(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
                            Risarcimenti 
  Qualora gli investitori di una delle due Parti  Contraenti  debbano
subire  danni  o  perdite  nei  loro  investimenti   nel   territorio
dell'altra Parte, a causa di guerra, di altri scontri armati, di  uno
stato di emergenza o di  altri  avvenimenti  simili,  riceveranno  un
adeguato risarcimento per danni  o  perdite  subiti.  Tali  pagamenti
saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. 
  Gli investitori di una delle Parti Contraenti verranno  tratti  non
meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.