Art. 10. 1. Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tra persone in possesso di qualificata competenza in materia tecnico- economica e giuridico-amministrativa in relazione ai compiti dell'Istituto. 2. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal presidente e dal comitato amministrativo e, sulla base delle linee programmatiche e dei progetti specifici di attivita', predispone il progetto del bilancio preventivo, e predispone altresi' il conto consuntivo. 3. Il direttore generale puo' ordinare spese e assumere impegni a carico del bilancio, nell'ambito dei capitoli di spesa, delle materie e dei limiti di valore stabiliti dal comitato amministrativo. 4. Il direttore generale propone al presidente l'adozione dei provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Istituto. 5. Il personale dell'Istituto dipende dal direttore generale.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 70/1975 (per il titolo si veda in nota all'art. 8) e' il seguente: "Art. 5 (Assunzioni). - Le assunzioni del personale dipendente degli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'art. 16. Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione. Si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze. I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneita'. Per le qualifiche previste alle lettere c) e d) dell'art. 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche. I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commmissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva. Il direttore generale, purche' in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, e' assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile".