli investitori di Stati Terzi in base a: 
   a) appartenenza a Unione doganale, Mercato Comune, Zona di  Libero
Scambio, Organizzazione di reciproca assistenza economica; 
   b) Accordi tendenti ad evitare la doppia imposizione conclusi  con
Stati terzi; 
   c)   Accordi   in   materia   di   facilitazioni   di    commercio
transfrontaliero conclusi con Stati terzi.