(Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 8)
                               Art. 8. 
  1. Tutte le deliberazioni adottate dal comitato amministrativo sono
inviate al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai
fini della vigilanza di cui all'art. 19 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 439. 
  2. Le deliberazioni relative ai regolamenti,  nonche'  al  bilancio
preventivo e al conto consuntivo devono riportare l'approvazione  del
Ministero del bilancio e della programmazione  economica.  Copia  del
bilancio di  previsione  e  del  conto  consuntivo  e'  inviata,  per
conoscenza, al Ministero del tesoro. 
  3. Salvo le speciali ipotesi di approvazione previste dall'art.  29
della legge 20 marzo 1975,  n.  70,  le  deliberazioni  del  comitato
amministrativo, in assenza di specifici e motivati rilievi, divengono
esecutive dopo venti giorni dalla data  di  invio  al  Ministero  del
bilancio e della progammazione economica. 
  4.  Le  deliberazioni  diventano,  comunque,   esecutive   qualora,
nonostante i rilievi,  vengano  motivatamente  confermate  con  nuova
deliberazione, sempreche' i rilievi mossi non  attengano  a  vizi  di
legittimita' e alla consistenza degli organici. 
  5. La gestione finanziaria dell'ISPE  e'  sottoposta  al  controllo
della Corte dei conti secondo le norme contenute negli articoli 4,  5
e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
 
          Note all'art. 8:
             - Per il testo dell'art. 19 della legge  n.  48/1967  si
          veda in nota all'art. 1.
             -  L'art.  29  della  legge n. 70/1975 (Disposizioni sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente) e' cosi' formulato:
             "Art.  29  (Controllo  sulle  delibere degli enti). - Le
          delibere  con  cui  gli  enti  adottano  o  modificano   il
          regolamento   organico,   definiscono   o   modificano   la
          consistenza organica di ciascuna qualifica, il  numero  dei
          dirigenti  degli uffici e degli addetti agli uffici stessi,
          sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione  al
          Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero
          del  tesoro.  Alla  stessa  approvazione  sono  soggette le
          delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare
          gli stanziamenti relativi a spese generali e  di  personale
          in   conformita'  degli  accordi  sindacali  approvati  dal
          Governo.
             Per le delibere di cui al primo comma  dell'art.  25  e'
          richiesta,  per  la  parte  riguardante  l'ordinamento  dei
          servizi, anche il concerto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse,  ai
          sensi   del  comma  precedente,  anche  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri.
             Entro novanta giorni dalla data in cui la  deliberazione
          risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di
          concerto  con  il  Ministro  per  il tesoro, l'approva o la
          restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da
          parte dell'organo deliberante. Per  i  rilievi  riguardanti
          vizi  di  legittimita' devono essere espressamente indicate
          le norme che si ritengono violate anche con riferimento  ai
          principi generali dell'ordinamento giuridico.
             I  rilievi  sono  comunicati,  per  conoscenza, anche al
          presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
             Trascorso il termine di novanta giorni la  delibera  non
          restituita diventa esecutiva.
             Le   delibere  diventano  comunque  esecutive,  qualora,
          nonostante i rilievi, siano  motivatamente  confermate  con
          nuova  deliberazione degli organi amministrativi dell'ente,
          sempreche'  i  rilievi  mossi  non  attengano  a  vizi   di
          legittimita' e alla consistenza degli organici.
             Nel  caso  di  ripetute  e  gravi  inosservanze da parte
          dell'ente  delle  disposizioni   contenute   nel   presente
          articolo,   il  Ministero  vigilante  puo'  procedere  allo
          scioglimento del  consiglio  di  amministrazione  dell'ente
          stesso,  se  direttamente  competente,  o, in caso diverso,
          proporne lo scioglimento".
             - La legge n. 259/1968 reca: "Partecipazione della Corte
          dei conti al controllo  sulla  gestione  finanziaria  degli
          enti  a  cui  lo  Stato  contribuisce in via ordinaria". Si
          trascrive il testo dei relativi articoli 4, 5 e 6:
             "Art. 4. - Gli enti  sottoposti  alla  disciplina  della
          presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i
          conti  consuntivi  ed  i  bilanci di esercizio col relativo
          conto  dei  profitti  e  delle  perdite   corredati   dalle
          relazioni   di   rispettivi   organi  amministrativi  e  di
          revisione,   non   oltre   quindici   giorni   dalla   loro
          approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici
          giorni  dalla  chiusura dell'esercizio finanziario al quale
          si riferiscono.
             Egualmente  sono  trasmesse  alla  Corte  dei  conti  le
          relazioni  degli organi di revisione che vengano presentate
          in corso di esercizio.
             Art. 5. - I rappresentanti delle  amministrazioni  dello
          Stato  o  delle  aziende  statali o degli enti pubblici che
          facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o  di
          revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui
          all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla
          Corte   dei   conti,  su  richiesta  della  medesima,  ogni
          informazione  e  notizia  che  essi  abbiano  facolta'   di
          ottenere,  a norma delle leggi o degli statuti, per effetto
          della  loro  appartenenza  a  detti  organi  sindacali   di
          revisione.
             Art.   6.   -   Qualora   la  Corte  dei  conti  ritenga
          insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad  essa
          pervenuti  in  base alle disposizioni degli articoli 4 e 5,
          puo'  chiedere  agli  enti  controllati  ed  ai   Ministeri
          competenti   informazioni,   notizie,   atti   e  documenti
          concernenti le gestioni finanziarie".