Art. 6. 1. Il comitato amministrativo svolge funzioni di programmazione e di amministrazione. 2. In particolare, il comitato: a) delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza superiore ai due terzi dei suoi componenti; b) delibera i regolamenti dell'Istituto; c) approva le direttive organizzative generali per il funzionamento dell'Istituto; d) approva le linee programmatiche dell'Istituto e gli indirizzi finanziari e organizzativi per la loro attuazione anche sulla base delle direttive impartite dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; e) stabilisce i criteri per il conferimento di incarichi di stu- dio e per la costituzione di commissioni di esperti; f) delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo e le eventuali variazioni; delibera entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo e la relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta e prende atto delle relazioni trimestrali; g) approva i progetti di attivita', in esecuzione delle linee programmatiche con i relativi piani finanziari e organizzativi; h) puo' deliberare di avvalersi, su proposta del presidente, di una commissione di esperti costituita per la predisposizione del programma di attivita' dell'Istituto e per il coordinamento e la valutazione dei progetti di attivita'; i) approva l'istituzione delle unita' organiche e delle unita' operative di carattere temporaneo per l'esecuzione dei progetti di attivita'; l) delibera gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare gli acquisti e le alienazioni di immobili, le relative permute e servitu'; m) determina i capitoli di spesa, le materie e i limiti di valore entro i quali il presidente e, su proposta di quest'ultimo, il direttore generale, possono ordinare spese o assumere impegni a carico del bilancio, nonche' i limiti di spesa per i servizi in economia; n) delibera le convenzioni per gli incarichi che all'Istituto vengono conferiti da pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni, anche internazionali, nonche' le convenzioni che l'Istituto intende stipulare con gli stessi soggetti per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali; o) delibera la consistenza organica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, i provvedimenti di assunzione e di attribuzione delle qualifiche e dei livelli professionali, di cessazione del rapporto di impiego e riammissione in servizio, nonche' i provvedimenti applicativi degli accordi sindacali approvati dal Governo; p) approva le richieste di comando del personale dell'Istituto presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica avanzate dal segretario generale della programmazione economica per motivate esigenze di carattere temporaneo, nonche' presso altre amministrazioni pubbliche previste dalla legislazione vigente; q) delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal presidente al suo esame.