Art. 2. 1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede: a) con il contributo annuo dello Stato; b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati, nonche' di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attivita' che, mediante convenzione, vengono svolte dall'Istituto su incarico di pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e con quelli derivanti dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.