(Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 1)
                 STATUTO DELL'ISTITUTO DI STUDI PER 
                 LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - ISPE 
                               Art. 1. 
  1. L'Istituto di studi per la  programmazione  economica,  ente  di
ricerca  e  di  sperimentazione,  e'  persona  giuridica  di  diritto
pubblico, ha sede in Roma e fa parte del sistema statistico nazionale
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1990. 
  2. Nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 19 della legge
27 febbraio 1967, n. 48, come sostituito dall'art. 1  della  legge  8
agosto 1985, n.  439,  l'Istituto  puo'  promuovere  studi  volti  ad
approfondire la tematica relativa alle relazioni  tra  programmazione
nazionale e regionale. 
  3. L'Istituto, inoltre, predispone indagini, ricerche e rilevazioni
su richiesta del segretario generale della programmazione  economica,
d'intesa con il presidente, ai fini della preparazione dei  documenti
programmatici, anche concordando con le regioni particolari  indagini
o ricerche. 
 
                               NOTE ALLO STATUTO
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.Lgs.  n.  322/1989  reca:  "Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della  legge
          23 agosto 1988, n.  400".
             - Con decreto del Ministro per gli affari regionali ed i
          problemi  istituzionali  31  marzo 1990, emanato per delega
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui e'  stata
          data notizia nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          91  del  19  aprile  1990,  sono stati individuati gli enti
          pubblici di informazione statistica  che  fanno  parte  del
          Sistema  statistico nazionale a norma dell'art. 2, comma 1,
          lettera h), del citato D.Lgs.  n. 322/1989, fra i quali  e'
          compreso l'ISPE.
             -  L'art.  19  della  legge n. 48/1967 (per il titolo si
          veda in nota alle  premesse  del  presente  decreto),  come
          sostituito  dall'art.  1  della legge n. 439/1985, e' cosi'
          formualto:
             "Art. 19. - L'Istituto di studi  per  la  programmazione
          economica  (ISPE)  svolge  indagini, ricerche e rilevazioni
          inerenti  alla  programmazione  economica  ai  fini   della
          preparazione  dei  documenti  programmatici,  nonche'  alla
          valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi sullo
          stato  di  attuazione  dei  provvedimenti  legislativi   di
          politica  economica  e  sociale  e  sui  loro effetti. Tale
          attivita' e' svolta con particolare attenzione  agli  studi
          sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'economia utili
          alle decisioni di politica economica e sociale del Governo.
             L'ISPE inoltre cura:
              1)  la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di
          specifiche indagini, ricerche e rilevazioni;
              2)  la  collaborazione  tecnica  con   altri   soggetti
          pubblici,  anche  mediante  la  partecipazione  di  proprio
          personale all'elaborazione  ed  attuazione  di  particolari
          iniziative;
              3)   la  promozione  di  qualificati  servizi  tecnico-
          scientifici.
             L'Istituto puo' essere chiamato a  svolgere  indagini  e
          ricerche da parte dei due rami del Parlamento.
             L'Istituto  svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante
          convenzione,  ad  esso  vengono  conferiti   da   pubbliche
          amministrazioni   e   da   enti   e  organizzazioni,  anche
          internazionali.
             L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico
          ed e' sottoposto alla vigilanza ed all'alta  direzione  del
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, il
          quale, per il  perseguimento  dei  compiti  di  cui  sopra,
          impartisce le direttive al presidente dell'Istituto".