(Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 9)
                               Art. 9. 
  1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto e' composto  di
tre membri, di cui uno  con  funzioni  di  presidente  designato  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri  e  gli  altri  due  designati,
rispettivamente, dal Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica e dal Ministro del tesoro. 
  2. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con  decreto  del
Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,  dura  in
carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta. 
  3. Il collegio dei revisori dei conti  ha  i  compiti  e  i  poteri
previsti dalla normativa vigente e in particolare: 
    a) vigila  sull'osservanza  delle  leggi,  dello  statuto  e  dei
regolamenti da parte degli organi di amministrazione dell'Istituto  e
sulla regolarita' della gestione; 
    b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; 
    c) effettua periodiche verifiche di cassa; 
    d) esegue  il  riscontro  finanziario  della  gestione  e  redige
apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. 
  4. Ai componenti il collegio  dei  revisori  dei  conti  spetta  un
compenso annuo la cui misura e' stabilita con  decreto  del  Ministro
del bilancio e della programmazione economica,  emanato  di  concerto
con il Ministro del tesoro.