ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N. 9. Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4- bis (Modificazioni all'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121). - 1. All'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: 'del ruolo dei commissari', sono inserite le seguenti: 'ed equiparati della Polizia di Stato'; b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: 'del ruolo dei commissari', sono inserite le seguenti: 'ed equiparati della Polizia di Stato'". All'articolo 5: al comma 1, sono soppresse le parole da: "e di vigilanza" fino a: "altri beni"; al comma 2, dopo le parole: "le condizioni" sono inserite le seguenti: ", gli ambiti funzionali"; al comma 4, sono soppresse le parole: "di vigilanza e"; dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4- bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425, le parole: '(Francia e Svizzera)' sono sostituite dalle seguenti: '(Francia, Svizzera e Austria)'". All'articolo 7, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a re- gime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza".