(Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 4)
                               Art. 4. 
  1.  Il  presidente  dell'Istituto  e'  nominato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica, emanato su proposta del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, adottata su proposta del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, ai sensi dell'art. 3 della legge 23  agosto
1988, n. 400. 
  2. Il presidente e' scelto tra studiosi particolarmente qualificati
nelle discipline economiche. 
  3. Il  presidente  ha  la  legale  rappresentanza  dell'Istituto  e
provvede  all'amministrazione  secondo  le  deleghe  attribuite   dal
comitato   amministrativo.   Convoca   e   presiede    il    comitato
amministrativo proponendo ad esso l'adozione di tutti i provvedimenti
che  ritenga  utili  per  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali
dell'Istituto. In  particolare  il  presidente  propone  al  comitato
amministrativo: 
    a) la definizione delle direttive organizzative generali  per  il
funzionamento dell'Istituto; 
    b) le linee programmatiche  dell'attivita'  dell'Istituto  e  gli
indirizzi finanziari ed organizzativi per la  loro  attuazione  anche
sulla base delle direttive ricevute dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica; 
    c) il progetto di bilancio preventivo e le  relative  variazioni,
il  conto  consuntivo  e   la   relazione   annuale   sui   risultati
dell'attivita' svolta; 
    d)  i  progetti  di   attivita'   in   esecuzione   delle   linee
programmatiche con i relativi piani finanziari e organizzativi; 
    e)  l'eventuale  costituzione   di   una   commissione   per   la
predisposizione  del  programma  di  attivita'  dell'Istituto  e  del
coordinamento e della valutazione dei progetti di attivita'; 
    f) l'istituzione delle unita' organiche e delle unita'  operative
per l'esecuzione dei progetti di attivita'; 
    g) la nomina del direttore generale dell'Istituto. 
  4. Il presidente inoltre: 
    a) cura l'attuazione delle linee programmatiche e dei progetti; 
    b)   riferisce   al   comitato   amministrativo   sui   risultati
dell'attivita' svolta dall'Istituto attraverso relazioni  trimestrali
ed  una  relazione  annuale  da  allegare  al  conto  consuntivo.  Le
relazioni devono comprendere i testi dei  provvedimenti  adottati  ai
sensi delle lettere c)  e  d),  nonche'  i  testi  dei  provvedimenti
adottati per  delega  del  comitato  amministrativo  ai  sensi  della
lettera m) dell'art. 6; 
    c) conferisce gli incarichi di preposizione alle unita' organiche
ed alle unita' operative; 
    d) attribuisce gli incarichi di studio e nomina le commissioni di
esperti nei limiti dei criteri stabiliti dal comitato amministrativo. 
  5. In caso di assenza o impedimento  del  presidente,  le  relative
funzioni sono svolte dal componente del comitato amministrativo  piu'
anziano di eta'. 
  6. Il presidente puo' altresi' delegare ai componenti  il  comitato
amministrativo la trattazione di particolari questioni. 
  7. Su proposta  del  presidente  il  comitato  amministrativo  puo'
deliberare la costituzione nel suo seno di apposito sottocomitato con
il compito  di  istruire  la  trattazione  di  determinati  affari  e
riferire al comitato stesso. 
  8. Nei casi di necessita' e urgenza il presidente puo'  adottare  i
provvedimenti  di  competenza  del  comitato   amministrativo.   Tali
provvedimenti   sono   tempestivamente   comunicati    al    comitato
amministrativo per la ratifica nella prima riunione successiva. 
  9. L'indennita' spettante al presidente e'  stabilita  con  decreto
del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,  emanato
di concerto con il Ministro del tesoro. 
 
          Nota all'art. 4:
             - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri". Si trascrive il testo del relativo art. 3:
             "Art.  3  (Nomine  alla  presidenza  di enti, istituti o
          aziende di competenza dell'amministrazione statale).  -  1.
          Le  nomine  alla  presidenza di enti, istituti o aziende di
          carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione
          statale,  fatta  eccezione per le nomine relative agli enti
          pubblici  creditizi,  sono  effettuate  con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica  emanato,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata  su  proposta  del
          Ministro competente.
             2.   Resta   ferma   la  vigente  disciplina  in  ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari".