Articolo 6 Trasferimenti 1. Ogni Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte Contraente, dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, senza indebito ritardo, il trasferimento libero in valuta convertibile di scadenze connesse agli investimenti e in particolare: a) capitali e quote aggiuntive per mantenimento e incremento degli investimenti; b) proventi; c) rimborso di crediti relativi agli investimenti; d) ricavi derivanti da una totale o parziale vendita di partecipazioni o da totale o parziale liquidazione dell'investimento; e) compensi erogati in valuta convertibile e percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente nell'ambito di contratti di lavoro relativi ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti nazionali. 2. Le garanzie di cui al punto 1 del presente Articolo saranno non meno favorevoli di quelle accordate agli investitori degli Stati terzi, tenuto conto dell'Articolo 3 punto 3 del presente Accordo.