Art. 8. 1. Tutte le deliberazioni adottate dal comitato amministrativo sono inviate al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza di cui all'art. 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 439. 2. Le deliberazioni relative ai regolamenti, nonche' al bilancio preventivo e al conto consuntivo devono riportare l'approvazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo e' inviata, per conoscenza, al Ministero del tesoro. 3. Salvo le speciali ipotesi di approvazione previste dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le deliberazioni del comitato amministrativo, in assenza di specifici e motivati rilievi, divengono esecutive dopo venti giorni dalla data di invio al Ministero del bilancio e della progammazione economica. 4. Le deliberazioni diventano, comunque, esecutive qualora, nonostante i rilievi, vengano motivatamente confermate con nuova deliberazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici. 5. La gestione finanziaria dell'ISPE e' sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo le norme contenute negli articoli 4, 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 48/1967 si veda in nota all'art. 1. - L'art. 29 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' cosi' formulato: "Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo. Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi, anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente. Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva. Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici. Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento". - La legge n. 259/1968 reca: "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria". Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 5 e 6: "Art. 4. - Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni di rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono. Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio. Art. 5. - I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facolta' di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione. Art. 6. - Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, puo' chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie".