(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  18
GENNAIO 1992, N. 9. 
  Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: 
  "Art. 4- bis (Modificazioni all'articolo 43 della legge 1 aprile 
  1981, n. 121). - 1. All'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 
121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modificazioni: 
    a)  al  comma  ventiduesimo,  dopo  le  parole:  'del  ruolo  dei
commissari', sono inserite le seguenti: 'ed equiparati della  Polizia
di Stato'; 
    b) al  comma  ventitreesimo,  dopo  le  parole:  'del  ruolo  dei
commissari', sono inserite le seguenti: 'ed equiparati della  Polizia
di Stato'". 
  All'articolo 5: 
   al comma 1, sono soppresse le parole da: "e di vigilanza" fino  a:
"altri beni"; 
   al comma 2, dopo le  parole:  "le  condizioni"  sono  inserite  le
seguenti: ", gli ambiti funzionali"; 
   al comma 4, sono soppresse le parole: "di vigilanza e"; 
   dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  "4- bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989,  n.  425,  le
parole:  '(Francia  e  Svizzera)'  sono  sostituite  dalle  seguenti:
'(Francia, Svizzera e Austria)'". 
 All'articolo 7, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1-bis.   In   relazione    agli    ulteriori    oneri    derivanti
dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per gli  anni
1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli
degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa  e
delle finanze, le amministrazioni interessate non possono  provvedere
alla  copertura  delle  vacanze  di  organico  per  collocamento   in
quiescenza  o  nelle  corrispondenti  posizioni  di  stato   fino   a
concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a  re-
gime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato,  in
lire 40.529 milioni per l'Arma dei  carabinieri  ed  in  lire  22.446
milioni per la Guardia di finanza".