Articolo 4 Risarcimenti Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti debbano subire danni o perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerra, di altri scontri armati, di uno stato di emergenza o di altri avvenimenti simili, riceveranno un adeguato risarcimento per danni o perdite subiti. Tali pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori di una delle Parti Contraenti verranno tratti non meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.