Art. 5. 1. Il comitato amministrativo, nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' composto dal presidente dell'Istituto e da sette membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro del tesoro, tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Fanno altresi' parte di diritto del comitato, con voto deliberante, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il segretario generale della programmazione economica e il presidente del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, o loro rappresentanti all'uopo delegati. 3. Il presidente ed i membri del comitato amministrativo restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 4. In caso di parziale vacanza la sostituzione viene effettuata per il restante periodo del triennio in corso. 5. Alle riunioni del comitato amministrativo partecipa con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto. 6. Ai componenti il comitato amministrativo spetta un'indennita' di carica ed un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.