(Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 2)
                               Art. 2. 
  1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede: 
    a) con il contributo annuo dello Stato; 
    b) con  i  contributi  di  amministrazioni  od  enti  pubblici  e
privati, nonche' di organizzazioni internazionali; 
    c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; 
    d)  con  i  proventi  derivanti  dalle  attivita'  che,  mediante
convenzione, vengono svolte dall'Istituto su  incarico  di  pubbliche
amministrazioni, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e  con
quelli derivanti dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.