(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
                    Nazionalizzazione o Esproprio 
  1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti
ed i proventi derivanti dagli investimenti  stessi  non  saranno  sul
territorio dell'altra Parte Contraente espropriati, nazionalizzati  o
soggetti a misure aventi effetti equivalenti, a meno che  questo  non
avvenga nell'interesse pubblico su base di  procedure  conformi  alla
legge e contro un  adeguato  risarcimento.  Tale  risarcimento  sara'
equivalente al  valore  dell'investimento  immediatamente  prima  del
momento  nel  quale  l'esproprio,  di  fatto  o   intenzionato,   sia
pubblicamente noto. 
  Il pagamento dell'indennizzo  avverra'  senza  indebito  ritardo  e
comunque non piu' tardi di tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
delle misure di esproprio, nazionalizzazione o di altre misure aventi
effetti equivalenti. Qualora entro tre mesi il  pagamento  non  fosse
avvenuto, il risarcimento comprendera'  gli  interessi  calcolati  al
LIBOR di periodo, decorrenti dall'inizio  del  quarto  mese  fino  al
momento dell'effettivo pagamento. 
  2. All'investitore e' riconosciuto  il  diritto  di  chiedere  alle
competenti Autorita' un  accertamento  del  valore  del  risarcimento
dovuto dalla Parte Contraente sul territorio della quale  sono  state
effettuate le misure di cui al punto 1, nonche'  di  proporre  azione
avanti  alla  Magistratura  ordinaria  od  un   Tribunale   Arbitrale
Internazionale in conformita' all'Articolo 9 del presente Accordo.