(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
                               Surroga 
  Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti abbia  proceduto,  a
favore di un suo investitore, a pagamenti per effetto di una garanzia
assicurativa concessa per  rischi  non  commerciali  connessi  ad  un
investimento effettuato nel territorio dell'altra  Parte  Contraente,
quest'ultima - sotto riserva di opposizione del reciproco diritto  di
ripetizione delle imposte, tasse e contributi non assolti e dovuti  -
ne accettera' la surrogazione  nei  diritti  all'investitore  fino  a
concorrenza dell'intero ammontare della garanzia concessa. 
  Ai trasferimenti effettuati per effetto di  tale  surrogazione,  si
applicheranno rispettivamente gli Articoli 4,  5  e  6  del  presente
Accordo.