(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
                            Trasferimenti 
  1. Ogni Parte Contraente  garantisce  agli  investitori  dell'altra
Parte Contraente, dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi  fiscali,
senza  indebito  ritardo,   il   trasferimento   libero   in   valuta
convertibile di scadenze connesse agli investimenti e in particolare: 
   a) capitali e quote aggiuntive per mantenimento e incremento degli
investimenti; 
   b) proventi; 
   c) rimborso di crediti relativi agli investimenti; 
   d)  ricavi  derivanti  da  una  totale  o  parziale   vendita   di
partecipazioni o da totale o parziale liquidazione dell'investimento; 
   e)  compensi  erogati  in  valuta  convertibile  e  percepiti  dai
cittadini dell'altra Parte Contraente  nell'ambito  di  contratti  di
lavoro relativi ad un investimento  effettuato  nel  suo  territorio,
nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e  dai  suoi
regolamenti nazionali. 
  2. Le garanzie di cui al punto 1 del presente Articolo saranno  non
meno favorevoli di quelle  accordate  agli  investitori  degli  Stati
terzi, tenuto conto dell'Articolo 3 punto 3 del presente Accordo.