(Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 10)
                              Art. 10. 
  1.  Il  direttore  generale  e'  assunto  con  contratto  a   tempo
determinato, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975,  n.  70,
tra persone in possesso di qualificata competenza in materia tecnico-
economica  e  giuridico-amministrativa  in   relazione   ai   compiti
dell'Istituto. 
  2. Il direttore  generale  cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni
adottate dal presidente e dal comitato amministrativo e,  sulla  base
delle linee programmatiche e dei  progetti  specifici  di  attivita',
predispone il progetto del bilancio preventivo, e predispone altresi'
il conto consuntivo. 
  3. Il direttore generale puo' ordinare spese e assumere  impegni  a
carico del bilancio, nell'ambito dei capitoli di spesa, delle materie
e dei limiti di valore stabiliti dal comitato amministrativo. 
  4. Il direttore  generale  propone  al  presidente  l'adozione  dei
provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Istituto. 
  5. Il personale dell'Istituto dipende dal direttore generale. 
 
          Nota all'art. 10:
             - Il testo dell'art. 5 della legge n.  70/1975  (per  il
          titolo si veda in nota all'art. 8) e' il seguente:
             "Art.  5  (Assunzioni).  -  Le  assunzioni del personale
          dipendente  degli  enti  pubblici  hanno   luogo   mediante
          pubblici  concorsi,  alla  posizione  iniziale  di ciascuna
          qualifica di cui ai primi tre commi dell'art. 16.
             Il  numero  dei  posti  da  mettere  a  concorso   viene
          determinato  annualmente  dai singoli enti, nell'ambito dei
          posti vacanti, in sede  di  approvazione  del  bilancio  di
          previsione.
             Si    applicano    le    norme    di    legge    vigenti
          nell'amministrazione   dello   Stato   sui   requisiti   di
          assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di
          posti e sulle preferenze.
             I  concorsi  consistono  in una valutazione comparativa,
          espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata
          dai candidati i quali superino le prove  scritte,  orali  e
          pratiche   indicate  dal  bando  di  concorso  e  sostenute
          immediatamente o al termine di apposito corso di formazione
          professionale cui sono ammessi coloro i quali, in  possesso
          dei  necessari  titoli  e requisiti, abbiano superato prove
          attitudinali per l'accertamento della loro idoneita'.
             Per  le  qualifiche  previste  alle  lettere  c)  e   d)
          dell'art.  16,  l'espletamento  dei  concorsi  richiede  il
          superamento di prove prevalentemente pratiche.
             I regolamenti degli  enti  specificano  le  norme  sulla
          composizione  e la nomina delle commmissioni di esame e dei
          docenti  dei  corsi,  sui  criteri  per   l'ammissione   ai
          medesimi,    sulla   formazione   e   utilizzazione   delle
          graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e  su  quella
          definitiva.
             Il  direttore  generale, purche' in possesso di adeguati
          requisiti tecnico-professionali, e'  assunto  anche  tra  i
          funzionari  dell'ente  con  contratto  a  tempo determinato
          della durata massima di cinque anni, rinnovabile".