Art. 9. 1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto e' composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri due designati, rispettivamente, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del tesoro. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta. 3. Il collegio dei revisori dei conti ha i compiti e i poteri previsti dalla normativa vigente e in particolare: a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti da parte degli organi di amministrazione dell'Istituto e sulla regolarita' della gestione; b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; c) effettua periodiche verifiche di cassa; d) esegue il riscontro finanziario della gestione e redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. 4. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.