Art. 4. 1. Il presidente dell'Istituto e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il presidente e' scelto tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche. 3. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e provvede all'amministrazione secondo le deleghe attribuite dal comitato amministrativo. Convoca e presiede il comitato amministrativo proponendo ad esso l'adozione di tutti i provvedimenti che ritenga utili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto. In particolare il presidente propone al comitato amministrativo: a) la definizione delle direttive organizzative generali per il funzionamento dell'Istituto; b) le linee programmatiche dell'attivita' dell'Istituto e gli indirizzi finanziari ed organizzativi per la loro attuazione anche sulla base delle direttive ricevute dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; c) il progetto di bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta; d) i progetti di attivita' in esecuzione delle linee programmatiche con i relativi piani finanziari e organizzativi; e) l'eventuale costituzione di una commissione per la predisposizione del programma di attivita' dell'Istituto e del coordinamento e della valutazione dei progetti di attivita'; f) l'istituzione delle unita' organiche e delle unita' operative per l'esecuzione dei progetti di attivita'; g) la nomina del direttore generale dell'Istituto. 4. Il presidente inoltre: a) cura l'attuazione delle linee programmatiche e dei progetti; b) riferisce al comitato amministrativo sui risultati dell'attivita' svolta dall'Istituto attraverso relazioni trimestrali ed una relazione annuale da allegare al conto consuntivo. Le relazioni devono comprendere i testi dei provvedimenti adottati ai sensi delle lettere c) e d), nonche' i testi dei provvedimenti adottati per delega del comitato amministrativo ai sensi della lettera m) dell'art. 6; c) conferisce gli incarichi di preposizione alle unita' organiche ed alle unita' operative; d) attribuisce gli incarichi di studio e nomina le commissioni di esperti nei limiti dei criteri stabiliti dal comitato amministrativo. 5. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato amministrativo piu' anziano di eta'. 6. Il presidente puo' altresi' delegare ai componenti il comitato amministrativo la trattazione di particolari questioni. 7. Su proposta del presidente il comitato amministrativo puo' deliberare la costituzione nel suo seno di apposito sottocomitato con il compito di istruire la trattazione di determinati affari e riferire al comitato stesso. 8. Nei casi di necessita' e urgenza il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del comitato amministrativo. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al comitato amministrativo per la ratifica nella prima riunione successiva. 9. L'indennita' spettante al presidente e' stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
Nota all'art. 4: - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari".