Articolo 5 Nazionalizzazione o Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti ed i proventi derivanti dagli investimenti stessi non saranno sul territorio dell'altra Parte Contraente espropriati, nazionalizzati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti, a meno che questo non avvenga nell'interesse pubblico su base di procedure conformi alla legge e contro un adeguato risarcimento. Tale risarcimento sara' equivalente al valore dell'investimento immediatamente prima del momento nel quale l'esproprio, di fatto o intenzionato, sia pubblicamente noto. Il pagamento dell'indennizzo avverra' senza indebito ritardo e comunque non piu' tardi di tre mesi dalla data di entrata in vigore delle misure di esproprio, nazionalizzazione o di altre misure aventi effetti equivalenti. Qualora entro tre mesi il pagamento non fosse avvenuto, il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al LIBOR di periodo, decorrenti dall'inizio del quarto mese fino al momento dell'effettivo pagamento. 2. All'investitore e' riconosciuto il diritto di chiedere alle competenti Autorita' un accertamento del valore del risarcimento dovuto dalla Parte Contraente sul territorio della quale sono state effettuate le misure di cui al punto 1, nonche' di proporre azione avanti alla Magistratura ordinaria od un Tribunale Arbitrale Internazionale in conformita' all'Articolo 9 del presente Accordo.