(Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 6)
                               Art. 6. 
  1. Il comitato amministrativo svolge funzioni di  programmazione  e
di amministrazione. 
  2. In particolare, il comitato: 
    a)  delibera  le  modifiche  dello  statuto  con  la  maggioranza
superiore ai due terzi dei suoi componenti; 
    b) delibera i regolamenti dell'Istituto; 
    c)  approva  le   direttive   organizzative   generali   per   il
funzionamento dell'Istituto; 
    d) approva le linee programmatiche dell'Istituto e gli  indirizzi
finanziari e organizzativi per la loro attuazione  anche  sulla  base
delle  direttive  impartite  dal  Ministro  del  bilancio   e   della
programmazione economica; 
    e) stabilisce i criteri per il conferimento di incarichi di  stu-
dio e per la costituzione di commissioni di esperti; 
    f) delibera  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno  il  bilancio
preventivo e le eventuali variazioni; delibera  entro  il  30  aprile
successivo il conto consuntivo e la relazione annuale  sui  risultati
dell'attivita' svolta e prende atto delle relazioni trimestrali; 
    g) approva i progetti di attivita',  in  esecuzione  delle  linee
programmatiche con i relativi piani finanziari e organizzativi; 
    h) puo' deliberare di avvalersi, su proposta del  presidente,  di
una commissione di esperti  costituita  per  la  predisposizione  del
programma di attivita' dell'Istituto e  per  il  coordinamento  e  la
valutazione dei progetti di attivita'; 
    i) approva l'istituzione delle unita' organiche  e  delle  unita'
operative di carattere temporaneo per l'esecuzione  dei  progetti  di
attivita'; 
    l) delibera gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  ed  in
particolare gli acquisti e le alienazioni di  immobili,  le  relative
permute e servitu'; 
    m) determina i capitoli di spesa, le materie e i limiti di valore
entro i quali il  presidente  e,  su  proposta  di  quest'ultimo,  il
direttore generale, possono  ordinare  spese  o  assumere  impegni  a
carico del bilancio, nonche' i limiti  di  spesa  per  i  servizi  in
economia; 
    n) delibera le convenzioni per  gli  incarichi  che  all'Istituto
vengono  conferiti  da  pubbliche   amministrazioni,   da   enti   ed
organizzazioni, anche  internazionali,  nonche'  le  convenzioni  che
l'Istituto  intende   stipulare   con   gli   stessi   soggetti   per
l'espletamento dei suoi compiti istituzionali; 
    o) delibera la consistenza organica del personale necessario  per
le esigenze funzionali dell'Istituto, i provvedimenti di assunzione e
di attribuzione delle qualifiche  e  dei  livelli  professionali,  di
cessazione del  rapporto  di  impiego  e  riammissione  in  servizio,
nonche' i provvedimenti applicativi degli accordi sindacali approvati
dal Governo; 
    p) approva le richieste di comando  del  personale  dell'Istituto
presso il Ministero del bilancio  e  della  programmazione  economica
avanzate dal segretario generale della programmazione  economica  per
motivate esigenze  di  carattere  temporaneo,  nonche'  presso  altre
amministrazioni pubbliche previste dalla legislazione vigente; 
    q) delibera su ogni altra  questione  che  venga  sottoposta  dal
presidente al suo esame.